Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata preventiva escussione della società debitrice principale

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il socio di società in nome collettivo può eccepire la violazione del principio della preventiva escussione, onere che spetta all'ente impositore di dimostrare l'avvenuta escussione della società e la sua incapienza patrimoniale. Tale prova non è stata fornita nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata notificazione dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dalla fondatezza del primo motivo relativo alla mancata escussione della società.

  • Rigettato
    Intercorsa prescrizione triennale del credito

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dalla fondatezza del primo motivo relativo alla mancata escussione della società.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 40
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo