Art. 29. (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attivita' professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se' o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entita' del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreche' tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilita' con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attivita' professionali, direttamente o tramite intermediario, da', offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione 111 del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita' nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attivita' professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se' o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entita' del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreche' tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilita' con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attivita' professionali, direttamente o tramite intermediario, da', offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione 111 del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita' nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.