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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7254/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 7254/2020 r.g. e al n. 7256/2020 r.g., riunite al n. 7254/2020 r.g., e promosse:
- la prima, con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 689/81 e 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 09/12/2020 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
25/b, c.f. C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Vicenza, Via Puccini n. 25, P.IVA P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca BOSCOLO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Cesare Battisti n. 11, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore 22.01.2024
- la seconda, con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 689/81 e 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 09/12/2020 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
25/b, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca BOSCOLO, del Foro di C.F._1
Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Cesare Battisti n. 11, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore 22.01.2024
1 ricorrenti entrambe contro
, in persona del Capo pro tempore, Controparte_1 rappresentato da Funzionari delegati dell'Ente, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio, in Vicenza
- Viale del Mercato Nuovo n. 57, come da deleghe allegate alle comparse di costituzione e risposta resistente
In punto: Opposizione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81; 6 D.Lgs. n. 150/2011.
Provvedimenti opposti: ordinanze ingiunzione n. 95/2020, n. 94/2020, n. 118/2020, notificate in data
11.11.2020 e in data 18.11.2020, del Capo dell . Controparte_1
All'udienza di discussione del 26 giugno 2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTI:
L'avv. Boscolo si riporta a tutto quanto dedotto eccepito e concluso nella comparsa conclusionale che è stata tempestivamente depositata in data 16.6.25 ed in particolare intende insistere per quanto riguarda l'eccezione di violazione dell'art. 14 della legge 689/81 per violazione della mancata tempestiva Co contestazione da parte del;
si tratta di una eccezione che è stata rinunciata da parte del precedente procuratore;
questa difesa ritiene che la rinuncia da parte del precedente procuratore sia priva di qualsiasi motivazione e ritiene, questa difesa, che la rinuncia non sia irrevocabile per cui insiste nell'accoglimento della eccezione di decadenza. Inoltre rileva come trattasi di una eccezione che è rilevabile d'ufficio da parte del giudice così come confermato e sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 6433/1996 e ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 13039/2025 e Co quindi insiste affinché possa essere accolta l'eccezione e accertata e dichiarata la decadenza dell nella contestazione degli addebiti. Inoltre, in subordine, questa difesa intende insistere per l'accoglimento dell'eccezione di violazione dell'art. 3 co.3 quinquies del DL 12/2002 per la violazione della previsione della assorbimento implicito delle ulteriori sanzioni amministrative in caso di contestazione della maxi sanzione, pertanto questa difesa ritiene che, in ogni caso, le sanzioni contestate al capo B) e capo C) delle ordinanze ingiunzione siano illegittime e ne vada dichiarata la nullità ed inefficacia. Questa difesa intende aggiungere che nel corso delle testimonianze è emerso Co come l'amministratrice di fatto dei consorzi sia stata la signora , così come rilevato dall Parte_3 nella comparsa conclusionale propria, ed è stata accertata e dichiarata da parte di questo Tribunale ordinario di Vicenza, nella persona della dr.ssa Francesca Grassi, la qualità di amministratrice di fatto
2 Part dei consorzi e COC della che è stata di conseguenza, dalla dr.ssa Grassi, Parte_3 condannata al pagamento delle sanzioni di cui alle ordinanze di ingiunzione quivi contestate. Inoltre le testimonianze hanno dimostrato come invece il si occupasse dell'associazione di volontariato Parte_1 il Volo e come tutti i testi abbiano confermato come fossero dei volontari, non fossero retribuiti e che lo scopo dell'associazione il Volo fosse a tutti gli effetti a scopo filantropico. Per tutto il rimanente questa difesa delle attrici opponenti si riporta integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto, eccepito e concluso nella comparsa conclusionale ed insiste per il rigetto di tutte le istanze avversarie e chiede che venga accertata e dichiarata in primis la decadenza dall'impugnativa ex art. 14 l.689/81 ed in subordine venga accertata e dichiarata per tutte le motivazioni di cui ai ricorsi in opposizione introduttivi dei giudizi e comparsa conclusionale la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate dalle attrici opponenti con i giudizi riuniti con tutte le conseguenze di legge.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
Il dr. rileva che l'asserita violazione dell'art. 14 che il precedente procuratore, preso atto delle CP_3 Co Co difese dell , aveva rinunciato, è pretestuosa dato che l con la comparsa di costituzione ha rilevato la complessità dell'accertamento (3 soggetti giuridici che operavano in promiscuità con medesima sede) che si è prolungato in ossequio alla legge 689/1981. L'eccezione di decadenza sollevata da controparte
è pretestuosa avendo l'amministrazione a pag.
2-3 della comparsa, e a pagine da 4 a 8, rilevato la complessità degli accertamenti come dimostrato dalla scansione cronologica riportata nelle pagine indicate. Fa presente che anche precedenti sentenze dell'intestato tribunale (alcune passate in giudicato), riferite a medesime vicende, hanno rigettato le eccezioni di controparte nonché confermato la Co valutazione e l'accertamento condotto dall , rilevando la tempestività della contestazione.
Il dr. conclude, riportandosi agli scritti difensivi, per il rigetto delle opposizioni spiegate con CP_3 conferma delle ordinanze e condanna alle spese. Invoca il principio “Tempus regis actum” in ordine alla previsione dell'art. 3 co. 3 del DL 12/2002, il principio di assorbimento è stato invece introdotto dal dlgs
151/2015 e quindi non applicabile al caso di specie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge n. 689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo il
09/12/2020, e proponevano opposizione avverso le Parte_1 Parte_2 ordinanze-ingiunzione n. 95/2020 e n. 94/2020, notificate in data 11.11.2020, del Capo dell
[...]
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
di Vicenza, conseguenti a due verbali di accertamento e notificazione, notificati in Controparte_4 data 26.11.2015 al ed al . Parte_1 Parte_2
Le ordinanze opposte ingiungevano al , quale autore delle violazioni/trasgressioni in qualità di Parte_1 amministratore di fatto di Laboratorio Protetto, società cooperativa sociale, ed a quest'ultimo come obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di € 33.435,80 (di cui € 35,80 per spese di notifica), per la commissione di una serie di illeciti in materia lavoristica.
In dettaglio si trattata delle violazioni:
A) dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, come successivamente convertito in legge e modificato, per aver irregolarmente occupato il lavoratore dal Persona_1
10 marzo 2014 al 26 settembre 2014 per un totale di 120 giornate (con mansioni di traduttore);
B) dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lg. 21 aprile 2000 n. 181, come successivamente modificato, per non aver consegnato al predetto lavoratore la prevista lettera di Persona_1 assunzione prima dell'immissione al lavoro;
C) dell'art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008, per aver omesso di registrare i dati del predetto lavoratore, delle sue prestazioni lavorative e delle somme a lui corrisposte;
D) per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL (Libro unico del lavoro), con riguardo alle lavoratrici
NE, AR, , Per_2 Per_3 Per_4
Parte ricorrente in breve introduceva i seguenti motivi di opposizione.
In primo luogo, deduceva la violazione del disposto dell'art. 14 della Legge n. 689/21981 per mancata contestazione immediata delle contestazioni, lamentando ingiustificate stasi investigative, per essere i verbali di verbali di accertamento e contestazione stati notificati dopo un anno dalla prima visita ispettiva del 20.11.2014, laddove la contestazione sarebbe dovuta avvenire immediatamente, o ad ogni modo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Deduceva altresì da violazione del diritto di difesa in ragione della violazione dell'art. 25 Legge n.
241/1990 (sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 12 del Codice di comportamento ad uso del Personale Ispettivo del 20.04.2006, essenzialmente per avere l'autorità amministrativa negato accesso alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nonostante l'espressa richiesta del procuratore degli opponenti.
Nel merito contestava il buon fondamento delle contestazioni di illecito.
In breve, quanto al lavoratore (di seguito anche solo Persona_1 Per_1 Per_
o ) assumeva che lo stesso avesse sempre svolto esclusivamente prestazioni di volontariato,
[...]
4 senza alcuna connotazione di lavoro subordinato, dapprima per e successivamente, dal Parte_2
04.06.2014, per l'Associazione di volontariato “Il Volo”, svolgendo la propria attività gratuitamente, con orari liberi e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie.
Quanto poi alla posizione della lavoratrice – premesso che con la stessa era esistito un Per_4 contenzioso avviato dalla avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, in cui Per_4
si era costituito contestando le accuse mosse, contenzioso conclusosi poi con una Parte_2 conciliazione con rinunzia all'azione da parte della e riconoscimento alla stessa di € 1.000,00 al Per_4 solo fine di conciliare la lite – essenzialmente parte opponente deduceva che l , senza CP_1 alcunché accertare personalmente, si fosse limitato a fare proprie le contestazioni mosse dalla lavoratrice.
Quanto alla posizione delle lavoratrici NE, AR, e contestazione riferita ad Per_2 Per_3 un'asserita infedele registrazione delle assenze delle stesse, lamentava l'impossibilità di accedere al fascicolo esistente presso l'ispettorato, riservando una più puntuale difesa una volta avuta cognizione dei verbali.
Eccepiva infine la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, che prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione (capo A ordinanza) non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL (rispettivamente capi B e C ordinanza).
