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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/09/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. 886/2022 R.G. e promossa da
, già " , con sede a Cupramontana, via Parte_1 Parte_2
Mandriole n. 2 (C.F.: , in persona del Legale Rapp. p.t., Dott. nato a P.IVA_1 Controparte_1
Roma l'11.04.1962 (C.F.: ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marco CodiceFiscale_1
Alessandrini ( ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e CodiceFiscale_2 notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: . Em_1 [...]
– FAX: 071/206025, con elezione domicilio presso il suo studio ad Ancona Email_2
(AN) in Corso Garibaldi n. 124
Impugnante il lodo
Contro
pagina 1 di 8 con sede legale in Cupramontana, Via Mandriole 6, codice fiscale Controparte_2
, in persona del liquidatore Avv. Stefano Francia, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele P.IVA_2
Marasca (cf ) (pec: del CodiceFiscale_3 Email_3 Email_4
Foro di Ancona nonché dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (cf (pec: CodiceFiscale_4
, con elezione di domicilio presso lo studio di Email_5 quest'ultimo in Ancona, Via Calatafimi n. 1 (per comunicazioni e notificazioni
. Email_6 Email_7 [...]
Email_4
OGGETTO: Impugnazione di lodo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 –" ,poi ha impugnato il Lodo di arbitrato Parte_2 Controparte_2 societario emesso in data 25 luglio 2022 fra e Parte_3 [...]
, proponendo i seguenti motivi Parte_4
1) Nullità del Lodo per violazione delle forme e dei modi prescritti per la nomina dell'organo giudicante ai sensi del combinato disposto dei commi 1° n. 2) e 3° dell'art. 829 c.p.c. in relazione all'art. 5 del D.Lgs. 168/2003 e all'art. 52 dello Statuto di Parte_2
2) Nullità del per inosservanza delle forme previste nel regolamento arbitrale e per Pt_5 conseguente inosservanza del principio del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dei commi 1°, n. 7) e n. 9) e comma 3 dell'art. 829 c.p.c. laddove non ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata da nel procedimento arbitrale. CP_2
3) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 nn. 1 e 2 e 1366 c.c. con riferimento all'art. 40 dello Statuto di pagina 2 di 8 nella parte in cui ha ritenuto di escludere il solo voto e non anche Parte_2 Controparte_3 quello di Fondosviluppo, rendendo una motivazione del tutto contraddittoria e illogica e contraria al diritto.
4) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 c.c. laddove ha ritenuto il voto di espresso in conflitto di Per_1 interessi.
5) Nullità del per inosservanza del principio del contraddittorio e per violazione e falsa Pt_5 applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. ai sensi del combinato disposto dei commi,
1° n. 9) e 3° dell'art. 829 c.p.c. laddove ha ritenuto pacifiche e provate le contestazioni di e ha escluso la produzione documentale di CP_2 Parte_2
Si è costituita in persona del liquidatore, controdeducendo sinteticamente e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
§ 2 - Ambito della possibile impugnazione del Lodo
La clausola compromissoria ha, nella fattispecie, il seguente tenore:
Art. 51 statuto (cost . società )alla data del 12.3.2007
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 52, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a)tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b)le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c)le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 52 (Arbitri e procedimento)
……….Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b)tre, per le altre controversie.
pagina 3 di 8 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto, in materie economiche e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
A sua volta, il richiamato art. 35 (rectius, 36) del D.Lgs. n. 5/2003 disponeva:
Art. 36.
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
Come è noto, anche a seguito della riforma del 2006, il principale mezzo di impugnazione del lodo
(ossia l'impugnazione per nullità) è a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato solo per i 12 motivi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c. (salvo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo); inoltre, dalla circostanza che questi motivi sono relativi a casi di errores in procedendo, ossia nessuno di essi riguarda eventuali errores in iudicando, ovvero la conformità del lodo alle regole di diritto sostanziale, discende che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sostanziale è ammissibile soltanto se le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale (cfr. art. 829, comma 3, c.p.c.).
Si deve ora verificare se, in disparte la scarsa precisione formale delle regole statutarie (chiaramente il riferimento non può essere all'art. 35 bensì all'art. 36 . Il 1° comma del richiamato art. 35 recita infatti :
“1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.”) si debba ritenere sussistente il rinvio, operato genericamente per le delibere, anche a tutte le delibere, coinvolgano esse errores in procedendo o in judicando.
È preferibile ritenere che la clausola compromissoria intenda un ampio richiamo. La soluzione appare preferibile anche sotto il profilo che alcuni motivi riguardano censure processuali al lodo, ma strettamente riferite alla sostanza della controversia.
§ 3 – La nullità del Lodo per violazione delle forme e dei modi prescritti per la nomina dell'organo giudicante.
pagina 4 di 8 Si sostiene che il lodo sia nullo perché la nomina è stata effettuata dal Presidente della Sezione I civile del Tribunale di Ancona ex art. 810, comma 3 c.p.c., e non invece dal Presidente della Sezione
Specializzata in materia di Imprese del suddetto Tribunale, in ossequio all'art. 5 del d. lgs. 168/2003.
A prescindere da ogni altra considerazione1, il dato è ininfluente, perché è jus receptum che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario (Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19882). Ciò non può non valere per i rispettivi presidenti, e d'altro canto non si può porre l'accento sulla convenzione di arbitrato che ponga, addirittura, regole più strette rispetto al diritto processuale
“comune”.
Il secondo profilo riguardante questa censura è relativo alla nomina di 3 arbitri anziché di uno : ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di “Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di Parte_2 valore inferiore ad € 50.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie”.
Da ciò deriverebbe una errata determinazione del numero degli arbitri, perché, trattandosi di un'impugnativa di delibera assembleare, il relativo valore deve essere considerato indeterminato e come tale presuntivamente pari ad Euro 26.001.
In disparte il fatto che la nomina di tre, anziché di un solo arbitro è tendenzialmente più garantista, non si rinviene in alcun punto della normativa di riferimento (art. 10 sgg. cpc) che una causa di valore indeterminabile appartenga alla fascia di valore pari ad euro 26.001.A meno che, verosimilmente, il valore sia riferito alla valutazione dei compensi degli avvocati secondo i cd. ma in tal caso è Per_2 ovvio che questo tipo di commisurazione non può valere che, appunto, solo per la determinazione di tale compenso .
§ 2 - Nullità del Lodo per inosservanza del principio del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dei commi 1°, n. 7) e n. 9) e comma 3 dell'art. 829 c.p.c. laddove non ha dichiarato inammissibile, in 1 Non è priva di logica la motivazione, sul punto, del lodo impugnato : “Nell'arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri all'Autorità Giudiziaria, nella specie al Presidente del Tribunale "nella cui circoscrizione ricade la sede", l'autorità giudiziaria è investita di tale potere non direttamente dalla legge ma da una norma pattizia, talché non può essere fatta applicazione dei criteri legali di attribuzione della competenza per materia…”. pagina 5 di 8 quanto tardiva, la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata da nel CP_2 procedimento arbitrale.
Sul punto, il lodo impugnato osserva, in motivazione:
“Nel Regolamento processuale predisposto il 13.04.2022, questo Collegio ha previsto all'art. 6) che «Gli atti, le memorie e i documenti prodotti o richiesti dovranno essere inviati telematicamente a mezzo PEC ali 'indirizzo dei tre arbitri come sopra indicati, assicurandone altresì la tempestiva comunicazione all'altra parte". Il Collegio ha quindi stabilito la natura perentoria dei termini fissati alle parti per le allegazioni assertorie e le istanze istruttorie, senza purtuttavia gravare le parti medesime, nello scambio diretto delle rispettive memorie, dall'onere di osservare lo stesso termine decadenziale previsto per l'invio degli stessi atti al Collegio.
