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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15005 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr. 15126/2022 R.G.A.C. Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. IO GI, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15126 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessio Ciasco, ( , elettivamente domiciliata C.F._1 nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma 00193, in Via Ovidio 20, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione.
-Attrice - nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente al Corso CP_1 C.F._2 di Francia n. 126, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 135, presso e nello
Studio dell'Avv. Antonio Silvio Gandino (Cod. Fiscale n. ), del Foro di C.F._3
Napoli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto –
e nei confronti della con sede legale in Roma, alla Controparte_2
Via Flaminia Nuova n.280, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Santarossa del foro di Roma, in forza di procura notarile, per atto Notaio del 01.02.2019, repertorio 6049, raccolta 4294. Persona_1
- Convenuta -
1 * * *
Oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale per la tardiva diagnosi e mancata prevenzione di ulcera bulbare con versamento addominale;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.10.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 25.02.2022, ha chiesto accertarsi Parte_1 la responsabilità sanitaria del dott. (specialista in ortopedia) e della CP_1 [...] per la mancata prevenzione e la tardiva diagnosi di ulcera Controparte_2 bulbare con versamento addominale;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito (biologico in misura del
25%, esistenziale e morale), quantificato nell'importo pari ad € 95.307,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositate – rispettivamente - in data 17.10.2022 ed in data 08.03.2023, si sono costituiti in giudizio la Controparte_2 ed il dott. contestando l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e
[...] CP_1 diritto e, comunque, non provata.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, è stata disposta CTU medico-legale, con la nomina del collegio peritale, composto dal prof. Per_2
(specialista in gastroenterologia) e dal dott. (specialista in medicina legale ed
[...] Persona_3 anche in gastroenterologia).
All'esito del deposito della CTU, con ordinanza del 25.06.2025, è stata prospettata alle Parti, ex art. 185 bis c.p.c., una possibile soluzione conciliativa della causa, in base alla quale l'attrice avrebbe potuto rinunciare alla domanda, con spese compensate.
All'odierna udienza del 28.10.2025, sono comparsi i procuratori delle Parti i quali hanno rappresentato l'adesione dei rispettivi Assistiti alla proposta conciliativa suddetta, specificando tuttavia che le spese della CTU dovevano intendersi poste a carico della sola attrice, con compensazione per il resto;
quindi, i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo concordemente che fosse emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ad eccezione di quelle relativa all'espletata CTU da porsi a carico dell'attrice.
Le Parti hanno infine rinunciato espressamente ai termini di legge.
2 Dunque, a fronte dell'intervenuta conciliazione inter partes e delle conclusioni conformi delle Parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 quinquies c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e della così CP_1 Controparte_2 decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere fra le Parti;
2) dichiara integralmente compensate fra le Parti le spese del giudizio;
3) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico dell'attrice
Parte_1
4) manda alla Cancelleria di comunicare alle Parti.
Così deciso in Roma, in data 28.10.2025 Il Giudice
IO GI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. IO GI, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15126 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Alessio Ciasco, ( , elettivamente domiciliata C.F._1 nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma 00193, in Via Ovidio 20, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione.
-Attrice - nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente al Corso CP_1 C.F._2 di Francia n. 126, elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni n. 135, presso e nello
Studio dell'Avv. Antonio Silvio Gandino (Cod. Fiscale n. ), del Foro di C.F._3
Napoli, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto –
e nei confronti della con sede legale in Roma, alla Controparte_2
Via Flaminia Nuova n.280, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Santarossa del foro di Roma, in forza di procura notarile, per atto Notaio del 01.02.2019, repertorio 6049, raccolta 4294. Persona_1
- Convenuta -
1 * * *
Oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale per la tardiva diagnosi e mancata prevenzione di ulcera bulbare con versamento addominale;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 28.10.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 25.02.2022, ha chiesto accertarsi Parte_1 la responsabilità sanitaria del dott. (specialista in ortopedia) e della CP_1 [...] per la mancata prevenzione e la tardiva diagnosi di ulcera Controparte_2 bulbare con versamento addominale;
per l'effetto, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale da lei subito (biologico in misura del
25%, esistenziale e morale), quantificato nell'importo pari ad € 95.307,00, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con comparsa di costituzione e risposta depositate – rispettivamente - in data 17.10.2022 ed in data 08.03.2023, si sono costituiti in giudizio la Controparte_2 ed il dott. contestando l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e
[...] CP_1 diritto e, comunque, non provata.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, è stata disposta CTU medico-legale, con la nomina del collegio peritale, composto dal prof. Per_2
(specialista in gastroenterologia) e dal dott. (specialista in medicina legale ed
[...] Persona_3 anche in gastroenterologia).
All'esito del deposito della CTU, con ordinanza del 25.06.2025, è stata prospettata alle Parti, ex art. 185 bis c.p.c., una possibile soluzione conciliativa della causa, in base alla quale l'attrice avrebbe potuto rinunciare alla domanda, con spese compensate.
All'odierna udienza del 28.10.2025, sono comparsi i procuratori delle Parti i quali hanno rappresentato l'adesione dei rispettivi Assistiti alla proposta conciliativa suddetta, specificando tuttavia che le spese della CTU dovevano intendersi poste a carico della sola attrice, con compensazione per il resto;
quindi, i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo concordemente che fosse emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, ad eccezione di quelle relativa all'espletata CTU da porsi a carico dell'attrice.
Le Parti hanno infine rinunciato espressamente ai termini di legge.
2 Dunque, a fronte dell'intervenuta conciliazione inter partes e delle conclusioni conformi delle Parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 quinquies c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e della così CP_1 Controparte_2 decide:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere fra le Parti;
2) dichiara integralmente compensate fra le Parti le spese del giudizio;
3) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico dell'attrice
Parte_1
4) manda alla Cancelleria di comunicare alle Parti.
Così deciso in Roma, in data 28.10.2025 Il Giudice
IO GI
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