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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e I c i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4573 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BOETI PAOLA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. MIGLIARDI VALENTINA parte resistente
e con la nomina di
Avv. DANILA BRUGNOLI, in qualità di curatrice speciale della minore
[...]
(C.F. ) Persona_1 C.F._3
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 13/11/2024
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 7/12/2022 chiedeva ex art. 250 c.c. di Parte_1
essere autorizzato a riconoscere la minore , nata a [...], in Persona_2
data 11/03/2011, e riconosciuta alla nascita dalla sola madre, Controparte_1
.
[...]
Il ricorrente narrava di aver manifestato alla nascita il proprio desiderio di ricono- scere la figlia di cui era padre, dovendo far fronte, tuttavia, all'opposizione della madre che, verosimilmente condizionata dalla famiglia d'origine, aveva frapposto ostacoli ed eccezioni, subordinando il suo consenso alla celebrazione del matri- monio e all'avvio di una convivenza tra i genitori;
le pressioni della madre lo ave- vano portato ad interrompere la relazione con lei e ad allontanarsi dal territorio per fare rientro a Napoli, sua città di origine, anche a causa delle difficoltà eco- nomiche e della necessità di occuparsi del proprio anziano padre, all'epoca gra- vemente malato;
negli anni successivi egli aveva cercato di instaurare un rapporto con la minore, incontrando sempre l'opposizione dei genitori della madre e della madre stessa, la quale, improvvisamente, nel 2013, interrompeva ogni contatto, rendendosi irreperibile;
la necessità di prestare assistenza al proprio padre, dece- duto nel 2021, le problematiche di salute in cui era incorso egli stesso e il perma- nere di una situazione di estrema difficoltà economica gli avevano impedito negli anni successivi di attivarsi per riavvicinarsi alla figlia;
nel 2021, infine, era riusci- to a trasferirsi a Bologna in un alloggio concesso dal Comune e si era messo alla ricerca di un'occupazione, raggiungendo una condizione di stabilità che gli aveva consentito di riprendere le ricerche della figlia e di rinnovare alla madre la propria intenzione di riconoscerla;
il mancato riscontro della madre, tuttavia, lo costringe- va ad agire giudizialmente per poter dar corso al riconoscimento, attribuire alla fi- glia il proprio cognome e ottenere ogni provvedimento necessario alla piena espli- cazione della propria genitorialità.
Con comparsa depositata il 28/01/2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale si opponeva al riconoscimento della figlia minore da parte del ri-
[...]
pagina 2 di 12 corrente, avanzando tra l'altro, in via subordinata, domanda di condanna dello stesso al risarcimento del danno per il mancato riconoscimento e alla restituzione degli importi dovuti per il mantenimento pregresso della minore. La resistente contestava fortemente la ricostruzione dei fatti offerta da controparte, sostenendo che, nonostante la propria aspirazione a creare una famiglia tradizionale e le diffi- coltà economiche vissute all'epoca dalla coppia, non si era opposta al riconosci- mento della minore da parte del ricorrente, con il quale aveva instaurato una rela- zione nel corso del 2010, terminata anche a causa di incompatibilità caratteriali e atteggiamenti aggressivi da lui tenuti ai suoi danni mentre lei era in gravidanza;
a dire della resistente, nei primi due anni di vita della bambina lei aveva tentato di instaurare un rapporto tra la figlia e il ricorrente, trasferitosi a vivere a Napoli già prima della nascita della bambina, interrompendo successivamente i propri sforzi a fronte del disinteresse da lui manifestato nei confronti della minore;
nel corso degli anni successivi il ricorrente non aveva assunto alcuna iniziativa per mettersi in contatto con la figlia, ravvisandosi un contrasto con l'interesse della minore del riconoscimento richiesto soltanto oggi in questa sede.
All'udienza del 4/04/2023 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giu- dice delegato;
riscontrato il perdurante contrasto tra loro in merito alla questione del riconoscimento si procedeva quindi alla nomina di un curatore speciale per la minore , nella persona dell'Avv. Danila Brugnoli, la quale si Persona_2
costituiva formalmente con memoria del 18/05/2023.
La causa, successivamente, era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed a mezzo di una CTU volta alla verifica della sussistenza dei presup- posti per l'instaurazione di una relazione genitoriale;
all'esito dei lavori peritali, conclusisi con il deposito della relazione da parte del consulente nominato
(dott.ssa in data 12/12/2023, si procedeva all'audizione della mi- Persona_3
nore all'udienza del 17/04/2024.
Indi, disposto lo scambio di scritti conclusivi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13/11/2024.
* * *
pagina 3 di 12 Preliminarmente, appare opportuno chiarire la portata che assumono nel caso di specie le questioni relative alla legge applicabile sollevate, in sede di costituzio- ne in giudizio, da parte del curatore speciale, stante la pacifica cittadinanza filip- pina della minore Vista del cui riconoscimento si discute in questa Persona_2
sede.
Invero, sia l'art. 33, comma 2, che l'art. 35, comma 1, della Legge n. 218/1995 prevedono, in materia di filiazione e riconoscimento del figlio, una disciplina evi- dentemente ispirata al c.d. favor filiationis, delineando una serie di criteri di colle- gamento in concorso alternativo tra loro al fine di consentire l'instaurazione del rapporto di filiazione rispetto a quelle fattispecie che presentano elementi di estra- neità; in questa prospettiva, in particolare, si fa riferimento alla “legge nazionale del figlio” o, se più favorevole, alla “legge nazionale di uno dei genitori” o “del soggetto che effettua il riconoscimento” al fine di disciplinare “i presupposti e gli effetti dell'accertamento dello stato di figlio” o “le condizioni per il riconosci- mento”, prevedendosi, in ogni caso, l'applicazione della legge italiana qualora tali leggi non consentano di stabilire il rapporto di filiazione (al di là del richiamo ge- nerale alla legge italiana operato dall'art. 14 della Legge n. 218/1995 per l'ipotesi di impossibilità di ricostruire la legge straniera).
Da questo punto di vista, il richiamo alla legge straniera operato dalle norme sopra citate non si pone in termini incompatibili con l'applicazione della disciplina di cui all'art. 250 c.c. che, nelle ipotesi di riconoscimento tardivo, prescrive il con- senso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento del figlio infraquat- tordicenne, consentendo, in caso di rifiuto, di rivolgersi al giudice per ottenere la relativa autorizzazione;
anche tale disciplina, invero, trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'interesse del figlio, qualora minore di età, essendo es- senzialmente volta ad evitare riconoscimenti tardivi e interessati, che possano al- terare equilibri consolidati nelle relazioni affettive e sociali.
In questo contesto, l'applicazione della legge straniera richiamata dalle norme di diritto internazionale privato non potrebbe mai pregiudicare la necessità di accer- tare i presupposti di cui all'art. 250 c.c. al fine di consentire un riconoscimento tardivo, assumendo la relativa disciplina i caratteri di una vera e propria norma di pagina 4 di 12 applicazione necessaria (art. 17 Legge n. 218/1995); le legge straniera, in altri termini, potrebbe assumere rilievo nella misura in cui, in una fattispecie caratte- rizzata da elementi di estraneità, offre al figlio minore che si intende riconoscere una tutela maggiore ma non potrebbe mai smentire le tutele offerte allo stesso in tale ambito dal nostro ordinamento.
Ciò posto, occorre dare atto che, all'esito delle verifiche operate d'ufficio sulla legge straniera, l'esame delle norme del Codice della Famiglia delle Filippine tra- smesso con pec del 5/06/2023 dal (in lingua inglese ma Controparte_2
agevolmente comprensibile e proveniente da fonte certificata) non porta a ravvisa- re particolari garanzie per la minore nel caso di specie derivanti dall'applicazione della sua legge nazionale, rilevandosi in linea generale una disciplina che pare consentire il riconoscimento dei figli (“illegittimi”) nati fuori dal matrimonio in termini estremamente restrittivi, soltanto per il tramite di un successivo matrimo- nio tra i genitori (cfr. artt. 177 ss).
Risulta pertanto indubbiamente confermata l'applicabilità nel caso di specie della disciplina nazionale di cui all'art. 250 c.c.
* * *
Come sopra accennato, l'art. 250 c.c. prevede che il riconoscimento del figlio in- fraquattordicenne nato fuori dal matrimonio deve avvenire previo consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;
detto consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio.
Dal punto di vista sostanziale la norma qui in esame realizza una doppia tutela, garantendo sia l'interesse del genitore ad esercitare la propria responsabilità geni- toriale sia il diritto del minore a sperimentare la bigenitorialità: ed invero, il rico- noscimento del figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore, costitui- sce oggetto di un diritto soggettivo dell'altro genitore, costituzionalmente garanti- to dall'art. 30 Cost., nei limiti stabiliti dalla legge, cui la stessa norma costituzio- nale rinvia;
al contempo, anche il minore ha diritto all'identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione socio psicofisica, costituendo un passaggio neces- sario per la formazione della personalità dell'individuo l'acquisizione di notizie sulla propria nascita e la scoperta della vera identità dei propri genitori.
pagina 5 di 12 Il punto di equilibrio individuato dal legislatore per il bilanciamento delle due po- sizioni soggettive coinvolte è costituito proprio dall'“interesse del figlio”, che, pe- raltro, non si pone in termini di contrapposizione con il diritto del genitore, ma ne costituisce misura ed elemento di definizione.
In questa prospettiva, la Suprema Corte ha avuto anche modo di rilevare che “il riconoscimento del figlio minore infraquattordicenne nato fuori dal matrimonio, già riconosciuto da un genitore, costituisce un diritto soggettivo dell'altro, tutela- to nell'art. 30 Cost., che può, tuttavia, essere sacrificato in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore stesso. In questo qua- dro, il necessario bilanciamento tra l'esigenza di affermare la verità biologica con l'interesse alla stabilità dei rapporti familiari impone di accertare quale sia, in concreto, l'interesse del minore, valorizzando primariamente i risultati della sua audizione, una volta accertatane da parte del giudice la capacità di discerni- mento” (Cass. n. 7762/2017).
È bene evidenziare che il giudice, in caso di opposizione del genitore che ha già effettuato il riconoscimento, deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presup- posti di legge per dar corso al riconoscimento da parte dell'altro genitore che tale si dichiara, senza compiere alcun accertamento giudiziale sulla paternità: il thema decidendum del giudizio contenzioso che si instaura in caso di opposizione, inve- ro, attiene alla sola verifica della corrispondenza all'interesse del minore del rico- noscimento invocato, mentre rimane estranea all'oggetto del giudizio la verifica della genitorialità biologica, che si dà per presupposta e ben può essere (come nel caso di specie) incontestata.
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che nel caso di specie non si ravvisa – allo stato – una corrispondenza all'interesse della minore,
, dell'autorizzazione al riconoscimento richiesta in questa se- Persona_2
de da parte del ricorrente, . Parte_1
Invero, nel valutare la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, non si può non evidenziare preliminarmente la rilevanza del fatto che l'iniziativa ai fini del rico- noscimento della figlia (nata in data [...]) sia stata assunta da parte del ri- corrente quando la stessa era ormai prossima al raggiungimento dei dodici anni di pagina 6 di 12 età: è pacifico, in particolare, che, a prescindere dalle ragioni che hanno compor- tato la fine della relazione tra i genitori, il percorso di crescita della minore sia sta- to caratterizzato per lungo tempo dalla completa assenza di colui che in questa se- Per de rivendica il riconoscimento della propria genitorialità, il quale si pone per come un vero e proprio estraneo.
[...]
La minore, oggi (così come alla data di presentazione del ricorso), è una ragazzina in piena età adolescenziale, un'età che, come evidenziato nella relazione della
CTU dott.ssa la pone “alle soglie dei processi di “risignificazione Persona_3 identitaria” che l'adolescenza promuove, in particolare nella ri-rappresentazione del ruolo filiale all'interno dei percorsi di separazione e individuazione persona- le. Parte di questo compito viene eseguita attraverso la messa in discussione delle modalità relazionali dell'infanzia costruite con entrambi i genitori. L'assenza di un rapporto costruito su basi affettive e normative espone l'adolescente ad un doppio disorientamento. Rispetto alla curiosità “esplorativa” infantile, l'interesse adolescenziale è ancora più intenso, perché l'adolescenza è l'età della curiosità verso il mondo, tuttavia ogni emozione ha una doppia polarità; la curiosità ha po- tere di sopravvivenza, permette di scoprire e capire, ma nell'avvicinamento al reale può suscitare paura che, conseguentemente, “mette in guardia” dal perico- lo”.
Essa è cresciuta in un ambiente familiare stabile caratterizzato dalla presenza co- stante della figura materna, la quale risulta essersi sempre occupata in modo ade- guato di tutti i suoi bisogni;
ha sviluppato nel tempo saldi legami affettivi e sociali sul territorio di Parma, dove ha intrapreso il proprio percorso scolastico e coltivato i propri interessi extrascolastici, arrivando ad identificare come figura paterna il nuovo compagno della madre, che la conosce da quando ha cinque anni.
L'autorizzazione al riconoscimento della minore invocata dal ricorrente, in questo contesto, non può che sollevare dubbi, comportando un totale stravolgimento di un assetto familiare ormai consolidato per la minore che rischia seriamente di ri- flettersi in termini pregiudizievoli sul suo benessere psico-fisico, turbandone il percorso di crescita.
pagina 7 di 12 La non corrispondenza all'interesse della minore di un suo riconoscimento in que- sta delicata fase di vita è confermata dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio.
In particolare, nel corso della CTU (espressamente incaricata di verificare la sus- sistenza dei presupposti per organizzare incontri tra il ricorrente e la minore e pro- cedere al loro svolgimento), pur manifestando una curiosità verso la figura Per_2
del padre biologico che l'ha portata in un primo momento ad esprimere la dispo- nibilità di incontrarlo, ha evidenziato sentimenti di ansia e paura nel momento in cui si è concretizzata la prospettiva dell'incontro, esprimendo chiaramente la pro- pria volontà di rimandare tale conoscenza.
A riguardo, si legge nella relazione della CTU che:
In data 07.11.2023 la CT invia comunicazione mail ai Legali delle parti, alla
Consulente di parte Vista e al curatore della minore, Avv. Brugnoli, con la quale, avendo la minore dichiarato la propria disponibilità ad incontrare il sig. Per_2
, propone che sia accompagnata dalla madre allo studio della CT Pt_1 Per_2
in data 10.11 alle ore 14:30, e che il sig. possa aver accesso al colloquio Pt_1
alle ore 15:00.
In data 09.11.2023 il Legale di parte Vista, avv. Migliardi, comunica tramite mail
Per_ di essere stata contattata dalla sig.ra , in quanto non intenderebbe Per_2 presentarsi al colloquio disposto”.
In data 09.11.2023 l'avv. Danila Brugnoli, curatore della minore, chiede tramite mail al Legale di parte Vista se sia disponibile ad un colloquio con lei il Per_2
giorno successivo, in modo da riferirle la sua volontà, e di riportarla alla CTU.