Il concetto di "tempestività" non ha dunque attinenza con il termine (perentorio) di deposito degli atti e delle memorie all'Organo giudicante (altrimenti, si sarebbe scritto "entro lo stesso termine"): la norma del regolamento processuale non impone la contestualità, ma la tempestività dell'invio degli atti all'altra parte, da effettuare comunque - in ossequio al principio del contraddittorio - in tempi ragionevoli commisurati alla scansione procedimentale di cui all'art. 183, c. VI).
La memoria ex art. 183, c. VI n. 2) attorea è stata inviata al Collegio Arbitrale con p.e.c. del 26.05.2022 delle ore 9:05, e quindi nel rispetto del termine perentorio assegnato alle parti, mentre lo scambio della stessa memoria a è Parte_2 avvenuto il successivo 27.05.2022 alle ore 7:16:05….”.
Le osservazioni contenute nell'impugnazione equiparano, ma in maniera errata, alla luce del chiaro disposto “integrativo” del regolamento, o per meglio dire, attuativo delle regole richiamate di cui all'art. 183 cpc : nel procedimento arbitrale, fra l'altro, non esiste una norma simile a quella del diritto processuale comune, per cui il deposito in cancelleria di un atto autorizzato vale quale conoscenza legale per tutti i soggetti processuali. La distinzione, pertanto, regge, a fronte della certa comunicazione a controparte dopo appena un giorno (di “ritardo”), “…assicurandone altresì la tempestiva comunicazione all'altra parte…".
Rimangono fuori, perché assorbite dalle precedenti considerazioni, le ulteriori questioni circa la problematica individuazione dell'effettività del danno, ovvero della non necessità di alcuna prova di tale danno, rispetto al contraddittorio, nonché quelle relative all'asserita disparità di trattamento riservata all'impugnante in fattispecie del tutto simili (le quali, semmai, dovranno essere separatamente esaminate).
§ 3 – La nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 nn. 1 e 2 e 1366 c.c. con riferimento all'art. 40 dello Statuto di Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto di escludere il solo voto e non anche quello di Controparte_3
Fondosviluppo, rendendo una motivazione del tutto contraddittoria e illogica e contraria al diritto.
Il motivo va esaminato in maniera articolata.
Innanzitutto, è vero che, come correttamente richiamato dall'impugnante, questa stessa Corte, in sede di reclamo, si è in parte espressa sulla questione : pagina 6 di 8 “…I resistenti in primo grado hanno dimostrato, tramite produzione documentale, che la partecipazione della sia pure illegittimamente rappresentata a mezzo di un delegato, si era Controparte_3 costantemente verificata nel passato. Tale violazione non può essere considerata una "grave irregolarità" e men che meno un caso particolarmente grave…”.
Lo scendere ulteriormente nel merito, vale a dire prendere posizione sulla irregolarità rilevante per l'esclusione, non attiene, tuttavia, e in ogni caso, alla valutazione attinente l'impugnazione del lodo.
In altre parole, se è vero che ci si trova di fronte a questioni che possono essere esaminate “nel merito”, anche quando la previsione dell'impugnabilità per violazione delle regole di merito sia inserita, si tratta pur sempre di un motivo che non è a critica libera, ma assimilabile al motivo della violazione e falsa applicazione di legge del ricorso per cassazione. Ora, proprio il giudicare se sussista o meno la violazione rilevate è un approfondimento nel merito dei fatti, precluso dalla critica vincolata.
§ 4 – Ugualmente, e in maniera ancora più netta, l'esame della censura riguardante il conflitto d'interessi dichiarato nel lodo, con la conseguente invalidità del voto del socio in assemblea, Per_1 si poggia su valutazioni precluse a questa Corte.
Coglie innanzitutto nel segno l'impugnazione ove osserva che non basta la prova del conflitto di interessi, ma anche del danno, che, a dire il vero, il Collegio Arbitrale ritiene provato, per così dire,
“in prospettiva”:
“La permanenza degli amministratori in carica era condizione necessaria perché fosse sottoscritto l'accordo commerciale con che tuttavia, come rilevato dai consiglieri di minoranza e dall'organo di controllo di avrebbe
Per_1 Parte_2 potuto avere - per come era stato regolamentato l'accordo - un impatto economico negativo sulla Società convenuta, con conseguente lesione dell'interesse alla redditività dell'impresa sociale della stessa annullandone la rete Parte_2 vendita, con il passaggio dell'intero portafoglio clienti a (sì da incidere anche sull'oggetto sociale della Società
Per_1 convenuta poiché, trasferendo alla la vendita dei prodotti dei soci verrebbe meno una delle
Per_1 Parte_2 principali attività sociali per le quali la stessa è stata costituita, vale a dire la commercializzazione dei Parte_2 prodotti conferiti dai soci e di quelli ottenuti dalla lavorazione sociale delle uve: all. 1 al fascicolo di parte convenuta, cfr. punto D, oggetto sociale, visura camerale , riducendone la marginalità, aggravandone i costi, con la Parte_2 previsione in favore della stessa di una percentuale del 3% sul fatturato senza alcun obbligo di incrementare le
Per_1 vendite, e trasferendo alla stessa la determinazione del prezzo finale dei prodotti da applicare ai clienti dei canali
Per_1 GDO, Horeca ed Estero…”.
Questa prospettiva, sicuramente da tenere in considerazione nella valutazione di un danno, sia pure solo potenziale, deve però essere valutata anche alla luce di altri dati, che non risultano specificamente contraddetti, neanche nella motivazione del lodo il quale, pure, li richiama, proprio in relazione alla posizione di ed alla sua utilità nel coinvolgimento di quella che era né più né meno Per_1 un'operazione di salvataggio :
“Sempre nel corso della riunione assembleare del 24.01.2022 il [rappresentante di ha mostrato di Tes_1 Per_1 conoscere anche gli interventi svolti dai sindaci e/o dagli amministratori nel corso della riunione consiliare del 20.01.2022 affermando: "Siamo soci di , non siamo mai stati in competizione, abbiamo sempre utilizzato i loro servizi anche CP_2 pagina 7 di 8 quando hanno avuto problemi di qualità"; "A noi interessano le sorti di in ogni caso. Ritiene ci siano le Parte_2 condizioni per fare un percorso di collaborazione idoneo per rimettere in piedi la società riferibile alla litigiosità dei soci, non ho mai visto prese di posizione siffatte dal collegio sindacale. È necessario riprendere una situazione di serenità avendo a cuore il futuro della cooperativa altrimenti destinata alla liquidazione coatta" “.
Dunque ci si trova di fronte non ad un semplice pericolo di asservimento agli interessi di Per_1 bensì ad un alternativo scenario, di sparizione pura e semplice di dal mercato, in veste Parte_2 subordinata o meno – nella sostanza economica – a Per_1
Ma anche questo aspetto questo non può attenere come può non attenere ad un danno in senso proprio, ma sulla base di scelte gestionali, la cui valutazione è, in ogni caso, inibita al presente giudizio a critica vincolata.
5 – L'impugnazione va quindi, da un lato, dichiarata inammissibile per quanto riguarda le questioni di fatto appena affrontate, mentre va rigettata per gli asseriti errores in judicando del collegio arbitrale, di fatto non rinvenibili (2° motivo) o funzionali a questioni comunque irrilevanti perché risolte sotto altro aspetto sostanziale del conflitto d'interessi (ultimo motivo).
Rimangono assorbite tutte le altre questioni, anche in virtù della ragione più liquida.
Le spese del grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona così statuisce
1) Rigetta l'impugnazione per i motivi 2) e 4) di cui alla motivazione, dichiara l'inammissibilità dei rimanenti.
2) In favore di condanna al pagamento delle spese del grado Controparte_2
" , che liquida per la Fase di studio della controversia, in € Parte_2
2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.665,00; per la Fase di trattazione, in €
3.686,00; per la Fase decisionale, in € 4.287,00 oltre iva cpa e 15 % forfettario.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. 886/2022 R.G. e promossa da
, già " , con sede a Cupramontana, via Parte_1 Parte_2
Mandriole n. 2 (C.F.: , in persona del Legale Rapp. p.t., Dott. nato a P.IVA_1 Controparte_1
Roma l'11.04.1962 (C.F.: ), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marco CodiceFiscale_1
Alessandrini ( ), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e CodiceFiscale_2 notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti: . Em_1 [...]
– FAX: 071/206025, con elezione domicilio presso il suo studio ad Ancona Email_2
(AN) in Corso Garibaldi n. 124
Impugnante il lodo
Contro
pagina 1 di 8 con sede legale in Cupramontana, Via Mandriole 6, codice fiscale Controparte_2
, in persona del liquidatore Avv. Stefano Francia, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele P.IVA_2
Marasca (cf ) (pec: del CodiceFiscale_3 Email_3 Email_4
Foro di Ancona nonché dall'Avv. Andrea V.A. Speciale (cf (pec: CodiceFiscale_4
, con elezione di domicilio presso lo studio di Email_5 quest'ultimo in Ancona, Via Calatafimi n. 1 (per comunicazioni e notificazioni
. Email_6 Email_7 [...]
Email_4
OGGETTO: Impugnazione di lodo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 –" ,poi ha impugnato il Lodo di arbitrato Parte_2 Controparte_2 societario emesso in data 25 luglio 2022 fra e Parte_3 [...]
, proponendo i seguenti motivi Parte_4
1) Nullità del Lodo per violazione delle forme e dei modi prescritti per la nomina dell'organo giudicante ai sensi del combinato disposto dei commi 1° n. 2) e 3° dell'art. 829 c.p.c. in relazione all'art. 5 del D.Lgs. 168/2003 e all'art. 52 dello Statuto di Parte_2
2) Nullità del per inosservanza delle forme previste nel regolamento arbitrale e per Pt_5 conseguente inosservanza del principio del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dei commi 1°, n. 7) e n. 9) e comma 3 dell'art. 829 c.p.c. laddove non ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata da nel procedimento arbitrale. CP_2
3) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 nn. 1 e 2 e 1366 c.c. con riferimento all'art. 40 dello Statuto di pagina 2 di 8 nella parte in cui ha ritenuto di escludere il solo voto e non anche Parte_2 Controparte_3 quello di Fondosviluppo, rendendo una motivazione del tutto contraddittoria e illogica e contraria al diritto.
4) Nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 c.c. laddove ha ritenuto il voto di espresso in conflitto di Per_1 interessi.
5) Nullità del per inosservanza del principio del contraddittorio e per violazione e falsa Pt_5 applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. ai sensi del combinato disposto dei commi,
1° n. 9) e 3° dell'art. 829 c.p.c. laddove ha ritenuto pacifiche e provate le contestazioni di e ha escluso la produzione documentale di CP_2 Parte_2
Si è costituita in persona del liquidatore, controdeducendo sinteticamente e Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
§ 2 - Ambito della possibile impugnazione del Lodo
La clausola compromissoria ha, nella fattispecie, il seguente tenore:
Art. 51 statuto (cost . società )alla data del 12.3.2007
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 52, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a)tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b)le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c)le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 52 (Arbitri e procedimento)
……….Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b)tre, per le altre controversie.
pagina 3 di 8 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto, in materie economiche e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
A sua volta, il richiamato art. 35 (rectius, 36) del D.Lgs. n. 5/2003 disponeva:
Art. 36.
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
Come è noto, anche a seguito della riforma del 2006, il principale mezzo di impugnazione del lodo
(ossia l'impugnazione per nullità) è a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato solo per i 12 motivi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c. (salvo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo); inoltre, dalla circostanza che questi motivi sono relativi a casi di errores in procedendo, ossia nessuno di essi riguarda eventuali errores in iudicando, ovvero la conformità del lodo alle regole di diritto sostanziale, discende che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sostanziale è ammissibile soltanto se le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale (cfr. art. 829, comma 3, c.p.c.).
