Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2006, n. 18404
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Sentenza 24 agosto 2006

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In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di individuare l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti nel formulario destinato ad accompagnarli durante il trasporto, è configurabile (senza che possa ipotizzarsi un contrasto con il principio di irretroattività posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681) anche in riferimento ad omissioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del d.m. 1° aprile 1998, che ha definito le caratteristiche del predetto formulario, dovendo quest'ultimo essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel d.m. 5 settembre 1994, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 22 cit., il quale prevedeva che fino all'emanazione delle norme di attuazione rimanessero in vigore le norme regolamentari e tecniche che disciplinavano anteriormente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2006, n. 18404
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18404
    Data del deposito : 24 agosto 2006

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