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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/08/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1377 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Voce in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cutro (KR), Via Arturi n. 1;
- appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Di Bartolo
e Massimo Viola in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in
Crotone, Via L. Settimo n. 57;
- appellata -
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia Ill.mo Magistrato adito accogliere la domanda promossa dalla signora e, per l'effetto, dichiarare dovuto il Parte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e biologici subiti dalla stessa per la rovinosa caduta avvenuta il giorno 25 gennaio 2011 durante le ore di lezione tenute presso la
Nuova Scuola Italiana di Sci.” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
- Per l'appellata: Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
e/o ex art. 345 c.p.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della domanda risarcitoria attorea;
In via subordinata, nel merito, respingere per i fatti e le ragioni di cui in narrativa l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'impugnata sentenza anche in punto spese.
Con condanna in ogni caso dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado, anche sulla base di quanto in merito si evince dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 3-6-
2014, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, nonché la affinché Controparte_2 Controparte_3 fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e biologici, subiti dalla stessa a causa della caduta avvenuta il 25 gennaio 2011, durante le ore di lezione tenute presso la con Controparte_1 condanna al pagamento di tutte le spese.
A sostegno della propria domanda, l'odierna attrice affermava che in data
25.01.2011, durante lo svolgimento di un corso di sci tenuto dai maestri della scuola di , al quale si era regolarmente iscritta, subiva una rovinosa Controparte_1 caduta e che a seguito dell'incidente riportava lesioni gravi e, pertanto, veniva soccorsa e trasportata d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria del Prato – Feltre. La diagnosi del referto stilato sempre il 25.01.2011 era: “distorsione ginocchio destro con distrazione collaterale mediale ed emartro con gocce di grasso”, oltre a “trauma sacrococcigeo”. Di conseguenza la Nuova Scuola di Sci provvedeva a denunciare l'accaduto alla compagnia assicurativa propria fiduciaria, la Controparte_3
L'attrice sosteneva che il progressivo aggravarsi delle proprie condizioni di salute la costringeva a ricorrere a successive ed ulteriori cure mediche specialistiche, all'esito delle quali emergeva la necessità di intervenire chirurgicamente, per cui in data
23.10.2012 veniva ricoverata presso la Casa di Cura “Villa Serena” in Catanzaro, al fine di sottoporsi all'intervento chirurgico al ginocchio destro, cui seguiva una lunga degenza prima di riacquisire completamente la funzionalità dell'articolazione compromessa. La compagnia assicurativa, nonostante i numerosi tentativi di bonario componimento, escludeva ogni responsabilità imputabile al proprio assicurato non liquidando alcun tipo di danno.
Si costituivano in giudizio le convenute Controparte_1
ed le quali, una volta contestato integralmente
[...] Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, affermavano che l'attrice aveva citato in giudizio un soggetto diverso dal titolare della polizza assicurativa per cui è causa, in quanto la convenuta “ Controparte_2
” si era trasformata, con atto a rogito Notaio Dott. del 15-1-
[...] Persona_1
2014, in “ , che ai sensi dell'art. Controparte_1
2498 cod. civ. era subentrata nella titolarità di tutti i diritti e rapporti giuridici facenti capo alla prima;
che la subentrata Controparte_1 non aveva mai posto in essere alcuna polizza con la ma Controparte_3 unicamente con la - in particolare, tale polizza Controparte_4 concerneva la responsabilità civile ex art. 1917 c.c. e veniva stipulata dalla
“ ” con la Società Capogruppo in Parte_2 CP_4 favore dei propri associati -; che non vi era alcun diritto alla liquidazione in quanto si era trattato di un incidente sciistico e non di un sinistro stradale, per cui l'attrice non avrebbe potuto rivolgersi direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, essendo invece la l'unico soggetto legittimato a CP_2 contraddire in ordine alle domande risarcitorie formulate e, semmai, a poter chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere dalla stessa garantita/manlevata ai sensi dell'art. 1917 c.c..