Si deve ora verificare se, in disparte la scarsa precisione formale delle regole statutarie (chiaramente il riferimento non può essere all'art. 35 bensì all'art. 36 . Il 1° comma del richiamato art. 35 recita infatti :
“1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.”) si debba ritenere sussistente il rinvio, operato genericamente per le delibere, anche a tutte le delibere, coinvolgano esse errores in procedendo o in judicando.
È preferibile ritenere che la clausola compromissoria intenda un ampio richiamo. La soluzione appare preferibile anche sotto il profilo che alcuni motivi riguardano censure processuali al lodo, ma strettamente riferite alla sostanza della controversia.
§ 3 – La nullità del Lodo per violazione delle forme e dei modi prescritti per la nomina dell'organo giudicante.
pagina 4 di 8 Si sostiene che il lodo sia nullo perché la nomina è stata effettuata dal Presidente della Sezione I civile del Tribunale di Ancona ex art. 810, comma 3 c.p.c., e non invece dal Presidente della Sezione
Specializzata in materia di Imprese del suddetto Tribunale, in ossequio all'art. 5 del d. lgs. 168/2003.
A prescindere da ogni altra considerazione1, il dato è ininfluente, perché è jus receptum che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario (Cass., sez. un., 23 luglio 2019, n. 19882). Ciò non può non valere per i rispettivi presidenti, e d'altro canto non si può porre l'accento sulla convenzione di arbitrato che ponga, addirittura, regole più strette rispetto al diritto processuale
“comune”.
Il secondo profilo riguardante questa censura è relativo alla nomina di 3 arbitri anziché di uno : ai sensi dell'art. 52 dello Statuto di “Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di Parte_2 valore inferiore ad € 50.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie”.
Da ciò deriverebbe una errata determinazione del numero degli arbitri, perché, trattandosi di un'impugnativa di delibera assembleare, il relativo valore deve essere considerato indeterminato e come tale presuntivamente pari ad Euro 26.001.
In disparte il fatto che la nomina di tre, anziché di un solo arbitro è tendenzialmente più garantista, non si rinviene in alcun punto della normativa di riferimento (art. 10 sgg. cpc) che una causa di valore indeterminabile appartenga alla fascia di valore pari ad euro 26.001.A meno che, verosimilmente, il valore sia riferito alla valutazione dei compensi degli avvocati secondo i cd. ma in tal caso è Per_2 ovvio che questo tipo di commisurazione non può valere che, appunto, solo per la determinazione di tale compenso .
§ 2 - Nullità del Lodo per inosservanza del principio del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dei commi 1°, n. 7) e n. 9) e comma 3 dell'art. 829 c.p.c. laddove non ha dichiarato inammissibile, in 1 Non è priva di logica la motivazione, sul punto, del lodo impugnato : “Nell'arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri all'Autorità Giudiziaria, nella specie al Presidente del Tribunale "nella cui circoscrizione ricade la sede", l'autorità giudiziaria è investita di tale potere non direttamente dalla legge ma da una norma pattizia, talché non può essere fatta applicazione dei criteri legali di attribuzione della competenza per materia…”. pagina 5 di 8 quanto tardiva, la memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata da nel CP_2 procedimento arbitrale.
Sul punto, il lodo impugnato osserva, in motivazione:
“Nel Regolamento processuale predisposto il 13.04.2022, questo Collegio ha previsto all'art. 6) che «Gli atti, le memorie e i documenti prodotti o richiesti dovranno essere inviati telematicamente a mezzo PEC ali 'indirizzo dei tre arbitri come sopra indicati, assicurandone altresì la tempestiva comunicazione all'altra parte". Il Collegio ha quindi stabilito la natura perentoria dei termini fissati alle parti per le allegazioni assertorie e le istanze istruttorie, senza purtuttavia gravare le parti medesime, nello scambio diretto delle rispettive memorie, dall'onere di osservare lo stesso termine decadenziale previsto per l'invio degli stessi atti al Collegio.
