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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11978/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vito Leonardo Favia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Abbrescia
n. 50
- ATTORE –
E
, COD. FISC. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Picerno ed elettivamente domiciliato in Altamura (BA) alla Piazza Municipio n.1, presso il Palazzo di Città
- CONVENUTO –
All'udienza del 24.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L'ATTORE: ( dalle memorie conclusive ) “ … insiste affinché, previa declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione dei danni patiti dalla parte attrice, condanni il CP_1
al risarcimento dei danni subiti dal sig. quantificabili nella misura di € 3.089,10,
[...] Parte_1
ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e dovuta dall'On.le Giudicante oltre interessi legali,
e danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'integrale soddisfo….”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … rigettare la domanda CP_1
attorea in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
condannare l'attore al pagamento di spese e competenze legali del giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 15.09.2021, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il al fine Parte_1 Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti conclusioni “… condannare, previa dichiarazione di responsabilità del per le ragioni meglio descritte in premessa, al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 [...]
dell'importo di € 6.142,27, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia dall'On.le Parte_1
Giudicante, oltre interessi come per legge;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio...”. Deduceva infatti che in data 11.07.2019, alle ore 13.10 circa, in Altamura
(Ba), percorreva, alla guida della sua autovettura Alfa Romeo 156 tg. CY719WB, la via Selva,
procedendo verso il centro città; giunto all'intersezione con via Marmolada, effettuava una manovra di svolta a destra e, poiché il margine destro della ridetta via Marmolada era occupato da alcune autovetture in sosta, era costretto a compiere una manovra di svolta ampia fino a transitare su una fila di grate di scolo ubicate sul margine sinistro della strada;
che, in quel frangente, una delle grate cedeva, provocando il sollevamento ed il successivo riposizionamento dell'autovettura sulla strada;
che a seguito del sinistro l'autovettura subiva ingenti danni ed anche l'attore subiva danni fisici. Si costituiva il convenuto CP_1
chiedendo il rigetto della domanda e contestando la verosimiglianza della dinamica del sinistro e la quantificazione del danno. Nel corso dell'istruttoria era escusso il teste . Era poi disposta Testimone_1
ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il 31.01.2024; quindi, la Persona_1
causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione. Con provvedimento del pag. 2/8 13.06.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione personale del C.T.U. al fine di rendere chiarimenti;
all'udienza del 20.09.2024 il C.T.U. chiedeva termine di trenta giorni per trasmettere relazione integrativa poi depositata il 17.10.2024. La causa era quindi rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è parzialmente fondata. Il teste
, dichiaratosi indifferente, ha confermato la dinamica del sinistro come indicata da parte Testimone_1
attrice. Preliminarmente il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto “in data
11.07.2019 alle ore 13.10 percorrevo il marciapiedi posto di fronte al senso di marcia dell'autovettura, sul lato destro”. Ha poi confermato le prime 4 circostanze della memoria istruttoria di parte attrice (vero che
“In data 11.07.2019, alle ore 13.10 circa, in Altamura (Ba), il sig. , alla guida della sua Parte_1
autovettura ALFA ROMEO 156 tg. CY719WB, provenendo dalla via Selva, giungeva all'intersezione con via Marmolada, dove effettuava una manovra di svolta a destra”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'attore eseguiva una manovra di svolta più ampia, per evitare di attingere un'autovettura parcheggiata sul lato destro della via Marmolada che sconfinava nell'intersezione”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. transitava, per effetto dell'ampia Parte_1
svolta, su una fila di grate di scolo delle acque meteoriche ubicate lungo il lato sinistro della via
Marmolada, a ridosso del marciapiede”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, al passaggio dell'ALFA ROMEO 156 tg. CY719WB la penultima delle grate posizionate a ridosso del marciapiedi cedeva e la ridetta autovettura subiva un rimbalzo”); successivamente ha specificato che “…
ho visto l'auto sobbalzare e ho visto saltare un oggetto che successivamente ho visto che era la prima grata”; puntualizzando subito dopo che “…effettivamente la grata rimossa non era la prima ma la seconda, come ritratta nelle predette foto…al momento del sinistro mi trovavo proprio sul marciapiede ritratto nelle foto accanto alla posizione di sosta dell'autovettura coinvolta”. Il teste ha infine confermato la circostanza n. 6 (vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, dopo il rimbalzo l'autovettura assumeva la posizione di quiete così come è dato constatare attraverso le foto allegate al verbale di incidente stradale della Polizia Municipale di che vengono mostrate al teste”) e CP_1
chiarito che al momento del passaggio dell'auto non vi erano transenne che impedissero il transito sulle grate. La descrizione della dinamica non contrasta con le dichiarazioni rese dall'attore ai vigili intervenuti dopo il sinistro e che hanno redatto il conseguente verbale, né con la relativa documentazione fotografica pag. 3/8 allegata al medesimo verbale. Il C.T.U. nel proprio elaborato del 31.01.2024, rispondendo anche alle osservazioni alla bozza di relazione, concludeva: “ … il danno generato al mezzo di parte attrice è
valutabile in € 2.763,24 oltre iva;
il valore del mezzo ante sinistro è stimabile in € 2.660; vista la tipologia di impatto e la dinamica come descritta in atti, è possibile accertate la parziale compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa…”. Con provvedimento del
13.06.2024 il Giudice riconvocava a chiarimenti il C.T.U. “ non essendo chiaro cosa lo stesso intenda quando nel rispondere al quesito n.3 ( …Accerti la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa….) dichiara che “vista la tipologia di impatto e la dinamica come descritta in atti, è possibile accertate la parziale compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa…”( cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale del 31.01.2024);
non si comprende, infatti, come la dinamica possa essere solo parzialmente compatibile con i danni lamentati, per cui è opportuno che il C.T.U. chiarisca se sia possibile o meno che l'evento dannoso si sia verificato con la dinamica descritta da parte attrice, quale velocità doveva presumibilmente sostenere la vettura per rendere possibile l'evento come descritto ove lo stesso fosse compatibile con i danni lamentati, e specifichi in particolare quali danni riscontrati sull'autovettura siano compatibili con tale dinamica e quali non siano con la stessa compatibili…”. Il C.T.U. quindi nell'elaborato a chiarimenti depositato il 17.10.2024 deduceva che: “ … in ordine alla parziale compatibilità dell'evento rispetto a quanto descritto in atti, si precisa che l'attore produce un preventivo di spesa, …, sul quale sono stimate due voci di carrozzeria, di seguito riquadrate in rosso, e che il CTU non ha riscontrato alcuna ( loro ) ….
(compatibilità) con l'evento come riportato in atti. …(Tale situazione ha ) portato il CTU ha dichiarare
“la parziale compatibilità dei danni” come richiesti dall'attore. In ordine alla dinamica del sinistro, si chiarisce che la stesso è compatibile con quanto riportato in atti dall'attore diversamente per i danni, che come osservato nella sezione precedente sono parzialmente compatibili con il preventivo depositato. In
ordine alle velocità, il CTU precisa che in atti non vi sono elementi tali da poter procedere con un calcolo analitico della velocità di marcia del veicolo anche in considerazione delle basse velocità in gioco. In
aggiunta si può osservare, visto l'evento come descritto in atti, che il veicolo attoreo viaggiava sicuramente sotto il limite di velocità previsto per i centri urbani. In ordine ai danni compatibili con l'evento, essi sono gli stessi come già descritti dal CTU all'interno del proprio elaborato … I danni non pag. 4/8 compatibili, e non quantificati dal CTU, sono relativi a danni esistenti sulla portiera posteriore sinistra del veicolo…”. In ordine alla dinamica e rispondendo alle osservazioni di parte convenuta il C.T.U. aveva così chiarito nel primo elaborato peritale: “… il CTU osserva come l'impatto sia avvenuto nella parte anteriore sinistra dell'autoveicolo, tra la ruota anteriore sinistra ed il montante centrale, quasi in direzione della maniglia della portiera lato guidatore. La posizione dei danni osservati …( è compatibile ) dunque con un veicolo che impatta la parte inferiore del longherone su un elemento rigido, quale una grata, tale da generarne l'azionamento degli airbag anteriori. A tal proposito si precisa che i dispositivi di protezione attivi, sono gestiti da una centralina che rileva accelerazioni anomale e non certamente sono azionati con velocità superiori a 50 km/h, …. dal sito ACI … si legge chiaramente … per gli airbag che: “Quelli per i
posti anteriori e posteriori hanno il sensore alla base del parabrezza, sono innescati da urti anteriori
superiori ai 15-20 km/h e che avvengono in un "cono" di circa 20 gradi rispetto alla direzione di marcia;
pertanto, rimangono insensibili rispetto ad urti laterali o posteriori;
il contrario avviene per gli airbag
laterali. ” … con l'ausilio delle foto eseguite dagli ufficiali della Polizia Municipale si osserva come entrambi gli airbag anteriori siano aperti e che vi è un danno sulla parte inferiore del longherone, quasi in corrispondenza della maniglia della portiera lato guidatore e non nel lato posteriore sinistro … Tali
