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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3732/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Bertola 2, Torino, presso lo studio degli avv.ti COMMODO
ST e ER HI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 25/01/2024. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 39 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/06/2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre - nell'immobile sito in Torino via Valdieri 17 - ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) La madre potrà vedere la figlia liberamente con accordi presi direttamente con compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza nonché con i suoi desideri. In difetto di accordo, la madre vedrà la figlia con le seguenti modalità:
- A weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- Un giorno infrasettimanale, il giovedì sera, per la cena e rientro a casa del padre per il pernottamento;
- Il giorno della Vigilia o il giorno di Natale, ad anni alterni con il padre;
- Per una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DÀ ATTO che:
3) La casa familiare, sita in Torino via Mocchie 8, di proprietà della sig.ra resta a lei assegnata Pt_2 con tutto il mobilio e gli arredi presenti, fatta eccezione per i quadri presenti nell'abitazione che sono di proprietà del sig. e resteranno a lui assegnati. Il sig. , presso cui andrà a vivere la figlia Pt_1 Pt_1 Per_1 ha già reperito altra abitazione in Torino via Valdieri 17 ove si trasferirà entro il corrente mese di gennaio 2025;
DISPONE che:
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé; pagina 2 di 3 5) e ripartiranno fra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie Parte_1 Parte_2 medico-sanitarie, scolastiche extrascolastiche e sportive (almeno per una attività) per la figlia, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare;
DÀ ATTO che:
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia venga richiesto e percepito al 100% dal e vengano invece ripartite tra loro in pari misura le detrazioni fiscali per la figlia di cui, CP_1 pertanto, potranno beneficiare;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, fatto salvo il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente verbale, di avere risolto ogni altra questione di carattere economico patrimoniale;
8) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli della figlia, anche validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3732/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Bertola 2, Torino, presso lo studio degli avv.ti COMMODO
ST e ER HI che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 25/01/2024. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 39 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 26/06/2008. Persona_1
Con ricorso depositato il 20/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 principale e residenza presso il padre - nell'immobile sito in Torino via Valdieri 17 - ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
2) La madre potrà vedere la figlia liberamente con accordi presi direttamente con compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza nonché con i suoi desideri. In difetto di accordo, la madre vedrà la figlia con le seguenti modalità:
- A weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- Un giorno infrasettimanale, il giovedì sera, per la cena e rientro a casa del padre per il pernottamento;
- Il giorno della Vigilia o il giorno di Natale, ad anni alterni con il padre;
- Per una settimana durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
DÀ ATTO che:
3) La casa familiare, sita in Torino via Mocchie 8, di proprietà della sig.ra resta a lei assegnata Pt_2 con tutto il mobilio e gli arredi presenti, fatta eccezione per i quadri presenti nell'abitazione che sono di proprietà del sig. e resteranno a lui assegnati. Il sig. , presso cui andrà a vivere la figlia Pt_1 Pt_1 Per_1 ha già reperito altra abitazione in Torino via Valdieri 17 ove si trasferirà entro il corrente mese di gennaio 2025;
DISPONE che:
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la avrà con sé; pagina 2 di 3 5) e ripartiranno fra loro, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie Parte_1 Parte_2 medico-sanitarie, scolastiche extrascolastiche e sportive (almeno per una attività) per la figlia, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia e che si impegnano ad osservare;
DÀ ATTO che:
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per la figlia venga richiesto e percepito al 100% dal e vengano invece ripartite tra loro in pari misura le detrazioni fiscali per la figlia di cui, CP_1 pertanto, potranno beneficiare;
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, fatto salvo il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente verbale, di avere risolto ogni altra questione di carattere economico patrimoniale;
8) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei propri documenti di identità e di quelli della figlia, anche validi per l'espatrio;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/10/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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