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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati:
dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 900 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del giorno 3 luglio 2024, come da verbale in atti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, Via dei Mille, 160 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Nicotera che lo rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrente- contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Cosenza, Via Medaglie d'Oro n. 61 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Lateano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 3.7.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 giugno 2019 e ritualmente notificato, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio concordatario con in Lamezia Terme il Controparte_2
1°.8.2015; che dall'unione coniugale non erano nate due figlie (il 10.9.2015) e (il Per_1 Per_2
6.12.2016); che i coniugi avevano fissato la residenza in Lamezia Terme, via Razionale n. 23; che la vita matrimoniale era stata serena fino ad aprile 2019, quando la iniziava ad uscire spesso di _1 casa, anche di notte, lasciando le bambine col marito per intrattenere una relazione extraconiugale col sig. ; che da allora la convivenza diveniva intollerabile ed il ricorrente Controparte_3 viveva con l'angoscia che le figlie venissero allontanate dalla casa coniugale, chiedeva pertanto, al Tribunale di: “1) emettere inaudita altera parte il provvedimento di divieto di cambio di residenza delle figlie minori;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) disporre l'affido esclusivo delle minori in suo favore;
4) in subordine l'affido condiviso con fissazione di residenza in Lamezia
Terme presso la casa coniugale.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale aderiva alla avversa domanda di separazione precisando che la crisi matrimoniale, in corso da diverso tempo, era stata determinata dalle interferenze dei genitori del che lo avevano indotto ad un atteggiamento ostile, provocatorio, Parte_1
e punitivo nei confronti della moglie, rendendo intollerabile la convivenza a causa di continui litigi;
chiedeva, pertanto, l'affido condiviso con abitazione prevalente presso di lei nella casa coniugale ed il pagamento di € 600,00 quale contributo per il mantenimento delle figlie. All'udienza di comparizione personale delle parti del 19.10.2019, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza resa in pari data, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnava la casa familiare alla , disponeva l'affido condiviso delle Controparte_4 le figlie minori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e con diritto di visita del padre per tre giorni a settimana;
disponeva che il versasse alla mensilmente, per il Parte_1 _1 mantenimento delle figlie la somma di € 500,00; inibiva, infine, l'ingresso nell'abitazione coniugale di persone diverse dai parenti stretti nonché il contatto telefonico o telematico delle minori con soggetti diversi dai parenti e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Il ricorrente con memorie integrative del 29.11.2019 insisteva nella richiesta di affido esclusivo stante l'atteggiamento indecoroso e fedigrafo della moglie e chiedeva, anche con la successiva istanza del
29.11.2019, che i nonni paterni, quando era assente per motivi di lavoro, venissero autorizzati a prelevare da scuola le bambine nei giorni in cui spettavano al padre;
la resistente con memoria del
3.1.2020 reiterava le proprie richieste. Rigettate, dapprima, le istanze istruttorie, con ordinanza del
14.2.2020 e richiesto l'intervento degli Assistenti Sociali al fine di decidere sull'affido esclusivo, con ordinanza del 3.3.2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e sul ricorso ex art. 709 c.p.c. di cui al n. 900-1/2019 R.G., depositato dalla al fine di ottenere la _1 modifica parziale del provvedimento presidenziale stante la nascita della terza figlia dalla Per_3 relazione con il nuovo compagno , il Giudice accoglieva l'istanza ed autorizzava Controparte_3
l'ingresso nella vita di e del compagno della mamma;
all'udienza del 18.5.2021 la causa Per_1 Per_2 veniva trattenuta in decisione per le determinazioni sullo status per cui, con sentenza non definitiva n. 419/2021, veniva pronunciata la separazione e rimessa la causa al giudice istruttore il quale accoglieva parzialmente la richiesta di prova testimoniale avanzata delle parti nonché il ricorso ex art. 709 ult. comma c.p.c. proposto il 20.9.2022 dal per la modifica delle condizioni Parte_1 di separazione, stante il mutamento delle condizioni reddituali, mentre rigettava il ricorso ex art. 709
c.p.c. con il quale , in attesa della quarta bambina, chiedeva di essere Controparte_4 autorizzata a trasferirsi a Cosenza con le figlie maggiori. La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 e rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame degli atti ha evidenziato il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di tensione tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, quindi, di legittimare la pronuncia della separazione personale, secondo quanto già attestato da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 419/2021 depositata in data 30.06.2021. La presente pronuncia concerne, quindi, la richiesta di addebito alla moglie, la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, l'affidamento delle figlie minori e , la Per_1 Per_2 determinazione degli incontri genitore non affidatario/non collocatario - figlie minori, il mantenimento delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale.
Nel caso di specie, vi sono i presupposti per ammettere la domanda in addebito della separazione;
in quanto - quale parte che richiedeva l'addebito - ha assolto l'onere di provare la Parte_1 contrarietà del comportamento della moglie ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, il , nel richiedere l'addebito della separazione all'altro Parte_1 coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha provato la condotta infedele della ed _1 anche che tale condotta è stata la causa della mancata prosecuzione della convivenza, resa così irrimediabilmente intollerabile.
L'addebito deve ritenersi fondato sulla base della gravità delle condotte poste in essere dalla _1 in termini di violazione dell'obbligo matrimoniale di fedeltà, attuata attraverso l'instaurazione ed il mantenimento di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, ma stabile e continuativa e poi esitata in stabile convivenza (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/12/2024, n. 32349).
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, infatti, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione.
La relazione extraconiugale della moglie – sia essa sorta a crisi matrimoniale conclamata, o sia da collegare causalmente al tradimento perpetrato dalla donna - viola il dovere matrimoniale di fedeltà, ed avendo costituito la causa della definitiva rottura del rapporto coniugale, giustifica l'addebito della separazione (Corte d'Appello Messina, Sez. I, Sentenza, 15/02/2023, n. 112).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene provato il nesso causale tra la condotta adulterina della e la crisi coniugale, attesa l'idoneità di detta condotta ad incrinare in maniera _1 irreversibile il rapporto coniugale e a determinare un fatto di intollerabilità della convivenza.
Dall'istruttoria non sono emerse ragioni diverse della lacerazione del vincolo coniugale, anteriori all'accertamento delle condotte violative dell'obbligo di fedeltà attuate dalla moglie.
Invero, i testi indicati dal ricorrente hanno confermato i comportamenti della infatti, il teste _1
, escusso all'udienza del 4.4.2023, ha raccontato di aver presentato egli stesso Testimone_1
a , dal momento che aveva ospitato la in un momento in cui Parte_1 _1 _1 non disponeva di una soluzione abitativa. Orbene, il teste ha anche riferito di aver trascorso molte serate a casa della coppia, in compagnia di , e di avergli dato una mano con le Parte_1 bambine che cercavano la mamma che era uscita. Ha raccontato, infatti, di averlo aiutato a far giocare le bambine per farle stancare, in modo che si addormentassero;
di essersi trattenuto fino a tarda sera e anche alcune ore della notte, e non sempre la era rientrata quando lui andava via;
in una _1 occasione l'ha incrociata che rientrava alle 4 del mattino. Gli episodi di cui ha riferito il teste sono avvenuti tra maggio e giugno del 2019. All'udienza del 21.5.2024 è stato anche escusso il teste
, che ha riferito di aver visto, nell'aprile 2019, e Testimone_2 Parte_1 _1 camminare mano nella mano nel corso di Lamezia Terme e, successivamente, dopo circa un mese, ha visto la intorno alle 22 salire sull'auto di un'altra persona e baciare la persona che si trovava _1 alla guida. Invece, i testimoni escussi su indicazione della resistente non hanno trovato un incisivo riscontro per smentire le affermazioni del ricorrente: che lavorava con la resistente durante il Testimone_3 periodo del matrimonio, riferiva di vedere la resistente stanca a causa dell'assenza del marito per motivi di lavoro, che aveva lasciato il lavoro perché in attesa della seconda bambina;
il testimone riferiva “credo che ci sono stati dei problemi di cui non conosco i dettagli” e che Testimone_4
era infastidita dalla presenza dei suoceri”. Tali allegazioni, a ben vedere, non hanno _1 dimostrato alcunché rispetto all'anteriorità della crisi familiare rispetto alla accertata infedeltà
Per quanto concerne il regime di affidamento delle figlie minori, nulla osta alla concessione dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
“In tema di affidamento dei minori, di cui va sempre tutelato il superiore interesse, il giudice deve operare un giudizio prognostico, circa l'idoneità di crescere ed educare il figlio dell'uno o dell'altro genitore, valutandone, anche con riferimento alla condotta pregressa, da un lato la capacità di stabile relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, dall'altro la personalità, nonché le consuetudini di vita e l'ambiente offerto al figlio stesso…. e tutelare il diritto del minore alla conservazione del rapporto con entrambi i genitori e alla autodeterminazione, in misura crescente con l'età, evitando l'adozione di misure coercitive "forti", quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive .(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2024, n. 19103).
