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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2019 R.G. (a cui è riunito l'appello iscritto al n. 273/2019 R.G.), introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F./P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Gebbione n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Palumbo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Greco (p.e.c.:
- fax 0984/784588); Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.02.1975, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via della Zecca n. 7, pr esso lo studio dell'Avv. Raffaele D'Ottavio (p.e.c.: - fax Email_2
0965/810360), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
******************
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1328/2018 del 12.09.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, il solo procuratore della Banca appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanz a di assegnazione a sentenza presentata in via telematica il 30.08.2024, come di seguito:
“Per la il sottoscritto procuratore insiste Pt_1 Parte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in accoglimento dei motivi di appello di cui al giudizio iscritto col n. 245/2019 ad istanza dell e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
1328/2018 resa dal Tribunale di Reggio Calabria così provvedere:
- accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace e del tutto conforme la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- rigettare il gravame iscritto col n. 273/2019 ad istanza d perch é Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- vinte le spese del doppio grado di lite.
Il sottoscritto procuratore chiede i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione notificato il 16.07.2015 conveniva in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Gebbione n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Palumbo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Greco (p.e.c.:
- fax 0984/784588); Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.02.1975, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via della Zecca n. 7, pr esso lo studio dell'Avv. Raffaele D'Ottavio (p.e.c.: - fax Email_2
0965/810360), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
******************
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1328/2018 del 12.09.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, il solo procuratore della Banca appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanz a di assegnazione a sentenza presentata in via telematica il 30.08.2024, come di seguito:
“Per la il sottoscritto procuratore insiste Pt_1 Parte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in accoglimento dei motivi di appello di cui al giudizio iscritto col n. 245/2019 ad istanza dell e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
1328/2018 resa dal Tribunale di Reggio Calabria così provvedere:
- accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace e del tutto conforme la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- rigettare il gravame iscritto col n. 273/2019 ad istanza d perch é Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- vinte le spese del doppio grado di lite.
Il sottoscritto procuratore chiede i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Controparte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale l per ivi sentire accertare l'usurarietà del CP_2 contratto di mutuo stipulato con la convenuta in data 09.09.2009, la nullità della clausola n. 4 del contratto e l'indeterminatezza del Taeg, del Tae e degli interessi corrispettivi, con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
In particolare, esponeva di avere stipulato con un contratto di mutuo CP_2 ipotecario per l'importo di € 144.000,00, da rimborsarsi mediante 24 rate mensili posticipate e successive 336 rate mensili dell'importo di € 846,01 cadauna, con un ISC pari al 5,64%.
Lamentava che il tasso di mora, pari al tasso soglia temporalmente vigente ed all'epoca della stipula pari quindi al 6,69%, era da considerarsi usurario in quanto essendo prevista come modalità di calcolo quella di 365/360 giorni l'effettivo tasso di interesse di mora era in realtà superiore al tasso soglia, attestandosi sulla percentuale del 6,7829%. Rilevava altresì che l'art. 4 del contratto prevedeva l'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, così verificandosi una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e quindi la relativa pattuizione aveva reso nullo il contratto con le conseguenze di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.. Adduceva infine che in contratto non era stato indicato il TAE per le prime 24 rate che era pari al 2,6158 né il Taeg.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.03.2016, si costituiva l CP_2
rilevando che il rapporto non poteva considerarsi usurario, posto che ai fini della
[...] verifica dell'usura non poteva operarsi la sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi.
Chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. con ordinanza del 20.02.2017 questo Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 10.05.2017 la proposta veniva accettata dalla convenuta ed all'udienza del 14.06.2017 veniva rifiutata dall'attore.
Con ordinanza del 28.10.2017 veniva rigettata la richiesta di ctu contabile e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udie nza del
12.09.2018, alla quale veniva discussa e decisa sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara nulla la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
2. Rigetta nel resto la domanda attorea;
3. Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte attrice a rifondere la restante metà delle spese in favore d in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., liquidate in complessivi € 808,75, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% (già operata la compensazione)
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Procura presso il
Tribunale di Reggio Calabria, a cura della Cancelleria.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 11, 48 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.”.
Avverso tale sentenza proponeva parziale appello la con atto di CP_2 citazione notificato il 01.03.2019, nel quale veniva esposto un unico motivo di censura, articolato in quattro punti.
In sintesi, l'appellante criticava la decisione adottata dal primo Giudice, contestando il non assoggettamento della mora alla verifica ex L. 108/96 - non essendo corretto confrontare il tasso di interesse di mora con la soglia di legge, relativa quest'ultima all'interesse corrispettivo - in quanto si tratterebbe di misure finanziariamente differenti, con presupposti diversi e caratterizzate da sostanziale disomogeneità.
Spiegava che il calcolo del tasso di mora alla stipula del contratto di mutuo viene di solito calcolato “…avendo come base di calcolo la somma non pagata alla scadenza contrattuale (che può essere anche pari ad un solo centesimo di euro) e non sul credito concesso al cliente. Esso esprime il costo dell'eventuale inadempienza (in relazione alla somma rimasta eventualmente impagata) e non il costo del credito.”.
Deduceva inoltre che “…la modalità di calcolo 365/360 è limitata per contratto soltanto ai primi 24 mesi, essendo prevista la modalità 360/360 per le rate a scadere successivamente fino alla scadenza del finanziamento;
(…) al fine di tener conto ex ante degli interessi corrispettivi (al tasso variabile per le prime n. 24 rate, alla stipula pari al 2,642 % e al tasso fisso del 6% per le rate successive, previsti dal contratto del 09.09.2009), degli interessi di mora (al tasso iniziale del 6,69% con metodologia
365/360), e degli oneri (eventuali commissione di istruttoria, interessi di preammortamento, spese incasso rata e spese assicurative mensili), si ottiene un costo del denaro pari a 6,275%, che risulta inferiore al tasso soglia di usura rilevato nel III trimestre 2009 per i mutui ipotecari a tasso fisso, pari a 6,69%.”.
Ipotizzava, quindi, la verifica del tasso di mora secondo i chiarimenti del la Banca
d'Italia del 3.7.2013, di talché, in assenza “…di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per l'interesse moratorio, si potrebbe tentare di individuare una soglia usuraria tecnicamente omogenea (o meglio, il meno disomogenea possibile) con gli interessi di mora.”.
Criticava, infine, la valutazione operata dal Tribunale in ordine al calcolo della mora effettivamente pagata in corso di rapporto, nel senso che il Giudice avrebbe dovuto effettuare una verifica in ordine all'effettiva usurarietà dell'interesse moratorio, poiché,
a suo dire, non rileverebbero “…ai fini della verifica di usurarietà, voci di costo meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, e subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi o del tutto irreali.”.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza nonché la condanna dell'appellata alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con autonomo atto di appello notificato telematicamente il 12.03.2019 - iscritto al n.
273/2019 R.G. -, impugnava anch'egli parzialmente la Controparte_1 sentenza in questione, esplicitando, quale principale motivo di gravame (reiterato anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio), quello per il quale il Tribunale avrebbe errato nella decisione impugnata, non avendo considerato la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora sulle rate scadute ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso soglia e quindi avendo omesso di dichiarare la nullità della pattuizione, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.. Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
Ed infatti va ricordato che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di appello, è intervenuta, in materia di interessi moratori usurari, la nota sentenza n. 19597/2020, con cui la Cassazione Civile a SS.UU. ha enunciato una serie di principi qui di seguito sommariamente elencati:
a) La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
b) Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
c) In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. (Questo è uno degli aspetti di maggior rilievo dato che - verosimilmente - la non debenza degli interessi di mora inciderà solo per alcuni periodi del rapporto, mentre gli interessi corrispettivi avranno un impatto maggiore, applicandosi per tutta la durata del contratto).
d) Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso -soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
e) Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt.
33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.. f) L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'oner e di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
In base a tale pronuncia, è stato inoltre statuito che “In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”, il che, in termini pratici, significa che, una volta affermata l'illegittimità dei tassi usurari eventualmente concordati e quella del calcolo degli interessi di mora su quelli corrispettivi, e riconosciuta l'autonomia delle due pattuizioni, vengono fatti salvi gli interessi corrispettivi di cui viene comunque riconosciuta la debenza anche in caso di usura degli interessi di mora.
Con il suddetto arresto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha anche affermato che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011 (nella specie, il contratto è stato stipulato il 09.09.2009), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Pertanto la formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Alla luce di quanto sopra argomentato e per quanto ne occupa, constatato, tra l'altro, che la pattuizione originaria del tasso di mora non supera, per tipologia di finanziamento (mutuo a tasso variabile), il tasso soglia stabilito al 6,69% dalla Banca
d'Italia per il trimestre di riferimento, oltre, ovviamente, alla maggiorazione del 2.1 sopra accennata, bisogna necessariamente concludere che la tesi sostenuta dalla Pt_1 appellante sia corretta e vada pertanto accolta.
