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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/11/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 805 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LACARIA – CF – PEC C.F._2
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. Email_1 [...]
CF – nato a [...] ed in data 15/07/1976, elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONIO MAIO – CF – PEC C.F._4
– che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso Email_2 congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 20 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 29/10/2025 - che i ricorrenti, in data 10/09/2005, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Filadelfia (CZ) in regime di comunione legale dei beni, iscritto all'atto n. 25, parte
II, serie A, uff. 1, anno 2005 del relativo comune;
che, dalla loro unione nasceva un figlio, in data 27/12/2012; Persona_1 che, a seguito di incompatibilità caratteriali, dopo 16 anni di matrimonio, i ricorrenti si separavano consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 02/11/2021, poi 2
rettificato dal decreto di correzione materiale del 26/11/2021 e da allora hanno sempre vissuto separati alle condizioni concordate;
che, sono decorsi quattro anni dal decreto di omologa;
che, le parti non intendono riconciliarsi;
che, le condizioni economiche e lavorative delle parti non sono mutate;
che, ricorrono le condizioni per poter conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in Filadelfia, in data 10/09/2005, alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] il Persona_1
27.11.2012, il quale resterà a vivere in affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via B. Franklin nr. 17 in Filadelfia, per come già chiesto con ricorso e statuito provvedimento di separazione ed omologazione, nonché confermato con successivo Decreto di rettifica, con diritti-doveri del padre secondo quanto già concordato ed autorizzato dal Tribunale. In particolare, il padre - come sempre fatto sinora - continuerà a far fronte ai propri doveri educativi e continuerà a far visita ed avere il figlio con sé con le modalità già concordate in sede di separazione, mentre per ciò che riguarda l'assistenza economica e materiale del figlio minore, il padre corrisponderà, entro e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minor da versare sul conto Persona_1 corrente intestato alla signora , lasciando alla stessa anche l'incasso e la gestione Parte_1 della quota parte dell'assegno unico universale. Detta lieve concordata diminuzione del mantenimento
è stata determinata, come detto, dalle comprensibili maggiori spese che il ricorrente sostiene da quando abita in altro comune.
In ogni caso, la lieve diminuzione non comporterà alcun disagio al minore, anche in considerazione del fatto che il Sig. - con grande senso di responsabilità - continuerà a far fronte a Persona_1 tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla salute, all'istruzione e, più in generale,
a qualunque esigenza del figlio, secondo quanto già stabilito. Il Sig continuerà, altresì, Persona_1
a corrispondere il canone di locazione mensile dell'appartamento occupato dal figlio e dalla ricorrente
- escluse le spese per le utenze - Quanto precede, fino a quando la Sig.r non avrà trovato Pt_1 un impiego stabile, da consentirle di maggiormente contribuire economicamente a sostenere il figlio in ogni sua necessità, finché ciò sarà necessario. Inoltre, il signo corrisponderà, entro Persona_1
e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signor , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2) dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, in maniera reciproca l'uno non ha più niente a che pretendere nei confronti dell'altro, in quanto provvederanno autonomamente alle rispettive necessità personali ed in quanto gli stessi continueranno a darsi reciproco consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto, validi anche per l'espatrio;
3) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 3
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 25 novembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 30 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 20 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 3 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Filadelfia (CZ) ed in data 10/09/2025, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che il Tribunale di Lamezia
Terme, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale in data 2 novembre 2021 e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di emissione del decreto di omologa della separazione:
02/11/2021; data di deposito del presente ricorso: 29/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale - in mancanza di specifica eccezione sul punto - deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 25 novembre 2025 e, 4
in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze del figlio ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 03/11/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 805 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'avv. GIOVANNI LACARIA – CF – PEC – che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. – CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 15/07/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. ANTONIO MAIO – CF – PEC – che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Filadelfia (CZ) ed in data 10/09/2005, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Conferma l'affido condiviso del figlio minor nato a [...] il [...], Persona_1 il quale resterà a vivere in affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via B. Franklin nr. 17 in Filadelfia, per come già chiesto con ricorso e statuito provvedimento di separazione ed omologazione, nonché confermato con successivo Decreto di rettifica, con diritti-doveri del padre secondo quanto già concordato ed autorizzato dal Tribunale. In particolare, il padre - come sempre fatto sinora - continuerà a far fronte ai propri doveri educativi e continuerà a far visita ed avere il figlio con sé con le modalità già concordate in sede di separazione, mentre per ciò che riguarda 5
l'assistenza economica e materiale del figlio minore, il padre corrisponderà, entro e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minor da versare sul conto corrente intestato alla signor Persona_1 Parte_1
, lasciando alla stessa anche l'incasso e la gestione della quota parte dell'assegno unico
[...] universale. Detta lieve concordata diminuzione del mantenimento è stata determinata, come detto, dalle comprensibili maggiori spese che il ricorrente sostiene da quando abita in altro comune.
In ogni caso, la lieve diminuzione non comporterà alcun disagio al minore, anche in considerazione del fatto che il Sig. - con grande senso di responsabilità - continuerà a far fronte a Persona_1 tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla salute, all'istruzione e, più in generale,
a qualunque esigenza del figlio, secondo quanto già stabilito. Il Sig continuerà, altresì, Persona_1
a corrispondere il canone di locazione mensile dell'appartamento occupato dal figlio e dalla ricorrente
- escluse le spese per le utenze - Quanto precede, fino a quando la Sig.r non avrà trovato Pt_1 un impiego stabile, da consentirle di maggiormente contribuire economicamente a sostenere il figlio in ogni sua necessità, finché ciò sarà necessario. Inoltre, il signo corrisponderà, entro Persona_1
e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signor , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2) i coniugi hanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, in maniera reciproca l'uno non ha più niente a che pretendere nei confronti dell'altro, in quanto provvederanno autonomamente alle rispettive necessità personali ed in quanto gli stessi continueranno a darsi reciproco consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto, validi anche per l'espatrio;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Filadelfia (CZ) – atto n. 25, parte II, serie A, uff. 1, anno 2005 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 805 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LACARIA – CF – PEC C.F._2
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. Email_1 [...]
CF – nato a [...] ed in data 15/07/1976, elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. ANTONIO MAIO – CF – PEC C.F._4
– che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso Email_2 congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 20 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 29/10/2025 - che i ricorrenti, in data 10/09/2005, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Filadelfia (CZ) in regime di comunione legale dei beni, iscritto all'atto n. 25, parte
II, serie A, uff. 1, anno 2005 del relativo comune;
che, dalla loro unione nasceva un figlio, in data 27/12/2012; Persona_1 che, a seguito di incompatibilità caratteriali, dopo 16 anni di matrimonio, i ricorrenti si separavano consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 02/11/2021, poi 2
rettificato dal decreto di correzione materiale del 26/11/2021 e da allora hanno sempre vissuto separati alle condizioni concordate;
che, sono decorsi quattro anni dal decreto di omologa;
che, le parti non intendono riconciliarsi;
che, le condizioni economiche e lavorative delle parti non sono mutate;
che, ricorrono le condizioni per poter conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in Filadelfia, in data 10/09/2005, alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] il Persona_1
27.11.2012, il quale resterà a vivere in affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via B. Franklin nr. 17 in Filadelfia, per come già chiesto con ricorso e statuito provvedimento di separazione ed omologazione, nonché confermato con successivo Decreto di rettifica, con diritti-doveri del padre secondo quanto già concordato ed autorizzato dal Tribunale. In particolare, il padre - come sempre fatto sinora - continuerà a far fronte ai propri doveri educativi e continuerà a far visita ed avere il figlio con sé con le modalità già concordate in sede di separazione, mentre per ciò che riguarda l'assistenza economica e materiale del figlio minore, il padre corrisponderà, entro e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minor da versare sul conto Persona_1 corrente intestato alla signora , lasciando alla stessa anche l'incasso e la gestione Parte_1 della quota parte dell'assegno unico universale. Detta lieve concordata diminuzione del mantenimento
è stata determinata, come detto, dalle comprensibili maggiori spese che il ricorrente sostiene da quando abita in altro comune.