Dunque, eccepivano il difetto di interesse ad agire dell'attrice nei confronti della
[...] nonché il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; in Controparte_3 merito all'an debeatur della pretesa risarcitoria, inoltre, eccepivano la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164 c.p.c., sotto il profilo della mancata indicazione del fondamento giuridico della domanda ovvero della natura contrattuale o extracontrattuale del titolo in violazione dell'art. 163 c.p.c., e deducevano nel merito, infine, come la stessa parte attrice avesse affermato che la lesione da lei subita era derivata da una caduta accidentale (circostanza, questa appena richimata, pure riscontrata dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo ed al tempo del sinistro).
In esito all'udienza di prima comparizione il Giudice autorizzava la parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti della , ma Controparte_4 parte attrice, la quale in un primo momento all'udienza dell'11-4-2016 chiedeva nuovamente la rimessione in termini non avendo potuto procedere all'integrazione del contraddittorio per impedimenti strettamente personali, rinunciava successivamente all'udienza del 12-9-2016 alla chiamata in causa della società assicuratrice di cui sopra e dichiarava di voler proseguire il presente giudizio nei soli confronti della società sciistica convenuta. Chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese di giustizia, rinunciando definitivamente alla proposizione della domanda anche nei confronti di . Controparte_4
Istruita la causa per mezzo dell'escussione tramite testimonianza per iscritto dell'unico teste (a seguito della rinuncia agli altri testi e della Testimone_1 mancata comparsa dell'attrice all'interrogatorio formale), il Giudice rinviava all'udienza del 15-5-2019, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti a depositare note conclusive entro dieci giorni prima, con contestuale deposito del dispositivo.
Con sentenza pubblicata in data 16-5-2019 n. 623, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rilevato in via preliminare che l'attrice aveva in corso di causa rinunciato alla domanda originariamente formulata anche nei confronti della ne disponeva il rigetto e condannava l'attrice alla refusione Controparte_3 delle spese di lite nei confronti delle convenute.
A fondamento dell'adottata decisione l'organo giudicante, previa qualificazione della pretesa nella specie azionata ai sensi dell'art. 1218 c.c. e una volta affermato che, sebbene spetti al creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno provare soltanto la fonte del suo diritto e l'inadempimento, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, così da essere quindi destinate a riversarsi sull'inadempiente le conseguenze patrimoniali negative del fatto se la prova dell'avvenuto adempimento suddetta non venga fornita ovvero resti ignota la causa del mancato adempimento, reputava che la domanda dovesse essere rigettata in quanto non poteva dirsi che nel caso in esame la causa della caduta della fosse rimasta sconosciuta, essendo emerso in esito Pt_1 al giudizio come la stessa fosse caduta da sola dagli sci, mentre scendeva in fila indiana a velocità moderata lungo la pista, quando si sbilanciava all'indietro e rovinava a terra in modo autonomo.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 18-6-2019 nei soli confronti della
[...]
la sulla base dei motivi Controparte_1 Parte_1 qui di seguito esposti.
Con un primo motivo di gravame l'appellante censurava la decisione di primo grado per non avere il giudicante interpretato correttamente le risultanze istruttorie.
Affermava di avere con l'iscrizione alla lezione di sci sottoscritto “polizza assicurativa specifica”, asseritamente comprendente tutti i danni che avrebbe potuto subire durante la lezione;
di essere stata vittima di un sinistro verificatosi in data 25 gennaio 2011, durante le ore di lezione presso la Nuova Scuola Italiana di Sci in
[...]
, per cause certamente non a lei imputabili quale allieva;
di Controparte_1 avere comunicato nei termini di legge l'accaduto alla Compagnia di Assicurazioni che risultava essere la e che, solo in data 15 gennaio 2014, Controparte_3 la si era Controparte_2 trasformata in e che era stata Controparte_1 quest'ultima a porre in essere polizza assicuratrice specifica unicamente con la
[...]
Capogruppo e non più con la tant'è che a CP_4 Controparte_3 dar riscontro al sinistro nella corrispondenza avvenuta durante la fase stragiudiziale era stata la e non già . Controparte_5 Controparte_4
Sosteneva ancora, in merito alla prova dell' an debeatur, di essere stata soccorsa direttamente dagli operatori della e Controparte_2 dagli stessi trasportata d' urgenza presso il locale nosocomio, denunciando le cause dell'incidente occorsole al posto di soccorso e successivamente alla Compagnia
Assicurativa, mentre, per quanto atteneva al quantum debeatur, che il danno era ampiamente dimostrato e provato da certificazione medica proveniente da strutture pubbliche, sia per quanto riguardava i primi soccorsi, sia per quanto concerneva le cure e le degenze successive.
Si doleva, altresì, in ordine al fatto che la motivazione della sentenza fosse insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia, per cui concludeva rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe. Si costituiva in giudizio, come da comparsa depositata in atti il 14-10-2019, la
(già “ Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 contestando la fondatezza e ancor prima l'ammissibilità delle censure svolte da controparte avverso la sentenza impugnata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Chiedeva in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto a sua detta l'appellante non aveva enucleato con chiarezza lo specifico punto della sentenza di primo grado che contestava e/o le specifiche parti di essa che intendeva appellare, né i motivi di impugnazione, né aveva dedotto altrimenti le circostanze da cui derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Riteneva poi, sempre a tal proposito, che, tramite un'interpretazione ermeneutica da essa stessa fatta, l'appellante volesse far rientrare la domanda quale richiesta di condanna ad un indennizzo dovuto in forza di una polizza infortuni e, quindi, in definitiva quale domanda di adempimento contrattuale rispetto a detta polizza, riscontrandosi anche in tal caso una violazione ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova in appello.
Quanto al merito, invocava la conferma della decisione di primo grado data la infondatezza della domanda e il conseguente rigetto per tale ragione della stessa, atteso che l'allora parte attrice e attuale appellante aveva omesso di fornire la prova dell'esistenza di tale contratto di assicurazione sia in primo grado, che in appello (su cui eventualmente fondare la richiesta di risarcimento), prova che, in base al disposto dell'art. 1888 c.c., avrebbe dovuto necessariamente essere fornita per iscritto.
Aggiungeva, inoltre, che solo in caso di un'assicurazione contratta ai sensi dell'art. 1917 c.c., a copertura della responsabilità civile, l'assicuratore è obbligato a corrispondere un risarcimento al danneggiato nel caso in cui l'assicurato (contraente del contratto di assicurazione) sia ritenuto responsabile del danno stesso e solo se l'assicurato lo richieda (ex art. 1917, secondo comma, c.c.) e che questa era la tipologia di contratto di assicurazione stipulato tra la Scuola appellata e la CP_1 società , in forza del quale la avrebbe avuto Controparte_4 Pt_1 diritto ad essere indennizzata solo se fosse stata riconosciuta, nella verificazione Co dell'incidente, una responsabilità in capo alla Scuola di assicurata, profilo quest'ultimo sotto il quale tuttavia la domanda era stata rigettata dal Tribunale di primo grado, per cui, non avendo la proposto impugnazione sul punto, la Pt_1 sentenza era passata in giudicato.
Riteneva nello specifico, infatti, che non individuandosi una specifica impugnazione del capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni (a titolo di responsabilità contrattuale) formulata dall'attrice in primo grado, l'impugnazione parziale aveva comportato acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate ex art. 329, comma 2, c.p.c., invocando la declaratoria di intervenuto passaggio in giudicato del già menzionato capo della sentenza di primo grado. Evidenziava, poi, come controparte non avesse addotto in giudizio alcuna ragione, fatto, allegazione in grado di smentire quanto sancito in sentenza, individuando una diversa sequenza causale all'origine del sinistro, né era emerso un qualsivoglia vizio di ragionamento da parte del primo Giudice e/o un diverso inadempimento imputabile alla Scuola di sci appellata (o al maestro incaricato della lezione), legato da un nesso di causalità al danno realmente subito suscettibile di fondare un addebito di responsabilità in capo alla predetta Scuola.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma in toto della sentenza impugnata così come meglio specificato in epigrafe.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta rigettata la richiesta di inibitoria, dichiarate inammissibili le richieste istruttorie dell'appellante in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice e ritenuto non necessario, ai fini della decisione, disporre la consulenza medico-legale d'ufficio sulla persona dell'appellante come da ordinanza della Corte in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii disposti per i medesimi incombenti, la Corte, in esito all'udienza collegiale del 25-2-2025 di cui era disposta la trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellata sotto il profilo del Controparte_1 difetto di specificità dei motivi, posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in esame è in ogni caso da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Non appare ravvisabile in primo luogo alcuna violazione da parte dell'appellante dell'art. 345 c.p.c., per come denunciata dall'appellata sotto il profilo della dedotta introduzione ad opera della suddetta a mezzo dell'appello di una nuova domanda per la prima volta nel secondo grado di giudizio, a seguito della rinuncia della stessa all'azione nei confronti della Compagnia assicuratrice convenuta e regolarmente accettata da quest'ultima in ossequio all'art. 306 c.p.c., siccome consistita nella prospettazione di una diversa qualificazione del titolo in base al quale veniva richiesto il risarcimento dei danni.
E' appena il caso, infatti, di osservare sul punto, a prescindere dalla considerazione che non sussiste nella specie un mutamento della domanda, vertendo questa in merito alla richiesta di risarcimento del danno derivato da incidente sciistico nei confronti della scuola a qualsiasi titolo e della Compagnia assicuratrice in forza della stipula di apposita polizza, che la Corte di Cassazione, con sentenza del 28 aprile 2025 n.
11135, ha affermato che: “In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte;
mentre rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile
(cfr. Cass. Civ., sentenza 08/05/2015 n. 9294; Cass. Civ., sentenza 09/06/2016, n.
11805).
Ancora deve preliminarmente puntualizzarsi come nella specie non sia neppure configurabile tra l'assicurazione e la scuola sciistica alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. In materia di assicurazione, infatti, salvo alcuni casi, il litisconsorzio necessario riguarda solo la RCA obbligatoria, al fine di garantire all'assicuratore la possibilità di esercitare rivalsa sull'assicurato mediante un unico giudizio unitario.
Diversamente, nelle coperture assicurative volontarie, come quella del caso in esame, non esiste alcun obbligo di includere l'assicurazione nel contraddittorio, a meno che il danneggiato non eserciti azione diretta prevista da specifiche clausole di legge. L'assicurazione inoltre, avrebbe potuto essere Controparte_3 chiamata in giudizio, in quanto convenzionata al momento dell'incidente e quella con cui l'appellata aveva sottoscritto contratto di assicurazione e, peraltro, con la quale parte attrice in prime cure si era interfacciata nella fase extragiudiziale, atteso anche che ad essa non era pervenuta alcuna comunicazione in merito, mentre la compagnia assicurativa , con cui la nuova società Controparte_4 trasformata aveva sottoscritto Controparte_2 convenzione assicurativa, poteva intervenire solamente nel caso in cui fossero previste clausole in merito, in quanto dalla previsione contenuta nell'art. 1917 c.c., per cui “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”, si trae il principio per il quale l'assicurazione che deve rispondere di un danno è quella vigente al momento dell'incidente.
