Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva riserva, riunita in camera di consiglio, il giorno 15 maggio 2025, ha deliberato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 993/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Codice Fiscale C.F._1
presso cui domicilia alla Via A. Diaz n. 11. Tel. –Fax 0811552551 Pec: P.IVA_1
Email_1
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]loc. Controparte_1
Carbonara, Via Torrebella (C.F. ) in proprio, rappresentato e difeso dagli C.F._2
avv.ti Luigi Rizzo e Domenico Anelli giusta mandato in atti con sede in Bari al Viale Einaudi n. 15 (P. IVA Controparte_2
), in persona del Presidente pro tempore del Consiglio d'Amministrazione P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rizzo (C.F. ) giusta
[...] CodiceFiscale_3
procura generale ad lites Rep. n. 2448 – Racc. n. 1357 a cura del notaio Persona_1
rilasciata in data 29.1.2018, il quale in virtù della suddetta procura nomina quale difensore della stessa con poteri disgiunti anche l'avv. Domenico Anelli (C.F. Controparte_2 [...]
) con studio in Noicattaro (BA) al Corso Roma n. 7/D. C.F._4
Gli avv.ti Luigi Rizzo e Domenico Anelli in base alle vigenti disposizioni di legge hanno dichiarato di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: e Email_2 Email_3
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 aprile 2022 l' Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Benevento, quale giudice del lavoro, aveva accolto l'opposizione proposta dagli odierni appellati all'ordinanza ingiunzione n. 87/2020, disponendone l'annullamento, ed aveva condannato l' stesso al Parte_1 pagamento delle spese di lite. Il giudice di prima istanza, in particolare, aveva recepito l'eccezione di tardività dell'ingiunzione di pagamento emessa oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
L'appellante, con unico articolato motivo, deduceva che il giudice di primo grado aveva considerato erroneamente il 21 maggio 2018 quale dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 cit. per le contestazioni, senza tenere conto del tempo occorrente “per
l'espletamento di tutte le indagini per avere conoscenza completa dei fatti”.
Ricostituito il contraddittorio, le parti appellate, nell'indicata qualità, hanno chiesto, alla luce di varie argomentazioni giuridiche, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento con la sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 15 maggio 2025 mercè lo scambio delle note di trattazione. Acquisite tali note, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata definita nei termini di seguito esposti.
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L'appello è infondato e va respinto.
L'art. 14, primo e secondo comma, della legge n. 689/1981 recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, L. n.
689 del 1981. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie (Cass.civ., Sez.Un., 31.10.2019 n. 28210; Cass.civ., sez.II, Ord.
9.02.2024 n. 3712).
Nel caso in esame, con l'ordinanza n. 87/2020, prot. n. 97 del 14 ottobre 2020, è stato ingiunto agli appellati il pagamento dell'importo di euro 2.286,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 39, commi 1,2 e 7 DL 112/2008, conv. in Legge n.
133/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 -infedeli registrazioni- per non aver riportato la giornata di presenza al lavoro del sabato della lavoratrice e della lavoratrice Persona_2
e dell'art. 1, L. n. 741/1959 -minimi inderogabili “era omnes”- per non aver Parte_2
applicato correttamente il CCNL Multiservizi relativamente alla durata minima settimanale e alla tariffa oraria dovuta per il calcolo della retribuzione.
Il primo giudice, nel rilevare come gli accertamenti siano iniziati a seguito della richiesta di intervento delle lavoratrici e in data 22.11.2017, ha evidenziato che gli ispettori Per_2 Parte_2
dopo il primo accesso del marzo 2018, acquisivano la documentazione il 16 aprile ed il 21 maggio
2018.
Secondo il giudice di prima istanza, trattandosi di contestazioni di fatti emergenti dalla documentazione, il dies a quo per la contestazione doveva essere individuato nel 21 maggio 2018, epoca di acquisizione degli elementi documentali. Da ciò conseguiva il rilievo dell'intempestività della notificazione avvenuta in data 15.10.2018.
Tale conclusione è avversata dall' appellante, il quale -con deduzione tanto Parte_1 generica da lambire i limiti dell'inammissibilità- deduce che gli ispettori “pur avendo acquisito la documentazione in data 21 maggio 2018, non hanno avuto tempo sufficiente per l'espletamento di tutte le indagini necessarie per avere una conoscenza completa dei fatti”.
Orbene, posto che le dichiarazioni della lavoratrice sono state verbalizzate nel mese Per_2 di novembre 2017; il verbale di audizione risale al marzo 2018 e l'acquisizione della documentazione comprovante le registrazioni ed i pagamenti (prospetti paga, contratto di appalto;
registrazioni ecc.) è stata completata nel maggio 2018, risulta del tutto inspiegabile la deduzione di parte appellante che in modo tautologico ha sostenuto la necessità di ulteriori accertamenti, senza precisare in cosa gli stessi siano consistiti.
Per tale ragione, la motivazione addotta dal primo giudice risulta del tutto conforme al disposto normativo, nell'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, e deve essere confermata in questa sede, non risultando in alcun modo scalfita dal motivo di gravame.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in ragione dei minimi tariffari per le tre fasi espletate e con l'aumento per il numero delle parti rappresentate dai procuratori.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.210,00 oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano