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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
TO VA ZZ, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN Lata;
attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Controparte_1
IL e ME Triulcio;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 23.7.2022, attorno alle 13:30/14:00 circa, allorquando la stessa, percorrendo a piedi il marciapiede situato sul lato destro in Via Galluppi, nel Comune di cadeva rovinosamente CP_1
a terra a causa di un dissesto presente sul piano di calpestio e tale anomalia non era né visibile né segnalata;
deduce, altresì, che, a seguito della caduta, veniva soccorsa e trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale di ove veniva riscontrata “frattura scomposta CP_1 dell'estremità distale del perone di sn con sublussazione dell'astragalo”; che, nei giorni a seguire veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il il quale resisteva alla domanda Controparte_1
escludendo qualsiasi profilo di responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro descritto nell'atto
1 introduttivo, sussistendo un “caso fortuito” derivante dalla condotta dell'attrice, la quale non prestava l'adeguata diligenza nel percorrere il tratto di strada in questione.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e l'espletamento di una CTU medico-legale e all'udienza del 23.5.2025 veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***************
Parte attrice invoca la responsabilità del quale ente proprietario del tratto stradale e, in CP_1
quanto tale, onerato della custodia e della manutenzione.
La Corte di legittimità è intervenuta a Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 a definitiva conferma dei principi applicabili in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051
c.c.) ribadendo che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In merito al caso fortuito la Suprema Corte ha precisato che “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”.
Sulla scorta dei principi appena esposti, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di essere rovinata al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiede che si trovava a percorrere e che tale anomalia non risultava in alcun modo segnalata.
Le circostanze di cui sopra risultano riscontrate dalla documentazione fotografica in atti che ritrae il luogo teatro del sinistro, in cui è visibile l'attrice riversa per terra vicina alla anomalia in questione, rappresentata nello specifico dalla mancanza di alcune mattonelle sul marciapiede che genera un dislivello rispetto al piano di calpestio.
La dinamica del sinistro descritta in citazione ha trovato conferma all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'interesse di parte attrice, in particolare di la quale ha Testimone_1
2 assistito personalmente alla dinamica del sinistro, riferendo che “Effettivamente ho visto mia sorella poggiare il piede su una parte di pavimentazione che mancava e lei mettendoci il piede su ha perso l'equilibrio”.
I testi hanno, poi, riconosciuto lo stato dei luoghi e il punto in cui è caduta l'attrice dalle foto prodotte.
Deve ritenersi, pertanto, che la pavimentazione danneggiata del marciapiede abbia generato un rischio insito nella cosa stessa che, nel caso di specie, ha determinato la caduta.
Ciò premesso, è pur vero che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata. Difatti, dalla acquisita fotografia raffigurante la sconnessione stradale, risulta che l'assenza di mattonelle, peraltro non ricoperta da ingombri o materiale di alcun genere e collocata proprio al centro del marciapiede percorso dall'attrice, fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile e facilmente apprezzabile, tenuto anche conto delle condizioni di visibilità garantite dalla luce solare, atteso che il sinistro per cui è causa è avvenuto nella mattinata di una giornata estiva attorno alle 13:30/14:00, elementi questi che, unitamente considerati, rendono ragionevole ritenere che la adottando un maggiore grado di attenzione, avrebbe potuto Pt_1
avvedersi, almeno in ultimo, del dislivello e tentare, di conseguenza, di deviare la marcia nel tentativo di aggirarlo ed evitare di andarvi a finire o, comunque, di attutire gli effetti pregiudizievoli dell'accadimento.
Pur tuttavia, non può dirsi che il contegno colposo della danneggiata integri da solo gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Di recente, la Corte, nel precisare le modalità di riparto probatorio, ha avuto modo di appesantire l'onere spettante al custode, rilevando che il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non sia sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, laddove non si ravvisino i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Più nello specifico la Corte afferma che “l'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”
(Cass. n. 40351/2021).
Tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - assume rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c., co.
1, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, elemento questo rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che deve riconoscersi un concorso nella misura reputata equa del 30%.
3 Passando all'esame delle conseguenze del sinistro, si rileva che il CTU nominato in corso di causa, le cui valutazioni appaiono condivisibili, alla luce dell'analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni, non contestate dal ha riscontrato Controparte_1
esiti di “Frattura scomposta del terzo distale del perone sinistro con sublussazione della caviglia” trattata chirurgicamente, accertando quali esiti permanenti, lieve aumento della locale circonferenza intermalleolare associato alla permanenza dei mezzi di sintesi in situ, e lieve ipomiotrofia della componente muscolare distale della gamba, nonché il reliquato cicatriziale quale alterazione fisiognomica in esito all'intervento chirurgico di osteosintesi.
Il CTU ha quindi ritenuto esistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, stimando il danno permanente in misura pari al 7% e quello temporaneo in 34 giorni di inabilità totale, ulteriori
30 giorni di inabilità parziale al 50% e 10 giorni al 25% (cfr. relazione a firma del dott. Per_1
.
[...]
Sulla scorta di tali conclusioni, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2024 può riconoscersi la somma di € 3.910,00 per inabilità temporanea totale (giorni 34) a cui va aggiunta la somma di €
1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30) nonché € 287,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 10).
Inoltre, il danno biologico va liquidato (in relazione all'età dell'infortunata all'epoca dell'evento, 48 anni) nella misura di € 11.192,00 per un totale di € 17.114,50.
Alla somma così ottenuta deve aggiungersi l'importo di € 18,82, unica spesa medica di cui si riscontra documentazione in atti (ricevuta ticket sanitario per rx caviglia sinistra), non potendosi, diversamente, qualificare quale spesa medica l'importo sostenuto per il rilascio di copia della cartella clinica (€ 10,00).
Con riferimento al chiesto danno morale, va osservato che, in difetto di peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, lo stesso non può essere riconosciuto, atteso che le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, in aderenza ai principi fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Pertanto, accertato il danno complessivo, a cui va applicata la riduzione del 30% quale corresponsabilità a carico della stessa parte attrice, deve essere condannato il Controparte_1
4 della somma complessiva di € 11.993,32 a titolo di danno biologico e patrimoniale emergente
(spese mediche attualizzate a far data dalla domanda giudiziaria) in favore di . Parte_1
Su tale importo, già attualizzato, vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro (23.07.2022), da calcolarsi sulla suddetta somma, devalutata alla suddetta data e successivamente rivalutata anno per anno secondo i principi della Cassazione S.U. n. 1712 del 1995
(oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo).
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche per la fase di mediazione (assimilate alle spese del giudizio, cfr. Cass. 32306/23), da limitarsi alla sola fase di attivazione (oltre esborsi documentati), essendosi concluso per la mancata adesione e, dunque, senza che siano state espletate le ulteriori fasi. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico del convenuto, con rimborso di quanto anticipato da parte CP_1
attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, accertata la responsabilità del convenuto nella misura del 70%, condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 11.993,32, oltre ad interessi e rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese per la fase di mediazione che Controparte_1 liquida in € 441,00 per compensi, € 50,80 per esborsi, nonché quelle per il giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico del le spese di ctu, liquidate con separato Controparte_1
decreto, con obbligo di rimborso in favore dell'attrice di quanto anticipato a tale titolo.
Cosenza, 31/10/2025
Il Giudice
dott. TO VA ZZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
TO VA ZZ, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN Lata;
attrice
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Controparte_1
IL e ME Triulcio;
convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio il al fine di sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 23.7.2022, attorno alle 13:30/14:00 circa, allorquando la stessa, percorrendo a piedi il marciapiede situato sul lato destro in Via Galluppi, nel Comune di cadeva rovinosamente CP_1
a terra a causa di un dissesto presente sul piano di calpestio e tale anomalia non era né visibile né segnalata;
deduce, altresì, che, a seguito della caduta, veniva soccorsa e trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale di ove veniva riscontrata “frattura scomposta CP_1 dell'estremità distale del perone di sn con sublussazione dell'astragalo”; che, nei giorni a seguire veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula con fissazione interna”.
Si costituiva tardivamente in giudizio il il quale resisteva alla domanda Controparte_1
escludendo qualsiasi profilo di responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro descritto nell'atto
1 introduttivo, sussistendo un “caso fortuito” derivante dalla condotta dell'attrice, la quale non prestava l'adeguata diligenza nel percorrere il tratto di strada in questione.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e l'espletamento di una CTU medico-legale e all'udienza del 23.5.2025 veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***************
Parte attrice invoca la responsabilità del quale ente proprietario del tratto stradale e, in CP_1
quanto tale, onerato della custodia e della manutenzione.
La Corte di legittimità è intervenuta a Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30/06/2022 a definitiva conferma dei principi applicabili in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051
c.c.) ribadendo che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In merito al caso fortuito la Suprema Corte ha precisato che “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”.
Sulla scorta dei principi appena esposti, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di essere rovinata al suolo a causa di un dissesto presente sul marciapiede che si trovava a percorrere e che tale anomalia non risultava in alcun modo segnalata.
Le circostanze di cui sopra risultano riscontrate dalla documentazione fotografica in atti che ritrae il luogo teatro del sinistro, in cui è visibile l'attrice riversa per terra vicina alla anomalia in questione, rappresentata nello specifico dalla mancanza di alcune mattonelle sul marciapiede che genera un dislivello rispetto al piano di calpestio.
La dinamica del sinistro descritta in citazione ha trovato conferma all'esito delle dichiarazioni rese dai testi escussi nell'interesse di parte attrice, in particolare di la quale ha Testimone_1
2 assistito personalmente alla dinamica del sinistro, riferendo che “Effettivamente ho visto mia sorella poggiare il piede su una parte di pavimentazione che mancava e lei mettendoci il piede su ha perso l'equilibrio”.
I testi hanno, poi, riconosciuto lo stato dei luoghi e il punto in cui è caduta l'attrice dalle foto prodotte.
Deve ritenersi, pertanto, che la pavimentazione danneggiata del marciapiede abbia generato un rischio insito nella cosa stessa che, nel caso di specie, ha determinato la caduta.
Ciò premesso, è pur vero che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della stessa danneggiata. Difatti, dalla acquisita fotografia raffigurante la sconnessione stradale, risulta che l'assenza di mattonelle, peraltro non ricoperta da ingombri o materiale di alcun genere e collocata proprio al centro del marciapiede percorso dall'attrice, fosse di estensione tale da essere agevolmente visibile e facilmente apprezzabile, tenuto anche conto delle condizioni di visibilità garantite dalla luce solare, atteso che il sinistro per cui è causa è avvenuto nella mattinata di una giornata estiva attorno alle 13:30/14:00, elementi questi che, unitamente considerati, rendono ragionevole ritenere che la adottando un maggiore grado di attenzione, avrebbe potuto Pt_1
avvedersi, almeno in ultimo, del dislivello e tentare, di conseguenza, di deviare la marcia nel tentativo di aggirarlo ed evitare di andarvi a finire o, comunque, di attutire gli effetti pregiudizievoli dell'accadimento.
Pur tuttavia, non può dirsi che il contegno colposo della danneggiata integri da solo gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Di recente, la Corte, nel precisare le modalità di riparto probatorio, ha avuto modo di appesantire l'onere spettante al custode, rilevando che il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non sia sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, laddove non si ravvisino i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Più nello specifico la Corte afferma che “l'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile”
(Cass. n. 40351/2021).
Tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - assume rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c., co.
1, ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, elemento questo rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che deve riconoscersi un concorso nella misura reputata equa del 30%.
3 Passando all'esame delle conseguenze del sinistro, si rileva che il CTU nominato in corso di causa, le cui valutazioni appaiono condivisibili, alla luce dell'analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni, non contestate dal ha riscontrato Controparte_1
esiti di “Frattura scomposta del terzo distale del perone sinistro con sublussazione della caviglia” trattata chirurgicamente, accertando quali esiti permanenti, lieve aumento della locale circonferenza intermalleolare associato alla permanenza dei mezzi di sintesi in situ, e lieve ipomiotrofia della componente muscolare distale della gamba, nonché il reliquato cicatriziale quale alterazione fisiognomica in esito all'intervento chirurgico di osteosintesi.
Il CTU ha quindi ritenuto esistente il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate, stimando il danno permanente in misura pari al 7% e quello temporaneo in 34 giorni di inabilità totale, ulteriori
30 giorni di inabilità parziale al 50% e 10 giorni al 25% (cfr. relazione a firma del dott. Per_1
.
[...]
Sulla scorta di tali conclusioni, in applicazione delle Tabelle di Milano del 2024 può riconoscersi la somma di € 3.910,00 per inabilità temporanea totale (giorni 34) a cui va aggiunta la somma di €
1.725,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 30) nonché € 287,50 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 10).
Inoltre, il danno biologico va liquidato (in relazione all'età dell'infortunata all'epoca dell'evento, 48 anni) nella misura di € 11.192,00 per un totale di € 17.114,50.
Alla somma così ottenuta deve aggiungersi l'importo di € 18,82, unica spesa medica di cui si riscontra documentazione in atti (ricevuta ticket sanitario per rx caviglia sinistra), non potendosi, diversamente, qualificare quale spesa medica l'importo sostenuto per il rilascio di copia della cartella clinica (€ 10,00).
Con riferimento al chiesto danno morale, va osservato che, in difetto di peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione, lo stesso non può essere riconosciuto, atteso che le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, in aderenza ai principi fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale).
Pertanto, accertato il danno complessivo, a cui va applicata la riduzione del 30% quale corresponsabilità a carico della stessa parte attrice, deve essere condannato il Controparte_1
4 della somma complessiva di € 11.993,32 a titolo di danno biologico e patrimoniale emergente
(spese mediche attualizzate a far data dalla domanda giudiziaria) in favore di . Parte_1
Su tale importo, già attualizzato, vanno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla data del sinistro (23.07.2022), da calcolarsi sulla suddetta somma, devalutata alla suddetta data e successivamente rivalutata anno per anno secondo i principi della Cassazione S.U. n. 1712 del 1995
(oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo).
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, anche per la fase di mediazione (assimilate alle spese del giudizio, cfr. Cass. 32306/23), da limitarsi alla sola fase di attivazione (oltre esborsi documentati), essendosi concluso per la mancata adesione e, dunque, senza che siano state espletate le ulteriori fasi. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico del convenuto, con rimborso di quanto anticipato da parte CP_1
attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, accertata la responsabilità del convenuto nella misura del 70%, condanna il al pagamento, in favore dell'attrice, della Controparte_1 somma di € 11.993,32, oltre ad interessi e rivalutazione da calcolarsi come in parte motiva;
- condanna il al pagamento delle spese per la fase di mediazione che Controparte_1 liquida in € 441,00 per compensi, € 50,80 per esborsi, nonché quelle per il giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico del le spese di ctu, liquidate con separato Controparte_1
decreto, con obbligo di rimborso in favore dell'attrice di quanto anticipato a tale titolo.
Cosenza, 31/10/2025
Il Giudice
dott. TO VA ZZ
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