In ogni caso, la lieve diminuzione non comporterà alcun disagio al minore, anche in considerazione del fatto che il Sig. - con grande senso di responsabilità - continuerà a far fronte a Persona_1 tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla salute, all'istruzione e, più in generale,
a qualunque esigenza del figlio, secondo quanto già stabilito. Il Sig continuerà, altresì, Persona_1
a corrispondere il canone di locazione mensile dell'appartamento occupato dal figlio e dalla ricorrente
- escluse le spese per le utenze - Quanto precede, fino a quando la Sig.r non avrà trovato Pt_1 un impiego stabile, da consentirle di maggiormente contribuire economicamente a sostenere il figlio in ogni sua necessità, finché ciò sarà necessario. Inoltre, il signo corrisponderà, entro Persona_1
e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signor , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2) dare atto che i coniugi hanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, in maniera reciproca l'uno non ha più niente a che pretendere nei confronti dell'altro, in quanto provvederanno autonomamente alle rispettive necessità personali ed in quanto gli stessi continueranno a darsi reciproco consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto, validi anche per l'espatrio;
3) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio. 3
In rito, i coniugi dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 25 novembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 30 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 20 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 3 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Filadelfia (CZ) ed in data 10/09/2025, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che il Tribunale di Lamezia
Terme, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale in data 2 novembre 2021 e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI; data di emissione del decreto di omologa della separazione:
02/11/2021; data di deposito del presente ricorso: 29/10/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale - in mancanza di specifica eccezione sul punto - deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 25 novembre 2025 e, 4
in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze del figlio ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 03/11/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come da esse espressamente richiesto sin dal deposito del ricorso congiunto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 805 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dell'avv. GIOVANNI LACARIA – CF – PEC – che la C.F._2 Email_1 rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig. – CF Controparte_1
– nato a [...] ed in data 15/07/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dell'avv. ANTONIO MAIO – CF – PEC – che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Filadelfia (CZ) ed in data 10/09/2005, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Conferma l'affido condiviso del figlio minor nato a [...] il [...], Persona_1 il quale resterà a vivere in affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Via B. Franklin nr. 17 in Filadelfia, per come già chiesto con ricorso e statuito provvedimento di separazione ed omologazione, nonché confermato con successivo Decreto di rettifica, con diritti-doveri del padre secondo quanto già concordato ed autorizzato dal Tribunale. In particolare, il padre - come sempre fatto sinora - continuerà a far fronte ai propri doveri educativi e continuerà a far visita ed avere il figlio con sé con le modalità già concordate in sede di separazione, mentre per ciò che riguarda 5
l'assistenza economica e materiale del figlio minore, il padre corrisponderà, entro e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minor da versare sul conto corrente intestato alla signor Persona_1 Parte_1
, lasciando alla stessa anche l'incasso e la gestione della quota parte dell'assegno unico
[...] universale. Detta lieve concordata diminuzione del mantenimento è stata determinata, come detto, dalle comprensibili maggiori spese che il ricorrente sostiene da quando abita in altro comune.
In ogni caso, la lieve diminuzione non comporterà alcun disagio al minore, anche in considerazione del fatto che il Sig. - con grande senso di responsabilità - continuerà a far fronte a Persona_1 tutte le spese straordinarie nella misura del 100% relative alla salute, all'istruzione e, più in generale,
a qualunque esigenza del figlio, secondo quanto già stabilito. Il Sig continuerà, altresì, Persona_1
a corrispondere il canone di locazione mensile dell'appartamento occupato dal figlio e dalla ricorrente
- escluse le spese per le utenze - Quanto precede, fino a quando la Sig.r non avrà trovato Pt_1 un impiego stabile, da consentirle di maggiormente contribuire economicamente a sostenere il figlio in ogni sua necessità, finché ciò sarà necessario. Inoltre, il signo corrisponderà, entro Persona_1
e non oltre il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 100,00, da versare sul conto corrente intestato alla signor , a titolo di assegno divorzile. Parte_1
2) i coniugi hanno, comunque, definito ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, in maniera reciproca l'uno non ha più niente a che pretendere nei confronti dell'altro, in quanto provvederanno autonomamente alle rispettive necessità personali ed in quanto gli stessi continueranno a darsi reciproco consenso al rilascio della carta d'identità e del passaporto, validi anche per l'espatrio;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Filadelfia (CZ) – atto n. 25, parte II, serie A, uff. 1, anno 2005 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)