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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di titolare della (p.i. Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Marco Calsolaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Nicolì, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1135/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/07/2017 ha chiesto la condan- Parte_1
na di al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € Controparte_1
197.506,00.
Ha assunto il colpevole ritardo di nell'allacciamento dell'energia Controparte_1
elettrica, richiesto nel marzo 2014, al fine di alimentare il costruendo impianto di distribuzione di carburanti, e perciò ha preteso i costi sostenuti dal aprile 2016
fino al mese di aprile 2017 per il noleggio di un gruppo elettrogeno.
Si è costituita la società convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e contestando nel merito la domanda nell'an e nel quantum, chieden-
done il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e prova orale, è stata decisa con sentenza n.
1415/2021 pubblicata in data 13/05/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda.
Il giudice, sulla base di una articolata ricostruzione dei fatti e in applicazione della normativa in materia, ha escluso la responsabilità di Controparte_1
nell'allacciamento dell'energia elettrica
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello tito- Parte_1
lare della con atto di citazione notificato in data Parte_3
13/12/2021, chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e comunque riproponendo Controparte_1
le eccezioni, formulate in primo grado, tra cui, per quel che interessa l'assenza di prova del danno.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
Proc. n. 1135/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di appello, l'appellante ha censurato la sentenza contestando la sentenza, sia dal punto di vita della ricostruzione fattuale, della valorizzazione della documentazione e della applicazione della disciplina in materia, per avere ri-
tenuto E-Distribuzione non responsabile per il ritardato allacciamento.
La sentenza può essere decisa con l'applicazione del principio della ragion più li-
quida che permette al giudice di chiudere il processo ogni qualvolta vi sia una questione di più agevole risoluzione purché idonea a definire il giudizio, nono-
stante quest'ultima sia successiva – nella progressione logico giuridica riconosciu-
ta dalla giurisprudenza - rispetto ad altre questioni.
Nella fattispecie non risulta provata la quantificazione del danno come richiesta dall'attore.
La documentazione offerta a tale titolo dall'attore (fatture della società che avrebbe noleggiato il gruppo nel periodo di riferimento, matrici degli assegni con i quali sarebbero state pagate le fatture ed ee/cc dai quali risulterebbe l'addebito delle cifre riportate nelle fatture) non è di sufficiente supporto per la prova ri-
chiesta.
Tanto per chiarire, detta documentazione non prova con certezza che quel grup-
po elettrogeno sia stato in effetti utilizzato per alimentare gli impianti elettrici dell'attore, o solo gli stessi: circostanza nemmeno confermata in alcun modo dai testi ascoltati. le fatture, peraltro sono prive di firma, timbro e quietanza, non so-
no state nemmeno oggetto di conferma nell'istruttoria da parte dell'emittente.
Proc. n. 1135/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Gli ee/cc non indicano il beneficiario dei pagamenti;
l'indicazione scritta a mano del nome del beneficiario, apposta accanto a talune delle operazioni di addebito in questione, non ha alcuna valenza probatoria, così come le matrici degli assegni in quanto, com'è noto, la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
Anche a volere ritenere provati i costi del noleggio, sia nella entità che con esclu-
sivo riferimento all'impianto di cui si discute, dagli stessi andrebbe detratto il co-
sto, che comunque l'attore avrebbe dovuto sostenere per l'energia elettrica, ove l'avesse ottenuta. Nulla è stato allegato dall'attore in tal senso, come per esempio,
il fatturato del periodo al fine di valutare l'energia che sarebbe stata necessaria,
utile anche ai soli fini di una valutazione equitativa.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
Proc. n. 1135/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1135/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1135 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. in proprio e nella Parte_1 CodiceFiscale_1
qualità di titolare della (p.i. Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Oronzo Marco Calsolaro, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Nicolì, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 1135/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 07/07/2017 ha chiesto la condan- Parte_1
na di al risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € Controparte_1
197.506,00.
Ha assunto il colpevole ritardo di nell'allacciamento dell'energia Controparte_1
elettrica, richiesto nel marzo 2014, al fine di alimentare il costruendo impianto di distribuzione di carburanti, e perciò ha preteso i costi sostenuti dal aprile 2016
fino al mese di aprile 2017 per il noleggio di un gruppo elettrogeno.
Si è costituita la società convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e contestando nel merito la domanda nell'an e nel quantum, chieden-
done il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e prova orale, è stata decisa con sentenza n.
1415/2021 pubblicata in data 13/05/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda.
Il giudice, sulla base di una articolata ricostruzione dei fatti e in applicazione della normativa in materia, ha escluso la responsabilità di Controparte_1
nell'allacciamento dell'energia elettrica
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello tito- Parte_1
lare della con atto di citazione notificato in data Parte_3
13/12/2021, chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e comunque riproponendo Controparte_1
le eccezioni, formulate in primo grado, tra cui, per quel che interessa l'assenza di prova del danno.
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
Proc. n. 1135/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi di appello, l'appellante ha censurato la sentenza contestando la sentenza, sia dal punto di vita della ricostruzione fattuale, della valorizzazione della documentazione e della applicazione della disciplina in materia, per avere ri-
tenuto E-Distribuzione non responsabile per il ritardato allacciamento.
La sentenza può essere decisa con l'applicazione del principio della ragion più li-
quida che permette al giudice di chiudere il processo ogni qualvolta vi sia una questione di più agevole risoluzione purché idonea a definire il giudizio, nono-
stante quest'ultima sia successiva – nella progressione logico giuridica riconosciu-
ta dalla giurisprudenza - rispetto ad altre questioni.
Nella fattispecie non risulta provata la quantificazione del danno come richiesta dall'attore.
La documentazione offerta a tale titolo dall'attore (fatture della società che avrebbe noleggiato il gruppo nel periodo di riferimento, matrici degli assegni con i quali sarebbero state pagate le fatture ed ee/cc dai quali risulterebbe l'addebito delle cifre riportate nelle fatture) non è di sufficiente supporto per la prova ri-
chiesta.
Tanto per chiarire, detta documentazione non prova con certezza che quel grup-
po elettrogeno sia stato in effetti utilizzato per alimentare gli impianti elettrici dell'attore, o solo gli stessi: circostanza nemmeno confermata in alcun modo dai testi ascoltati. le fatture, peraltro sono prive di firma, timbro e quietanza, non so-
no state nemmeno oggetto di conferma nell'istruttoria da parte dell'emittente.
Proc. n. 1135/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Gli ee/cc non indicano il beneficiario dei pagamenti;
l'indicazione scritta a mano del nome del beneficiario, apposta accanto a talune delle operazioni di addebito in questione, non ha alcuna valenza probatoria, così come le matrici degli assegni in quanto, com'è noto, la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
Anche a volere ritenere provati i costi del noleggio, sia nella entità che con esclu-
sivo riferimento all'impianto di cui si discute, dagli stessi andrebbe detratto il co-
sto, che comunque l'attore avrebbe dovuto sostenere per l'energia elettrica, ove l'avesse ottenuta. Nulla è stato allegato dall'attore in tal senso, come per esempio,
il fatturato del periodo al fine di valutare l'energia che sarebbe stata necessaria,
utile anche ai soli fini di una valutazione equitativa.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
Proc. n. 1135/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 1135/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.