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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI NI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240004403818802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana – Dipartimento Entrate, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240004403818802 relativa a tassa auto dell'anno 2021, per complessivi € 389,39.
Con l'interposta impugnativa, il ricorrente lamenta: a) l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento per come effettuata nei confronti del socio e senza la previa escussione del debitore principale;
b) illegittimità della cartella per mancata notificazione dell'atto prodromico;
c) illegittimità per intercorsa prescrizione triennale del credito.
Risulta in atti la costituzione della Regione Siciliana quale ente impositore, per opporre il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese del ricorrente e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
Non risulta invece costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione pur essendo stata a tale fine regolarmente intimata.
In data 2 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una breve memoria per insistere sui motivi di ricorso e per chiederne l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Risulta, infatti, dirimente rispetto ad ogni altro profilo di controversia, la fondatezza del primo motivo di impugnazione, con il quale è stata lamentata la mancata preventiva escussione della società di cui fa parte il ricorrente.
Dall'intestazione della cartella impugnata risulta per vero che il sig. Ricorrente_1 è il socio della
“Società_1 Sa” ed è direttamente a costui che è stato intimato il pagamento della tassa auto per un automezzo la cui intestazione fa evidentemente capo alla suddetta società.
Orbene, in tali casi non può che farsi riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, con la quale si è infatti statuito che per le società in nome collettivo che hanno dato luogo alla debenza dell'imposta, il socio può eccepire la violazione del principio della preventiva escussione spettando in tali casi all'ente impositore di dimostrare l'avvenuta escussione della società stessa unitamente all'incapienza del patrimonio sociale di fare fronte al debito, con la conseguenza che, in caso di mancata prova in tal senso, come appunto nel caso di specie, il ricorso non può che ritenersi fondato.
Assorbite, pertanto, tutte le altre questioni, la domanda va accolta, con spese a carico dell'Ufficio per la riscossione, che sebbene intimato non risulta essersi costituito in giudizio, atteso che lo stesso ha provveduto all'emissione dell'atto impugnato direttamente a carico del socio e non della società pur essendo il ruolo esecutivo stato formato dalla Regione Siciliana, come si evince dal prospetto che la stessa ha prodotto in atti, direttamente a carico della società in nome collettivo e non nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio della stessa.
Spese a carico del soccombente, come di seguito stabilito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro 143,00 oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio
2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUZZI NI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 566/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90129 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240004403818802 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato, il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Siciliana – Dipartimento Entrate, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240004403818802 relativa a tassa auto dell'anno 2021, per complessivi € 389,39.
Con l'interposta impugnativa, il ricorrente lamenta: a) l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento per come effettuata nei confronti del socio e senza la previa escussione del debitore principale;
b) illegittimità della cartella per mancata notificazione dell'atto prodromico;
c) illegittimità per intercorsa prescrizione triennale del credito.
Risulta in atti la costituzione della Regione Siciliana quale ente impositore, per opporre il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese del ricorrente e, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.
Non risulta invece costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione pur essendo stata a tale fine regolarmente intimata.
In data 2 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una breve memoria per insistere sui motivi di ricorso e per chiederne l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Risulta, infatti, dirimente rispetto ad ogni altro profilo di controversia, la fondatezza del primo motivo di impugnazione, con il quale è stata lamentata la mancata preventiva escussione della società di cui fa parte il ricorrente.
Dall'intestazione della cartella impugnata risulta per vero che il sig. Ricorrente_1 è il socio della
“Società_1 Sa” ed è direttamente a costui che è stato intimato il pagamento della tassa auto per un automezzo la cui intestazione fa evidentemente capo alla suddetta società.
Orbene, in tali casi non può che farsi riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione con la sentenza n. 28709 del 16 dicembre 2020, con la quale si è infatti statuito che per le società in nome collettivo che hanno dato luogo alla debenza dell'imposta, il socio può eccepire la violazione del principio della preventiva escussione spettando in tali casi all'ente impositore di dimostrare l'avvenuta escussione della società stessa unitamente all'incapienza del patrimonio sociale di fare fronte al debito, con la conseguenza che, in caso di mancata prova in tal senso, come appunto nel caso di specie, il ricorso non può che ritenersi fondato.
Assorbite, pertanto, tutte le altre questioni, la domanda va accolta, con spese a carico dell'Ufficio per la riscossione, che sebbene intimato non risulta essersi costituito in giudizio, atteso che lo stesso ha provveduto all'emissione dell'atto impugnato direttamente a carico del socio e non della società pur essendo il ruolo esecutivo stato formato dalla Regione Siciliana, come si evince dal prospetto che la stessa ha prodotto in atti, direttamente a carico della società in nome collettivo e non nei confronti del sig. Ricorrente_1 quale socio della stessa.
Spese a carico del soccombente, come di seguito stabilito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di difesa del ricorrente, che liquida in euro 143,00 oltre accessori e spese se dovute, da distrarsi in favore del difensore costituito. Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio
2026