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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2920/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025
da
1) Parte_1
Nato a Lima (Perù) il 2 giugno 1983
Parte_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Codegoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a Milano, il 22 settembre 1972
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Quercioli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) il 14.02.2008
(anno 2008 Atto n. 7 Parte I – Serie - Ufficio 1)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 3.11.2016 e provvedimento del PM del
7.11.2016 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] e cittadinanza Parte_4
Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Parte_4
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e resterà a vivere in via prevalente presso la casa coniugale, sita in Pioltello (MI), alla via Martini Simone n. 9;
2) le visite alla figlia vengono liberamente concordate tra i genitori previo accordo tra gli stessi in relazione alle esigenze ed ai rispettivi impegni famigliari e lavorativi. Ugualmente per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
3) la casa coniugale, di piena proprietà della Signora sita in Pioltello (MI), alla Parte_3
Via Martini Simone n. 9, viene assegnata alla Signora presso la quale la Parte_3
figlia è collocata. Per quanto concerne l'arredo e gli oggetti di casa, come già stabilito in fase di separazione, sono in uso e di proprietà della Signora Parte_3
4) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_3 mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (Euroduecento/00), sino al Parte_4
raggiungimento della maggiore età o in ogni caso sino al raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. La somma di € 200,00 (Euroduecento/00) sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2026.
5) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi danno atto di avere già definito ogni rapporto, anche economico, derivante dall'intercorsa relazione matrimoniale e dalla pregressa convivenza matrimoniale e di nulla più avere a pretendere a tali titoli l'uno dall'altra;
7) i coniugi prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pioltello (MI) il 14 febbraio 2008 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025
da
1) Parte_1
Nato a Lima (Perù) il 2 giugno 1983
Parte_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Codegoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nata a Milano, il 22 settembre 1972
Cittadina Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Quercioli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello (MI) il 14.02.2008
(anno 2008 Atto n. 7 Parte I – Serie - Ufficio 1)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 3.11.2016 e provvedimento del PM del
7.11.2016 con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] e cittadinanza Parte_4
Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne, viene affidata ad entrambi i genitori, i quali Parte_4
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e resterà a vivere in via prevalente presso la casa coniugale, sita in Pioltello (MI), alla via Martini Simone n. 9;
2) le visite alla figlia vengono liberamente concordate tra i genitori previo accordo tra gli stessi in relazione alle esigenze ed ai rispettivi impegni famigliari e lavorativi. Ugualmente per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
3) la casa coniugale, di piena proprietà della Signora sita in Pioltello (MI), alla Parte_3
Via Martini Simone n. 9, viene assegnata alla Signora presso la quale la Parte_3
figlia è collocata. Per quanto concerne l'arredo e gli oggetti di casa, come già stabilito in fase di separazione, sono in uso e di proprietà della Signora Parte_3
4) Il Signor verserà alla Signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_3 mantenimento della figlia la somma di € 200,00 (Euroduecento/00), sino al Parte_4
raggiungimento della maggiore età o in ogni caso sino al raggiungimento di una situazione di autosufficienza economica. La somma di € 200,00 (Euroduecento/00) sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2026.
5) Il Signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella
ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di
musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il
mezzo di trasporto dei figli.
6) I coniugi danno atto di avere già definito ogni rapporto, anche economico, derivante dall'intercorsa relazione matrimoniale e dalla pregressa convivenza matrimoniale e di nulla più avere a pretendere a tali titoli l'uno dall'altra;
7) i coniugi prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pioltello (MI) il 14 febbraio 2008 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG