Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 07/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato IC Porrazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Rotello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Iadanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Commissione Provinciale per la Formazione delle Graduatorie per l’Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;-
l’I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari) di Campobasso, non costituito in giudizio;
nei confronti
FA DI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria definitiva generale, nonché delle graduatorie speciali ex art. 8 della legge regionale n. 12/1998 e s.m.i., approvate nella seduta del 19.11.2024 dalla Commissione provinciale per la formazione delle graduatorie relative all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ambiti territoriali Provincia di Campobasso, con sede presso lo I.A.C.P. di Campobasso, pubblicate nell’albo pretorio del Comune di Rotello il 22.11.2024;
- di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso, anche non comunicato o notificato, e di cui il ricorrente non sia a conoscenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. ER ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, in data 20.4.2023, ha presentato domanda di partecipazione al Bando pubblicato il 22.3.2023 per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) siti nel Comune di Rotello.
La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., con il verbale del 19.3.2024, ha richiesto al ricorrente “ di integrare la domanda con la certificazione anagrafica relativa allo stato civile del richiedente e della figlia; con eventuali provvedimenti di separazione e, qualora gli interessati fossero risultati coniugati, con l’autocertificazione resa dai rispettivi coniugi sul possesso di tutti ì requisiti previsti all’art.2 del bando di concorso, compreso i redditi ” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3).
L’interessato ha riscontrato la suddetta richiesta producendo alla Commissione, per il tramite del Comune di Rotello, la seguente documentazione:
“- Autocertificazione sul reddito 2021 del signor -OMISSIS- (pensione di invalidità); - Stato di famiglia anagrafica;
- Autocertificazione del signor -OMISSIS- sul rapporto di coniugio con la signora -OMISSIS- a seguito di matrimonio contratto il 15 dicembre 1973” (cfr. ricorso, pag. 3; la su indicata documentazione è stata prodotta agli atti del giudizio dall’Amministrazione resistente in allegato - doc. 5 - della memoria depositata in data 14.2.2025).
Successivamente, il ricorrente è stato tuttavia escluso dalla graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., redatta in data 23.7.2024, “ per carenza di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso in capo al coniuge del richiedente ” (cfr. documento 7 allegato alla memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 14.2.2025).
Sul punto, nel ricorso è stato rappresentato che tale esclusione “ è derivata ... dal mancato inserimento nell’istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione di alloggio E.R.P. (acquisita al prot. comunale n.1919 del 20 aprile 2023) di tutti i componenti il nucleo familiare e dell’indicazione del relativo reddito, avendo il richiedente indicato, quali componenti del proprio nucleo familiare (a suo dire, composto da n.3 persone), esclusivamente la figlia e la nipote, nonché dalla mancata allegazione in fase di integrazione dell’autocertificazione rea dalla moglie dello -OMISSIS- attestante i requisiti di cui all’art. 2 del Bando di Concorso ” (cfr. ricorso, pag. 4).
Nell’ambito del procedimento, l’interessato ha formulato allora un’istanza di riesame della detta esclusione.
La Commissione, nella successiva seduta del 19 novembre 2024 (cfr. documento 10 allegato alla memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 14.2.2025), pronunciandosi sulla predetta istanza ha formulato i seguenti rilievi: a) “ in generale, le nozioni di nucleo familiare e di famiglia anagrafica sono distinte e non sempre coincidenti ”; b) “ rientra nel nucleo familiare il coniuge non legalmente separato anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza (art. 3, comma 2, DPCM n. 159/2013), proprio come nella fattispecie; che, comunque, la specifica normativa di riferimento (leggi regionali m 12/1998 e cu 17/2006 e bando di concorso) prevede espressamente che il coniuge (non separato) fa parte del nucleo, familiare ”. E sulla scorta delle dette considerazioni la Commissione, “ verificata la carenza di autocertificazione ex artt.46 e 47 DPR n.445/2000 e s.m.i. sui requisiti in capo al componente/coniuge facente parte, per espressa previsione legislativa, del nucleo familiare del richiedente ”, ha confermato l’esclusione dalla procedura della domanda di assegnazione dell’alloggio di E.R.P. avanzata dal ricorrente, “ per i motivi già espressi nel verbale del 23 luglio 2024 ”.
Il 22 novembre 2024 è stata quindi pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Rotello la graduatoria definitiva generale approvata nella seduta del 19.11.2024 dalla Commissione provinciale per la formazione delle graduatorie relative all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica per la Provincia di Campobasso, atto recante appunto, come detto, l’esclusione del ricorrente per “ carenza dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso ” (cfr. allegato 1 del ricorso).
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’interessato, assumendone l’illegittimità, ha pertanto impugnato la suddetta graduatoria definitiva generale, nonché le graduatorie speciali ex art. 8 della legge regionale n. 12/1998 e s.m.i. parimenti approvate dalla medesima Commissione provinciale per la formazione delle graduatorie relative all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ambiti territoriali Provincia di Campobasso nella seduta del 19.11.2024.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) Violazione della legge regionale 4 agosto 1998, n.12 e s.m.i. e dalla legge regionale 7 luglio 2006, n.17 e s.m.i. nonché dal bando di concorso (in particolare, paragrafi II, IV e VII);
2) Violazione degli artt. 10-bis e 21 - octies L. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza in relazione all’omissione dell’avviso d’avvio del procedimento volto a rigetto dell’istanza ex art. 10-bis L. 241/90, difetto di istruttoria;
3) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto, manifesta ingiustizia, nonché violazione del legittimo affidamento.
In estrema sintesi, con il primo mezzo il ricorrente ha lamentato la violazione della l. r. n. 12/1998, della l. r. n. 17/2006 nonché del bando di concorso, e in particolare dei suoi paragrafi II, IV e VII e relativi allegati, atteso che “ tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, sia all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione al bando, sia in sede di integrazione, era ed è del tutto esaustiva ai fini dei requisiti di cui alla normativa di riferimento ed in particolare ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso ” (cfr. ricorso, pag. 6): sul punto l’interessato ha aggiunto di aver “ autocertificato sia i suoi requisiti ed in seconda istanza anche quelli del coniuge sig.ra -OMISSIS-, residente in [...] ”.
Con il secondo mezzo sono state censurate la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione del cd. soccorso istruttorio e l’omessa comunicazione dell’avviso ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, che avrebbero consentito al ricorrente di colmare le lacune da essa riscontrate nella documentazione prodotta a sostegno della domanda di assegnazione dell’alloggio di E.R.P..
Con il terzo mezzo l’interessato ha ancora censurato, sia pure sotto il diverso profilo dell’eccesso di potere (per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà), gli atti impugnati, assumendo che “ l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare favorevolmente i documenti del ricorrente dandogli congruo termine e soprattutto, tutt’al più, adottare un preavviso di diniego fornendo un termine congruo e non invece 20 giorni giacché tale termine rende il provvedimento di rigetto inevitabilmente affetto di manifesta ingiustizia ” (cfr. ricorso, pag. 9).
3. Nell’interesse della Regione Molise e della Commissione Provinciale di Campobasso per la formazione delle graduatorie relative all’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha opposto l’integrale infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Nella memoria depositata nell’interesse delle suddette Amministrazioni, l’Avvocatura dello Stato ha, infine, precisato “ che lo IACP di Campobasso ha comunicato al Comune di Rotello la disponibilità di ulteriori alloggi, immediatamente assegnabili; pertanto, sempre qualora esistessero i requisiti dell’emergenza abitativa previsti dall’art. 16 della legge regionale n. 12/1998, l’Ente comunale potrebbe comunque procedere ad assegnare un alloggio al ricorrente ” ( cfr. memoria depositata in data 14.2.2025, pagg. 13-14).
4. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Rotello, che, in via preliminare, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2 del c.p.a. in ragione dell’omessa notifica dell’impugnativa ad almeno un controinteressato; nel merito, la difesa comunale ha poi affermato l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. Anche il Comune di Rotello, nella propria memoria di costituzione, depositata in data 14.2.2025, ha rappresentato che “lo IACP con nota del 04.02.2025 (doc. 8) ha comunicato la disponibilità di ulteriori tre (3) alloggi in favore del Comune di Rotello ” (cfr. memoria depositata in data 14.2.2025, pagg. 15).
5. All’esito della camera di consiglio del 19.2.2025 il Tribunale, con l’ordinanza n. 20/2025, ha accolto l’istanza cautelare recata dal ricorso introduttivo, ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Quanto, in particolare, al requisito del fumus boni iuris , la detta ordinanza cautelare si è fondata sulla seguente motivazione:
“ Rilevato che il ricorrente, escluso dalla graduatoria generale in epigrafe, nell’istanza di riesame della graduatoria avanzata all’Amministrazione aveva reso una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, rappresentando che il proprio coniuge “non è titolare di reddito”, e aggiungendo, altresì, che quest’ultima “non risiede e non vive con il nucleo familiare per il quale è stata inoltrata domanda in quanto la signora risiede da sempre in -OMISSIS-” (cfr. allegato 5 del ricorso introduttivo);
Ritenuto, quindi, che non appare priva di consistenza la prospettazione ricorsuale secondo la quale la dichiarazione sopra richiamata, pur sintetica, sarebbe potuta essere considerata idonea a colmare le carenze documentali originariamente rilevate dall’Amministrazione nella pratica del ricorrente;
Considerato, infatti, che con la predetta autodichiarazione quest’ultimo:
a) ha, innanzitutto, comunicato il dato relativo ai redditi di cui la coniuge è titolare, avendo sul punto rappresentato, come detto in precedenza, che la predetta “non è titolare di reddito”;
b) e inoltre, pur limitandosi ad aggiungere, ellitticamente, che la coniuge “non risiede e non vive con il nucleo familiare … in quanto la signora risiede da sempre in -OMISSIS-”, ha nondimeno fornito con ciò un’indicazione non manifestamente inidonea a soddisfare l’indicazione relativa al possesso dei restanti requisiti di cui all’art. 2 del Bando, i quali sono tutti inscindibilmente correlati alla “residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso ….”, e comunque presuppongono un collegamento con pregresse vicende concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare nel territorio italiano, laddove il coniuge del richiedente, per converso, “ risiede da sempre in -OMISSIS- ”.
Con riferimento alla sussistenza del requisito del periculum in mora, nella suddetta ordinanza è stato posto in rilievo che, “ come rappresentato nel ricorso, l’esclusione dell’interessato dal novero dei soggetti assegnatari di un alloggio di edilizia popolare rischia di precludere al predetto, invalido civile all’80%, e ai membri del suo nucleo familiare, composto “dalla figlia e dalla di lei figlia minore anche essa affetta da patologia invalidante”, l’accesso ad un “ alloggio vivibile” .
Con tale ordinanza il Tribunale ha quindi ritenuto “ adeguato ai fini cautelari imporre all’Amministrazione l’obbligo di sospendere, fino alla pronuncia con cui sarà decisa nel merito la presente controversia, l’efficacia dell’assegnazione di uno degli alloggi di edilizia popolare da attribuirsi sulla base della graduatoria generale approvata in data 19.11.2024, della tipologia di quelli oggetto della richiesta di parte ricorrente ”.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale, ha altresì contestualmente ordinato:
1) alla parte ricorrente, “ di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. approvata in data 19.11.2024, entro il termine perentorio del 20 marzo 2025, con onere di successivo deposito in giudizio della prova dell’effettuata notifica nell’ulteriore termine perentorio di quindici giorni dalla sua esecuzione” ; 2) al Comune di Rotello “ di fornire alla difesa del ricorrente, nel termine di gg. 10 dalla comunicazione della presente ordinanza, le complete generalità e il luogo di residenza del suindicato soggetto controinteressato ”.
6. Nel prosieguo parte ricorrente, con le produzioni depositate rispettivamente in data 28.3.2025 e 5.9.2025, ha versato in atti documenti volti a fornire la prova dell’effettuata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. approvata in data 19.11.2024, tale -OMISSIS-, cittadino senegalese.
7. In vista dell’udienza pubblica la difesa comunale ha depositato una memoria insistendo sulle proprie tesi; la ricorrente e il Comune hanno infine depositato ulteriori note scritte con allegata documentazione.
8. All’udienza del 19.9.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio si ritiene esonerato dall’approfondire la problematica relativa alla compiutezza delle formalità seguite da parte ricorrente per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ultimo soggetto utilmente collocato nella graduatoria generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. approvata in data 19.11.2024, individuato, come detto, in -OMISSIS-.
Come anticipato in narrativa, la difesa regionale e comunale hanno, nei propri scritti difensivi, evidenziato come il Comune di Rotello abbia comunicato una disponibilità di ulteriori alloggi pari al numero di tre (cfr. memoria comunale depositata in data 14.2.2025, pag. 15), risultando quindi una sua disponibilità complessiva in sostanza superiore al numero dei soggetti collocatisi in graduatoria ( cfr. la più volte citata graduatoria definitiva generale approvata nella seduta del 19.11.2024).
E tale affermazione trova ulteriore suggello nel contenuto della nota del Comune di Rotello depositata dalla stessa difesa ricorrente in data 16.9.2025. Nella detta nota si rappresenta, infatti, che “ il Comune ha provveduto ad assegnare nel proprio potere discrezionale e di autonomia con decreto altri due alloggi riservandosi nella propria disponibilità un altro alloggio assegnabile ”; e dalla medesima nota si evince altresì che uno solo dei detti alloggi è stato assegnato allo stesso -OMISSIS-, sicché deve oggi ritenersi - re melius perpensa - insussistente, in capo al predetto, la posizione di controinteresse in considerazione della quale era stata a suo tempo ordinata al ricorrente l’integrazione del contraddittorio, potendo l’aspirazione del ricorrente trovare soddisfacimento senza pregiudizio per il medesimo.
