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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1050/2024
+ 1 Parte_1
/
Controparte_1
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 09.43, innanzi il Giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, e l'avv. Fabio Giorgi oggi sostituito, per Parte_1 CP_2 delega orale, dall'avv. Mario Mariani il quale insiste affinché venga rilevato il difetto di legittimazione attiva di controparte che non ha provato di essere titolare del credito in oggetto, non avendo prodotto la lista notarile dei crediti acquisiti ma solo il file in PDF Annex privo di data certa e di relativa certificazione;
eccepisce inoltre la nullità della fideiussione e della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. come in atti.
Per la convenuta opposta, l'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino, oggi Controparte_1 sostituito, per delega orale, dall'avv. Marco Stefano Rosati il quale impugna le odierne deduzioni e richieste e di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. residenti in [...] , con il patrocinio dell' avv. Fabio Giorgi.
Attori - Opponenti
Contro
(già partita iva con sede in Venezia Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 Mestre Via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. l'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino.
Convenuta – Opposta
Oggetto.
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/07/2024, e hanno spiegato Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 29/05/2024 in favore di (già e per essa Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
per la somma di € 37.250,81 quale sorte capitale oltre spese di procedura, accessori di legge
[...] ed interessi come da domanda, concludendo affinché fosse accertata e dichiarata la nullità/inesistenza e/o comunque l'inefficacia delle fideiussioni omnibus e per l'effetto dichiarato che nulla era dovuto dagli opponenti;
affinché fosse accertata e dichiarata la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti degli opponenti, con ogni conseguente statuizione di legge;
affinché fosse accertata e dichiarata l'assenza di prova in ordine alla titolarità dell'asserito diritto di credito, e, per l'effetto affinché fosse revocato l'opposto decreto ingiuntivo;
affinché fosse accertato e dichiarato l'applicazione di tassi di interessi ultralegali e non pattuiti né predeterminati da parte della banca, in violazione dell'art. 1284 3 comma c.c. e dell'art. 117T. e l'anatocismo e, per l'effetto, affinché Pt_2 fosse accertato e dichiarato l'esatto dare/avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi debiti;
vinte le spese. pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito la mancata prova della Parte_1 CP_2 cessione del credito, la inesigibilità del credito per nullità delle fideiussioni rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'A.B.I., la decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., la carenza della prova del credito per inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a provare il dare/avere del rapporto di conto corrente, la sussistenza dell'anatocismo, l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento.
Si è costituito in giudizio la (già e per essa Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
resistendo all'opposizione in oggetto e ribadendo la natura di coobbligati degli opponenti per
[...] quanto espressamente previsto dal contratto di finanziamento in oggetto, contestando l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. per cui ha concluso, in via principale, per il suo integrale rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna di e al pagamento della somma di € 37.250,81 Parte_1 CP_2 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla domanda all'effettivo saldo o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, la (già ha asserito, salvo Controparte_1 Controparte_1 altro, che gli opponenti non hanno negato di essersi costituiti fideiussori della società
[...] con particolare riferimento ai contratti di finanziamento n. Parte_3 6645112 (già n. 65036412) e di conto corrente n. 6645113 (già n. 2244) oggetto del presente giudizio né di avere usufruito, in qualità di soci della garantita, delle somme concesse, né di avere adempiuto alle loro obbligazioni, il tutto rilevando ai sensi dell'art. 115 c.p.c., asserendo che i saldi riportati negli estratti conto fossero da ritenersi, pertanto, approvati e non contestati;
ha aggiunto che gli opponenti non hanno sollevato contestazioni né eccezioni in merito al credito azionato e che pertanto il relativo quantum pari ad € 32.869,10 doveva considerarsi accettato, riconosciuto e confermato;
ha evidenziato la legittimazione attiva della società opposta stante la dimostrata cessione dei crediti per cui è causa, dapprima da a di cui era stata fornita notizia Controparte_4 Controparte_5 mediante pubblicazione sulla G.U. n. 118 del 05/10/2021 opponibile erga omnes e di cui era stato prodotto l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti contenente il numero originario del finanziamento (65036412) rinvenibile sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. , il conto corrente con il numero di filiale (40368) ed il numero di posizione a sofferenza (9501/00000131) rinvenibili sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. dove il rapporto di conto corrente viene richiamato con il numero originario (2244); ha aggiunto che, con successivo atto di cessione del 10/06/2022, Controparte_5 aveva ceduto ad i crediti per cui è causa, cessione di cui era stata data
[...] Controparte_1 notizia mediante pubblicazione sulla G.U. n. 74 del 28/06/2022, con richiamo all'elenco dei crediti ceduti;
ha aggiunto che gli opponenti erano stati avvisati delle suddette cessioni anche mediante raccomandate aa.rr.
Non è stata concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, occorrendo una più approfondita indagine sulla sussistenza della prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposta nel presente giudizio ordinario a cognizione piena;
non è stata ammessa la c.t.u. contabile poiché ritenuta esplorativa.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Il ricorso viene deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida". Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle pagina 3 di 5 soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cass., ordinanza n. 363/2019; Cass. Sentenza n. 11458/2018).
Ciò è, infatti, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cass. Sez. Unite n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
e hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo salvo Parte_1 CP_2 altro la carenza di titolarità del credito in capo a per assenza di prova della Controparte_6 cessione del credito in oggetto ritenendo, a tal fine, inidonea la mera pubblicazione della cessione dei crediti "in blocco", sulla G.U.
Sul punto, occorre premettere che, in materia di cessione dei crediti "in blocco", ai sensi dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.. La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Il suddetto orientamento è riferibile al caso in cui-come quello di specie- vi è contestazione circa l'esistenza dell'atto di cessione (nel caso che ci occupa tra e Controparte_5 Controparte_4
cfr. atto opposizione, pag. 3), dunque la parte opponente non ha contestato meramente
[...] l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove-come nel caso che ci occupa- sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
pagina 4 di 5
Alla luce delle superiori premesse, l'opposizione in oggetto va accolta ed decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione promossa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta alle spese di lite che liquida in favore della parte opponente, in complessivi euro 5.261,00 per compensi professionali , per la ridotta fase istruttoria e decisionale oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Iannetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1050/2024
+ 1 Parte_1
/
Controparte_1
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 09.43, innanzi il Giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per gli attori opponenti, e l'avv. Fabio Giorgi oggi sostituito, per Parte_1 CP_2 delega orale, dall'avv. Mario Mariani il quale insiste affinché venga rilevato il difetto di legittimazione attiva di controparte che non ha provato di essere titolare del credito in oggetto, non avendo prodotto la lista notarile dei crediti acquisiti ma solo il file in PDF Annex privo di data certa e di relativa certificazione;
eccepisce inoltre la nullità della fideiussione e della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. come in atti.
Per la convenuta opposta, l'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino, oggi Controparte_1 sostituito, per delega orale, dall'avv. Marco Stefano Rosati il quale impugna le odierne deduzioni e richieste e di non accettare il contraddittorio su nuove domande ed eccezioni.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1050/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] c.f. residenti in [...] , con il patrocinio dell' avv. Fabio Giorgi.
Attori - Opponenti
Contro
(già partita iva con sede in Venezia Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 Mestre Via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. l'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino.
Convenuta – Opposta
Oggetto.
Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni.
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 10/07/2024, e hanno spiegato Parte_1 CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 264/2024 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 29/05/2024 in favore di (già e per essa Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
per la somma di € 37.250,81 quale sorte capitale oltre spese di procedura, accessori di legge
[...] ed interessi come da domanda, concludendo affinché fosse accertata e dichiarata la nullità/inesistenza e/o comunque l'inefficacia delle fideiussioni omnibus e per l'effetto dichiarato che nulla era dovuto dagli opponenti;
affinché fosse accertata e dichiarata la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti degli opponenti, con ogni conseguente statuizione di legge;
affinché fosse accertata e dichiarata l'assenza di prova in ordine alla titolarità dell'asserito diritto di credito, e, per l'effetto affinché fosse revocato l'opposto decreto ingiuntivo;
affinché fosse accertato e dichiarato l'applicazione di tassi di interessi ultralegali e non pattuiti né predeterminati da parte della banca, in violazione dell'art. 1284 3 comma c.c. e dell'art. 117T. e l'anatocismo e, per l'effetto, affinché Pt_2 fosse accertato e dichiarato l'esatto dare/avere tra le parti, con esclusione ed eliminazione di tutti gli illegittimi debiti;
vinte le spese. pagina 2 di 5 A sostegno dell'opposizione, e hanno eccepito la mancata prova della Parte_1 CP_2 cessione del credito, la inesigibilità del credito per nullità delle fideiussioni rilasciate secondo schemi contrattuali predisposti dall'A.B.I., la decadenza delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., la carenza della prova del credito per inidoneità della certificazione ex art. 50 T.U.B. a provare il dare/avere del rapporto di conto corrente, la sussistenza dell'anatocismo, l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al finanziamento.
