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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 11172/2023 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
- attore/i contro e Controparte_1 Controparte_2
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 15 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di citazione in giudizio con la quale gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al precetto loro notificato dai convenuti e Controparte_1 [...]
, in forza di titolo costituito da Sentenza del Tribunale di Genova 2326/23 del 3 ottobre CP_2
2023, e con la quale gli opponenti erano condannati al pagamento delle spese di giudizio per l'importo di euro 10.860,00 ciascuno.
Veniva contestualmente proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo rigettata con Ordinanza in data 29 gennaio 2024.
I creditori si costituivano fin dalle fasi interinali opponendosi alla richiesta di sospensiva e oggi chiedendo il rigetto anche nel merito.
La causa, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., veniva trasformata con
1 trattazione con rito semplificato, nel quale le parti non proponevano rilevanti istanze istruttorie e si andava a decisione sulla base degli elementi documentali già presenti nella fase introduttiva.
Unica circostanza di rilievo sopravvenuta era – come reso noto da parte convenuta con deposito del
10 gennaio 2025 – che la Corte di appello confermava, con sentenza pubblicata in data 27 dicembre
2024, la condanna alle spese di cui al precetto.
2. Il principale motivo di opposizione, in forza del quale gli opponenti invocavano l'accertamento della nullità del precetto, ha riguardato l'erroneità della somma precettata. In particolare - sebbene il titolo provvisoriamente esecutivo posto a base del precetto recasse la condanna nei confronti della parte soccombente al pagamento delle spese di lite oltre spese generali ed oneri di legge, è stato sostenuto dagli opponenti che l'importo precettato fosse stato erroneamente quantificato, in quanto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto in ipotesi in cui non vi era prova che la stessa fosse dovuta, dal momento che non era stato possibile ottenere dichiarazione da parte del legale delle parti vittoriose circa il regime di imposta scelto, se ordinario o forfettario con conseguente esenzione dall'IVA.
Nel corso del presente giudizio, nel quale non sono emersi nuovi elementi di fatto sul punto decisivo, né sono state proposte nuove argomentazioni rispetto a quanto già motivato con ordinanza di rigetto della sospensiva, non possono che ribadirsi le considerazioni in diritto che già fondavano il provvedimento con cui si pervenne a quel rigetto.
2.1. Va premesso che anche ove si fosse accolta la domanda al più si sarebbe potuti pervenire ad una rideterminazione delle somme dovute in forza del precetto, che non è invece invalido ove porti somme errate sotto il profilo quantitativo.
Ma neppure può essere accolta la domanda di una invalidità parziale.
In particolare si era evidenziato che le somme richieste con il precetto sono somme dovute dagli opponenti direttamente ai Signori in forza della sentenza n.2326/23 del Parte_1 CP_3
03.10.23, con la quale è stata espressamente disposta la “condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta e ....., che liquida in Controparte_1 Controparte_2
favore di ciascuna delle suddette parti in €.10.860,00= per compenso di avvocato oltre spese generali e oneri di legge”. La sentenza ha trovato sul punto conferma in appello e non vi è dubbio che anche l'I.V.A. sia dovuta, trattandosi di onere previsto per legge ed espressamente indicato nella sentenza
2 costituente titolo esecutivo in forza del quale si è iniziata l'esecuzione, con la notifica del precetto in questione.
Posto che è orientamento pacifico quello per cui “tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio” (Cass. 4674/2017) tanto da non essere neppure necessaria una specifica domanda in tal senso, non può farsi riferimento invece all'orientamento invocato da parte opponente ( cfr. Cass. 97/2023) che si riferisce al caso ( non ricorrente nella presente fattispecie) in cui il precettante sia una società commerciale o altro soggetto con partita I.V.A. attiva, che può portarsi in detrazione, ex art.19 D.P.R. N.633/1972, l'I.V.A. di rivalsa: tale pronuncia viene nuovamente invocata anche nelle note conclusive, ma si ribadisce trattarsi di pronuncia non in termini, stante che i creditori non sono imprenditori i professionisti che possano portare tale imposta in detrazione.
Nel caso che ci occupa, il debitore deve versare quanto indicato dal Giudice alla parte vittoriosa affinché questa possa pagare il proprio legale, essendo poi ben possibile che gli accordi cliente avvocato siano diversi (l'avvocato potrebbe farsi pagare di più o di meno); la parte soccombente deve mettere la parte vittoriosa in condizione di versare tutti gli accessori, essendo indifferente che il legale che andrà a pagare sia o meno in regime forfettario;
diverso sarebbe ove il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese e chiedesse il pagamento direttamente alla parte soccombente, in tal caso potrebbe ragionevolmente sostenersi che non possa chiedere degli accessori che a sua volta non dovrà versare. Ma tale distrazione non compare nel titolo in esame.
3. Per quanto attiene alla decisione sulle spese le stesse seguono la soccombenza anche tenuto conto che si è proseguito senza apportare alcun nuovo elemento, dopo una motivata pronuncia sulla sospensiva che non è stata reclamata.
La liquidazione avviene nei minimi, stante la ripetitività della causa e con esclusione della fase istruttoria. Considerata la costituzione dei convenuti come unitaria, essendo le difese identiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido, a rimborsare alle parti Parte_1 Parte_2
opposte e le spese di lite, che si liquidano per la fase di Controparte_1 Controparte_2
sospensiva in € 1.615 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
per il giudizio in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
Genova, 28 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 11172/2023 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
- attore/i contro e Controparte_1 Controparte_2
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 15 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Trattasi di citazione in giudizio con la quale gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione al precetto loro notificato dai convenuti e Controparte_1 [...]