10. Venendo al merito della controversia, il ricorso si manifesta meritevole di accoglimento per l’assorbente fondatezza del suo primo motivo.
11. La censura verte, come anticipato in narrativa, sulla denunciata violazione delle ll. rr. nn. 12/1998 e 17/2006 nonché del bando di concorso, ed in particolare dei suoi paragrafi II, IV e VII e relativi allegati, atteso che “ tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, sia all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione al bando, sia in sede di integrazione, era ed è del tutto esaustiva ai fini dei requisiti di cui alla normativa di riferimento ed in particolare ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso ” (cfr. ricorso, pag. 6): sul punto l’interessato ha sottolineato di aver “ autocertificato sia i suoi requisiti ed in seconda istanza anche quelli del coniuge sig.ra -OMISSIS-, residente in [...] ”.
12. La doglianza è fondata.
12.1. Il ricorrente, escluso dalla graduatoria generale in epigrafe, nell’istanza di riesame, sul punto, della graduatoria stessa, avanzata all’Amministrazione. ha in effetti reso una dichiarazione, esplicitamente espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000, rappresentando univocamente che il proprio coniuge “ non è titolare di reddito ”, e aggiungendo altresì, in maniera del pari univoca, che quest’ultima “ non risiede e non vive con il nucleo familiare per il quale è stata inoltrata domanda in quanto la signora risiede da sempre in -OMISSIS- ” (cfr. allegato 5 del ricorso).
12.2. Sul punto, il Collegio deve in primis evidenziare che il ricorrente era legittimato a rendere la detta dichiarazione in luogo del proprio coniuge, atteso che, come ricordato anche dalle resistenti difese, il bando prevedeva, al punto IV, rubricato “ contenuti e modalità di compilazione delle domande ”, che “ il concorrente dovrà dichiarare nei modi previsti dagli Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, che sussistono in suo favore e degli altri componenti il proprio nucleo familiare i requisiti di cui alle lett. c), d), e) f) e 1) del punto 2 del presente bando di concorso ” (cfr. documento 2 allegato alla memoria depositata dalla difesa regionale in data 14.2.2025).
12.3. Ciò posto, il Collegio rileva che, come già anticipato in sede cautelare, la dichiarazione sopra richiamata, pur se sintetica, deve nondimeno ritenersi idonea a colmare le carenze documentali originariamente rilevate dall’Amministrazione nella pratica del ricorrente.
Ed infatti, con la predetta autodichiarazione quest’ultimo:
a) ha, innanzitutto, comunicato il dato relativo ai redditi di cui la coniuge è titolare, avendo sul punto rappresentato, come detto in precedenza, che la predetta “ non è titolare di reddito ”;
b) e inoltre, pur limitandosi ad aggiungere, ellitticamente, che la coniuge “ non risiede e non vive con il nucleo familiare … in quanto la signora risiede da sempre in -OMISSIS- ”, ha con ciò stesso fornito un’indicazione nella sostanza idonea ad attestare il possesso anche dei restanti requisiti di cui all’art. 2 del Bando, atteso che i medesimi sono tutti inscindibilmente correlati alla “ residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso ….”, e pertanto presuppongono comunque un collegamento con pregresse vicende concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare nel territorio italiano, laddove il coniuge del richiedente, per converso, “ risiede da sempre in -OMISSIS- ”, dove in definitiva sarebbe appunto rimasto.
12.4. Il motivo di censura in trattazione risulta quindi meritevole di adesione, dal momento che illegittimamente l’Amministrazione ha escluso il ricorrente dalla graduatoria ritenendo che la sua domanda, così come integrata in corso di procedimento, non fosse idonea ad attestare i requisiti richiesti dal Bando, ed in particolare dal suo articolo 2.
13. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, con l’assorbimento dei residui motivi di doglianza il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla sola posizione dell’odierno ricorrente.
14. L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi in ordine alla posizione dell’interessato in aderenza ai principi enunciati nella presente decisione.
15. La peculiarità della materia induce a compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti oggetto d’impugnativa, nei limiti e con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità di tutti i soggetti variamente interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle loro rispettive generalità.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
ER ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ER | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.