Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 18/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 22/2026 nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63160 del registro di Segreteria, proposto contro l’INPS da -, rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Filoia (pec renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18;
ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Agostini: per parte ricorrente l’Avv. Ascanio Ruschi su delega dell’Avv. Filoia, per l’INPS l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli.
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione ex art. 3, co. 7, d.lgs. 165/1997 (cd. “moltiplicatore”) con conseguente pagamento delle maggiori somme dovute.
Con ordinanza del 7 febbraio 2025, n. 5, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 160-bis del codice di giustizia contabile, nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di Amministrazione competente alla determinazione del trattamento pensionistico del ricorrente.
L’Amministrazione si è regolarmente costituita ed ha eccepito, in via preliminare, la carenza di una previa istanza in sede amministrativa. In memoria difensiva ha poi rappresentato che, in seguito all’emersione di consolidati orientamenti giurisprudenziali, il Ministero della Difesa ha provveduto a diramare apposita nota informativa, datata 2 aprile 2024, volta a disciplinare in modo conforme l’applicazione del beneficio in oggetto, estendendone la portata anche ai soggetti precedentemente esclusi, tra cui il ricorrente.
In sostanza, l’Amministrazione ha evidenziato che era già in corso un processo di regolarizzazione generalizzata delle posizioni pensionistiche interessate, reso necessario dal mutato indirizzo interpretativo ministeriale, e che il ricorrente non aveva previamente sollecitato l’intervento sulla propria posizione.
L’Amministrazione ha dichiarato dunque di aver provveduto, a seguito della proposizione del ricorso, al riconoscimento del beneficio richiesto, formulando conseguente istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’udienza dell’11 settembre 2025, la parte ricorrente si è opposta alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo la necessità di verificare la correttezza dei conteggi effettuati e sollecitando un rinvio; anche l’INPS ha manifestato perplessità in ordine alle determinazioni adottate dal Comando Generale, riferendo di interlocuzioni in corso con la propria Direzione centrale.
Con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza e depositata il 17 settembre 2025, questo organo giudicante ha quindi fissato nuova udienza per il giorno 5 febbraio 2026, assegnando alle parti termine fino a cinque giorni antecedenti tale data per il deposito di memorie difensive.
Sia l’INPS sia il Ministero della Difesa hanno successivamente depositato memorie, con le quali hanno confermato l’avvenuto riconoscimento del beneficio ed insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; all’udienza del 5 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non opporsi a tale richiesta.
Considerato in
DIRITTO
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1.1. La domanda introduttiva del giudizio era finalizzata all’accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione del cd. “moltiplicatore”, nonché alla conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle maggiori somme spettanti. Dagli atti di causa e dalle memorie depositate dalle Amministrazioni resistenti risulta che il beneficio richiesto è stato integralmente riconosciuto al ricorrente, in attuazione del sopravvenuto indirizzo interpretativo ministeriale, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico e corresponsione delle differenze dovute.
1.2. La cessazione della materia del contendere ricorre allorché, per effetto di un fatto sopravvenuto, venga meno l’interesse delle parti alla decisione nel merito, essendo stato integralmente soddisfatto il bene della vita oggetto della pretesa azionata in giudizio. In tali ipotesi, il giudice è tenuto a prendere atto dell’intervenuto venir meno dell’oggetto della controversia, non residuando alcuna utilità concreta ed attuale alla pronuncia richiesta.
1.3. Nel caso di specie, a seguito del riconoscimento amministrativo del beneficio e in assenza di ulteriori contestazioni da parte del ricorrente – il cui difensore ha espressamente dichiarato di non opporsi alla relativa declaratoria – deve ritenersi integralmente soddisfatta la pretesa azionata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
2. Va disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Sussistono giusti motivi per derogare al criterio della soccombenza, non ravvisandosi, nel caso di specie, una vera e propria soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
Dagli elementi emersi risulta, infatti, che l’Amministrazione aveva già avviato un processo generalizzato di revisione delle posizioni pensionistiche interessate dall’applicazione del cd. “moltiplicatore”, in attuazione del mutamento dell’indirizzo interpretativo, formalizzato con la direttiva ministeriale del 2 aprile 2024.
Il riconoscimento del beneficio in favore del ricorrente si inserisce dunque in tale attività di complessivo riallineamento dell’azione amministrativa e non costituisce effetto di una resistenza ingiustificata in giudizio. In altri termini, ove il ricorrente avesse atteso il completamento del procedimento di regolarizzazione in corso, il soddisfacimento della pretesa sarebbe verosimilmente intervenuto senza necessità di adire l’autorità giudiziaria.
In tale peculiare contesto, ricorrono pertanto giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, in esito all’udienza del 5 febbraio 2026.
IL GIUDICE
RC LI
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria il 18/02/2026 Il Funzionario
EL TO
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
IL GIUDICE
RC LI
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Firenze, 18/02/2026 Il Funzionario
EL TO
(f.to digitalmente)