In data 09.11.2023 la Consulente di parte Vista invia la seguente comunicazione mail: “…Come ha già confermato dall'Avv.to Migliardi, domani la mia cliente accompagnerà la minore presso lo studio dell'Avv.to Brugnoli. Vorrei precisare che il cambiamento di atteggiamento della minore nei confronti della curiosità di incontrare il padre, signor , pare essere dipeso da uno stato di agitazione Pt_1
e ansia tale per cui la minore ha chiesto aiuto alla madre perché potesse farsi ca- rico di dire 'che ci aveva ripensato'. Come spesso accade, nella fase adolescen- ziale, i minori, sono portati a spingersi oltre la ragionevolezza ed i reali senti-
pagina 8 di 12 menti per dare risposta a curiosità o provocazioni senza poi pensare al giusto ca- rico emotivo. Sono certa che la Ctu, con il grande bagaglio professionale che ha in tal senso, sappia ben comprendere”.
In data 10.11.2023 l'Avv Brugnoli invia la seguente comunicazione mail: “…Ho incontrato la minore e l'ho informata che quanto mi avrebbe detto sarebbe stato riferito alla CTU e poi al Tribunale. Riferisco ora alla CTU in quanto perito del
Giudice e poi nei termini assegnati al Tribunale, al fine di valutare le migliori modalità per tutelare il superiore interesse della minore. La bambina mi ha spie- gato che si sentiva a disagio al pensiero di incontrare così presto il sig. e Pt_1
prova ansia all'idea di vederlo, poiché per lei il sig. è un estraneo. Mi ha Pt_1
detto che quando aveva manifestato la propria curiosità a me e alla CTU per un incontro con il sig. non aveva realizzato che l'incontro sarebbe poi av- Pt_1
venuto così a breve. La minore, in generale, ha detto di voler aspettare quando sarà più grande per eventualmente conoscere e riconoscere il sig. , anche Pt_1
perché lei vede, e ha sempre visto, il compagno della mamma come suo padre”
Un analogo atteggiamento è stato tenuto da parte della minore nel corso della sua audizione operata dal Giudice delegato, all'esito dei lavori peritali, all'udienza del
Per 16/04/2024; in particolare, come riportato sul verbale di udienza, in tale sede ha confermato la propria posizione circa la volontà di non incontrare attual-
[...]
mente il ricorrente:
“Il giudice sottolinea una frase già detta dalla stessa Per_2 psicologa “voglio aspettare di essere più grande”, cosa intendi?>>. BE ripe- te il concetto e poi aggiunge: << tipo a 16 anni…adesso voglio vivere come ades- so>>.
Si interrompe, non riesce a parlare, si imbarazza, si intimidisce.
Il giudice interviene, aggiungendo che magari lei adesso si vuole sentire più tran- quilla, pensando che un eventuale incontro/conoscenza con il padre possa scom- binare la sua vita così come si sta svolgendo adesso.
In maniera chiara afferma: << Ho compiuto tredici anni e non voglio Per_2 avere stress…alle superiori avrò già abbastanza motivi di stress e aggiungerò an- che questo altro stress di conoscerlo>> e sorride imbarazzata. […]
pagina 9 di 12 Il giudice le chiede: << Ma se tu dovessi scegliere adesso di conoscerlo, vorresti conoscerlo?>>. comincia in maniera diretta, ma poi, come già fatto prima, si ferma nel di- Per_2
scorso, ci pensa e così dice: << Per prima cosa voglio avere un po' di tempo…ma non voglio stare da sola con lui…perché non voglio provare sconforto…vorrei parlare con lui, ma non tanto….o di tanto in tanto….voglio avere un rapporto con lui….non voglio che lui mi faccia del male>>. […]
Il giudice, infine, le chiede se ha capito bene, che lei vuole conoscere il padre bio- logico quando sarà più grande, al liceo. annuisce”. Per_2
Appare opportuno evidenziare che la volontà della minore assume particolare ri- lievo nel presente procedimento non soltanto perché essa si è mostrata pienamente capace di comprendere, valutare e spiegare le ragioni della sua scelta - secondo modalità adeguate in rapporto alla sua età -, ma anche perché la stessa è ormai prossima al raggiungimento dei quattordici anni, ossia l'età che, ai sensi dell'art. 250, comma 2, c.c., rende il consenso del figlio presupposto imprescindibile ai fi- ni dell'efficacia del riconoscimento. Non risulta, invero, che a seguito della sua audizione (condotta quando aveva già tredici anni), la minore abbia modi- Per_2
ficato la propria posizione in ordine alla possibilità di conoscere il ricorrente, ri- fiutandosi anche di prendere la lettera a lei indirizzata, consegnata da quest'ultimo al curatore speciale (si veda quanto riferito dall'Avv. Danila Brugnoli negli scritti conclusivi).
