Sentenza 24 agosto 2006
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina dei rifiuti, l'inadempimento dell'obbligo, previsto dall'art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, di individuare l'origine, la tipologia e la quantità dei rifiuti nel formulario destinato ad accompagnarli durante il trasporto, è configurabile (senza che possa ipotizzarsi un contrasto con il principio di irretroattività posto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1989, n. 681) anche in riferimento ad omissioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del d.m. 1° aprile 1998, che ha definito le caratteristiche del predetto formulario, dovendo quest'ultimo essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel d.m. 5 settembre 1994, ai sensi dell'art. 57, comma primo, del d.lgs. n. 22 cit., il quale prevedeva che fino all'emanazione delle norme di attuazione rimanessero in vigore le norme regolamentari e tecniche che disciplinavano anteriormente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/08/2006, n. 18404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18404 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON PA, in proprio e quale legale rappresentante della ISA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Acilia 4, presso l'avv. Antonio Funari, che la rappresenta e difende con l'avv. Aldo Mirate del foro di Asti, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA DI ASTI, in persona del Presidente pro tempore rag. Roberto Marmo, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria iella Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Berruti, titolare dell'Avvocatura provinciale, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 721/01 del 20.11.2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/5/06 dal Relatore Cons. Dott. PANZANI Luciano;
udito l'avv. Antonio Funari per le ricorrenti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Berruti per la controricorrente che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GH PA e I.S.A. s.r.l. proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di Asti aveva loro intimato il pagamento della somma di Lire 30.015.000 per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15. Lamentavano che l'opposizione era nulla perché indirizzata esclusivamente ad una persona giuridica in quanto rivolta a GH PA, nella qualità di legale rappresentante della I.S.A., vale a dire all'obbligato solidale, anziché alla GH in proprio;
che all'epoca della compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti qualificati come imballaggi anziché come residui e avanzi di carta e cartone non selezionati e cartaccia mista non selezionata, non era sussistente l'obbligo di procedere alla compilazione nelle forme previste dal citato D.Lgs. 22 del 1997, art. 15, perché non era ancora entrato in vigore il D.M. 1 aprile 1998, n. 145, attuativo della norma di legge;
che in ogni caso l'identificazione era corretta perché si trattava di residui di carta e cartone e dunque di cartaccia mista non selezionata;
che infine doveva essere applicata la sanzione prevista dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 52, trattandosi di violazione di carattere formale. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Asti con sentenza 20.11.2001 rigettava l'opposizione. Osservava che l'ingiunzione in quanto rivolta a "GH PA, nella sua qualità di legale rappresentante della I.S.A. s.r.l." individuava testualmente la persona fisica della ricorrente e non la società ed era quindi rivolta alla prima, vale a dire all'autore della violazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, i formulari dovevano contenere i dati essenziali dei beni viaggianti (produttore, tipologia del rifiuto, impianto di destinazione) perché sostituivano le bolle di accompagnamento e svolgevano la medesima funzione: garantire sicurezza e trasparenza dei trasporti. Di conseguenza non era rilevante che ancora al momento del trasporto non fossero state emanate le norme di attuazione, perché l'obbligo era già previsto dalla norma di legge. I rifiuti trasportati non corrispondevano a quelli indicati nei formulari di identificazione perché non si trattava di carta e cartaccia in genere, come avevano accertato i funzionari dell'A.R.P.A. e come risultava dalla documentazione fotografica redatta, da cui emergeva la presenza di taniche in latta e plastica. Infine la violazione accertata non aveva natura soltanto formale, sì che non trovava applicazione il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, che sanzionava soltanto quelle condotte che, pur conformi a quella illecita prevista dal legislatore, non ledevano il bene giuridico protetto.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione GH PA e la I.S.A. s.r.l. articolando quattro motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Asti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione dell'art.6 della L. n. 689 del 1981.
L'ingiunzione opposta era rivolta a "GH PA in qualità di legale rappresentante della ditta I.S.A.", vale a dire alla società ricorrente e non alla persona fisica. Ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, il trasgressore materiale non può che essere individuato in una persona fisica. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che destinatario del provvedimento fosse la GH PA in proprio per il solo fatto che l'ordinanza era stata notificata anche a quest'ultima oltre che alla società, e che il provvedimento fosse stato emesso nei confronti della persona fisica in quanto rivolta alla GH nella sua qualità di legale rappresentante della società, ancorché nella parte motiva il provvedimento si riferisse alla GH nella duplice qualità. Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15 e art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 18, e del D.M. 1 aprile 1998. Il Tribunale avrebbe violato il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo sancito dalla L. n. 689 del 1981, art.
1. I formulari erano stati compilati nel 1997, prima dell'entrata in vigore del decreto Ronchi di cui al D.M. 1 aprile 1998. Il D.P.R. n. 95 1982, art. 18, precedentemente in vigore era stato abrogato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 56, comma 1, lett. b).
L'affermazione che l'obbligo discendeva direttamente dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 15, sarebbe errata.
Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla qualificazione dei rifiuti e violazione del D.M. 5 febbraio 1998, art.
8. Ciò in quanto;
a) la differenza tra le due tipologie di rifiuti (residui e avanzi di carta e cartone non selezionati;
cartaccia mista non selezionata da una parte ed imballaggi dall'altra) sarebbe minima;
b) le fotografie non avrebbero valore probatorio perché individuerebbero pochi oggetti su un mucchio di rifiuti pari a 256 tonnellate. Il Tribunale pertanto avrebbe ingiustificatamente disatteso le deposizioni dei testi che non erano affatto in contrasto, per la ragione ora detta, con le risultanze fotografiche;
c) gli accertamenti dell'A.R.P.A. non erano stati effettuati in conformità con il disposto del D.M. 5 febbraio 1998, art. 8, dal quale emergerebbe che un mucchio di rifiuti composti prevalentemente da carta e cartone, non perde le sue caratteristiche quando comprenda altri rifiuti in misura non superiore all'1%; d) i rifiuti esaminati erano la parte restante di un maggior carico trasportato nel deposito di Castagnole Lanze, sì che l'errore nella qualificazione poteva essere stato effettuato dal fornitore o dipendere dall'avvenuta effettuazione delle operazioni di cernita.
Con il quarto motivo le ricorrenti deducono infine violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, commi 3 e 4. La violazione riscontrata era soltanto di carattere formale, come emergerebbe anche dal fatto che il D.M. 5 febbraio 1998, aveva poi modificato le tipologie di rifiuti, facendo rientrare in un unico gruppo anche gli imballaggi in genere. Non vi sarebbe stata, quindi, violazione dell'interesse protetto. In ogni caso non vi sarebbe stata colpa o dolo, donde la sussistenza dell'ipotesi più lieve.
2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Va osservato che le ricorrenti lamentano violazione della L. n.689 del 1981, art. 6, perché l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa nei confronti esclusivamente della società I.S.A., vale a dire dell'obbligato solidale, e non nei confronti dell'autore dell'illecito, cioè della persona fisica GH PA, amministratore della società. E sostengono tale assunto perché il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'espressione contenuta nel dispositivo "GH PA in qualità di legale rappresentante della ditta ISA" si riferisse alla persona fisica e non alla società.
Va peraltro osservato che le ricorrenti censurano la sentenza impugnata esclusivamente sotto il profilo della violazione di legge, violazione di legge che sussiste soltanto ammettendo che l'accertamento compiuto dal Tribunale sul fatto che l'ordinanza- ingiunzione si riferisca alla GH quale persona fisica sia errata.
Tale premessa costituisce peraltro un accertamento in fatto compiuto dal Tribunale, non censurabile in questa sede, sì che la denunciata violazione di legge non sussiste.
3. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia violato il principio di irretroattività dell'illecito amministrativo perché l'illecito contestato si riferisce a trasporti effettuati nel 1997, prima della entrata in vigore del D.M. 1 aprile 1998, che ha definito le caratteristiche dei formulari che dovevano accompagnare il trasporto dei materiali, con la conseguenza che la distinzione tra le due diverse tipologie degli "imballaggi", in cui avrebbero dovuto essere compresi i rifiuti trasportati, e della cartaccia mista non selezionata, non sarebbe stata rilevante. Ad avviso delle ricorrenti non si sarebbe potuto far riferimento alla disciplina previgente, perché il D.P.R. n. 10 settembre 1982, n. 915, art. 18, era stato abrogato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 56, comma 1, e non era pertanto più in vigore al momento della commissione dell'illecito contestato. Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha correttamente osservato che all'epoca dei fatti, ancorché non fosse stato emanato il regolamento attuativo del D.Lgs. n. 22 del 1997, era tuttavia in vigore l'art. 15 dello stesso decreto legislativo. Tale norma, nel testo all'epoca in vigore, stabiliva, al primo comma, che "Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell1istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.".
L'individuazione dell'origine, tipologia e quantità del rifiuto era pertanto obbligatoria.
A tale rilievo occorre aggiungere che ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 57, comma 1, "Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto". Ne derivava che per stabilire il contenuto dei formulari di accompagnamento dei rifiuti occorreva far riferimento al D.M. 5 settembre 1994 ed in particolare all'allegato 3 del decreto, secondo il quale andavano compresi nella tipologia 1.1. i "Residui e avanzi dì carta e cartone non selezionati;
cartaccia mista non selezionata", e nella tipologia 1.2 i "residui non selezionati misti di imballaggi e contenitori, cartone o carta Kraft ondulata non imbianchita, cartone o carta Kraft increspata, cartoni laminati". Nella specie nei formulari di trasporto risultava indicata la tipologia 1.1. (M11) mentre era stato accertato che i materiali oggetto di trasporto appartenevano alla tipologia 1.2.
4. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione perché: a) il Tribunale avrebbe trascurato che la differenza tra le due tipologie di rifiuti, quella indicata e quella effettivamente corrispondente ai rifiuti trasportati, sarebbe minima;
b) nel ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi escussi in ordine alla natura dei rifiuti perché in contrasto con la documentazione fotografica da cui emergeva la presenza di taniche di plastica e finanche di un divano, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che tali rifiuti rappresentavano una minima parte di un mucchio di rifiuti pari a 256 tonnellate, sì che le risultanze delle fotografie non erano affatto in contrasto con quanto dichiarato dai testi;
c) l'accertamento dell'A.R.P.A., non era stato compiuto in conformità alle modalità di campionamento prescritte dal D.M. 8 febbraio 1998, art. 8, che ammette una tolleranza di rifiuti non appartenenti alle tipologie dichiarate pari all'1%; d) ben era possibile, posto che gli accertamenti dell'A.R.P.A. erano stati compiuti non al momento del trasporto, ma sul mucchio di rifiuti stoccato nel deposito di Castagnole, che i rifiuti avessero recato un'erronea indicazione alla fonte da parte del produttore ovvero che essi nella consistenza riscontrata nel deposito, fossero il frutto di operazioni di cernita successivamente effettuate. Il motivo non è fondato. Invero il Tribunale, dopo aver premesso che dei testi escussi alcuni non erano attendibili perché legati da rapporti con la società ricorrente, ha osservato che dalle fotografie scattate dai funzionari dell'A.R.P.A. risultavano presenti nel mucchio dei rifiuti delle taniche di plastica, un divano, pezzi di legno. Obietta parte ricorrente che tali rifiuti, che figuravano all'esterno del mucchio, nulla dicevano sulla composizione del mucchio stesso al suo interno, sì che questa sola circostanza non era sufficiente a confutare le deposizioni in senso contrario dei testi escussi.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale non sono illogiche. Le dichiarazioni dei testi erano platealmente contraddette dall'aspetto visivo del mucchio di rifiuti, che comprendeva beni, quali un divano, che nulla avevano a che fare non soltanto con la carta e cartaccia, ma neppure con gli imballaggi.
Non vi erano pertanto motivi per ritenere che le dichiarazioni dei testi, già smentite dalle fotografie quantomeno per quanto concerneva la superficie del mucchio di rifiuti, fossero per il resto veridiche.
Quanto al rilievo che nell'effettuare il controllo i tecnici dell'A.R.P.A. non avrebbero rispettato le condizioni previste per il campionamento dal D.M. 8 febbraio 1998, art. 8, va osservato che trattasi di eccezione che non risulta proposta in sede di merito (nè parte ricorrente ha indicato di aver sollevato tale eccezione in precedenza, con ciò violando il principio di autosufficienza del ricorso), sì che essa risulta inammissibile in questa sede. Ed analogo rilievo vale per quanto concerne l'eccezione che la consistenza dei rifiuti accertata nel deposito di Castagnole poteva non corrispondere alla consistenza originaria al momento del trasporto.
È poi persino superfluo aggiungere che il Tribunale non poteva prendere in considerazione la differenza maggiore o minore tra le diverse tipologie di rifiuto, una volta accertato, sulla base della disciplina in concreto applicabile, che a tale differenza corrispondeva una diverso tipo di rifiuto.
5. Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, perché l'illecito commesso avrebbe avuto natura soltanto formale e pertanto avrebbe dovuto essere sanzionato nei termini previsti dalla norma ora indicata. In proposito è sufficiente osservare che la fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, è applicabile quando le indicazioni o i dati siano formalmente incompleti o inesatti, ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, quando, in altri termini, non sia leso il bene giuridico protetto. Ora, come osservato dal Tribunale, l'indicazione di una tipologia di rifiuto diversa da quella effettiva, non consente certo di addivenire all'effettiva individuazione dell'esatta natura del bene trasportato.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 23 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2006