Viceversa l'appello spiegato dal è destituito di fondamento. Controparte_1
Ed invero, già prima della definitiva pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 (di cui si è appena detto), consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, Ord. 17447/2019 del 28.06.2019), oltre ad avere stabilito che il tasso di mora, come gli altri interessi convenzionali, è assoggettato alla verifica del superamento dei tassi soglia antiusura previsti dalla Legge n. 108/1996, ha anche affermato che non si applica la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora sulle rate scadute ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso soglia.
E' stato infatti chiarito che le due tipologie di interessi hanno presupposti differenti. Infatti, mentre gli interessi corrispettivi hanno la funzione fisiologica di remunerare il capitale finanziato, gli interessi moratori individuano, invece, il costo patologico ch e il debitore deve sopportare nel caso di inadempimento.
In definitiva, anche se gli interessi convenzionali di mora sono sottoposti alla normativa in tema di usura di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, tuttavia, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, non è corretto sommare g li interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
L'ontologica differenza tra i due tipi di tassi è conformata dalla circostanza per cui il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, mentre il tasso di mora si calc ola sulla rata scaduta, che include l'importo del capitale residuo e l'interesse corrispettivo su di esso calcolato.
In sintesi, pur non essendo consentito sommare i tassi per valutare la soglia, la disciplina antiusura si applica comunque agli interessi moratori.
Le argomentazioni sopra riportate neutralizzano in nuce le ulteriori ragioni esposte dall'appellante in via incidentale ed assorbono ogni ulteriore questione, sicché la domanda da questi proposta va respinta.
In ragione della mutata giurisprudenza, intervenuta solo successivamente alla proposizione di entrambe le impugnazioni, si reputa giusto ed equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione incidentale è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 tempore, nei confronti di con atto di citazione notificato in Controparte_1 data 01.03.2019, e su quello riunito al presente, iscritto al n. 273/2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto
2) Dichiara la legittimità del tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo stipulato in data 09.09.2009; 3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione incidentale è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 245/2019 R.G. (a cui è riunito l'appello iscritto al n. 273/2019 R.G.), introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F./P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Gebbione n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Palumbo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Greco (p.e.c.:
- fax 0984/784588); Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.02.1975, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via della Zecca n. 7, pr esso lo studio dell'Avv. Raffaele D'Ottavio (p.e.c.: - fax Email_2
0965/810360), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
******************
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1328/2018 del 12.09.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, il solo procuratore della Banca appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanz a di assegnazione a sentenza presentata in via telematica il 30.08.2024, come di seguito:
“Per la il sottoscritto procuratore insiste Pt_1 Parte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in accoglimento dei motivi di appello di cui al giudizio iscritto col n. 245/2019 ad istanza dell e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
1328/2018 resa dal Tribunale di Reggio Calabria così provvedere:
- accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace e del tutto conforme la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- rigettare il gravame iscritto col n. 273/2019 ad istanza d perch é Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- vinte le spese del doppio grado di lite.
Il sottoscritto procuratore chiede i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione notificato il 16.07.2015 conveniva in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Via Gebbione n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Daniela Palumbo, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Greco (p.e.c.:
- fax 0984/784588); Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
26.02.1975, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via della Zecca n. 7, pr esso lo studio dell'Avv. Raffaele D'Ottavio (p.e.c.: - fax Email_2
0965/810360), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
******************
OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
1328/2018 del 12.09.2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, il solo procuratore della Banca appellante ha precisato le conclusioni, mediante istanz a di assegnazione a sentenza presentata in via telematica il 30.08.2024, come di seguito:
“Per la il sottoscritto procuratore insiste Pt_1 Parte_1 nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in accoglimento dei motivi di appello di cui al giudizio iscritto col n. 245/2019 ad istanza dell e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
1328/2018 resa dal Tribunale di Reggio Calabria così provvedere:
- accertare e dichiarare pienamente valida ed efficace e del tutto conforme la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
- confermare nel resto l'impugnata sentenza;
- rigettare il gravame iscritto col n. 273/2019 ad istanza d perch é Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto;
- vinte le spese del doppio grado di lite.
Il sottoscritto procuratore chiede i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
In particolare, esponeva di avere stipulato con un contratto di mutuo CP_2 ipotecario per l'importo di € 144.000,00, da rimborsarsi mediante 24 rate mensili posticipate e successive 336 rate mensili dell'importo di € 846,01 cadauna, con un ISC pari al 5,64%.