La domanda di affido esclusivo formulata dal ST deve essere rigettata non sussistendo la condizione per cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse delle minori;
questa extrema ratio viene scelta solo quando l'adozione della soluzione dell'affidamento condiviso presenti controindicazioni che facciano temere un pregiudizio nei confronti del minore.
Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato un atteggiamento disinteressato dell'altro genitore in ogni aspetto della vita delle figlie né è stata provata l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il benessere della prole.
In merito al regime degli incontri padre - figlie minori e ), nonostante venga data facoltà Per_1 Per_2 al papà di tenere con sé le figlie quando desiderano, tenendo conto delle esigenze, degli impegni di studio, personali e di svago delle minori figlie, valgono le statuizioni così come ampiamente disciplinate in sede presidenziale per cui, il padre non collocatario potrà tenere con sé le figlie, per tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21:30, dopo cena;
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola al sabato fino alle ore 21,30 della domenica, dopo cena;
durante le vacanze di
Natale e pasquali ad anni alterni con la madre dal 24.12 al 6.1 nonché nei giorni di Pasqua e Pasquetta così alternando con l'altro genitore le feste principali;
per trenta giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro il 30 giugno di ogni anno;
nel giorno del compleanno e dell'onomastico ad anni alterni dalle 9:00 alle 20:30 in caso di assenza scolastica.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-minori potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative dei figli.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire ai figli minori una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto riguarda la collocazione delle minori viene stabilita la casa familiare in Lamezia Terme.
Il trasferimento dei figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre, se di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera", può essere lesivo del diritto alla bigenitorialità (Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 07/05/2024, n. 1228). In materia di provvedimenti riguardo ai figli minori, va osservato che la residenza abituale del minore rientra, per espressa previsione normativa, tra le decisioni rilevanti per la vita dei figli che devono essere oggetto di decisione condivisa e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, si impone una decisione giudiziale che deve avere come unico punto di riferimento il superiore interesse del minore, inteso come interesse ad un percorso di sana crescita e a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori, liberi certamente di stabilire la propria personale residenza e il proprio personale centro di vita e di interessi dove ritengono, trattandosi di espressione di diritti costituzionalmente garantiti della persona.
Quando si verifichi una crisi della coppia, va riconosciuto il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori per cui il giudice di merito deve valutare da un lato l'interesse del minore, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro il di interessi e relazioni affettive e dall'altro quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino.
Alla luce di tali considerazioni, non sussistendo validi motivi per trasferire le piccole e Per_1 Per_2 in altra residenza, si conferma in toto il decreto di rigetto n. cronol. 7214/2023 del 11/09/2023 di cui al n. 900/2019 -3 R.G.
Passando ora alle statuizioni di carattere economico e patrimoniale, si evidenzia che la statuizione già adottata con l'ordinanza del 16/04/2023 RG n. 900/2019 -– può essere senz'altro confermata, non essendovi stata alcuna modifica al riguardo, per cui rimane al sig. con riduzione Parte_1 dell'importo del contributo di mantenimento da € 500,00 ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), somma che risulta maggiormente adeguata all'attuale situazione reddituale del ricorrente.
Ciascun genitore dovrà sostenere le spese straordinarie tenute nell'interesse della prole, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia.
I compensi dovuti al procuratore costituito per l'attività prestata a favore di , _1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con delibera del 8.11.2019 prot. N.
1917/2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, sono stati liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, Il Tribunale di Lamezia Terme,
Sezione Unica Civile, dato atto che con sentenza non definitiva n. 419/2021 è stata pronunciata la separazione personale tra e (matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_4 celebrato in Lamezia Terme l'1.8.2015 e annotato nel registro dello stato civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) per l'anno 2015, atto n. 18, parte I), così provvede: 1) Accoglie la richiesta di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente;
2) Assegna la casa familiare a;
Controparte_4
3) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a favore di Parte_1 Controparte_4
, quale contributo per il mantenimento delle figlie e , la somma mensile di
[...] Per_4 Per_2 euro 300,00 (€ 150,00 per ciascuna) e successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
5) pone a carico di entrambe le parti il pagamento delle spese straordinarie (tra cui quelle mediche, di istruzione, ludiche e sportive), necessarie per le figlie, nella misura del 50% ciascuno;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
23 gennaio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Teresa Valeria Grieco Giovanni Garofalo