elementi sono sufficienti a confermare che vi sia stato un brusco impatto con la parte inferiore del longherone sinistro e che tale impatto abbia azionato entrambi gli airbag anteriori dell'autovettura e cagionato i danni così come quantificati dal CTU…”. Le risultanze complessive della C.T.U. appaiono condivisibili in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Parte attrice inquadra la fattispecie nell'alveo dell'art.2051
c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno,
recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà
pag. 5/8 espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente,
la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale
orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del
16.06.2022 ). Nel caso di specie tuttavia alcuna responsabilità del guidatore dell'autoveicolo nella produzione del sinistro risulta provata alla luce delle risultanze documentali ( fotografie dello stato dei luoghi ) e della prova orale espletata. In effetti, quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Risulta invece evidente che nel caso di specie ricorre il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, in quanto l'irregolare posizionamento della grata, che non risultava fissata, non era percepibile e quindi non era evitabile l'evento dall'utente con l'ordinaria diligenza come nell'altro tipico caso di imprevedibilità che è quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale. Nemmeno può ritenersi che ricorra nel caso che ci occupa il caso fortuito atteso che lo stato della grata era presumibilmente antecedente all'evento che ora ci occupa.
Il risarcimento che dovrà essere riconosciuto all'attore riguarda sia i danni materiali occorsi alla autovettura che, a seguito dell'incidente, è stata rottamata, sia le lesioni personali riportate a seguito dell'evento per cui è causa. In particolare, il danno materiale può essere parametrato al valore commerciale del veicolo al momento dell'incidente, essendone antieconomica la riparazione, per cui appare condivisibile la determinazione dello stesso per come risultante dalla C.T.U. in € 2.660,00 cui pag. 6/8 vanno aggiunte le spese di rottamazione documentate per €. € 45,50. Riguardo alle lesioni appare invece equo il risarcimento richiesto in citazione pari a € 249,32. In totale, quindi, il risarcimento spettante all'attore è pari ad € 2.954,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. In
considerazione della circostanza che la C.T.U. non ha del tutto confermato l'entità dei danni come indicati da parte attrice si ritiene equo porre definitamente a carico delle parti in solido tra loro le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza, vanno liquidate sulla base del “decisum”.
Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di
Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti,
fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso,
con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- a parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro oggetto di causa, della somma di €.
2.954,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento anche delle ulteriori spese processuali di parte attrice, che liquida,
pag. 7/8 per tale quota in €. 2.800,00 di cui €. 264,00 per spese oltre accessori come per legge.
Bari, 07.02.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11978/2021
T R A
, COD. FISC. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Vito Leonardo Favia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via Abbrescia
n. 50
- ATTORE –
E
, COD. FISC. in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Picerno ed elettivamente domiciliato in Altamura (BA) alla Piazza Municipio n.1, presso il Palazzo di Città
- CONVENUTO –
All'udienza del 24.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano: PER L'ATTORE: ( dalle memorie conclusive ) “ … insiste affinché, previa declaratoria di responsabilità esclusiva nella causazione dei danni patiti dalla parte attrice, condanni il CP_1
al risarcimento dei danni subiti dal sig. quantificabili nella misura di € 3.089,10,
[...] Parte_1
ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta equa e dovuta dall'On.le Giudicante oltre interessi legali,
e danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'integrale soddisfo….”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa di risposta ) “ … rigettare la domanda CP_1
attorea in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto;
condannare l'attore al pagamento di spese e competenze legali del giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con atto di citazione notificato in data 15.09.2021, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il al fine Parte_1 Controparte_1
di sentir accogliere le seguenti conclusioni “… condannare, previa dichiarazione di responsabilità del per le ragioni meglio descritte in premessa, al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 [...]