Atteso, dunque, che la rinuncia alla domanda di risarcimento danni nei confronti dell'assicurazione in caso di incidente sciistico fa perdere il diritto a ottenere il risarcimento dall'assicurazione stessa, ma non preclude la possibilità di agire contro il responsabile civile dell'incidente, se diverso dall'assicurazione, e posto che la rinuncia alla domanda nei confronti della citata assicurazione risulta ritualmente avvenuta e accettata, il presente giudizio deve ritenersi correttamente instaurato nei confronti dell'odierna appellata (anche la denominazione della scuola convenuta è un mero refuso, laddove nell'atto di citazione in appello è stata inserita la parola Cont
“Nuova”, ma seguita dalla nuova denominazione della società ossia “ e non più
“ ”), così come parimenti sussiste la legittimazione della società Controparte_2 appellata a stare in giudizio, poichè a norma dell'art. 2498 c.c. Controparte_1
“con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.”.
Ciò posto, entrando nel merito delle questioni oggetto di controversia, reputa la Corte che il primo giudice abbia correttamente ricondotto la concreta fattispecie in disamina all'alveo applicativo di cui all'art. 1218 c.c., in quanto il rapporto tra le parti è di natura contrattuale atteso che da un lato la scuola, anche tramite il maestro di sci, si impegna ad impartire delle lezioni, mentre l'allievo si impegna a corrispondere il corrispettivo, per cui la scuola, anche se non può garantire il risultato dell'apprendimento dell'allievo che dipende anche dalle di lui capacità individuali, risulta comunque pur sempre responsabile della sua sicurezza.
Ne discende, dunque, che nel caso in cui l'allievo sostenga di aver subito un incidente sciistico durante le lezioni, si applicherà il relativo onere probatorio, per cui ex art. 1218 c.c. al creditore spetterà dimostrare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre al debitore l'esatto adempimento o il caso fortuito, cosicché dovrà addossarsi i costi relativi al risarcimento dell'accaduto anche qualora la causa dell'evento resti ignota. Di tale avviso è, tra le tante, Corte di Cassazione
Civile, sezione III, 23 marzo 2017, n. 7417, secondo cui “Nel caso di danno alla persona subito dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome
e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente.” (cfr. anche Corte di Cassazione, sentenza 17 febbraio 2014 n. 3612 che, nel ribadire il principio sopra richiamato, ha negato la responsabilità della scuola di sci perché, tenendo conto della peculiarità dell'insegnamento impartito e del comune dato d'esperienza che non è possibile imparare a sciare senza cadere, era stato accertato che la causa della lesione subita dal minore era dovuta alla circostanza che l'allievo aveva perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi).
Inoltre, sempre per quanto riguarda la responsabilità ex art. 1218 c.c., la Corte di
Cassazione con sentenza n. 4009/2020 ha affermato che sebbene “la previsione dell'art. 1218 c.c. esoneri il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta – in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – dall'onere di provare la colpa del debitore”, non lo esonera, tuttavia, “da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”.
Ritiene, infatti, la Corte che il principio di vicinanza dell'onere della prova, sul quale si fonda la decisione della Cassazione, Sezioni Unite., n. 13533/2001, per cui la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente, l'onere di fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla, “non coinvolge il nesso causale tra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato del creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. Tale disposizione, mentre fa carico all'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della prova liberatoria rispetto al nesso di causa
(Cass. 19/07/2018, n. 19204; Cass. 13/07/2018, n. 18557; Cass. 09/05/2018, n.
11165); tale criterio non appare predicabile con riguardo al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 1218
c.c., e non può che valere il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c., che onera
l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non c'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa, a differenza di quanto accade per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta;
né può valere, in senso contrario, il riferimento, contenuto nell'art. 1218 c.c. alla “causa”, là dove richiede al debitore di provare che “l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”: come affermato da questa
Corte (Cass. 26/07/2017, n. 18392), la causa in questione attiene alla “non imputabilità dell'impossibilità di adempiere, che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione, costituenti tema di prova della parte debitrice, e concerne un “ciclo causale” che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.”.
Tanto premesso, deve rilevarsi come nel caso de quo sia emersa la circostanza che nell'ambito della vicenda che qui occupa l'incidente fosse stata causato dalla perdita di equilibrio nella quale la stessa attrice era autonomamente incorsa nel frangente.
Infatti, afferma parte convenuta che il “protocollo” atto ad individuare la pista e il percorso idoneo per ogni allievo era stato rispettato anche nel caso della signora
, che il primo giorno di lezione era stata selezionata da un maestro di sci Pt_1 appositamente incaricato e classificata di livello “bronzo avanzato”, così da essere inserita nella tipologia di corso previsto dalla Scuola per gli allievi adulti di tale livello, che contempla lo svolgimento di un ciclo di lezioni dal lunedì al venerdì, con orario fisso dalle 10:00 alle 12.45, e l'alternanza di momenti di istruzione e momenti di pratica lungo circuiti di piste classificate di colore blu (ossia di facile percorrenza). La pratica di tale procedura veniva confermata dalla testimonianza scritta del teste il quale in merito alle circostanze dell'incidente riferiva la Testimone_1 pista Bellaria – luogo in cui era avvenuta la caduta - era blu (dunque di facile percorrenza). Ed ancora, nel rapporto dell'incidente sciistico era confermato il colore blu della pista e l'incidente definito autonomo (precisamente vengono barrate le seguenti voci: caduta accidentale, dinamica presunta: cadeva da sola mentre sciava col maestro, responsabilità propria), mentre anche dalle foto prodotte agli atti di causa si evince come nell'occorso la pista fosse completamente in pianura.
Parimenti, non va trascurato di considerare come la stessa attrice non si fosse presentata in udienza per rendere interrogatorio formale, in tal modo omettendo di dare una propria versione dei fatti che rendesse anche solo incerti i motivi della caduta, così da potersi concludere sulla scorta della documentazione prodotta in atti che l'evento fosse avvenuto in maniera del tutto autonoma.
Infine, anche con riferimento ad un'eventuale responsabilità del maestro di sci, qualora l'allievo abbia riportato un danno in conseguenza del sinistro in cui sia rimasto coinvolto nel momento in cui sciava sotto il controllo e nel rispetto delle direttive impartite dal maestro, potrà ottenere da quest'ultimo un risarcimento danni, solo qualora sia accertato il nesso di causalità fra la violazione degli obblighi assunti dal maestro e il danno subito dallo stesso allievo.
La giurisprudenza di merito ritiene nello specifico che, in caso di infortunio sciistico, spetta all'allievo l'onere di provare la negligenza del maestro, l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, nonché, oltre al danno, anche il nesso causale fra la prestazione e il danno, mentre sul professionista grava l'onere di provare l'adeguatezza del proprio operato, oppure che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., sentenza 30 maggio 2001, n. 7387).
Ancora, con sentenza n. 5118 del 17 febbraio 2023, la Cassazione ha significativamente affermato che “cadere dagli sci costituisce circostanza probabile quando si pratica suddetto sport. Non si può dalla semplice caduta, in assenza di una descrizione della dinamica, ricavare automaticamente la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando dell'insegnante.”.
Pertanto, all'esito di tale disamina non può che concludersi, laddove, a prescindere dal titolo per il quale si agisce, è principio assodato che “colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata” (cfr. Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017
n. 29315) e atteso che in corso di causa è risultato, anche per stessa ammissione operatane dall'attrice in prime cure e attuale appellante nei propri scritti difensivi, come la caduta in cui quest'ultima era rimasta coinvolta nella vicenda fosse avvenuta in maniera del tutto autonoma e, comunque, per cause non imputabili né alla scuola di sci, né all'istruttore, come non vi sia spazio alcuno per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni dalla medesima avanzata.
In definitiva, dal complesso delle considerazioni che precedono conseguono il rigetto del proposto appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con atto di citazione notificato il giorno 18-6-2019, avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, pubblicata il 16-5-2019
n. 623, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.650,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)