Sulla scorta dei suddetti motivi, parte opponente chiedeva la declaratoria d'inefficacia, e comunque l'annullamento/revoca, delle ordinanze-ingiunzione opposte, ovvero in via gradata la rideterminazione in minus della sanzione, instando in via preliminare per la sospensiva della loro efficacia, anche per il considerevole importo delle sanzioni.
************
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta 29.03.2021, resistendo all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza-ingiunzione, l (già Controparte_1
) di Vicenza. Controparte_5
In sintesi assumeva l'infondatezza delle eccezioni preliminari (di perenzione dell'illecito per tardiva contestazione e violazione delle norme sul diniego di accesso ai documenti amministrativi), in breve replicando, quanto alla prima, che l'accertamento poteva dirsi concluso dall'organo ispettivo, all'esito della complessa attività svolta (assunzione di sommarie informazioni, acquisizione di documentazione aziendale), solo in data 12.11.2015 (con conseguente rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento
5 nella notifica del verbale di contestazione di illecito) e, quanto alla seconda, richiamando le pronunzie dei massimi consessi della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Consiglio di Stato e Corte di
Cassazione), che avevano ripetutamente ed in modo consolidato riconosciuto la legittimità del diniego di accesso, sino all'instaurazione del giudizio, delle dichiarazioni rese da terzi, in primis dai lavoratori, in sede di verifica ispettiva agli Ispettori.
Nel merito contestava diffusamente le difese prospettate dal ricorrente, con ampi richiami alle dichiarazioni rese agli Ispettori del Lavoro, da questi acquisite e coordinate in un quadro d'assieme, e concludendo che all'esito degli accertamenti ispettivi non potesse qualificarsi l'attività prestata per la
Cooperativa come di mero volontariato, integrando di contro prestazione di lavoro.
Assumeva ancora il corretto calcolo delle sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte, rilevando che con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, stante la sua natura di omissione- presupposto, ed invero non contestata nel caso di specie siccome assorbita, essendosi le contestazioni limitate all'omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
Si opponeva infine alla richiesta sospensiva.
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Con un secondo ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge n. 689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo il 09/12/2020, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
118/2020, notificata in data 18.11.2020, del Capo dell di Vicenza, che Controparte_1 seguiva verbale di accertamento e notificazione, e che ingiungeva al , quale autore delle Parte_1 trasgressioni in qualità di amministratore di fatto del , il Controparte_6 pagamento della somma complessiva di € 50.065,80 (di cui € 35,80 per spese di notifica), per la violazione di una serie di disposizioni concernenti illeciti in materia lavoristica.
In dettaglio si trattata delle violazioni:
A) dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, come successivamente convertito e modificato, per aver irregolarmente occupato i lavoratori (nella giornata del 20.11.2014), CP_7 Parte_4
(dal 24.11.2014), (dal 15 settembre 2014), (nelle giornate
[...] Parte_5 Controparte_8 del 13, 17 e 20 novembre 2014), (nelle giornate del 29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre Parte_6
2014), per un totale di 77 giornate di lavoro irregolare;
6 B) dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lg. 21 aprile 2000 n. 181, come successivamente modificato, per non aver consegnato ai predetti lavoratori la lettera di assunzione prima dell'immissione al lavoro;
C) dell'art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008, per aver omesso di registrare i dati dei predetti lavoratori e delle loro prestazioni lavorative.
Il ricorrente in breve introduceva i seguenti motivi di opposizione.
In primo luogo, eccepiva la violazione del disposto dell'art. 14 della Legge n. 689/21981 per mancata contestazione immediata delle contestazioni, lamentando ingiustificate stasi investigative, essendo stati i verbali di verbali di accertamento e contestazione notificati dopo un anno dalla prima visita ispettiva del
20.11.2014, laddove la contestazione sarebbe dovuta avvenire immediatamente, o ad ogni modo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Deduceva altresì da violazione del diritto di difesa in ragione della violazione dell'art. 25 Legge n.
241/1990 (sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 12 del Codice di comportamento ad uso del Personale Ispettivo del 20.04.2006, essenzialmente per avere l'autorità amministrativa negato accesso alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nonostante l'espressa richiesta del procuratore dell'opponente.
Nel merito contestava il buon fondamento delle contestazioni di illecito.
Rappresentava le attività svolte all'Associazione di volontariato “Il Volo”, che aveva fine statutario quello dell'assistenza e dell'inserimento lavorativo di persone invalide e traumatizzate a seguito di incidenti stradali o sul lavoro, la formazione professionale e l'assistenza legale e amministrativa connessa, associazione di promozione sociale e senza fini di lucro, cui erano connesse altre realtà cooperativistiche per la concreta sistemazione di disabili precedentemente formati, quali il Parte_2
e (ed in passato anche il .
[...] Controparte_6 Controparte_9
Assumeva in breve che le individuate posizioni lavorative in realtà svolgevano la propria attività gratuitamente, con orari liberi e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie.
Eccepiva infine la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, che prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione (capo A ordinanza) non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL (rispettivamente capi B e C ordinanza).
Sulla scorta dei suddetti motivi, l'opponente chiedeva la declaratoria d'inefficacia, e comunque l'annullamento/revoca, dell'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero in via gradata la rideterminazione in
7 minus della sanzione dovuta, instando in via pregiudiziale per la sospensiva della sua efficacia, anche per il considerevole importo delle sanzioni.
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Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta 07.04.2021, resistendo all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, l Controparte_1
(già ) di Vicenza. Controparte_5
In sintesi assumeva l'infondatezza delle eccezioni preliminari (di perenzione dell'illecito per tardiva contestazione e violazione delle norme per diniego di accesso ai documenti amministrativi), in breve replicando, quanto alla prima, che l'accertamento poteva dirsi concluso dall'organo ispettivo, all'esito della complessa attività svolta (assunzione di sommarie informazioni, acquisizione di documentazione aziendale), solo in data 12.11.2015 (con conseguente rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento nella notifica del verbale di contestazione di illecito) e, quanto alla seconda, richiamando le pronunzie dei massimi consessi della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Consiglio di Stato e Corte di
Cassazione), che avevano ripetutamente ed in modo consolidato riconosciuto la legittimità del diniego di accesso, sino all'instaurazione del giudizio, delle dichiarazioni rese da terzi, in primis dai lavoratori, in sede di verifica ispettiva agli Ispettori.
Nel merito contestava diffusamente le difese prospettate dai ricorrenti, con ampi richiami alle dichiarazioni rese agli Ispettori del Lavoro, da questi acquisite e coordinate in un quadro d'assieme, concludendo che all'esito degli accertamenti ispettivi non potesse qualificarsi l'attività prestata per la
Cooperativa come di mero volontariato, integrando di contro prestazione di lavoro.
Assumeva ancora il corretto calcolo delle sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte, rilevando che con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, siccome omissione-presupposto, ed invero non contestata nel caso di specie siccome assorbita, essendosi le contestazioni limitate all'omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
Si opponeva infine alla richiesta sospensiva.
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Così essenzialmente impostato il contraddittorio delle cause di opposizione, riunite per connessione all'udienza del 20 aprile 2021, alla quale il procuratore di parte opponente dichiarava di rinunziare alle
8 eccezioni relative alla mancata immediata contestazione nonché al diniego di accesso agli atti, all'esito dell'udienza, con ordinanza in pari data, veniva disposta la sospensione fino alla sentenza di merito delle tre ordinanze-ingiunzione opposte e venivano adottati i provvedimenti per l'istruttoria della causa.
L'istruttoria, essenzialmente orale, si svolgeva a mezzo assunzione di prove testimoniali alle udienze del
18 gennaio 2022, del 20 ottobre 2022, del 6 giugno 2023, del 25 gennaio 2024 e del 22 novembre 2024.
Da ultimo, all'udienza del 26 giugno 2025 il procuratore dei ricorrenti ed il funzionario delegato dell discutevano i ricorsi, riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedendo l'accoglimento CP_1 delle conclusioni richiamate a verbale d'udienza e in epigrafe trascritte.
In particolare, il procuratore di parte opponente (che si era costituito, sostituendo il precedente difensore, con atto in data 22.01.2024) dichiarava che intendeva insistere nell'eccezione di violazione dell'art. 14 Co della legge 689/81 per violazione della tempestiva contestazione da parte dell , ancorché eccezione rinunciata dal precedente procuratore, ritenendo detta rinuncia priva di qualsiasi motivazione e non irrevocabile, insistendo nell'accoglimento della eccezione di decadenza.
A tale rinunzia replicava, deducendone l'infondatezza, il procuratore dell , come pure trascritto CP_1 in epigrafe.
Veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura (con riserva della motivazione, che si viene qui a sciogliere).
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Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande di cui ai ricorsi possono trovare solo parziale accoglimento, nei limiti e per i motivi che vengono a dirsi, con parziale revoca/annullamento delle ordinanze-ingiunzione e rideterminazione in minus, per quanto di ragione, del complessivo importo delle sanzioni pecuniarie.
Come esposto in narrativa, parte opponente alla prima udienza aveva dichiarato di rinunziare alle eccezioni di tardività della contestazione nonché di diniego di accesso agli atti, ma inopinatamente, all'udienza di discussione, ribadendo quanto già anticipato nelle note conclusive allegate nel termine accordato, ha nuovamente sollevato l'eccezione di decadenza, assumendone la pretesa rilevabilità di ufficio e la irrinunciabilità.
La tesi difensiva, oltre che di dubbia correttezza sul piano processuale, è ad ogni modo infondata, facendo riferimento a pronunzie della Suprema Corte (sentenza n. 6433/1996; ordinanza n. 13039/2025) aventi contenuto e latitudine ben diversi.
9 La sentenza n. 6433/1996 concerne la rilevabilità di ufficio del diritto di pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.
È vero poi che l'ordinanza n. 13039/2025 afferma il principio secondo cui l'art. 14 della Legge 689/1981 contempla un termine di decadenza rilevabile di ufficio, sottratto alla disponibilità delle parti siccome di carattere pubblicistico.
Il principio peraltro non esclude la diversa questione (che è poi quella davvero centrale) dell'effettiva individuazione, in concreto, del dies a quo dell'accertamento (punto su cui si viene subito a dire).
Ad ogni modo, anche a voler ignorare l'irritualità della riproposizione dell'eccezione, già rinunziata, la stessa sarebbe comunque infondata pure in punto di diritto.
L'opponente correla genericamente la pretesa violazione del termine legale ex art. 14 Legge n. 689/81
(obbligo di immediata contestazione, ovvero notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni dall'accertamento, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata) in buona sostanza all'epoca dell'accesso ispettivo presso la sede aziendale delle società cooperative interessate dall'ispezione.
In realtà, considerata la pluralità di lavoratori e soprattutto di cooperative collegate coinvolte nelle contestazioni (tutte facenti capo ai medesimi soggetti - e, per quanto qui di interesse, al - Parte_1 nonché operanti in promiscuità presso un'unica sede) e dei versanti d'indagine, nonché la complessità dei connessi accertamenti, può fondatamente affermarsi non solo che la contestazione immediata non fosse esigibile né materialmente possibile, ma soprattutto che fu tempestiva la notifica solo in epoca successiva dei verbali di accertamento e contestazione, in ragione del tempo intuitivamente occorso all'ufficio pubblico per acquisire le fonti di prova, coordinarle tra loro, assoggettarle ad uno scrutinio critico, acquisendo in tal modo compiuta cognizione dei fatti costitutivi degli illeciti.
Dalla documentazione in atti risulta del resto che l'accesso ispettivo non esaurì (né avrebbe potuto esaurire) gli accertamenti, essendo stato necessario per l'Ispettorato, oltre che procedere all'assunzione di sommarie informazioni, acquisire ulteriore documentazione sulla cui base integrare controlli e verifiche
(alle date ricomprese tra il 20.11.2014 ed il 12.11.2015).
In definitiva, l'Amministrazione ha fornito esaustivo riscontro che il procedimento di accertamento (ossia, di acquisizione della compiuta conoscenza dei dati relativi agli elementi costitutivi dell'illecito ed alla identificazione dei responsabili dell'infrazione) poteva dirsi concluso e perfezionato, senza immotivate stasi investigative, in un'epoca ricompresa nel termine di novanta giorni rispetto al dies di notifica del verbale di infrazione.
10 La notifica della contestazione degli illeciti intervenuta alle date del 24/26.11.2015 deve dunque ritenersi rispettosa del termine stabilito dall'art. 14 Legge n. 689/81.
Può quindi muoversi allo scrutinio di merito circa l'eventuale fondamento delle contestazioni di illecito.
La tesi difensiva degli opponenti si incentra essenzialmente sull'assunto secondo cui le attività svolte presso le cooperative di riferimento non avrebbero integrato una prestazione lavorativa, ma sarebbero raccordabili ad un contributo di mero volontariato, svolgendo i collaboratori la propria opera gratuitamente, senza vincolo di orario e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie, appunto quali volontari.
Le ordinanze-ingiunzione n. 94/2020 e n. 94/2020 attengono essenzialmente alla posizione del lavoratore . Persona_1
Sentito in qualità di teste, nel contraddittorio, il medesimo ha però confermato che:
- nel mese di febbraio 2014 il medesimo, in possesso di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, rinveniva in internet un annuncio di ricerca personale di madre lingua araba e contattava il relativo recapito telefonico;
- appreso che l'offerta di lavoro consisteva nello svolgimento di uno stage di tre mesi con prospettive di assunzione a tempo determinato, aveva due colloqui preassuntivi con la dott.ssa ed il Parte_3 dott. ; Parte_1
- nel marzo 2014 iniziava a prestare attività lavorativa per , firmando un Parte_2 contratto di cui non aveva mai avuto copia benché richiesto;
- durante il periodo di occupazione, durato da marzo a settembre 2014, gli Parte_2 metteva a disposizione, per il lavoro H 24, strumenti di lavoro quali un ipad, un telefono, una sim;
- la propria attività lavorativa consisteva nell'esecuzione di traduzioni (dall'italiano all'arabo e viceversa)
e che i testi da tradurre gli venivano consegnati dalla e dal , i quali gli impartivano Pt_3 Parte_1 anche le opportune disposizioni;
- alle proprie insistenze di tener fede alle promesse (di stipula trascorsi tre mesi di un contratto a tempo pieno e indeterminato) il dott. aveva risposto che non lo avrebbe mai assunto ovvero Parte_1 che lo avrebbe fatto solo ove avesse firmato una lettera anticipata di dimissioni senza data;
- veniva retribuito ricevendo la somma di 500,00 euro al mese, lavorava tutta la giornata, timbrava un badge con cui registrava gli orari di entrata, uscita e di pausa pranzo;
- era assoggettato ad una reperibilità telefonica nel fine settimana, venendo all'occorrenza contattato sul telefono fornitogli;
11 - di avere avuto contrasti lavorativi con la ed il , avverso il quale aveva intentato una Pt_3 Parte_1 causa di lavoro, trovando alla fine un accordo per il quale gli era stata corrisposta la somma di €
13.000,00 a mezzo assegno circolare. Per_ Al lavoratore (conosciuto in ambito lavorativo come o Persona_1
ha fatto cenno la teste , la quale ha riferito di aver collaborato con il Per_1 Testimone_1
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014 in un progetto, all'epoca ancora in fase embrionale Parte_1
(Non so cosa abbia firmato, posso dire che lui ed io lavoravamo nello stesso ufficio, lui si Per_1 occupava di traduzioni dall'italiano all'arabo…io gli ho dato un aiuto soprattutto per i termini tecnici traducendogli la parola italiana in inglese…Mina aveva a disposizione un telefono, si trattava di uno strumento di lavoro…lavorava a tempo pieno, dava reperibilità telefonica).
In ordine all'ordinanza-ingiunzione n. 118/2020, è possibile poi riepilogare le seguenti significative testimonianze.
Il sig. di formazione professionale di informatico, ha dichiarato: “... Io mi occupavo del Parte_4 sito internet della Medical Travel Italy e in questo vi era menzione di più strutture ospedaliere, tra cui sicuramente l'Ospedale di Verona... Avevo fatto un accordo con il sig. per curare le pagine Parte_1 pubblicitarie dell'azienda MTI in vari social network e per l'ideazione/implementazione del sito internet... Contr non so se i domini internet erano intestati a sicuramente nella parte inferiore del sito (footer) vi era una scritta che indicava che MIT era un progetto facente parte del ... Io sono arrivato al CP_6
MIT tramite un'agenzia di lavoro e quindi volevo svolgere un'attività lavorativa. Poi nell'azienda facevano Contr firmare una dichiarazione dalla quale risultava che si svolgeva volontariato per .. Sono stato pagato per due mesi, il terzo mese il sig. non mi ha pagato, dicendo che non era soddisfatto Parte_1 del sito internet e mi ha mandato via. Ricevevo circa 1.300,00 euro netti al mese.... Io sono stato contattato tramite agenzia di lavoro...... io non ho mai svolto attività di inserimento disabili. Mi occupavo, come detto, del sito internet ed attività collegate (attività pubblicitarie e conoscitive). ADR Il sito si interfacciava con persone straniere soprattutto facoltose e tendeva a far conoscere la possibilità di fruire di servizi medici italiani privati ... il mio referente era una sig.ra, di cui non ricordo il nome, che era la tuttofare del sig. ig. ha gestito il mio rapporto di lavoro e…alla fine ha intimato Parte_7 Parte_1 la sua conclusione.”
A sua volta, ha confermato che, a fine settembre 2014, trovava presso Testimone_2
l'InformaGiovani di Vicenza un annuncio di lavoro come receptionist e traduttrice in inglese, con indicazione di una email; di aver quindi sostenuto un colloquio preassuntivo, nella giornata del 26
12 settembre 2014, con la dottoressa la quale spiegava che la era un'agenzia Pt_3 Persona_5 quale inoltrava i curricula pervenuti dai candidati alla stessa per la valutazione;
che la la Pt_3 Pt_3 informava di essere alla ricerca di una persona da adibire alla traduzione di testi di conferenze mediche da pubblicare poi in un sito web relativo al turismo sanitario ed al termine del colloquio le proponeva di svolgere uno stage di quattro mesi, alla fine del quale le avrebbe corrisposto un compenso di 1.000 euro.
La medesima teste ha aggiunto che le era stato detto dalla che 1.000 euro le sarebbero stati dati Pt_3 se lo stage fosse andato a buon fine, che non le era stato consegnato né un contratto né una copia scritta del progetto formativo, e neppure le era stato rivelato il nome del tutor di riferimento.
Ha dichiarato di essere stata adibita al lavoro da lunedì 29 settembre 2014 con mansioni di traduttrice di testi medici dall'italiano all'inglese e di aver svolto queste attività in via Mascagni di Vicenza, presso un ufficio piccolo con computer;
che l'attività era proseguita fino al 2 ottobre 2014, giorno in cui aveva deciso di interromperla, a seguito di un confronto con il e la nel corso del quale la Parte_1 Pt_3 lavoratrice chiedeva maggiore chiarezza in merito al tipo di rapporto di lavoro instaurato;
di essere stata sottoposta ad un orario di lavoro fisso (dalle 8.15 di mattina a tardo pomeriggio, verso le 17.30 circa), e che veniva costantemente controllata nell'esecuzione dell'attività lavorativa, in un clima definito
“oppressivo”.
La teste , a propria volta, ha dichiarato: “... Non è vero che la mia attività era senza Parte_5 retribuzione, all'epoca ho firmato un altro documento, tipo un rapporto di collaborazione o tirocinio. ...
Per queste attività avevo percepito 500 € nel mese di giugno. Per l'attività successiva ho percepito la somma di 750 € al mese, che mi veniva pagato di settimana in settimana per la quarta parte di 750 €...
Gli orari erano dalle 08 e mezza circa alle 12:30 circa, per il primo periodo.... Dal mese di settembre facevo anche due ore pomeriggio. L'orario fu concordato col sig. . Mi fu dato un badge, che Parte_1 utilizzavo all'entrata ed all'uscita dal lavoro. Per entrare dal portoncino d'ingresso vi era un primo accesso con la chiave e un secondo accesso con l'utilizzo del badge...”.
Ha altresì affermato che in caso di assenza era tenuta ad avvisare i sig.ri e Parte_1 Pt_3
Come condivisibilmente inferisce in conclusionale l'Amministrazione, questa circostanza, assieme alle altre riferite dalla lavoratrice, rimarrebbe del tutto incompatibile con la configurazione di un rapporto di collaborazione improntato a semplice volontariato.
13 Una prova inequivoca di prestazione irregolare, o in nero, di attività di lavoro non è stata invece conseguita quanto ai lavoratori e , di modo che in parte qua l'ordinanza CP_7 Controparte_8 ingiunzione (si tratta della n. 118/2020) va annullata.
Il primo ha dichiarato:
- di aver aderito all'associazione “Il Volo” in data 28 dicembre 2013 senza altro scopo che prestarvi attività non retribuita e di essersi occupato, dal dicembre 2013 a tutto il 20.11.2014, di redigere il mansionario delle procedure operative da affidare ai disabili da avviare, attraverso appunto l'associazione “Il Volo”, al lavoro;
- di aver prestato la propria opera gratuitamente, con orari liberi, senza obbligo di giustificare le assenze o richiedere permessi ad alcuno, rapportandosi per la propria attività all'arch. e ad Parte_1
. Persona_6
Anche ha reso dichiarazioni che non sembrano idonee a configurare un rapporto di Controparte_8 lavoro dipendente.
La stessa ha invero affermato che:
- aveva aderito all'associazione “Il Volo” in data 3 novembre 2014 senza altro scopo che prestarvi attività non retribuita, prestando fino al successivo 20 novembre attività consistente nel tenere la reception dell'Associazione, con supervisione di progetti sociali, di progetti di finanziamento e della documentazione da fornire alla Regione Veneto;
- di aver sempre svolto la propria attività gratuitamente, presso gli uffici di via Puccini a Vicenza, facendo solo opera di volontariato.
La teste ha poi significativamente dichiarato “… nel 2014 ho avuto la vita per così dire sconvolta nel senso che l'attività imprenditoriale a livello familiare che svolgevo insieme a mio marito andò male e fu chiusa, abbiamo avuto anche la separazione;
conoscevo l'arch. il quale ha cercato di darmi Parte_1 una mano dal punto di vista morale dicendomi di passare qualche ora a prestare volontariato presso il
Volo senza alcun scopo di lucro o remunerazione”.
Gli elementi raccolti dall'Ufficio del lavoro in sede ispettiva non sono sufficienti a capovolgere quanto desumibile da tali risultanze dell'istruttoria.
È pur vero che la teste ha avuto un comportamento alquanto opaco e discutibile, più volte CP_8 mancando di comparire in udienza a rendere la propria testimonianza al punto da rendere necessario un ordine di accompagnamento coattivo.
14 Peraltro, vigendo nella materia in questione, di opposizione alla pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, il principio in dubio pro reo, in caso di prove incerte, contraddittorie o non del tutto concludenti il giudice non potrebbe che pervenire ad una pronuncia “assolutoria”.
Ne consegue che le 77 giornate di lavoro irregolare di cui all'ordinanza in esame vanno ridotte a 73
( in tesi dell risulterebbe essere stato adibito al lavoro per un giorno, ossia il CP_7 CP_1
20 novembre 2014, mentre per tre giorni, il 13, 17 e 20 novembre 2014). Controparte_8
Anche per quanto concerne le posizioni delle lavoratrici NE, AR, , Per_2 Per_3 Per_4 relative ad infedeli registrazioni nel LUL (Libro unico del lavoro), di cui alle altre ordinanze, gli elementi acquisiti dall non appaiono univoci e tali da consentire di confermare la prospettazione CP_1 accusatoria.
Per altro verso parte opponente deduce la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, laddove prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL.
In realtà, come condivisibilmente obietta l'amministrazione resistente, quantomeno ratione temporis, con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita esclusivamente la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, omissione-presupposto, effettivamente non contestata nel caso di specie, laddove le contestazioni sanzionate sono state limitate alla omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
In conclusionale parte opponente assume altresì che la posizione di amministratore di fatto, in particolare del sarebbe stata individuata da questo stesso Tribunale, in altre sentenze Controparte_6 relative alla vicenda delle cooperative, non in capo all'arch. , bensì alla dott.ssa Parte_1 Pt_3
[...]
L'obiezione non è dirimente, anche alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie, come sopra riepilogate, da cui emerge con nettezza l'ingerenza del ed i poteri decisori del medesimo Parte_1 nella vita e nelle attività del fenomeno cooperativo di cui si discute.
A tacere del fatto che ad ogni modo il ruolo di amministratore di fatto ben può essere distribuito (come più che verosimilmente nel caso di specie) in capo non a uno ma a più soggetti.
15 Le ordinanze vanno in definitiva parzialmente modificate/annullate e ridefinito il conseguente trattamento sanzionatorio.
Al riguardo si premette che, al fine di evitare eccessi punitivi, la sanzione pecuniaria base per l'illecito principale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 (e successive modifiche) viene rideterminata per ciascun lavoratore entro il limite edittale minimo di € 1.950,00 (laddove l CP_1 aveva fissato il maggior importo di € 6.045,00 “pro capite”, ossia per ciascun lavoratore).
Quanto alle ordinanze n. 94/2020 e n. 95/2020, annullata la contestazione di cui al capo D), la sanzione per i capi A), B) e C), relativi alla posizione del lavoratore , la Persona_1 sanzione può essere allora così ricalcolata:
a) € 1.950,00 + € 195 x 120, per totali € 25.350,00, quanto al capo A);
b) € 300,00, quanto al capo B);
c) € 200,00, quanto al capo C); per una sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 25.885,80, ossia € 25.850,00 più € 35,80 per spese di notifica.
Quanto all'ordinanza n. 118/2020, annullata la contestazione in riferimento ai lavoratori CP_7
, la sanzione può essere allora così ricalcolata: Controparte_8
a) € 1.950,00 x tre lavoratori + € 195 x 73, per totali € 20.085,00, quanto al capo A);
b) € 300,00, quanto al capo B);
c) € 200,00, quanto al capo C); per una sanzione complessiva (incluse spese di notifica) di € 20.620,80, ossia € 20.585,00 più € 35,80 per spese di notifica.
Così definita la lite, la reciproca soccombenza (ancorchè in verità prevalente dal lato di parte opponente) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) in accoglimento parziale dell'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 95/2020, n. 94/2020, annulla la contestazione D (infedele registrazione nel LUL lavoratrici NE, AR, , Per_2
, riduce le sanzioni quanto al resto, nei sensi di cui in motivazione, e così ridetermina la Per_3 Per_4 sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 25.885,80;
16 II) in accoglimento parziale dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 118/2020, annulla la contestazione in riferimento ai lavoratori e , riduce le sanzioni quanto al CP_7 Controparte_8 resto, nei sensi di cui in motivazione, e così ridetermina la sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 20.620,80;
III) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 26 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
17
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte al n. 7254/2020 r.g. e al n. 7256/2020 r.g., riunite al n. 7254/2020 r.g., e promosse:
- la prima, con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 689/81 e 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 09/12/2020 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
25/b, c.f. C.F._1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Vicenza, Via Puccini n. 25, P.IVA P.IVA_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca BOSCOLO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Cesare Battisti n. 11, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore 22.01.2024
- la seconda, con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 689/81 e 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo in data 09/12/2020 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
25/b, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca BOSCOLO, del Foro di C.F._1
Padova, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Cesare Battisti n. 11, come da procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore 22.01.2024
1 ricorrenti entrambe contro
, in persona del Capo pro tempore, Controparte_1 rappresentato da Funzionari delegati dell'Ente, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio, in Vicenza
- Viale del Mercato Nuovo n. 57, come da deleghe allegate alle comparse di costituzione e risposta resistente
In punto: Opposizione ex artt. 22 e segg. Legge 689/81; 6 D.Lgs. n. 150/2011.