Il concetto di "tempestività" non ha dunque attinenza con il termine (perentorio) di deposito degli atti e delle memorie all'Organo giudicante (altrimenti, si sarebbe scritto "entro lo stesso termine"): la norma del regolamento processuale non impone la contestualità, ma la tempestività dell'invio degli atti all'altra parte, da effettuare comunque - in ossequio al principio del contraddittorio - in tempi ragionevoli commisurati alla scansione procedimentale di cui all'art. 183, c. VI).
La memoria ex art. 183, c. VI n. 2) attorea è stata inviata al Collegio Arbitrale con p.e.c. del 26.05.2022 delle ore 9:05, e quindi nel rispetto del termine perentorio assegnato alle parti, mentre lo scambio della stessa memoria a è Parte_2 avvenuto il successivo 27.05.2022 alle ore 7:16:05….”.
Le osservazioni contenute nell'impugnazione equiparano, ma in maniera errata, alla luce del chiaro disposto “integrativo” del regolamento, o per meglio dire, attuativo delle regole richiamate di cui all'art. 183 cpc : nel procedimento arbitrale, fra l'altro, non esiste una norma simile a quella del diritto processuale comune, per cui il deposito in cancelleria di un atto autorizzato vale quale conoscenza legale per tutti i soggetti processuali. La distinzione, pertanto, regge, a fronte della certa comunicazione a controparte dopo appena un giorno (di “ritardo”), “…assicurandone altresì la tempestiva comunicazione all'altra parte…".
Rimangono fuori, perché assorbite dalle precedenti considerazioni, le ulteriori questioni circa la problematica individuazione dell'effettività del danno, ovvero della non necessità di alcuna prova di tale danno, rispetto al contraddittorio, nonché quelle relative all'asserita disparità di trattamento riservata all'impugnante in fattispecie del tutto simili (le quali, semmai, dovranno essere separatamente esaminate).
§ 3 – La nullità del Lodo ex art. 829, comma 1° n. 11) e comma 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 nn. 1 e 2 e 1366 c.c. con riferimento all'art. 40 dello Statuto di Parte_2 nella parte in cui ha ritenuto di escludere il solo voto e non anche quello di Controparte_3
Fondosviluppo, rendendo una motivazione del tutto contraddittoria e illogica e contraria al diritto.
Il motivo va esaminato in maniera articolata.
Innanzitutto, è vero che, come correttamente richiamato dall'impugnante, questa stessa Corte, in sede di reclamo, si è in parte espressa sulla questione : pagina 6 di 8 “…I resistenti in primo grado hanno dimostrato, tramite produzione documentale, che la partecipazione della sia pure illegittimamente rappresentata a mezzo di un delegato, si era Controparte_3 costantemente verificata nel passato. Tale violazione non può essere considerata una "grave irregolarità" e men che meno un caso particolarmente grave…”.
Lo scendere ulteriormente nel merito, vale a dire prendere posizione sulla irregolarità rilevante per l'esclusione, non attiene, tuttavia, e in ogni caso, alla valutazione attinente l'impugnazione del lodo.
In altre parole, se è vero che ci si trova di fronte a questioni che possono essere esaminate “nel merito”, anche quando la previsione dell'impugnabilità per violazione delle regole di merito sia inserita, si tratta pur sempre di un motivo che non è a critica libera, ma assimilabile al motivo della violazione e falsa applicazione di legge del ricorso per cassazione. Ora, proprio il giudicare se sussista o meno la violazione rilevate è un approfondimento nel merito dei fatti, precluso dalla critica vincolata.
§ 4 – Ugualmente, e in maniera ancora più netta, l'esame della censura riguardante il conflitto d'interessi dichiarato nel lodo, con la conseguente invalidità del voto del socio in assemblea, Per_1 si poggia su valutazioni precluse a questa Corte.
Coglie innanzitutto nel segno l'impugnazione ove osserva che non basta la prova del conflitto di interessi, ma anche del danno, che, a dire il vero, il Collegio Arbitrale ritiene provato, per così dire,
“in prospettiva”:
“La permanenza degli amministratori in carica era condizione necessaria perché fosse sottoscritto l'accordo commerciale con che tuttavia, come rilevato dai consiglieri di minoranza e dall'organo di controllo di avrebbe
Per_1 Parte_2 potuto avere - per come era stato regolamentato l'accordo - un impatto economico negativo sulla Società convenuta, con conseguente lesione dell'interesse alla redditività dell'impresa sociale della stessa annullandone la rete Parte_2 vendita, con il passaggio dell'intero portafoglio clienti a (sì da incidere anche sull'oggetto sociale della Società
Per_1 convenuta poiché, trasferendo alla la vendita dei prodotti dei soci verrebbe meno una delle
Per_1 Parte_2 principali attività sociali per le quali la stessa è stata costituita, vale a dire la commercializzazione dei Parte_2 prodotti conferiti dai soci e di quelli ottenuti dalla lavorazione sociale delle uve: all. 1 al fascicolo di parte convenuta, cfr. punto D, oggetto sociale, visura camerale , riducendone la marginalità, aggravandone i costi, con la Parte_2 previsione in favore della stessa di una percentuale del 3% sul fatturato senza alcun obbligo di incrementare le
Per_1 vendite, e trasferendo alla stessa la determinazione del prezzo finale dei prodotti da applicare ai clienti dei canali
Per_1 GDO, Horeca ed Estero…”.
Questa prospettiva, sicuramente da tenere in considerazione nella valutazione di un danno, sia pure solo potenziale, deve però essere valutata anche alla luce di altri dati, che non risultano specificamente contraddetti, neanche nella motivazione del lodo il quale, pure, li richiama, proprio in relazione alla posizione di ed alla sua utilità nel coinvolgimento di quella che era né più né meno Per_1 un'operazione di salvataggio :
“Sempre nel corso della riunione assembleare del 24.01.2022 il [rappresentante di ha mostrato di Tes_1 Per_1 conoscere anche gli interventi svolti dai sindaci e/o dagli amministratori nel corso della riunione consiliare del 20.01.2022 affermando: "Siamo soci di , non siamo mai stati in competizione, abbiamo sempre utilizzato i loro servizi anche CP_2 pagina 7 di 8 quando hanno avuto problemi di qualità"; "A noi interessano le sorti di in ogni caso. Ritiene ci siano le Parte_2 condizioni per fare un percorso di collaborazione idoneo per rimettere in piedi la società riferibile alla litigiosità dei soci, non ho mai visto prese di posizione siffatte dal collegio sindacale. È necessario riprendere una situazione di serenità avendo a cuore il futuro della cooperativa altrimenti destinata alla liquidazione coatta" “.
Dunque ci si trova di fronte non ad un semplice pericolo di asservimento agli interessi di Per_1 bensì ad un alternativo scenario, di sparizione pura e semplice di dal mercato, in veste Parte_2 subordinata o meno – nella sostanza economica – a Per_1
Ma anche questo aspetto questo non può attenere come può non attenere ad un danno in senso proprio, ma sulla base di scelte gestionali, la cui valutazione è, in ogni caso, inibita al presente giudizio a critica vincolata.
5 – L'impugnazione va quindi, da un lato, dichiarata inammissibile per quanto riguarda le questioni di fatto appena affrontate, mentre va rigettata per gli asseriti errores in judicando del collegio arbitrale, di fatto non rinvenibili (2° motivo) o funzionali a questioni comunque irrilevanti perché risolte sotto altro aspetto sostanziale del conflitto d'interessi (ultimo motivo).
Rimangono assorbite tutte le altre questioni, anche in virtù della ragione più liquida.
Le spese del grado seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona così statuisce
1) Rigetta l'impugnazione per i motivi 2) e 4) di cui alla motivazione, dichiara l'inammissibilità dei rimanenti.
2) In favore di condanna al pagamento delle spese del grado Controparte_2
" , che liquida per la Fase di studio della controversia, in € Parte_2
2.518,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 1.665,00; per la Fase di trattazione, in €
3.686,00; per la Fase decisionale, in € 4.287,00 oltre iva cpa e 15 % forfettario.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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