Versione
21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 29. (Principi e criteri direttivi di attuazione
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attivita' professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se' o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entita' del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreche' tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilita' con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attivita' professionali, direttamente o tramite intermediario, da', offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione 111 del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita' nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato) 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attivita' professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per se' o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entita' del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreche' tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilita' con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attivita' professionali, direttamente o tramite intermediario, da', offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione 111 del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entita' nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
Commentario • 1
- 1. Corruzione tra privati: l'iter storico dell'articolo 2635 del Codice CivileFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 30 settembre 2013 · 0.8085818
1. Il DLgs 11 aprile 2002, n. 61 e la ratio della norma La fattispecie di “infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1 del DLgs n. 61/2002 - disciplina che ha riformato il diritto penale societario - con la previsione dell'art. 2635 del Codice Civile, che recitava: “1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 13/07/2022, n. 663Provvedimento: Pubblicato il 13/07/2022 N. 00663/2022 REG.PROV.COLL. N. 00530/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, proposto dallo Studio Odontoiatrico Bresciano e Pasqualini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fedele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale …Leggi di più...
- Bando regionale·
- Valore normativo FAQ·
- Legge regionale·
- Legittimità provvedimento·
- Aiuti di stato·
- Emergenza COVID-19·
- Lavoratori autonomi·
- Interpretazione bando·
- Soccombenza·
- Ammissibilità studi associati·
- Contributi a fondo perduto·
- Liquidità imprese·
- Violazione di legge