TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 402
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità contrattuale per violazione del dovere di correttezza e buona fede

    Il Collegio rileva che la risoluzione per inadempimento è un fatto impeditivo della promessa proroga e decisivo per la produzione dei danni lamentati. La società avrebbe potuto evitare o mitigare i danni contestando giudizialmente gli addebiti comunali relativi alla manutenzione.

  • Rigettato
    Asserita proroga di fatto della convenzione

    Il Collegio afferma che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e che la delibera citata costituisce un mero atto interno e preparatorio, non tradottosi in un atto sottoscritto da entrambe le parti.

  • Rigettato
    Ripetizione di indebito ex art. 1458 c.c.

    Il Collegio ritiene che, stante l'eadem ratio dei contratti di concessione di beni pubblici, non vi siano ragioni per derogare alla regola generale della retroattività degli effetti della risoluzione, come previsto dall'art. 1458 c.c.

  • Rigettato
    Indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.

    Il Collegio rileva la partecipazione del Comune alle spese per le migliorie apportate agli impianti e il pagamento di una somma considerevole per la trasformazione del campo in sintetico, superiore a quella prevista in convenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 402
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 402
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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