Articolo 3 della Legge 28 ottobre 1970, n. 775
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 novembre 1970
Art. 3.
L' articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell' articolo 117 della Costituzione , nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell' articolo 118, secondo comma della Costituzione ;
2) agli uffici periferici dello Stato sara' attribuita, in relazione alle esigenze del piu' ampio decentramento amministrativo previsto nell' articolo 5 della Costituzione , la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;
4) in particolare dovra' essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, cosi' come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovra' provvedersi al decentramento dei controlli".
Entrata in vigore il 10 novembre 1970