Si è costituito in giudizio la (già e per essa Controparte_1 Controparte_1 Controparte_3
resistendo all'opposizione in oggetto e ribadendo la natura di coobbligati degli opponenti per
[...] quanto espressamente previsto dal contratto di finanziamento in oggetto, contestando l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. per cui ha concluso, in via principale, per il suo integrale rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna di e al pagamento della somma di € 37.250,81 Parte_1 CP_2 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla domanda all'effettivo saldo o nella diversa somma accertata in corso di giudizio, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, la (già ha asserito, salvo Controparte_1 Controparte_1 altro, che gli opponenti non hanno negato di essersi costituiti fideiussori della società
[...] con particolare riferimento ai contratti di finanziamento n. Parte_3 6645112 (già n. 65036412) e di conto corrente n. 6645113 (già n. 2244) oggetto del presente giudizio né di avere usufruito, in qualità di soci della garantita, delle somme concesse, né di avere adempiuto alle loro obbligazioni, il tutto rilevando ai sensi dell'art. 115 c.p.c., asserendo che i saldi riportati negli estratti conto fossero da ritenersi, pertanto, approvati e non contestati;
ha aggiunto che gli opponenti non hanno sollevato contestazioni né eccezioni in merito al credito azionato e che pertanto il relativo quantum pari ad € 32.869,10 doveva considerarsi accettato, riconosciuto e confermato;
ha evidenziato la legittimazione attiva della società opposta stante la dimostrata cessione dei crediti per cui è causa, dapprima da a di cui era stata fornita notizia Controparte_4 Controparte_5 mediante pubblicazione sulla G.U. n. 118 del 05/10/2021 opponibile erga omnes e di cui era stato prodotto l'estratto dell'elenco dei crediti ceduti contenente il numero originario del finanziamento (65036412) rinvenibile sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. , il conto corrente con il numero di filiale (40368) ed il numero di posizione a sofferenza (9501/00000131) rinvenibili sull'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. dove il rapporto di conto corrente viene richiamato con il numero originario (2244); ha aggiunto che, con successivo atto di cessione del 10/06/2022, Controparte_5 aveva ceduto ad i crediti per cui è causa, cessione di cui era stata data
[...] Controparte_1 notizia mediante pubblicazione sulla G.U. n. 74 del 28/06/2022, con richiamo all'elenco dei crediti ceduti;
ha aggiunto che gli opponenti erano stati avvisati delle suddette cessioni anche mediante raccomandate aa.rr.
Non è stata concessa la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, occorrendo una più approfondita indagine sulla sussistenza della prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposta nel presente giudizio ordinario a cognizione piena;
non è stata ammessa la c.t.u. contabile poiché ritenuta esplorativa.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
Il ricorso viene deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida". Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle pagina 3 di 5 soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cass., ordinanza n. 363/2019; Cass. Sentenza n. 11458/2018).
Ciò è, infatti, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cass. Sez. Unite n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
e hanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo salvo Parte_1 CP_2 altro la carenza di titolarità del credito in capo a per assenza di prova della Controparte_6 cessione del credito in oggetto ritenendo, a tal fine, inidonea la mera pubblicazione della cessione dei crediti "in blocco", sulla G.U.
Sul punto, occorre premettere che, in materia di cessione dei crediti "in blocco", ai sensi dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.. La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Il suddetto orientamento è riferibile al caso in cui-come quello di specie- vi è contestazione circa l'esistenza dell'atto di cessione (nel caso che ci occupa tra e Controparte_5 Controparte_4
cfr. atto opposizione, pag. 3), dunque la parte opponente non ha contestato meramente
[...] l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove-come nel caso che ci occupa- sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
pagina 4 di 5
Alla luce delle superiori premesse, l'opposizione in oggetto va accolta ed decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione promossa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta alle spese di lite che liquida in favore della parte opponente, in complessivi euro 5.261,00 per compensi professionali , per la ridotta fase istruttoria e decisionale oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso, in Ascoli Piceno, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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