, in forza di titolo costituito da Sentenza del Tribunale di Genova 2326/23 del 3 ottobre CP_2
2023, e con la quale gli opponenti erano condannati al pagamento delle spese di giudizio per l'importo di euro 10.860,00 ciascuno.
Veniva contestualmente proposta istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo rigettata con Ordinanza in data 29 gennaio 2024.
I creditori si costituivano fin dalle fasi interinali opponendosi alla richiesta di sospensiva e oggi chiedendo il rigetto anche nel merito.
La causa, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c., veniva trasformata con
1 trattazione con rito semplificato, nel quale le parti non proponevano rilevanti istanze istruttorie e si andava a decisione sulla base degli elementi documentali già presenti nella fase introduttiva.
Unica circostanza di rilievo sopravvenuta era – come reso noto da parte convenuta con deposito del
10 gennaio 2025 – che la Corte di appello confermava, con sentenza pubblicata in data 27 dicembre
2024, la condanna alle spese di cui al precetto.
2. Il principale motivo di opposizione, in forza del quale gli opponenti invocavano l'accertamento della nullità del precetto, ha riguardato l'erroneità della somma precettata. In particolare - sebbene il titolo provvisoriamente esecutivo posto a base del precetto recasse la condanna nei confronti della parte soccombente al pagamento delle spese di lite oltre spese generali ed oneri di legge, è stato sostenuto dagli opponenti che l'importo precettato fosse stato erroneamente quantificato, in quanto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto in ipotesi in cui non vi era prova che la stessa fosse dovuta, dal momento che non era stato possibile ottenere dichiarazione da parte del legale delle parti vittoriose circa il regime di imposta scelto, se ordinario o forfettario con conseguente esenzione dall'IVA.
Nel corso del presente giudizio, nel quale non sono emersi nuovi elementi di fatto sul punto decisivo, né sono state proposte nuove argomentazioni rispetto a quanto già motivato con ordinanza di rigetto della sospensiva, non possono che ribadirsi le considerazioni in diritto che già fondavano il provvedimento con cui si pervenne a quel rigetto.
2.1. Va premesso che anche ove si fosse accolta la domanda al più si sarebbe potuti pervenire ad una rideterminazione delle somme dovute in forza del precetto, che non è invece invalido ove porti somme errate sotto il profilo quantitativo.
Ma neppure può essere accolta la domanda di una invalidità parziale.
In particolare si era evidenziato che le somme richieste con il precetto sono somme dovute dagli opponenti direttamente ai Signori in forza della sentenza n.2326/23 del Parte_1 CP_3
03.10.23, con la quale è stata espressamente disposta la “condanna di parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta e ....., che liquida in Controparte_1 Controparte_2
favore di ciascuna delle suddette parti in €.10.860,00= per compenso di avvocato oltre spese generali e oneri di legge”. La sentenza ha trovato sul punto conferma in appello e non vi è dubbio che anche l'I.V.A. sia dovuta, trattandosi di onere previsto per legge ed espressamente indicato nella sentenza
2 costituente titolo esecutivo in forza del quale si è iniziata l'esecuzione, con la notifica del precetto in questione.
Posto che è orientamento pacifico quello per cui “tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio” (Cass. 4674/2017) tanto da non essere neppure necessaria una specifica domanda in tal senso, non può farsi riferimento invece all'orientamento invocato da parte opponente ( cfr. Cass. 97/2023) che si riferisce al caso ( non ricorrente nella presente fattispecie) in cui il precettante sia una società commerciale o altro soggetto con partita I.V.A. attiva, che può portarsi in detrazione, ex art.19 D.P.R. N.633/1972, l'I.V.A. di rivalsa: tale pronuncia viene nuovamente invocata anche nelle note conclusive, ma si ribadisce trattarsi di pronuncia non in termini, stante che i creditori non sono imprenditori i professionisti che possano portare tale imposta in detrazione.
Nel caso che ci occupa, il debitore deve versare quanto indicato dal Giudice alla parte vittoriosa affinché questa possa pagare il proprio legale, essendo poi ben possibile che gli accordi cliente avvocato siano diversi (l'avvocato potrebbe farsi pagare di più o di meno); la parte soccombente deve mettere la parte vittoriosa in condizione di versare tutti gli accessori, essendo indifferente che il legale che andrà a pagare sia o meno in regime forfettario;
diverso sarebbe ove il difensore avesse richiesto la distrazione delle spese e chiedesse il pagamento direttamente alla parte soccombente, in tal caso potrebbe ragionevolmente sostenersi che non possa chiedere degli accessori che a sua volta non dovrà versare. Ma tale distrazione non compare nel titolo in esame.
3. Per quanto attiene alla decisione sulle spese le stesse seguono la soccombenza anche tenuto conto che si è proseguito senza apportare alcun nuovo elemento, dopo una motivata pronuncia sulla sospensiva che non è stata reclamata.
La liquidazione avviene nei minimi, stante la ripetitività della causa e con esclusione della fase istruttoria. Considerata la costituzione dei convenuti come unitaria, essendo le difese identiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
3 - rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido, a rimborsare alle parti Parte_1 Parte_2
opposte e le spese di lite, che si liquidano per la fase di Controparte_1 Controparte_2
sospensiva in € 1.615 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
per il giudizio in € 2.906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. se indetraibile e c.p.a. come per legge;
Genova, 28 gennaio 2025
Il Giudice
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