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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 206 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...]/Espirito Santo, Brasile, residente in Parte_1
QE 36 Conjunto B, Brasilia, Distrito Federal, Brasile (C.F. ), identificato C.F._1 con documento n. rilasciato il 23.02.2021, in proprio e, unitamente a Nume_1 [...]
nata il [...], in [...] genitori esercenti la Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il Persona_2
21.03.2008 a Brasilia/DF, Brasile, residente in [...]36 Conjunto B, Brasilia, Distrito Federal, Brasile (C.F. ) identificata con documento n. rilasciato C.F._2 Numero_2 il 14.08.2014 e di nata il [...] a [...], Brasile, Persona_3 residente a [...]36 Conjunto B, Brasilia, Distrito Federal, Brasile (C.F. ) C.F._3 identificata con documento n. rilasciato il 14.08.2014; Numero_3 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Carlofernando Parisi del Foro di Catanzaro, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Controparte_1
Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro presso i cui uffici siti alla via G. Da Fiore n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 23 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_1 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano (o o ), cittadino Persona_4 Persona_4 Persona_5
1 italiano, nato il [...] a Laino Borgo, in [...]. n. 2), figlio di e il quale non si era mai naturalizzato brasiliano e Persona_6 Persona_7 non aveva mai rinunciato alla cittadinanza Italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 3), trasmettendola validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, dall'unione coniugale di (o ) e Persona_4 Pt_1 Persona_8 nasceva il 21.05.1910 in Brasile Henrique RI (doc. n. 4), il quale in data 31.10.1933 si univa in matrimonio con - che prendeva il nome di Controparte_2 Persona_9
(doc. n. 5) - e dalla loro unione nasceva il 9.06.1946 in Brasile
[...] Persona_10
(doc. n. 6).
[...]
In data 22.01.1971 si univa in matrimonio con che Persona_10 Persona_11 prendeva il nome di (doc. n. 7) e alla loro unione nasceva il Persona_12
12.04.1972 in Brasile (doc. n. 8) odierno ricorrente. Parte_1
In data 18.12.2021 si univa in matrimonio con Parte_1 [...]
che prendeva il nome di (doc. Persona_1 Persona_1
n. 9). Dalla loro unione nascevano il 21.03.2008 in Brasile (doc. n. Persona_2
10) e il 2.10.2011 (doc. n. 11) odierne ricorrenti. Persona_3
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San AO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_2 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_2 sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda Controparte_1 di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 23 aprile 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 -er c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Laino Borgo, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di
2 naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_4 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_3 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia di San AO (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alle figlie minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo
3 patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.5.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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