Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. 925/2024 promossa con ricorso depositato il 22.02.2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] – cittadina: italiana
Cod. Fisc. - residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Maria Grazia Simonetta
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] – cittadino: italiano
Cod. Fisc. - residente in [...]
6/D con l'Avv. Maria Grazia Simonetta
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casale Litta, in data 14.04.1988 (anno 1988, atto n.2, parte 1),
□ separati consensualmente con sentenza di omologa n.124/2024 del 25.03.2024
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio civile ex art. 473 bis 49 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 22.02.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “Pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in Casale Litta, in data 14.04.1988, tra e , Parte_1 Parte_2
iscritto nei Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Casale Litta al n.2,
parte 1.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, sezione I civile in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Casale Litta in data 14.04.1988 tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile del Comune di Casale Litta al n.2, Parte 1 – Anno 1988
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Casale Litta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il_29.1.2025_____
Il Presidente estensore
MIRO SANTANGELO
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