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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3445/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. ESTERIORE BARBARA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la
madre in Chioggia (VE) via Sottomarina n. 1407.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 1407, in comproprietà dei coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra la quale vi rimarrà ad abitare con Pt_2
i figli minori.
5) Il sig. potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la Parte_1
madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori nonché di quelli lavorativi dei genitori e comunque, in linea di massima:
- a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena,
- due giorni infrasettimanali dal tardo pomeriggio fino al tardo pomeriggio del giorno dopo,
- Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori,
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Salvo, in ogni caso, il diverso accordo che potrà sempre intervenire tra i genitori.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie già Pt_1 Pt_2
note ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la
somma di euro 600,00= (300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat. Nei mesi in cui percepirà la 13° e la 14° mensilità il sig. contribuirà al Pt_1
mantenimento di ed nella misura di 1.000,00 euro (500,00 euro a figlio) Per_1 Per_2
somma anch'essa soggetta a rivalutazione Istat. I genitori parteciperanno poi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui richiamato.
7) L'assegno unico e universale, attualmente di circa 400,00 euro mensili, verrà percepito
dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9) Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura Mazda CX-30 targata Pt_1
GD957KC e del motociclo Sym Jet X targato FF16290, mentre la sig.ra rimarrà Pt_2
esclusiva proprietaria dell'autovettura Smart Fortwo coupé targata EZ600NC e del ciclomotore Aprilia SC targato X95ZPZ.
10) Il conto corrente comune acceso presso verrà mantenuto fino ad CP_1
esaurimento delle disponibilità in esso presenti.
11) Il cane Rocky, intestato al sig. , rimarrà presso l'ex residenza familiare. Il sig. Pt_1
si farà carico delle spese veterinarie e farmaceutiche mentre i coniugi Pt_1
concorreranno nella misura del 50% ciascuno all'acquisto del cibo.
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o documento equipollente, anche per i figli minori. 13) I coniugi dichiarano di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e che con
l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14) Spese legali interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 03.05.2008 a Sovizzo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Chioggia Persona_3
(VE) il 11.02.2009 e a Chioggia (VE) l'8.11.2013; che gli stessi ponevano la Persona_4
residenza familiare presso l'immobile sito in Chioggia (VE) in via Sottomarina n. 1407, è in comproprietà di entrambi per pari quote.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 22.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1 Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Chioggia
(VE) via Sottomarina n. 1407.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 4) La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 1407, in comproprietà dei coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra la quale vi rimarrà ad abitare con i Pt_2
figli minori.
5) Il sig. potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la madre Parte_1
e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori nonché di quelli lavorativi dei genitori e comunque, in linea di massima:
- a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena,
- due giorni infrasettimanali dal tardo pomeriggio fino al tardo pomeriggio del giorno dopo,
- Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori,
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
Salvo, in ogni caso, il diverso accordo che potrà sempre intervenire tra i genitori.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie già note Pt_1 Pt_2
ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00= (300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Nei mesi in cui percepirà la 13° e la 14° mensilità il sig. contribuirà al mantenimento di Pt_1
ed nella misura di 1.000,00 euro (500,00 euro a figlio) somma anch'essa Per_1 Per_2
soggetta a rivalutazione Istat. I genitori parteciperanno poi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui richiamato.
7) L'assegno unico e universale, attualmente di circa 400,00 euro mensili, verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 9) Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura Mazda CX-30 targata Pt_1
GD957KC e del motociclo Sym Jet X targato FF16290, mentre la sig.ra rimarrà Pt_2
esclusiva proprietaria dell'autovettura Smart Fortwo coupé targata EZ600NC e del ciclomotore Aprilia SC targato X95ZPZ.
10) Il conto corrente comune acceso presso verrà mantenuto fino ad CP_1
esaurimento delle disponibilità in esso presenti.
11) Il cane Rocky, intestato al sig. rimarrà presso l'ex residenza familiare. Il sig. Pt_1 Pt_1
si farà carico delle spese veterinarie e farmaceutiche mentre i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno all'acquisto del cibo.
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o documento equipollente, anche per i figli minori.
13) I coniugi dichiarano di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3445/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. ESTERIORE BARBARA, presso la C.F._2
stessa elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la
madre in Chioggia (VE) via Sottomarina n. 1407.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 1407, in comproprietà dei coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra la quale vi rimarrà ad abitare con Pt_2
i figli minori.