Lamentava che il tasso di mora, pari al tasso soglia temporalmente vigente ed all'epoca della stipula pari quindi al 6,69%, era da considerarsi usurario in quanto essendo prevista come modalità di calcolo quella di 365/360 giorni l'effettivo tasso di interesse di mora era in realtà superiore al tasso soglia, attestandosi sulla percentuale del 6,7829%. Rilevava altresì che l'art. 4 del contratto prevedeva l'applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute, così verificandosi una sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori e quindi la relativa pattuizione aveva reso nullo il contratto con le conseguenze di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.. Adduceva infine che in contratto non era stato indicato il TAE per le prime 24 rate che era pari al 2,6158 né il Taeg.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 07.03.2016, si costituiva l CP_2
rilevando che il rapporto non poteva considerarsi usurario, posto che ai fini della
[...] verifica dell'usura non poteva operarsi la sommatoria degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi.
Chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. con ordinanza del 20.02.2017 questo Giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 10.05.2017 la proposta veniva accettata dalla convenuta ed all'udienza del 14.06.2017 veniva rifiutata dall'attore.
Con ordinanza del 28.10.2017 veniva rigettata la richiesta di ctu contabile e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udie nza del
12.09.2018, alla quale veniva discussa e decisa sulle conclusioni rassegnate a verbale dalle parti.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così decideva: “Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara nulla la clausola contrattuale determinativa del tasso di mora con riferimento al contratto di mutuo oggetto di causa;
2. Rigetta nel resto la domanda attorea;
3. Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte attrice a rifondere la restante metà delle spese in favore d in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., liquidate in complessivi € 808,75, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% (già operata la compensazione)
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Procura presso il
Tribunale di Reggio Calabria, a cura della Cancelleria.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle ore 11, 48 (parti non presenti) ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.”.
Avverso tale sentenza proponeva parziale appello la con atto di CP_2 citazione notificato il 01.03.2019, nel quale veniva esposto un unico motivo di censura, articolato in quattro punti.
In sintesi, l'appellante criticava la decisione adottata dal primo Giudice, contestando il non assoggettamento della mora alla verifica ex L. 108/96 - non essendo corretto confrontare il tasso di interesse di mora con la soglia di legge, relativa quest'ultima all'interesse corrispettivo - in quanto si tratterebbe di misure finanziariamente differenti, con presupposti diversi e caratterizzate da sostanziale disomogeneità.
Spiegava che il calcolo del tasso di mora alla stipula del contratto di mutuo viene di solito calcolato “…avendo come base di calcolo la somma non pagata alla scadenza contrattuale (che può essere anche pari ad un solo centesimo di euro) e non sul credito concesso al cliente. Esso esprime il costo dell'eventuale inadempienza (in relazione alla somma rimasta eventualmente impagata) e non il costo del credito.”.
Deduceva inoltre che “…la modalità di calcolo 365/360 è limitata per contratto soltanto ai primi 24 mesi, essendo prevista la modalità 360/360 per le rate a scadere successivamente fino alla scadenza del finanziamento;
(…) al fine di tener conto ex ante degli interessi corrispettivi (al tasso variabile per le prime n. 24 rate, alla stipula pari al 2,642 % e al tasso fisso del 6% per le rate successive, previsti dal contratto del 09.09.2009), degli interessi di mora (al tasso iniziale del 6,69% con metodologia
365/360), e degli oneri (eventuali commissione di istruttoria, interessi di preammortamento, spese incasso rata e spese assicurative mensili), si ottiene un costo del denaro pari a 6,275%, che risulta inferiore al tasso soglia di usura rilevato nel III trimestre 2009 per i mutui ipotecari a tasso fisso, pari a 6,69%.”.
Ipotizzava, quindi, la verifica del tasso di mora secondo i chiarimenti del la Banca
d'Italia del 3.7.2013, di talché, in assenza “…di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per l'interesse moratorio, si potrebbe tentare di individuare una soglia usuraria tecnicamente omogenea (o meglio, il meno disomogenea possibile) con gli interessi di mora.”.
Criticava, infine, la valutazione operata dal Tribunale in ordine al calcolo della mora effettivamente pagata in corso di rapporto, nel senso che il Giudice avrebbe dovuto effettuare una verifica in ordine all'effettiva usurarietà dell'interesse moratorio, poiché,
a suo dire, non rileverebbero “…ai fini della verifica di usurarietà, voci di costo meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, e subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi o del tutto irreali.”.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza nonché la condanna dell'appellata alla rifusione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con autonomo atto di appello notificato telematicamente il 12.03.2019 - iscritto al n.
273/2019 R.G. -, impugnava anch'egli parzialmente la Controparte_1 sentenza in questione, esplicitando, quale principale motivo di gravame (reiterato anche nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio), quello per il quale il Tribunale avrebbe errato nella decisione impugnata, non avendo considerato la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora sulle rate scadute ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso soglia e quindi avendo omesso di dichiarare la nullità della pattuizione, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.. Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta del solo procuratore di parte appellante, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato.
Ed infatti va ricordato che, a seguito dell'instaurazione del giudizio di appello, è intervenuta, in materia di interessi moratori usurari, la nota sentenza n. 19597/2020, con cui la Cassazione Civile a SS.UU. ha enunciato una serie di principi qui di seguito sommariamente elencati:
a) La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
b) Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
c) In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. (Questo è uno degli aspetti di maggior rilievo dato che - verosimilmente - la non debenza degli interessi di mora inciderà solo per alcuni periodi del rapporto, mentre gli interessi corrispettivi avranno un impatto maggiore, applicandosi per tutta la durata del contratto).
d) Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso -soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.
e) Nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista dagli artt.
33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.. f) L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'oner e di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
In base a tale pronuncia, è stato inoltre statuito che “In caso di usura degli interessi moratori si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”, il che, in termini pratici, significa che, una volta affermata l'illegittimità dei tassi usurari eventualmente concordati e quella del calcolo degli interessi di mora su quelli corrispettivi, e riconosciuta l'autonomia delle due pattuizioni, vengono fatti salvi gli interessi corrispettivi di cui viene comunque riconosciuta la debenza anche in caso di usura degli interessi di mora.
Con il suddetto arresto giurisprudenziale, la Suprema Corte ha anche affermato che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30/06/2011 (nella specie, il contratto è stato stipulato il 09.09.2009), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Pertanto la formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Alla luce di quanto sopra argomentato e per quanto ne occupa, constatato, tra l'altro, che la pattuizione originaria del tasso di mora non supera, per tipologia di finanziamento (mutuo a tasso variabile), il tasso soglia stabilito al 6,69% dalla Banca
d'Italia per il trimestre di riferimento, oltre, ovviamente, alla maggiorazione del 2.1 sopra accennata, bisogna necessariamente concludere che la tesi sostenuta dalla Pt_1 appellante sia corretta e vada pertanto accolta.
Viceversa l'appello spiegato dal è destituito di fondamento. Controparte_1
Ed invero, già prima della definitiva pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 (di cui si è appena detto), consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, Ord. 17447/2019 del 28.06.2019), oltre ad avere stabilito che il tasso di mora, come gli altri interessi convenzionali, è assoggettato alla verifica del superamento dei tassi soglia antiusura previsti dalla Legge n. 108/1996, ha anche affermato che non si applica la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora sulle rate scadute ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso soglia.
E' stato infatti chiarito che le due tipologie di interessi hanno presupposti differenti. Infatti, mentre gli interessi corrispettivi hanno la funzione fisiologica di remunerare il capitale finanziato, gli interessi moratori individuano, invece, il costo patologico ch e il debitore deve sopportare nel caso di inadempimento.
In definitiva, anche se gli interessi convenzionali di mora sono sottoposti alla normativa in tema di usura di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, tuttavia, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, non è corretto sommare g li interessi corrispettivi e gli interessi moratori.
Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
L'ontologica differenza tra i due tipi di tassi è conformata dalla circostanza per cui il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, mentre il tasso di mora si calc ola sulla rata scaduta, che include l'importo del capitale residuo e l'interesse corrispettivo su di esso calcolato.
In sintesi, pur non essendo consentito sommare i tassi per valutare la soglia, la disciplina antiusura si applica comunque agli interessi moratori.
Le argomentazioni sopra riportate neutralizzano in nuce le ulteriori ragioni esposte dall'appellante in via incidentale ed assorbono ogni ulteriore questione, sicché la domanda da questi proposta va respinta.
In ragione della mutata giurisprudenza, intervenuta solo successivamente alla proposizione di entrambe le impugnazioni, si reputa giusto ed equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione incidentale è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] in persona del legale rappresentante pro - Parte_2 tempore, nei confronti di con atto di citazione notificato in Controparte_1 data 01.03.2019, e su quello riunito al presente, iscritto al n. 273/2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ed a parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto
2) Dichiara la legittimità del tasso di mora convenuto nel contratto di mutuo stipulato in data 09.09.2009; 3) Rigetta l'appello incidentale;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione incidentale è stata respinta integralmente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12.09.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)