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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5612/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] Parte_1
il 14/10/1985 (C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. VASTA FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a GIARRE (CT) il Controparte_1
09/09/1988 (C.F. ), rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO
DARIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: Modifica delle condizioni della separazione.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso per la Parte_1
modifica delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 13.03.2023.
Ha chiesto di ridursi la misura dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli e , di Per_1 Per_2
modificare la partecipazione alle spese straordinarie e di modificarsi altresì il collocamento.
Si è costituita deducendo, in via Controparte_1
preliminare, che la presente causa è stata introdotta dopo l'instaurazione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso rileva il Collegio che, come riferito da entrambe le parti, il presente ricorso è stato incoato successivamente alla proposizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 5247/2024
R.G. ed attualmente pendente.
Ora, le domande avanzate nel giudizio di divorzio, concernenti l'affido e l'assegno di mantenimento in favore della prole, sono sostanzialmente identiche a quelle qui azionate con il ricorso avente ad oggetto la modifica delle condizioni previste in sede di separazione.
Atteso che la proposizione di identica domanda, in tempi diversi e dinanzi a due giudici, è preclusa dal divieto del ne bis in idem, ad evitare contrasti di giudicati (cfr. Cass.
S.U. ord. 5 aprile 2007 n. 8527 e Cass. 18 settembre 2006 n.
2 20111, 1 luglio 2005 n. 15341, tra altre), contrasti che possono aversi anche nei provvedimenti instabili o rebus sic stantibus come quelli accessori alla separazione e al divorzio, si deve ritenere preclusa la medesima richiesta proposta in sede di modifica delle condizioni della separazione, dopo la proposizione di essa con il ricorso di divorzio (v. Cass. 2008/28990)
Sono, pertanto, improponibili tutte le domande spiegate con la presente causa e dirette ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi relativamente alla prole, atteso che questo giudizio è stato proposto successivamente alla proposizione del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il giudice di quest'ultimo è il solo competente anche a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5612/2024 R.G.;
Dichiara improponibili le domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 29/01/25
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5612/2024 R.G., promossa
DA
, nato a [...] Parte_1
il 14/10/1985 (C.F. , rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. VASTA FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a GIARRE (CT) il Controparte_1
09/09/1988 (C.F. ), rappresentata e C.F._2
difesa dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO
DARIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 Oggetto: Modifica delle condizioni della separazione.
Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso per la Parte_1
modifica delle condizioni previste nell'accordo di separazione consensuale concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 13.03.2023.
Ha chiesto di ridursi la misura dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli e , di Per_1 Per_2
modificare la partecipazione alle spese straordinarie e di modificarsi altresì il collocamento.
Si è costituita deducendo, in via Controparte_1
preliminare, che la presente causa è stata introdotta dopo l'instaurazione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso rileva il Collegio che, come riferito da entrambe le parti, il presente ricorso è stato incoato successivamente alla proposizione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 5247/2024
R.G. ed attualmente pendente.
Ora, le domande avanzate nel giudizio di divorzio, concernenti l'affido e l'assegno di mantenimento in favore della prole, sono sostanzialmente identiche a quelle qui azionate con il ricorso avente ad oggetto la modifica delle condizioni previste in sede di separazione.
Atteso che la proposizione di identica domanda, in tempi diversi e dinanzi a due giudici, è preclusa dal divieto del ne bis in idem, ad evitare contrasti di giudicati (cfr. Cass.
S.U. ord. 5 aprile 2007 n. 8527 e Cass. 18 settembre 2006 n.
2 20111, 1 luglio 2005 n. 15341, tra altre), contrasti che possono aversi anche nei provvedimenti instabili o rebus sic stantibus come quelli accessori alla separazione e al divorzio, si deve ritenere preclusa la medesima richiesta proposta in sede di modifica delle condizioni della separazione, dopo la proposizione di essa con il ricorso di divorzio (v. Cass. 2008/28990)
Sono, pertanto, improponibili tutte le domande spiegate con la presente causa e dirette ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi relativamente alla prole, atteso che questo giudizio è stato proposto successivamente alla proposizione del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto il giudice di quest'ultimo è il solo competente anche a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione.
Avuto riguardo alla pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5612/2024 R.G.;
Dichiara improponibili le domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 29/01/25
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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