5) Il sig. potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la Parte_1
madre e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori nonché di quelli lavorativi dei genitori e comunque, in linea di massima:
- a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena,
- due giorni infrasettimanali dal tardo pomeriggio fino al tardo pomeriggio del giorno dopo,
- Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori,
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Salvo, in ogni caso, il diverso accordo che potrà sempre intervenire tra i genitori.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie già Pt_1 Pt_2
note ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la
somma di euro 600,00= (300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat. Nei mesi in cui percepirà la 13° e la 14° mensilità il sig. contribuirà al Pt_1
mantenimento di ed nella misura di 1.000,00 euro (500,00 euro a figlio) Per_1 Per_2
somma anch'essa soggetta a rivalutazione Istat. I genitori parteciperanno poi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui richiamato.
7) L'assegno unico e universale, attualmente di circa 400,00 euro mensili, verrà percepito
dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9) Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura Mazda CX-30 targata Pt_1
GD957KC e del motociclo Sym Jet X targato FF16290, mentre la sig.ra rimarrà Pt_2
esclusiva proprietaria dell'autovettura Smart Fortwo coupé targata EZ600NC e del ciclomotore Aprilia SC targato X95ZPZ.
10) Il conto corrente comune acceso presso verrà mantenuto fino ad CP_1
esaurimento delle disponibilità in esso presenti.
11) Il cane Rocky, intestato al sig. , rimarrà presso l'ex residenza familiare. Il sig. Pt_1
si farà carico delle spese veterinarie e farmaceutiche mentre i coniugi Pt_1
concorreranno nella misura del 50% ciascuno all'acquisto del cibo.
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o documento equipollente, anche per i figli minori. 13) I coniugi dichiarano di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e che con
l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
14) Spese legali interamente compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito concordatario, in data 03.05.2008 a Sovizzo, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2008, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano i figli minori a Chioggia Persona_3
(VE) il 11.02.2009 e a Chioggia (VE) l'8.11.2013; che gli stessi ponevano la Persona_4
residenza familiare presso l'immobile sito in Chioggia (VE) in via Sottomarina n. 1407, è in comproprietà di entrambi per pari quote.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 22.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento. Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative ai figli minori, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale degli stessi.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli minori ed sono affidati a entrambi i genitori, i quali, limitatamente Per_1 Per_2
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Chioggia
(VE) via Sottomarina n. 1407.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 4) La casa familiare sita in Chioggia (VE), via Sottomarina n. 1407, in comproprietà dei coniugi per pari quote, viene assegnata alla sig.ra la quale vi rimarrà ad abitare con i Pt_2
figli minori.
5) Il sig. potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo accordo con la madre Parte_1
e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori nonché di quelli lavorativi dei genitori e comunque, in linea di massima:
- a weekend alterni, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena,
- due giorni infrasettimanali dal tardo pomeriggio fino al tardo pomeriggio del giorno dopo,
- Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori,
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno.
Salvo, in ogni caso, il diverso accordo che potrà sempre intervenire tra i genitori.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra alle coordinate bancarie già note Pt_1 Pt_2
ed entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00= (300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Nei mesi in cui percepirà la 13° e la 14° mensilità il sig. contribuirà al mantenimento di Pt_1
ed nella misura di 1.000,00 euro (500,00 euro a figlio) somma anch'essa Per_1 Per_2
soggetta a rivalutazione Istat. I genitori parteciperanno poi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui richiamato.
7) L'assegno unico e universale, attualmente di circa 400,00 euro mensili, verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8) Nulla a titolo di concorso nel mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 9) Il sig. rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura Mazda CX-30 targata Pt_1
GD957KC e del motociclo Sym Jet X targato FF16290, mentre la sig.ra rimarrà Pt_2
esclusiva proprietaria dell'autovettura Smart Fortwo coupé targata EZ600NC e del ciclomotore Aprilia SC targato X95ZPZ.
10) Il conto corrente comune acceso presso verrà mantenuto fino ad CP_1
esaurimento delle disponibilità in esso presenti.
11) Il cane Rocky, intestato al sig. rimarrà presso l'ex residenza familiare. Il sig. Pt_1 Pt_1
si farà carico delle spese veterinarie e farmaceutiche mentre i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno all'acquisto del cibo.
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio di passaporto o documento equipollente, anche per i figli minori.
13) I coniugi dichiarano di avere definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e che con l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese di lite compensate tra le parti.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero