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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/11/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2490/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Vittorio Parte_1 C.F._1
Possidoni;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Vittorio Parte_2 C.F._2
Possidoni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2.La casa coniugale di proprietà della moglie signora – acquistata nel Parte_2 settembre/ottobre 2019 per il prezzo di euro 190.000,00= e con un mutuo residuo di euro
140.000,00= (circa) sarà assegnata (con diritto di abitazione con i beni e gli arredi ivi contenuti) al marito signor collocatario dei figli minori;
Parte_1
3.la moglie, signora si impegna ad intestare la proprietà della casa coniugale ai figli Parte_2
– oggi minori – tramite atto notarile, già prenotato avanti il Notaio dott. in Lodi, Persona_1 con la previsione del diritto di abitazione in favore del marito, sig. il marito si Parte_1 accollerà il mutuo residuo.
4.La moglie – come riferito in premessa - ha già reperito altra sistemazione abitativa di proprietà in Secugnago (LO), via Strada Cantoniera, 3 dove trasferirà la propria residenza.
5.I figli minori, e rimarranno affidati in modo Persona_2 Persona_3 condiviso, come previsto ex lege, ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale
pagina 1 di 3 presso il padre in Lodi Vecchio (LO), via XXV Aprile, nr.19;
6. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli minori con sé.
7.I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse, trascorreranno con la madre:
-3 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
-i fine settimana alternati, dalle ore 12.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
-per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
-per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
8.I genitori – che producono i loro rispettrivi CUD per le annualità 2022/2023 e 2024 rinunciano reciprocamente a corrispondere un importo all'altro coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
le spese scolastiche straordinarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate, saranno suddivise nella misura del 50% tra
i coniugi.
9.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
10.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono
l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Borsa (Romania) in data 18.08.2008, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile Del Comune di Lodi Vecchio (LO) in data
21.01.2019 – N.
3 - Parte II – Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 06/11/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2490/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Vittorio Parte_1 C.F._1
Possidoni;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Vittorio Parte_2 C.F._2
Possidoni;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2.La casa coniugale di proprietà della moglie signora – acquistata nel Parte_2 settembre/ottobre 2019 per il prezzo di euro 190.000,00= e con un mutuo residuo di euro
140.000,00= (circa) sarà assegnata (con diritto di abitazione con i beni e gli arredi ivi contenuti) al marito signor collocatario dei figli minori;
Parte_1
3.la moglie, signora si impegna ad intestare la proprietà della casa coniugale ai figli Parte_2
– oggi minori – tramite atto notarile, già prenotato avanti il Notaio dott. in Lodi, Persona_1 con la previsione del diritto di abitazione in favore del marito, sig. il marito si Parte_1 accollerà il mutuo residuo.
4.La moglie – come riferito in premessa - ha già reperito altra sistemazione abitativa di proprietà in Secugnago (LO), via Strada Cantoniera, 3 dove trasferirà la propria residenza.
5.I figli minori, e rimarranno affidati in modo Persona_2 Persona_3 condiviso, come previsto ex lege, ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale
pagina 1 di 3 presso il padre in Lodi Vecchio (LO), via XXV Aprile, nr.19;
6. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli minori con sé.
7.I figli, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del loro preminente interesse, trascorreranno con la madre:
-3 giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi;
-i fine settimana alternati, dalle ore 12.30 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
-per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
-per 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
-per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
8.I genitori – che producono i loro rispettrivi CUD per le annualità 2022/2023 e 2024 rinunciano reciprocamente a corrispondere un importo all'altro coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
le spese scolastiche straordinarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate, saranno suddivise nella misura del 50% tra
i coniugi.
9.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
10.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono
l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Borsa (Romania) in data 18.08.2008, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile Del Comune di Lodi Vecchio (LO) in data
21.01.2019 – N.
3 - Parte II – Serie C;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 06/11/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3