Provvedimenti opposti: ordinanze ingiunzione n. 95/2020, n. 94/2020, n. 118/2020, notificate in data
11.11.2020 e in data 18.11.2020, del Capo dell . Controparte_1
All'udienza di discussione del 26 giugno 2025 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo sulle seguenti conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTI:
L'avv. Boscolo si riporta a tutto quanto dedotto eccepito e concluso nella comparsa conclusionale che è stata tempestivamente depositata in data 16.6.25 ed in particolare intende insistere per quanto riguarda l'eccezione di violazione dell'art. 14 della legge 689/81 per violazione della mancata tempestiva Co contestazione da parte del;
si tratta di una eccezione che è stata rinunciata da parte del precedente procuratore;
questa difesa ritiene che la rinuncia da parte del precedente procuratore sia priva di qualsiasi motivazione e ritiene, questa difesa, che la rinuncia non sia irrevocabile per cui insiste nell'accoglimento della eccezione di decadenza. Inoltre rileva come trattasi di una eccezione che è rilevabile d'ufficio da parte del giudice così come confermato e sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 6433/1996 e ribadito dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 13039/2025 e Co quindi insiste affinché possa essere accolta l'eccezione e accertata e dichiarata la decadenza dell nella contestazione degli addebiti. Inoltre, in subordine, questa difesa intende insistere per l'accoglimento dell'eccezione di violazione dell'art. 3 co.3 quinquies del DL 12/2002 per la violazione della previsione della assorbimento implicito delle ulteriori sanzioni amministrative in caso di contestazione della maxi sanzione, pertanto questa difesa ritiene che, in ogni caso, le sanzioni contestate al capo B) e capo C) delle ordinanze ingiunzione siano illegittime e ne vada dichiarata la nullità ed inefficacia. Questa difesa intende aggiungere che nel corso delle testimonianze è emerso Co come l'amministratrice di fatto dei consorzi sia stata la signora , così come rilevato dall Parte_3 nella comparsa conclusionale propria, ed è stata accertata e dichiarata da parte di questo Tribunale ordinario di Vicenza, nella persona della dr.ssa Francesca Grassi, la qualità di amministratrice di fatto
2 Part dei consorzi e COC della che è stata di conseguenza, dalla dr.ssa Grassi, Parte_3 condannata al pagamento delle sanzioni di cui alle ordinanze di ingiunzione quivi contestate. Inoltre le testimonianze hanno dimostrato come invece il si occupasse dell'associazione di volontariato Parte_1 il Volo e come tutti i testi abbiano confermato come fossero dei volontari, non fossero retribuiti e che lo scopo dell'associazione il Volo fosse a tutti gli effetti a scopo filantropico. Per tutto il rimanente questa difesa delle attrici opponenti si riporta integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto, eccepito e concluso nella comparsa conclusionale ed insiste per il rigetto di tutte le istanze avversarie e chiede che venga accertata e dichiarata in primis la decadenza dall'impugnativa ex art. 14 l.689/81 ed in subordine venga accertata e dichiarata per tutte le motivazioni di cui ai ricorsi in opposizione introduttivi dei giudizi e comparsa conclusionale la nullità, l'invalidità e/o l'inefficacia delle ordinanze di ingiunzione qui impugnate dalle attrici opponenti con i giudizi riuniti con tutte le conseguenze di legge.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
Il dr. rileva che l'asserita violazione dell'art. 14 che il precedente procuratore, preso atto delle CP_3 Co Co difese dell , aveva rinunciato, è pretestuosa dato che l con la comparsa di costituzione ha rilevato la complessità dell'accertamento (3 soggetti giuridici che operavano in promiscuità con medesima sede) che si è prolungato in ossequio alla legge 689/1981. L'eccezione di decadenza sollevata da controparte
è pretestuosa avendo l'amministrazione a pag.
2-3 della comparsa, e a pagine da 4 a 8, rilevato la complessità degli accertamenti come dimostrato dalla scansione cronologica riportata nelle pagine indicate. Fa presente che anche precedenti sentenze dell'intestato tribunale (alcune passate in giudicato), riferite a medesime vicende, hanno rigettato le eccezioni di controparte nonché confermato la Co valutazione e l'accertamento condotto dall , rilevando la tempestività della contestazione.
Il dr. conclude, riportandosi agli scritti difensivi, per il rigetto delle opposizioni spiegate con CP_3 conferma delle ordinanze e condanna alle spese. Invoca il principio “Tempus regis actum” in ordine alla previsione dell'art. 3 co. 3 del DL 12/2002, il principio di assorbimento è stato invece introdotto dal dlgs
151/2015 e quindi non applicabile al caso di specie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge n. 689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo il
09/12/2020, e proponevano opposizione avverso le Parte_1 Parte_2 ordinanze-ingiunzione n. 95/2020 e n. 94/2020, notificate in data 11.11.2020, del Capo dell
[...]
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
di Vicenza, conseguenti a due verbali di accertamento e notificazione, notificati in Controparte_4 data 26.11.2015 al ed al . Parte_1 Parte_2
Le ordinanze opposte ingiungevano al , quale autore delle violazioni/trasgressioni in qualità di Parte_1 amministratore di fatto di Laboratorio Protetto, società cooperativa sociale, ed a quest'ultimo come obbligato in solido, il pagamento della somma complessiva di € 33.435,80 (di cui € 35,80 per spese di notifica), per la commissione di una serie di illeciti in materia lavoristica.
In dettaglio si trattata delle violazioni:
A) dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, come successivamente convertito in legge e modificato, per aver irregolarmente occupato il lavoratore dal Persona_1
10 marzo 2014 al 26 settembre 2014 per un totale di 120 giornate (con mansioni di traduttore);
B) dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lg. 21 aprile 2000 n. 181, come successivamente modificato, per non aver consegnato al predetto lavoratore la prevista lettera di Persona_1 assunzione prima dell'immissione al lavoro;
C) dell'art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008, per aver omesso di registrare i dati del predetto lavoratore, delle sue prestazioni lavorative e delle somme a lui corrisposte;
D) per aver effettuato infedeli registrazioni nel LUL (Libro unico del lavoro), con riguardo alle lavoratrici
NE, AR, , Per_2 Per_3 Per_4
Parte ricorrente in breve introduceva i seguenti motivi di opposizione.
In primo luogo, deduceva la violazione del disposto dell'art. 14 della Legge n. 689/21981 per mancata contestazione immediata delle contestazioni, lamentando ingiustificate stasi investigative, per essere i verbali di verbali di accertamento e contestazione stati notificati dopo un anno dalla prima visita ispettiva del 20.11.2014, laddove la contestazione sarebbe dovuta avvenire immediatamente, o ad ogni modo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Deduceva altresì da violazione del diritto di difesa in ragione della violazione dell'art. 25 Legge n.
241/1990 (sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 12 del Codice di comportamento ad uso del Personale Ispettivo del 20.04.2006, essenzialmente per avere l'autorità amministrativa negato accesso alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nonostante l'espressa richiesta del procuratore degli opponenti.
Nel merito contestava il buon fondamento delle contestazioni di illecito.
In breve, quanto al lavoratore (di seguito anche solo Persona_1 Per_1 Per_
o ) assumeva che lo stesso avesse sempre svolto esclusivamente prestazioni di volontariato,
[...]
4 senza alcuna connotazione di lavoro subordinato, dapprima per e successivamente, dal Parte_2
04.06.2014, per l'Associazione di volontariato “Il Volo”, svolgendo la propria attività gratuitamente, con orari liberi e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie.
Quanto poi alla posizione della lavoratrice – premesso che con la stessa era esistito un Per_4 contenzioso avviato dalla avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza, in cui Per_4
si era costituito contestando le accuse mosse, contenzioso conclusosi poi con una Parte_2 conciliazione con rinunzia all'azione da parte della e riconoscimento alla stessa di € 1.000,00 al Per_4 solo fine di conciliare la lite – essenzialmente parte opponente deduceva che l , senza CP_1 alcunché accertare personalmente, si fosse limitato a fare proprie le contestazioni mosse dalla lavoratrice.
Quanto alla posizione delle lavoratrici NE, AR, e contestazione riferita ad Per_2 Per_3 un'asserita infedele registrazione delle assenze delle stesse, lamentava l'impossibilità di accedere al fascicolo esistente presso l'ispettorato, riservando una più puntuale difesa una volta avuta cognizione dei verbali.
Eccepiva infine la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, che prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione (capo A ordinanza) non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL (rispettivamente capi B e C ordinanza).
Sulla scorta dei suddetti motivi, parte opponente chiedeva la declaratoria d'inefficacia, e comunque l'annullamento/revoca, delle ordinanze-ingiunzione opposte, ovvero in via gradata la rideterminazione in minus della sanzione, instando in via preliminare per la sospensiva della loro efficacia, anche per il considerevole importo delle sanzioni.
************
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta 29.03.2021, resistendo all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza-ingiunzione, l (già Controparte_1
) di Vicenza. Controparte_5
In sintesi assumeva l'infondatezza delle eccezioni preliminari (di perenzione dell'illecito per tardiva contestazione e violazione delle norme sul diniego di accesso ai documenti amministrativi), in breve replicando, quanto alla prima, che l'accertamento poteva dirsi concluso dall'organo ispettivo, all'esito della complessa attività svolta (assunzione di sommarie informazioni, acquisizione di documentazione aziendale), solo in data 12.11.2015 (con conseguente rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento
5 nella notifica del verbale di contestazione di illecito) e, quanto alla seconda, richiamando le pronunzie dei massimi consessi della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Consiglio di Stato e Corte di
Cassazione), che avevano ripetutamente ed in modo consolidato riconosciuto la legittimità del diniego di accesso, sino all'instaurazione del giudizio, delle dichiarazioni rese da terzi, in primis dai lavoratori, in sede di verifica ispettiva agli Ispettori.
Nel merito contestava diffusamente le difese prospettate dal ricorrente, con ampi richiami alle dichiarazioni rese agli Ispettori del Lavoro, da questi acquisite e coordinate in un quadro d'assieme, e concludendo che all'esito degli accertamenti ispettivi non potesse qualificarsi l'attività prestata per la
Cooperativa come di mero volontariato, integrando di contro prestazione di lavoro.
Assumeva ancora il corretto calcolo delle sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte, rilevando che con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, stante la sua natura di omissione- presupposto, ed invero non contestata nel caso di specie siccome assorbita, essendosi le contestazioni limitate all'omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
Si opponeva infine alla richiesta sospensiva.
************
Con un secondo ricorso ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge n. 689/1981, 6 D. Lgs. n. 150/2011, iscritto a ruolo il 09/12/2020, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1
118/2020, notificata in data 18.11.2020, del Capo dell di Vicenza, che Controparte_1 seguiva verbale di accertamento e notificazione, e che ingiungeva al , quale autore delle Parte_1 trasgressioni in qualità di amministratore di fatto del , il Controparte_6 pagamento della somma complessiva di € 50.065,80 (di cui € 35,80 per spese di notifica), per la violazione di una serie di disposizioni concernenti illeciti in materia lavoristica.
In dettaglio si trattata delle violazioni:
A) dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, come successivamente convertito e modificato, per aver irregolarmente occupato i lavoratori (nella giornata del 20.11.2014), CP_7 Parte_4
(dal 24.11.2014), (dal 15 settembre 2014), (nelle giornate
[...] Parte_5 Controparte_8 del 13, 17 e 20 novembre 2014), (nelle giornate del 29 e 30 settembre, 1 e 2 ottobre Parte_6
2014), per un totale di 77 giornate di lavoro irregolare;
6 B) dell'art. 4 bis, comma 2, del D.Lg. 21 aprile 2000 n. 181, come successivamente modificato, per non aver consegnato ai predetti lavoratori la lettera di assunzione prima dell'immissione al lavoro;
C) dell'art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008, per aver omesso di registrare i dati dei predetti lavoratori e delle loro prestazioni lavorative.
Il ricorrente in breve introduceva i seguenti motivi di opposizione.
In primo luogo, eccepiva la violazione del disposto dell'art. 14 della Legge n. 689/21981 per mancata contestazione immediata delle contestazioni, lamentando ingiustificate stasi investigative, essendo stati i verbali di verbali di accertamento e contestazione notificati dopo un anno dalla prima visita ispettiva del
20.11.2014, laddove la contestazione sarebbe dovuta avvenire immediatamente, o ad ogni modo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.
Deduceva altresì da violazione del diritto di difesa in ragione della violazione dell'art. 25 Legge n.
241/1990 (sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 12 del Codice di comportamento ad uso del Personale Ispettivo del 20.04.2006, essenzialmente per avere l'autorità amministrativa negato accesso alle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nonostante l'espressa richiesta del procuratore dell'opponente.
Nel merito contestava il buon fondamento delle contestazioni di illecito.
Rappresentava le attività svolte all'Associazione di volontariato “Il Volo”, che aveva fine statutario quello dell'assistenza e dell'inserimento lavorativo di persone invalide e traumatizzate a seguito di incidenti stradali o sul lavoro, la formazione professionale e l'assistenza legale e amministrativa connessa, associazione di promozione sociale e senza fini di lucro, cui erano connesse altre realtà cooperativistiche per la concreta sistemazione di disabili precedentemente formati, quali il Parte_2
e (ed in passato anche il .
[...] Controparte_6 Controparte_9
Assumeva in breve che le individuate posizioni lavorative in realtà svolgevano la propria attività gratuitamente, con orari liberi e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie.
Eccepiva infine la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, che prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione (capo A ordinanza) non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL (rispettivamente capi B e C ordinanza).
Sulla scorta dei suddetti motivi, l'opponente chiedeva la declaratoria d'inefficacia, e comunque l'annullamento/revoca, dell'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero in via gradata la rideterminazione in
7 minus della sanzione dovuta, instando in via pregiudiziale per la sospensiva della sua efficacia, anche per il considerevole importo delle sanzioni.
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Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta 07.04.2021, resistendo all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, l Controparte_1
(già ) di Vicenza. Controparte_5
In sintesi assumeva l'infondatezza delle eccezioni preliminari (di perenzione dell'illecito per tardiva contestazione e violazione delle norme per diniego di accesso ai documenti amministrativi), in breve replicando, quanto alla prima, che l'accertamento poteva dirsi concluso dall'organo ispettivo, all'esito della complessa attività svolta (assunzione di sommarie informazioni, acquisizione di documentazione aziendale), solo in data 12.11.2015 (con conseguente rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento nella notifica del verbale di contestazione di illecito) e, quanto alla seconda, richiamando le pronunzie dei massimi consessi della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Consiglio di Stato e Corte di
Cassazione), che avevano ripetutamente ed in modo consolidato riconosciuto la legittimità del diniego di accesso, sino all'instaurazione del giudizio, delle dichiarazioni rese da terzi, in primis dai lavoratori, in sede di verifica ispettiva agli Ispettori.
Nel merito contestava diffusamente le difese prospettate dai ricorrenti, con ampi richiami alle dichiarazioni rese agli Ispettori del Lavoro, da questi acquisite e coordinate in un quadro d'assieme, concludendo che all'esito degli accertamenti ispettivi non potesse qualificarsi l'attività prestata per la
Cooperativa come di mero volontariato, integrando di contro prestazione di lavoro.
Assumeva ancora il corretto calcolo delle sanzioni contestate con le ordinanze ingiunzione opposte, rilevando che con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, siccome omissione-presupposto, ed invero non contestata nel caso di specie siccome assorbita, essendosi le contestazioni limitate all'omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
Si opponeva infine alla richiesta sospensiva.
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Così essenzialmente impostato il contraddittorio delle cause di opposizione, riunite per connessione all'udienza del 20 aprile 2021, alla quale il procuratore di parte opponente dichiarava di rinunziare alle
8 eccezioni relative alla mancata immediata contestazione nonché al diniego di accesso agli atti, all'esito dell'udienza, con ordinanza in pari data, veniva disposta la sospensione fino alla sentenza di merito delle tre ordinanze-ingiunzione opposte e venivano adottati i provvedimenti per l'istruttoria della causa.
L'istruttoria, essenzialmente orale, si svolgeva a mezzo assunzione di prove testimoniali alle udienze del
18 gennaio 2022, del 20 ottobre 2022, del 6 giugno 2023, del 25 gennaio 2024 e del 22 novembre 2024.
Da ultimo, all'udienza del 26 giugno 2025 il procuratore dei ricorrenti ed il funzionario delegato dell discutevano i ricorsi, riportandosi ai rispettivi atti difensivi e chiedendo l'accoglimento CP_1 delle conclusioni richiamate a verbale d'udienza e in epigrafe trascritte.
In particolare, il procuratore di parte opponente (che si era costituito, sostituendo il precedente difensore, con atto in data 22.01.2024) dichiarava che intendeva insistere nell'eccezione di violazione dell'art. 14 Co della legge 689/81 per violazione della tempestiva contestazione da parte dell , ancorché eccezione rinunciata dal precedente procuratore, ritenendo detta rinuncia priva di qualsiasi motivazione e non irrevocabile, insistendo nell'accoglimento della eccezione di decadenza.
A tale rinunzia replicava, deducendone l'infondatezza, il procuratore dell , come pure trascritto CP_1 in epigrafe.
Veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo, di cui veniva data contestuale lettura (con riserva della motivazione, che si viene qui a sciogliere).
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Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante le domande di cui ai ricorsi possono trovare solo parziale accoglimento, nei limiti e per i motivi che vengono a dirsi, con parziale revoca/annullamento delle ordinanze-ingiunzione e rideterminazione in minus, per quanto di ragione, del complessivo importo delle sanzioni pecuniarie.
Come esposto in narrativa, parte opponente alla prima udienza aveva dichiarato di rinunziare alle eccezioni di tardività della contestazione nonché di diniego di accesso agli atti, ma inopinatamente, all'udienza di discussione, ribadendo quanto già anticipato nelle note conclusive allegate nel termine accordato, ha nuovamente sollevato l'eccezione di decadenza, assumendone la pretesa rilevabilità di ufficio e la irrinunciabilità.
La tesi difensiva, oltre che di dubbia correttezza sul piano processuale, è ad ogni modo infondata, facendo riferimento a pronunzie della Suprema Corte (sentenza n. 6433/1996; ordinanza n. 13039/2025) aventi contenuto e latitudine ben diversi.
9 La sentenza n. 6433/1996 concerne la rilevabilità di ufficio del diritto di pagamento di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.
È vero poi che l'ordinanza n. 13039/2025 afferma il principio secondo cui l'art. 14 della Legge 689/1981 contempla un termine di decadenza rilevabile di ufficio, sottratto alla disponibilità delle parti siccome di carattere pubblicistico.
Il principio peraltro non esclude la diversa questione (che è poi quella davvero centrale) dell'effettiva individuazione, in concreto, del dies a quo dell'accertamento (punto su cui si viene subito a dire).
Ad ogni modo, anche a voler ignorare l'irritualità della riproposizione dell'eccezione, già rinunziata, la stessa sarebbe comunque infondata pure in punto di diritto.
L'opponente correla genericamente la pretesa violazione del termine legale ex art. 14 Legge n. 689/81
(obbligo di immediata contestazione, ovvero notifica degli estremi della violazione entro novanta giorni dall'accertamento, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata) in buona sostanza all'epoca dell'accesso ispettivo presso la sede aziendale delle società cooperative interessate dall'ispezione.
In realtà, considerata la pluralità di lavoratori e soprattutto di cooperative collegate coinvolte nelle contestazioni (tutte facenti capo ai medesimi soggetti - e, per quanto qui di interesse, al - Parte_1 nonché operanti in promiscuità presso un'unica sede) e dei versanti d'indagine, nonché la complessità dei connessi accertamenti, può fondatamente affermarsi non solo che la contestazione immediata non fosse esigibile né materialmente possibile, ma soprattutto che fu tempestiva la notifica solo in epoca successiva dei verbali di accertamento e contestazione, in ragione del tempo intuitivamente occorso all'ufficio pubblico per acquisire le fonti di prova, coordinarle tra loro, assoggettarle ad uno scrutinio critico, acquisendo in tal modo compiuta cognizione dei fatti costitutivi degli illeciti.
Dalla documentazione in atti risulta del resto che l'accesso ispettivo non esaurì (né avrebbe potuto esaurire) gli accertamenti, essendo stato necessario per l'Ispettorato, oltre che procedere all'assunzione di sommarie informazioni, acquisire ulteriore documentazione sulla cui base integrare controlli e verifiche
(alle date ricomprese tra il 20.11.2014 ed il 12.11.2015).
In definitiva, l'Amministrazione ha fornito esaustivo riscontro che il procedimento di accertamento (ossia, di acquisizione della compiuta conoscenza dei dati relativi agli elementi costitutivi dell'illecito ed alla identificazione dei responsabili dell'infrazione) poteva dirsi concluso e perfezionato, senza immotivate stasi investigative, in un'epoca ricompresa nel termine di novanta giorni rispetto al dies di notifica del verbale di infrazione.
10 La notifica della contestazione degli illeciti intervenuta alle date del 24/26.11.2015 deve dunque ritenersi rispettosa del termine stabilito dall'art. 14 Legge n. 689/81.
Può quindi muoversi allo scrutinio di merito circa l'eventuale fondamento delle contestazioni di illecito.
La tesi difensiva degli opponenti si incentra essenzialmente sull'assunto secondo cui le attività svolte presso le cooperative di riferimento non avrebbero integrato una prestazione lavorativa, ma sarebbero raccordabili ad un contributo di mero volontariato, svolgendo i collaboratori la propria opera gratuitamente, senza vincolo di orario e senza obbligo di giustificare le assenze, liberamente aderendo alle disposizioni statutarie, appunto quali volontari.
Le ordinanze-ingiunzione n. 94/2020 e n. 94/2020 attengono essenzialmente alla posizione del lavoratore . Persona_1
Sentito in qualità di teste, nel contraddittorio, il medesimo ha però confermato che:
- nel mese di febbraio 2014 il medesimo, in possesso di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”, rinveniva in internet un annuncio di ricerca personale di madre lingua araba e contattava il relativo recapito telefonico;
- appreso che l'offerta di lavoro consisteva nello svolgimento di uno stage di tre mesi con prospettive di assunzione a tempo determinato, aveva due colloqui preassuntivi con la dott.ssa ed il Parte_3 dott. ; Parte_1
- nel marzo 2014 iniziava a prestare attività lavorativa per , firmando un Parte_2 contratto di cui non aveva mai avuto copia benché richiesto;
- durante il periodo di occupazione, durato da marzo a settembre 2014, gli Parte_2 metteva a disposizione, per il lavoro H 24, strumenti di lavoro quali un ipad, un telefono, una sim;
- la propria attività lavorativa consisteva nell'esecuzione di traduzioni (dall'italiano all'arabo e viceversa)
e che i testi da tradurre gli venivano consegnati dalla e dal , i quali gli impartivano Pt_3 Parte_1 anche le opportune disposizioni;
- alle proprie insistenze di tener fede alle promesse (di stipula trascorsi tre mesi di un contratto a tempo pieno e indeterminato) il dott. aveva risposto che non lo avrebbe mai assunto ovvero Parte_1 che lo avrebbe fatto solo ove avesse firmato una lettera anticipata di dimissioni senza data;
- veniva retribuito ricevendo la somma di 500,00 euro al mese, lavorava tutta la giornata, timbrava un badge con cui registrava gli orari di entrata, uscita e di pausa pranzo;
- era assoggettato ad una reperibilità telefonica nel fine settimana, venendo all'occorrenza contattato sul telefono fornitogli;
11 - di avere avuto contrasti lavorativi con la ed il , avverso il quale aveva intentato una Pt_3 Parte_1 causa di lavoro, trovando alla fine un accordo per il quale gli era stata corrisposta la somma di €
13.000,00 a mezzo assegno circolare. Per_ Al lavoratore (conosciuto in ambito lavorativo come o Persona_1
ha fatto cenno la teste , la quale ha riferito di aver collaborato con il Per_1 Testimone_1
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014 in un progetto, all'epoca ancora in fase embrionale Parte_1
(Non so cosa abbia firmato, posso dire che lui ed io lavoravamo nello stesso ufficio, lui si Per_1 occupava di traduzioni dall'italiano all'arabo…io gli ho dato un aiuto soprattutto per i termini tecnici traducendogli la parola italiana in inglese…Mina aveva a disposizione un telefono, si trattava di uno strumento di lavoro…lavorava a tempo pieno, dava reperibilità telefonica).
In ordine all'ordinanza-ingiunzione n. 118/2020, è possibile poi riepilogare le seguenti significative testimonianze.
Il sig. di formazione professionale di informatico, ha dichiarato: “... Io mi occupavo del Parte_4 sito internet della Medical Travel Italy e in questo vi era menzione di più strutture ospedaliere, tra cui sicuramente l'Ospedale di Verona... Avevo fatto un accordo con il sig. per curare le pagine Parte_1 pubblicitarie dell'azienda MTI in vari social network e per l'ideazione/implementazione del sito internet... Contr non so se i domini internet erano intestati a sicuramente nella parte inferiore del sito (footer) vi era una scritta che indicava che MIT era un progetto facente parte del ... Io sono arrivato al CP_6
MIT tramite un'agenzia di lavoro e quindi volevo svolgere un'attività lavorativa. Poi nell'azienda facevano Contr firmare una dichiarazione dalla quale risultava che si svolgeva volontariato per .. Sono stato pagato per due mesi, il terzo mese il sig. non mi ha pagato, dicendo che non era soddisfatto Parte_1 del sito internet e mi ha mandato via. Ricevevo circa 1.300,00 euro netti al mese.... Io sono stato contattato tramite agenzia di lavoro...... io non ho mai svolto attività di inserimento disabili. Mi occupavo, come detto, del sito internet ed attività collegate (attività pubblicitarie e conoscitive). ADR Il sito si interfacciava con persone straniere soprattutto facoltose e tendeva a far conoscere la possibilità di fruire di servizi medici italiani privati ... il mio referente era una sig.ra, di cui non ricordo il nome, che era la tuttofare del sig. ig. ha gestito il mio rapporto di lavoro e…alla fine ha intimato Parte_7 Parte_1 la sua conclusione.”
A sua volta, ha confermato che, a fine settembre 2014, trovava presso Testimone_2
l'InformaGiovani di Vicenza un annuncio di lavoro come receptionist e traduttrice in inglese, con indicazione di una email; di aver quindi sostenuto un colloquio preassuntivo, nella giornata del 26
12 settembre 2014, con la dottoressa la quale spiegava che la era un'agenzia Pt_3 Persona_5 quale inoltrava i curricula pervenuti dai candidati alla stessa per la valutazione;
che la la Pt_3 Pt_3 informava di essere alla ricerca di una persona da adibire alla traduzione di testi di conferenze mediche da pubblicare poi in un sito web relativo al turismo sanitario ed al termine del colloquio le proponeva di svolgere uno stage di quattro mesi, alla fine del quale le avrebbe corrisposto un compenso di 1.000 euro.
La medesima teste ha aggiunto che le era stato detto dalla che 1.000 euro le sarebbero stati dati Pt_3 se lo stage fosse andato a buon fine, che non le era stato consegnato né un contratto né una copia scritta del progetto formativo, e neppure le era stato rivelato il nome del tutor di riferimento.
