TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 133
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica (TUSP)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che le disposizioni del TUSP relative agli obblighi di motivazione e deliberazione si applicano anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, indipendentemente dalla natura quotata della società partecipata. L'inerzia del Comune nel provvedere è stata considerata illegittima.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di legge

    Accolto il ricorso, il Tribunale ha condannato il Comune a conformarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo entro un termine stabilito.

  • Accolto
    Contrarietà al parere motivato dell'Autorità Garante

    Il Tribunale ha annullato la nota del Comune, ritenendola illegittima in quanto non conforme al parere motivato dell'Autorità Garante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 133
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 133
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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