dell'importo di € 6.142,27, ovvero nella misura ritenuta equa e di giustizia dall'On.le Parte_1
Giudicante, oltre interessi come per legge;
condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio...”. Deduceva infatti che in data 11.07.2019, alle ore 13.10 circa, in Altamura
(Ba), percorreva, alla guida della sua autovettura Alfa Romeo 156 tg. CY719WB, la via Selva,
procedendo verso il centro città; giunto all'intersezione con via Marmolada, effettuava una manovra di svolta a destra e, poiché il margine destro della ridetta via Marmolada era occupato da alcune autovetture in sosta, era costretto a compiere una manovra di svolta ampia fino a transitare su una fila di grate di scolo ubicate sul margine sinistro della strada;
che, in quel frangente, una delle grate cedeva, provocando il sollevamento ed il successivo riposizionamento dell'autovettura sulla strada;
che a seguito del sinistro l'autovettura subiva ingenti danni ed anche l'attore subiva danni fisici. Si costituiva il convenuto CP_1
chiedendo il rigetto della domanda e contestando la verosimiglianza della dinamica del sinistro e la quantificazione del danno. Nel corso dell'istruttoria era escusso il teste . Era poi disposta Testimone_1
ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. con elaborato depositato il 31.01.2024; quindi, la Persona_1
causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione. Con provvedimento del pag. 2/8 13.06.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione personale del C.T.U. al fine di rendere chiarimenti;
all'udienza del 20.09.2024 il C.T.U. chiedeva termine di trenta giorni per trasmettere relazione integrativa poi depositata il 17.10.2024. La causa era quindi rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. La domanda è parzialmente fondata. Il teste
, dichiaratosi indifferente, ha confermato la dinamica del sinistro come indicata da parte Testimone_1
attrice. Preliminarmente il teste ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto “in data
11.07.2019 alle ore 13.10 percorrevo il marciapiedi posto di fronte al senso di marcia dell'autovettura, sul lato destro”. Ha poi confermato le prime 4 circostanze della memoria istruttoria di parte attrice (vero che
“In data 11.07.2019, alle ore 13.10 circa, in Altamura (Ba), il sig. , alla guida della sua Parte_1
autovettura ALFA ROMEO 156 tg. CY719WB, provenendo dalla via Selva, giungeva all'intersezione con via Marmolada, dove effettuava una manovra di svolta a destra”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l'attore eseguiva una manovra di svolta più ampia, per evitare di attingere un'autovettura parcheggiata sul lato destro della via Marmolada che sconfinava nell'intersezione”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il sig. transitava, per effetto dell'ampia Parte_1
svolta, su una fila di grate di scolo delle acque meteoriche ubicate lungo il lato sinistro della via
Marmolada, a ridosso del marciapiede”; vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, al passaggio dell'ALFA ROMEO 156 tg. CY719WB la penultima delle grate posizionate a ridosso del marciapiedi cedeva e la ridetta autovettura subiva un rimbalzo”); successivamente ha specificato che “…
ho visto l'auto sobbalzare e ho visto saltare un oggetto che successivamente ho visto che era la prima grata”; puntualizzando subito dopo che “…effettivamente la grata rimossa non era la prima ma la seconda, come ritratta nelle predette foto…al momento del sinistro mi trovavo proprio sul marciapiede ritratto nelle foto accanto alla posizione di sosta dell'autovettura coinvolta”. Il teste ha infine confermato la circostanza n. 6 (vero che “nelle predette circostanze di tempo e di luogo, dopo il rimbalzo l'autovettura assumeva la posizione di quiete così come è dato constatare attraverso le foto allegate al verbale di incidente stradale della Polizia Municipale di che vengono mostrate al teste”) e CP_1
chiarito che al momento del passaggio dell'auto non vi erano transenne che impedissero il transito sulle grate. La descrizione della dinamica non contrasta con le dichiarazioni rese dall'attore ai vigili intervenuti dopo il sinistro e che hanno redatto il conseguente verbale, né con la relativa documentazione fotografica pag. 3/8 allegata al medesimo verbale. Il C.T.U. nel proprio elaborato del 31.01.2024, rispondendo anche alle osservazioni alla bozza di relazione, concludeva: “ … il danno generato al mezzo di parte attrice è
valutabile in € 2.763,24 oltre iva;
il valore del mezzo ante sinistro è stimabile in € 2.660; vista la tipologia di impatto e la dinamica come descritta in atti, è possibile accertate la parziale compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa…”. Con provvedimento del
13.06.2024 il Giudice riconvocava a chiarimenti il C.T.U. “ non essendo chiaro cosa lo stesso intenda quando nel rispondere al quesito n.3 ( …Accerti la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa….) dichiara che “vista la tipologia di impatto e la dinamica come descritta in atti, è possibile accertate la parziale compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con l'evento come desumibile dagli atti di causa…”( cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale del 31.01.2024);
non si comprende, infatti, come la dinamica possa essere solo parzialmente compatibile con i danni lamentati, per cui è opportuno che il C.T.U. chiarisca se sia possibile o meno che l'evento dannoso si sia verificato con la dinamica descritta da parte attrice, quale velocità doveva presumibilmente sostenere la vettura per rendere possibile l'evento come descritto ove lo stesso fosse compatibile con i danni lamentati, e specifichi in particolare quali danni riscontrati sull'autovettura siano compatibili con tale dinamica e quali non siano con la stessa compatibili…”. Il C.T.U. quindi nell'elaborato a chiarimenti depositato il 17.10.2024 deduceva che: “ … in ordine alla parziale compatibilità dell'evento rispetto a quanto descritto in atti, si precisa che l'attore produce un preventivo di spesa, …, sul quale sono stimate due voci di carrozzeria, di seguito riquadrate in rosso, e che il CTU non ha riscontrato alcuna ( loro ) ….
(compatibilità) con l'evento come riportato in atti. …(Tale situazione ha ) portato il CTU ha dichiarare
“la parziale compatibilità dei danni” come richiesti dall'attore. In ordine alla dinamica del sinistro, si chiarisce che la stesso è compatibile con quanto riportato in atti dall'attore diversamente per i danni, che come osservato nella sezione precedente sono parzialmente compatibili con il preventivo depositato. In
ordine alle velocità, il CTU precisa che in atti non vi sono elementi tali da poter procedere con un calcolo analitico della velocità di marcia del veicolo anche in considerazione delle basse velocità in gioco. In
aggiunta si può osservare, visto l'evento come descritto in atti, che il veicolo attoreo viaggiava sicuramente sotto il limite di velocità previsto per i centri urbani. In ordine ai danni compatibili con l'evento, essi sono gli stessi come già descritti dal CTU all'interno del proprio elaborato … I danni non pag. 4/8 compatibili, e non quantificati dal CTU, sono relativi a danni esistenti sulla portiera posteriore sinistra del veicolo…”. In ordine alla dinamica e rispondendo alle osservazioni di parte convenuta il C.T.U. aveva così chiarito nel primo elaborato peritale: “… il CTU osserva come l'impatto sia avvenuto nella parte anteriore sinistra dell'autoveicolo, tra la ruota anteriore sinistra ed il montante centrale, quasi in direzione della maniglia della portiera lato guidatore. La posizione dei danni osservati …( è compatibile ) dunque con un veicolo che impatta la parte inferiore del longherone su un elemento rigido, quale una grata, tale da generarne l'azionamento degli airbag anteriori. A tal proposito si precisa che i dispositivi di protezione attivi, sono gestiti da una centralina che rileva accelerazioni anomale e non certamente sono azionati con velocità superiori a 50 km/h, …. dal sito ACI … si legge chiaramente … per gli airbag che: “Quelli per i
posti anteriori e posteriori hanno il sensore alla base del parabrezza, sono innescati da urti anteriori
superiori ai 15-20 km/h e che avvengono in un "cono" di circa 20 gradi rispetto alla direzione di marcia;
pertanto, rimangono insensibili rispetto ad urti laterali o posteriori;
il contrario avviene per gli airbag
laterali. ” … con l'ausilio delle foto eseguite dagli ufficiali della Polizia Municipale si osserva come entrambi gli airbag anteriori siano aperti e che vi è un danno sulla parte inferiore del longherone, quasi in corrispondenza della maniglia della portiera lato guidatore e non nel lato posteriore sinistro … Tali
elementi sono sufficienti a confermare che vi sia stato un brusco impatto con la parte inferiore del longherone sinistro e che tale impatto abbia azionato entrambi gli airbag anteriori dell'autovettura e cagionato i danni così come quantificati dal CTU…”. Le risultanze complessive della C.T.U. appaiono condivisibili in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Parte attrice inquadra la fattispecie nell'alveo dell'art.2051
c.c., in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale è sufficiente che l'attore provi la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno,
recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tali principi vanno però temperati, alla luce dell'applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorrendo eseguire una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela da parte dell'utente della strada, riconducibile al principio di solidarietà
pag. 5/8 espresso dall'art. 2 Cost., in relazione alla suscettibilità della situazione di possibile danno di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886,
Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858; Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149). Di recente,
la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che "… tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 04-03-2022, n. 7173). Tale
orientamento, condiviso da questo giudicante, è ormai seguito, in maniera consolidata anche dagli altri giudici di questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari ( cfr. Corte d'Appello di Bari n. 983 del
16.06.2022 ). Nel caso di specie tuttavia alcuna responsabilità del guidatore dell'autoveicolo nella produzione del sinistro risulta provata alla luce delle risultanze documentali ( fotografie dello stato dei luoghi ) e della prova orale espletata. In effetti, quando una situazione di potenziale pericolo avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento “ordinariamente cauto” del danneggiato, la cosa oggetto di custodia va ridotta a semplice occasione dell'evento dannoso e deve ritenersi integrato il caso fortuito. Risulta invece evidente che nel caso di specie ricorre il carattere oggettivo costituito dalla non visibilità dell'insidia, in quanto l'irregolare posizionamento della grata, che non risultava fissata, non era percepibile e quindi non era evitabile l'evento dall'utente con l'ordinaria diligenza come nell'altro tipico caso di imprevedibilità che è quello della buca non preesistente che si formi al passaggio del pedone per un improvviso cedimento del manto stradale. Nemmeno può ritenersi che ricorra nel caso che ci occupa il caso fortuito atteso che lo stato della grata era presumibilmente antecedente all'evento che ora ci occupa.
Il risarcimento che dovrà essere riconosciuto all'attore riguarda sia i danni materiali occorsi alla autovettura che, a seguito dell'incidente, è stata rottamata, sia le lesioni personali riportate a seguito dell'evento per cui è causa. In particolare, il danno materiale può essere parametrato al valore commerciale del veicolo al momento dell'incidente, essendone antieconomica la riparazione, per cui appare condivisibile la determinazione dello stesso per come risultante dalla C.T.U. in € 2.660,00 cui pag. 6/8 vanno aggiunte le spese di rottamazione documentate per €. € 45,50. Riguardo alle lesioni appare invece equo il risarcimento richiesto in citazione pari a € 249,32. In totale, quindi, il risarcimento spettante all'attore è pari ad € 2.954,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. In
considerazione della circostanza che la C.T.U. non ha del tutto confermato l'entità dei danni come indicati da parte attrice si ritiene equo porre definitamente a carico delle parti in solido tra loro le spese dell'espletata C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza, vanno liquidate sulla base del “decisum”.
Ed infatti in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum
(ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). ( cfr. da ultimo Corte di
Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023 ). La disposizione predetta ha inteso, infatti,
fronteggiare il rischio connesso ad una quantificazione iniziale errata o ingiustificata dell'importo preteso,
con conseguente lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella inizialmente pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del e legale rappresentante pro-tempore, così provvede: CP_2
- a parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti nel sinistro oggetto di causa, della somma di €.
2.954,82, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna il convenuto al pagamento anche delle ulteriori spese processuali di parte attrice, che liquida,
pag. 7/8 per tale quota in €. 2.800,00 di cui €. 264,00 per spese oltre accessori come per legge.
Bari, 07.02.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
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