Ha dichiarato di essere stata adibita al lavoro da lunedì 29 settembre 2014 con mansioni di traduttrice di testi medici dall'italiano all'inglese e di aver svolto queste attività in via Mascagni di Vicenza, presso un ufficio piccolo con computer;
che l'attività era proseguita fino al 2 ottobre 2014, giorno in cui aveva deciso di interromperla, a seguito di un confronto con il e la nel corso del quale la Parte_1 Pt_3 lavoratrice chiedeva maggiore chiarezza in merito al tipo di rapporto di lavoro instaurato;
di essere stata sottoposta ad un orario di lavoro fisso (dalle 8.15 di mattina a tardo pomeriggio, verso le 17.30 circa), e che veniva costantemente controllata nell'esecuzione dell'attività lavorativa, in un clima definito
“oppressivo”.
La teste , a propria volta, ha dichiarato: “... Non è vero che la mia attività era senza Parte_5 retribuzione, all'epoca ho firmato un altro documento, tipo un rapporto di collaborazione o tirocinio. ...
Per queste attività avevo percepito 500 € nel mese di giugno. Per l'attività successiva ho percepito la somma di 750 € al mese, che mi veniva pagato di settimana in settimana per la quarta parte di 750 €...
Gli orari erano dalle 08 e mezza circa alle 12:30 circa, per il primo periodo.... Dal mese di settembre facevo anche due ore pomeriggio. L'orario fu concordato col sig. . Mi fu dato un badge, che Parte_1 utilizzavo all'entrata ed all'uscita dal lavoro. Per entrare dal portoncino d'ingresso vi era un primo accesso con la chiave e un secondo accesso con l'utilizzo del badge...”.
Ha altresì affermato che in caso di assenza era tenuta ad avvisare i sig.ri e Parte_1 Pt_3
Come condivisibilmente inferisce in conclusionale l'Amministrazione, questa circostanza, assieme alle altre riferite dalla lavoratrice, rimarrebbe del tutto incompatibile con la configurazione di un rapporto di collaborazione improntato a semplice volontariato.
13 Una prova inequivoca di prestazione irregolare, o in nero, di attività di lavoro non è stata invece conseguita quanto ai lavoratori e , di modo che in parte qua l'ordinanza CP_7 Controparte_8 ingiunzione (si tratta della n. 118/2020) va annullata.
Il primo ha dichiarato:
- di aver aderito all'associazione “Il Volo” in data 28 dicembre 2013 senza altro scopo che prestarvi attività non retribuita e di essersi occupato, dal dicembre 2013 a tutto il 20.11.2014, di redigere il mansionario delle procedure operative da affidare ai disabili da avviare, attraverso appunto l'associazione “Il Volo”, al lavoro;
- di aver prestato la propria opera gratuitamente, con orari liberi, senza obbligo di giustificare le assenze o richiedere permessi ad alcuno, rapportandosi per la propria attività all'arch. e ad Parte_1
. Persona_6
Anche ha reso dichiarazioni che non sembrano idonee a configurare un rapporto di Controparte_8 lavoro dipendente.
La stessa ha invero affermato che:
- aveva aderito all'associazione “Il Volo” in data 3 novembre 2014 senza altro scopo che prestarvi attività non retribuita, prestando fino al successivo 20 novembre attività consistente nel tenere la reception dell'Associazione, con supervisione di progetti sociali, di progetti di finanziamento e della documentazione da fornire alla Regione Veneto;
- di aver sempre svolto la propria attività gratuitamente, presso gli uffici di via Puccini a Vicenza, facendo solo opera di volontariato.
La teste ha poi significativamente dichiarato “… nel 2014 ho avuto la vita per così dire sconvolta nel senso che l'attività imprenditoriale a livello familiare che svolgevo insieme a mio marito andò male e fu chiusa, abbiamo avuto anche la separazione;
conoscevo l'arch. il quale ha cercato di darmi Parte_1 una mano dal punto di vista morale dicendomi di passare qualche ora a prestare volontariato presso il
Volo senza alcun scopo di lucro o remunerazione”.
Gli elementi raccolti dall'Ufficio del lavoro in sede ispettiva non sono sufficienti a capovolgere quanto desumibile da tali risultanze dell'istruttoria.
È pur vero che la teste ha avuto un comportamento alquanto opaco e discutibile, più volte CP_8 mancando di comparire in udienza a rendere la propria testimonianza al punto da rendere necessario un ordine di accompagnamento coattivo.
14 Peraltro, vigendo nella materia in questione, di opposizione alla pretesa sanzionatoria dell'autorità amministrativa, il principio in dubio pro reo, in caso di prove incerte, contraddittorie o non del tutto concludenti il giudice non potrebbe che pervenire ad una pronuncia “assolutoria”.
Ne consegue che le 77 giornate di lavoro irregolare di cui all'ordinanza in esame vanno ridotte a 73
( in tesi dell risulterebbe essere stato adibito al lavoro per un giorno, ossia il CP_7 CP_1
20 novembre 2014, mentre per tre giorni, il 13, 17 e 20 novembre 2014). Controparte_8
Anche per quanto concerne le posizioni delle lavoratrici NE, AR, , Per_2 Per_3 Per_4 relative ad infedeli registrazioni nel LUL (Libro unico del lavoro), di cui alle altre ordinanze, gli elementi acquisiti dall non appaiono univoci e tali da consentire di confermare la prospettazione CP_1 accusatoria.
Per altro verso parte opponente deduce la violazione dell'art. 3, comma 3 quinquies, del D.L. n. 12/2002, laddove prevede che in caso di irrogazione della maxi-sanzione non trovino applicazione, per implicito assorbimento, le violazioni relative agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e quelle riguardanti la regolare tenuta del LUL.
In realtà, come condivisibilmente obietta l'amministrazione resistente, quantomeno ratione temporis, con l'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, introdotto con la Legge n. 183/2010, con l'applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero veniva assorbita esclusivamente la violazione riferita all'omessa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego, omissione-presupposto, effettivamente non contestata nel caso di specie, laddove le contestazioni sanzionate sono state limitate alla omessa consegna della “lettera di assunzione”, ossia del prospetto riepilogativo del contratto individuale di lavoro.
In conclusionale parte opponente assume altresì che la posizione di amministratore di fatto, in particolare del sarebbe stata individuata da questo stesso Tribunale, in altre sentenze Controparte_6 relative alla vicenda delle cooperative, non in capo all'arch. , bensì alla dott.ssa Parte_1 Pt_3
[...]
L'obiezione non è dirimente, anche alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie, come sopra riepilogate, da cui emerge con nettezza l'ingerenza del ed i poteri decisori del medesimo Parte_1 nella vita e nelle attività del fenomeno cooperativo di cui si discute.
A tacere del fatto che ad ogni modo il ruolo di amministratore di fatto ben può essere distribuito (come più che verosimilmente nel caso di specie) in capo non a uno ma a più soggetti.
15 Le ordinanze vanno in definitiva parzialmente modificate/annullate e ridefinito il conseguente trattamento sanzionatorio.
Al riguardo si premette che, al fine di evitare eccessi punitivi, la sanzione pecuniaria base per l'illecito principale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 (e successive modifiche) viene rideterminata per ciascun lavoratore entro il limite edittale minimo di € 1.950,00 (laddove l CP_1 aveva fissato il maggior importo di € 6.045,00 “pro capite”, ossia per ciascun lavoratore).
Quanto alle ordinanze n. 94/2020 e n. 95/2020, annullata la contestazione di cui al capo D), la sanzione per i capi A), B) e C), relativi alla posizione del lavoratore , la Persona_1 sanzione può essere allora così ricalcolata:
a) € 1.950,00 + € 195 x 120, per totali € 25.350,00, quanto al capo A);
b) € 300,00, quanto al capo B);
c) € 200,00, quanto al capo C); per una sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 25.885,80, ossia € 25.850,00 più € 35,80 per spese di notifica.
Quanto all'ordinanza n. 118/2020, annullata la contestazione in riferimento ai lavoratori CP_7
, la sanzione può essere allora così ricalcolata: Controparte_8
a) € 1.950,00 x tre lavoratori + € 195 x 73, per totali € 20.085,00, quanto al capo A);
b) € 300,00, quanto al capo B);
c) € 200,00, quanto al capo C); per una sanzione complessiva (incluse spese di notifica) di € 20.620,80, ossia € 20.585,00 più € 35,80 per spese di notifica.
Così definita la lite, la reciproca soccombenza (ancorchè in verità prevalente dal lato di parte opponente) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o ad ogni modo assorbita, così provvede e decide:
I) in accoglimento parziale dell'opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. 95/2020, n. 94/2020, annulla la contestazione D (infedele registrazione nel LUL lavoratrici NE, AR, , Per_2
, riduce le sanzioni quanto al resto, nei sensi di cui in motivazione, e così ridetermina la Per_3 Per_4 sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 25.885,80;
16 II) in accoglimento parziale dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 118/2020, annulla la contestazione in riferimento ai lavoratori e , riduce le sanzioni quanto al CP_7 Controparte_8 resto, nei sensi di cui in motivazione, e così ridetermina la sanzione complessiva (incluse spese di notifica) in € 20.620,80;
III) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 26 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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