Articolo 3 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1119
Articolo 2
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22 gennaio 1959
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante la riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1958-59 e della autorizzazione di spesa di cui alle leggi 10 novembre 1954, n. 1087, e 29 settembre 1957, n. 966 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1959