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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41897/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41897/2020 promossa da:
P. IVA ), con sede in NO (RM) via Parte_1 P.IVA_1
Cavour n. 123, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ciampino (RM) in Piazza Luigi Rizzo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Marco Rapo dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
ATTRICE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato in data 10-8-2020 la ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile la al fine di sentir accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento de
[...] agli obblighi contrattuali conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_1 per inadempimento ex artt. 1667 c.c., 1668 comma 2 c.c., 1670 c.c. e 1453 c.c., e per l'effetto condannarla alla restituzione e risarcimento del danno in favore della Parte_1 nella misura di € 50.471,83 oltre alle spese dell'ATP di cui in narrativa;
B. nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento de agli obblighi Controparte_1 contrattuali conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1497 e
1453 c.c., per mancanza delle qualità promesse;
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione ed al risarcimento del danno in favore della nella misura di € Parte_1 50.471,83 oltre alle spese dell'ATP di cui in narrativa;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento della convenuta nella misura dell'importo percepito di € 20.827,32 pagina 1 di 4 e, conseguentemente, condannarla alla restituzione di esso in favore dell'attrice. D. Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa”. La convenuta è rimasta Controparte_1 contumace. Il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in seguito ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata rinviata in prosieguo di conclusioni anche in seguito al mutamento del giudice. L'ultimo giudice istruttore dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo, ha, infine, riservato la causa a sentenza all'udienza del 14-5-2024, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale attorea.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La contumacia della convenuta è stata verificata e dichiarata all'esito della prima udienza del 20-1-
2021. Risulta acquisito agli atti del presente processo civile l'Accertamento Tecnico Preventivo ex artt.
696 e 693 comma 2 c.p.c., espletato presso il Tribunale di Velletri, procedimento N.R.G. 5905/2019.
Considerato quanto documentato, descritto, lamentato e richiesto in citazione da parte attrice, nonché gli esiti della CTU di cui al suddetto procedimento di ATP acquisito in atti, si deve dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento imputabile alla convenuta Controparte_1
del contratto sottoscritto tra le parti in causa in Roma il 13.7.2018 avente ad oggetto la
[...] fornitura e l' installazione di infissi di tipo “Profili serie ASS 50 in alluminio AW60 – 3 camere con profili interni ed esterni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'inadempimento è conseguenza di quanto accertato dal CTU del procedimento di ATP, essendo stati richiamati dalla difesa attorea i seguenti passi della relazione peritale (sia in prima bozza che definitiva): “(…) Per quanto esposto ai precedenti quesiti lo scrivente CTU ritiene che gli infissi forniti dovranno essere integralmente sostituiti con nuovi serramenti che possano soddisfare gli standard qualitativi necessari per la loro commercializzazione. È infatti evidente che i prodotti oggetto del presente accertamento non sono conformi alle prestazioni di resistenza meccanica, di isolamento termico nonché in ultimo dei criteri di sicurezza minimi che avrebbero dovuto avere nel rispetto del contratto tra le parti. È inoltre indubbio, per prodotti di tale natura, che non è possibile supporre alcun intervento per l'eliminazione dei vizi accertati, tranne che la sostituzione globale di tutte le finestre. Tale intervento può essere valutato secondo il prezziario della DEI – Tipografia del Genio Civile Prezzi Informativi dell'Edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione e Architettura e Finiture Di Interni Ottobre 2018 con i seguenti costi (…)” (già docc. 19 e 20)”. La fornitura in oggetto di lite si inquadra nell'ambito dei lavori di cui all'appalto tra la parte attrice ed il , in riferimento ai plessi scolastici Controparte_2
“Acqua del Turco” e “Falcone”; in particolare la difesa attorea ha evidenziato al n. 22 l'ordine di lavorazione prevista dal computo metrico nonché dal Disciplinare dell'Ente (“profili tipo Schuco serie ASS 50 in alluminio EN AW_6060 con profili a tre camere costituiti da profili interni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata.”) destinata all' , nonché ha lamentato la totale difformità Controparte_3 delle specifiche tecniche della prestazione pattuita con la parte convenuta (già doc. 3 e 4). In ordine alla sussistenza e quantificazione del danno subito da parte attrice il CTU del procedimento di ATP ha argomentato quanto segue: “Per quanto esposto ai precedenti quesiti lo scrivente CTU ritiene che gli infissi forniti dovranno essere integralmente sostituiti con nuovi serramenti che possano soddisfare gli standard qualitativi necessari per la loro commercializzazione. È infatti evidente che i prodotti oggetto del presente accertamento non sono conformi alle prestazioni di resistenza meccanica, di isolamento termico nonché in ultimo dei criteri di sicurezza minimi che avrebbero dovuto avere nel rispetto del contratto tra le parti. È inoltre indubbio, per prodotti di tale natura, che non è possibile supporre alcun intervento per l'eliminazione dei vizi accertati, tranne che la sostituzione globale di tutte le finestre. Tale intervento può essere valutato secondo il prezziario della DEI – Tipografia del Genio Civile Prezzi