Del resto, il rigore di tale valutazione non può neanche essere temperato dal ri- scontro in sede giudiziale di elementi obiettivi che abbiano precluso al ricorrente di attivarsi in precedenza ai fini del riconoscimento della figlia (e della conse- guente potenziale instaurazione di una relazione con la stessa, anche a prescindere dal consenso della madre), avendo lo stesso spiegato, anche nel corso delle opera- zioni peritali, in termini estremamente generici e confusi le problematiche che gli avrebbero impedito di procedere in tal senso per oltre undici anni (riferendo più volte testualmente di aver voluto attendere che “si calmassero le acque”).
pagina 10 di 12 Alla luce di questi rilievi, ritiene il Collegio che meriti di essere recepita la volon- tà più volte manifestata da alla CTU, al curatore speciale e al Giudice che Per_2
evidenzia l'assenza dei presupposti ad oggi per autorizzare il riconoscimento della minore da parte del ricorrente.
Invero, come evidenziato da parte della CTU, ha espresso curiosità rela- Per_2
tivamente ad un nuovo elemento che fa ingresso nella sua vita, ma davanti al con- creto dell'incontro è emersa la percezione di dover subire una decisione a lei estranea, e la necessità di procrastinare l'esperienza, subordinandola ad una au- tonomia nella scelta dei tempi. Il padre è oggi un “oggetto perturbante” che si propone come esperienza cogente e imminente in discontinuità con la dilatazione della sua assenza;
la posizione difensiva ed autoprotettiva di che negli Per_2 anni si è “procurata” un altro padre, necessita di comprensione e rispetto” (pag.
44 della relazione del CTU).
In mancanza di autorizzazione al riconoscimento, peraltro, non si ravvisano i pre- supposti per disporre in questa sede gli interventi del Servizio Sociale prospettati da parte dalla CTU nella propria relazione (e richiamati dal curatore speciale nelle proprie conclusioni), essendo gli stessi essenzialmente volti a far fronte alle ca- renze riscontrate sotto il profilo delle capacità genitoriali del ricorrente e ad offrire un sostegno alla minore nella prospettiva dell'instaurazione di una relazione geni- toriale che, allo stato, non può trovare attuazione.
* * *
Il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente porta a ritenere assorbite le do- mande avanzate dalla resistente, in via subordinata, per la sola ipotesi in cui fosse autorizzato il riconoscimento della figlia, con particolare riguardo alle domande di ripetizione e risarcimento del danno formulate in questa sede.
* * *
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che sussistano giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale. È vero, infatti, che l'opposizione del geni- tore che per primo ha operato il riconoscimento determina l'instaurarsi di un pro- cedimento contenzioso (in argomento cfr. Cass. n. 687/1991) in cui la decisione sulle spese, in linea di principio, segue la soccombenza, ma occorre considerare pagina 11 di 12 che il rigetto della domanda segue ad un percorso attivato giudizialmente, anche tramite l'incarico ad una figura specializzata, per la verifica dei presupposti per autorizzare tale riconoscimento, di cui lo stesso ricorrente non poteva, in astratto, valutare l'esito a priori.
Per analoghe ragioni, vengono pertanto integralmente compensate anche le spese di CTU.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
- non autorizza il riconoscimento della minore da parte Persona_2
di ; Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto agli atti, a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della I Sezione Civile in data
19/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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