Informativi dell'Edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione e Architettura e Finiture Di Interni Ottobre 2018 con i seguenti costi: Smontaggio di infissi (…) € 4.127,76; Serramento scorrevole (…) € 66.837,24 ed € 10.303,20; Posa in opera dei serramenti € 5.850,00. TOTALE € 87.118,20 oltre Iva”. Tenuto conto della suddetta CTU percipiente, non rilevandosi in essa vizi logici, in questa sede pagina 2 di 4 decisoria va confermata e recepita la valutazione del CTU sulla sussistenza del danno e sulla quantificazione del danno. D'altro canto, la parte convenuta obbligata alla corretta prestazione secondo il contratto allegato in atti, rimanendo contumace, nulla ha provato, pur essendone onerata per andare esente da responsabilità, in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento. In diritto la difesa attorea ha richiamato le applicabili disposizioni normative di cui agli artt.1667 c.c., 1668 comma 2 c.c., 1670
c.c., 1453 c.c., 1472 c.c., 1490 c.c., 1497 c.c., rimarcando che nel caso di specie è stato fornito/installato da parte convenuta un prodotto del tutto diverso da quello pattuito “assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente”, non risultando possibile, come emerso nella CTU espletata, intervento di riparazione. Per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale la parte convenuta contumace responsabile dell'inadempimento contrattuale è tenuta a restituire all'attrice quanto sia stato versato da quest'ultima a titolo di acconti. Parte attrice ha indicato la somma di € 20827,32 asseriti versati a titolo di acconti, tuttavia dall'indice dei documenti allegati all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ed alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, nonché dall'indice dei documenti contenuto nel ricorso per ATP non si evince l'allegazione di bonifici bancari di pagamento né di altre modalità di esborso della somma complessiva di € 20827,32, per cui nell'ambito del presente giudizio si può solo dichiarare che dalla risoluzione del contratto per colpa esclusiva della parte convenuta contumace scaturisce il diritto della controparte contrattuale a pretendere la restituzione delle proprie prestazioni. La parte convenuta va condannata al risarcimento del danno come quantificato in € 87118,20 dal CTU del procedimento di
ATP acquisito in atti, e a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali compensativi maturati dalla data di deposito della CTU definitiva nel procedimento di ATP (quale data in cui è stata stimata la somma di risarcimento attualizzata alla data suddetta) sino alla data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio oltre gli interessi successivamente maturati come previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. sino al dì del soddisfo effettivo, interessi ritenuti, anche in via equitativa, complessivamente idonei a ristorare il danno da svalutazione monetaria. Le spese di CTU, le spese del procedimento di ATP e quelle del presente giudizio di merito seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla convenuta contumace del contratto sottoscritto tra le parti in causa in Controparte_1
Roma in data 13.7.2018 avente ad oggetto la fornitura e l' installazione di infissi di tipo “Profili serie
ASS 50 in alluminio AW60 – 3 camere con profili interni ed esterni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. Dichiara che dalla risoluzione del suddetto contratto per colpa esclusiva della parte convenuta contumace scaturisce il diritto dell'attrice a pretendere la restituzione delle proprie prestazioni. Condanna la in persona del titolare/legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma, a titolo di risarcimento del danno, di €
87.118,20 oltre Iva, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito della CTU definitiva espletata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 5905/2019 sino alla data di notificazione della citazione del 10-8-2020 oltre i successivi interessi maturati come previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna la in persona del Controparte_1 titolare/legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate con decreto giudiziale in € 5253,83 oltre IVA ed accessori di legge nel corso del procedimento di ATP R.G. n. 5905/2019 espletato presso il Tribunale di Velletri acquisito agli atti del presente processo civile, e quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma versata al CTU del suddetto procedimento di ATP, nonché condanna la in persona del titolare/legale Controparte_1
pagina 3 di 4 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del suddetto procedimento di ATP liquidate in € 315,05 per esborsi ed in € 2900,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento in favore della medesima società attrice delle spese del presente giudizio liquidate in € 574,05 per esborsi ed in € 7250,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Persico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pietro Persico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41897/2020 promossa da:
P. IVA ), con sede in NO (RM) via Parte_1 P.IVA_1
Cavour n. 123, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Ciampino (RM) in Piazza Luigi Rizzo n. 5 presso lo studio dell'Avv. Marco Rapo dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti -
ATTRICE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA-contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato in data 10-8-2020 la ha convenuto Parte_1 nel presente giudizio civile la al fine di sentir accolte le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A. nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento de
[...] agli obblighi contrattuali conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_1 per inadempimento ex artt. 1667 c.c., 1668 comma 2 c.c., 1670 c.c. e 1453 c.c., e per l'effetto condannarla alla restituzione e risarcimento del danno in favore della Parte_1 nella misura di € 50.471,83 oltre alle spese dell'ATP di cui in narrativa;
B. nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'inadempimento de agli obblighi Controparte_1 contrattuali conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ex artt. 1497 e
1453 c.c., per mancanza delle qualità promesse;
per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione ed al risarcimento del danno in favore della nella misura di € Parte_1 50.471,83 oltre alle spese dell'ATP di cui in narrativa;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'ingiusto arricchimento della convenuta nella misura dell'importo percepito di € 20.827,32 pagina 1 di 4 e, conseguentemente, condannarla alla restituzione di esso in favore dell'attrice. D. Con vittoria di onorari, diritti e spese di causa”. La convenuta è rimasta Controparte_1 contumace. Il giudice ha concesso i richiesti termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., in seguito ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata rinviata in prosieguo di conclusioni anche in seguito al mutamento del giudice. L'ultimo giudice istruttore dott. Pietro Persico, subentrato nel ruolo, ha, infine, riservato la causa a sentenza all'udienza del 14-5-2024, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale attorea.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La contumacia della convenuta è stata verificata e dichiarata all'esito della prima udienza del 20-1-
2021. Risulta acquisito agli atti del presente processo civile l'Accertamento Tecnico Preventivo ex artt.
696 e 693 comma 2 c.p.c., espletato presso il Tribunale di Velletri, procedimento N.R.G. 5905/2019.
Considerato quanto documentato, descritto, lamentato e richiesto in citazione da parte attrice, nonché gli esiti della CTU di cui al suddetto procedimento di ATP acquisito in atti, si deve dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento imputabile alla convenuta Controparte_1
del contratto sottoscritto tra le parti in causa in Roma il 13.7.2018 avente ad oggetto la
[...] fornitura e l' installazione di infissi di tipo “Profili serie ASS 50 in alluminio AW60 – 3 camere con profili interni ed esterni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. L'inadempimento è conseguenza di quanto accertato dal CTU del procedimento di ATP, essendo stati richiamati dalla difesa attorea i seguenti passi della relazione peritale (sia in prima bozza che definitiva): “(…) Per quanto esposto ai precedenti quesiti lo scrivente CTU ritiene che gli infissi forniti dovranno essere integralmente sostituiti con nuovi serramenti che possano soddisfare gli standard qualitativi necessari per la loro commercializzazione. È infatti evidente che i prodotti oggetto del presente accertamento non sono conformi alle prestazioni di resistenza meccanica, di isolamento termico nonché in ultimo dei criteri di sicurezza minimi che avrebbero dovuto avere nel rispetto del contratto tra le parti. È inoltre indubbio, per prodotti di tale natura, che non è possibile supporre alcun intervento per l'eliminazione dei vizi accertati, tranne che la sostituzione globale di tutte le finestre. Tale intervento può essere valutato secondo il prezziario della DEI – Tipografia del Genio Civile Prezzi Informativi dell'Edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione e Architettura e Finiture Di Interni Ottobre 2018 con i seguenti costi (…)” (già docc. 19 e 20)”. La fornitura in oggetto di lite si inquadra nell'ambito dei lavori di cui all'appalto tra la parte attrice ed il , in riferimento ai plessi scolastici Controparte_2
“Acqua del Turco” e “Falcone”; in particolare la difesa attorea ha evidenziato al n. 22 l'ordine di lavorazione prevista dal computo metrico nonché dal Disciplinare dell'Ente (“profili tipo Schuco serie ASS 50 in alluminio EN AW_6060 con profili a tre camere costituiti da profili interni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata.”) destinata all' , nonché ha lamentato la totale difformità Controparte_3 delle specifiche tecniche della prestazione pattuita con la parte convenuta (già doc. 3 e 4). In ordine alla sussistenza e quantificazione del danno subito da parte attrice il CTU del procedimento di ATP ha argomentato quanto segue: “Per quanto esposto ai precedenti quesiti lo scrivente CTU ritiene che gli infissi forniti dovranno essere integralmente sostituiti con nuovi serramenti che possano soddisfare gli standard qualitativi necessari per la loro commercializzazione. È infatti evidente che i prodotti oggetto del presente accertamento non sono conformi alle prestazioni di resistenza meccanica, di isolamento termico nonché in ultimo dei criteri di sicurezza minimi che avrebbero dovuto avere nel rispetto del contratto tra le parti. È inoltre indubbio, per prodotti di tale natura, che non è possibile supporre alcun intervento per l'eliminazione dei vizi accertati, tranne che la sostituzione globale di tutte le finestre. Tale intervento può essere valutato secondo il prezziario della DEI – Tipografia del Genio Civile Prezzi
Informativi dell'Edilizia – Recupero Ristrutturazione Manutenzione e Architettura e Finiture Di Interni Ottobre 2018 con i seguenti costi: Smontaggio di infissi (…) € 4.127,76; Serramento scorrevole (…) € 66.837,24 ed € 10.303,20; Posa in opera dei serramenti € 5.850,00. TOTALE € 87.118,20 oltre Iva”. Tenuto conto della suddetta CTU percipiente, non rilevandosi in essa vizi logici, in questa sede pagina 2 di 4 decisoria va confermata e recepita la valutazione del CTU sulla sussistenza del danno e sulla quantificazione del danno. D'altro canto, la parte convenuta obbligata alla corretta prestazione secondo il contratto allegato in atti, rimanendo contumace, nulla ha provato, pur essendone onerata per andare esente da responsabilità, in ordine alla non imputabilità dell'inadempimento. In diritto la difesa attorea ha richiamato le applicabili disposizioni normative di cui agli artt.1667 c.c., 1668 comma 2 c.c., 1670
c.c., 1453 c.c., 1472 c.c., 1490 c.c., 1497 c.c., rimarcando che nel caso di specie è stato fornito/installato da parte convenuta un prodotto del tutto diverso da quello pattuito “assolutamente privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente”, non risultando possibile, come emerso nella CTU espletata, intervento di riparazione. Per effetto della dichiarata risoluzione contrattuale la parte convenuta contumace responsabile dell'inadempimento contrattuale è tenuta a restituire all'attrice quanto sia stato versato da quest'ultima a titolo di acconti. Parte attrice ha indicato la somma di € 20827,32 asseriti versati a titolo di acconti, tuttavia dall'indice dei documenti allegati all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ed alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, nonché dall'indice dei documenti contenuto nel ricorso per ATP non si evince l'allegazione di bonifici bancari di pagamento né di altre modalità di esborso della somma complessiva di € 20827,32, per cui nell'ambito del presente giudizio si può solo dichiarare che dalla risoluzione del contratto per colpa esclusiva della parte convenuta contumace scaturisce il diritto della controparte contrattuale a pretendere la restituzione delle proprie prestazioni. La parte convenuta va condannata al risarcimento del danno come quantificato in € 87118,20 dal CTU del procedimento di
ATP acquisito in atti, e a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali compensativi maturati dalla data di deposito della CTU definitiva nel procedimento di ATP (quale data in cui è stata stimata la somma di risarcimento attualizzata alla data suddetta) sino alla data di notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio oltre gli interessi successivamente maturati come previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. sino al dì del soddisfo effettivo, interessi ritenuti, anche in via equitativa, complessivamente idonei a ristorare il danno da svalutazione monetaria. Le spese di CTU, le spese del procedimento di ATP e quelle del presente giudizio di merito seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile alla convenuta contumace del contratto sottoscritto tra le parti in causa in Controparte_1
Roma in data 13.7.2018 avente ad oggetto la fornitura e l' installazione di infissi di tipo “Profili serie
ASS 50 in alluminio AW60 – 3 camere con profili interni ed esterni con fissaggio a caldo in acqua deionizzata. Dichiara che dalla risoluzione del suddetto contratto per colpa esclusiva della parte convenuta contumace scaturisce il diritto dell'attrice a pretendere la restituzione delle proprie prestazioni. Condanna la in persona del titolare/legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma, a titolo di risarcimento del danno, di €
87.118,20 oltre Iva, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito della CTU definitiva espletata nell'ambito del procedimento di ATP R.G. n. 5905/2019 sino alla data di notificazione della citazione del 10-8-2020 oltre i successivi interessi maturati come previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna la in persona del Controparte_1 titolare/legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate con decreto giudiziale in € 5253,83 oltre IVA ed accessori di legge nel corso del procedimento di ATP R.G. n. 5905/2019 espletato presso il Tribunale di Velletri acquisito agli atti del presente processo civile, e quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma versata al CTU del suddetto procedimento di ATP, nonché condanna la in persona del titolare/legale Controparte_1
pagina 3 di 4 rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del suddetto procedimento di ATP liquidate in € 315,05 per esborsi ed in € 2900,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento in favore della medesima società attrice delle spese del presente giudizio liquidate in € 574,05 per esborsi ed in € 7250,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Persico
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