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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Q U I N T A S E Z I O N E C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9468 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Elena Micale (pec: C.F._4
Email_1
ATTORI
E
(già Controparte_1 [...] giusto atto di fusione per incorporazione del 30.12.2016 nella Controparte_2 [...]
P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore generale ad lites meglio individuata nel mandato difensivo in atti, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lio ( Email_2
CONVENUTA
E
(già Controparte_4 Controparte_5
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di Palermo ( Email_3
CONVENUTO
Avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo a seguito di riassunzione r.g. 9468/2924
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contestualmente all'avvio del procedimento di revoca del contributo in conto impianti concesso in via provvisoria, ai sensi della L. 488/92, all'impresa Parte_5
, per il quale la Banca concessionaria aveva erogato, in data 25.2.2004, la prima
[...] quota delle agevolazioni di € 207.862,00, a titolo di anticipazione garantita dalla polizza fideiussoria n. BP0068492 del 17.12.2003 rilasciata dalla Società poi Parte_6 [...]
, nella quale figuravano quali garanti , , Controparte_2 Parte_1 Parte_4 [...]
, la Banca Concessionaria ha escusso la polizza con nota del 23.1.2007, Parte_7 notificata all'impresa beneficiaria il successivo 25.1.2007. Nonostante quest'ultima avesse eccepito l'illegittimità della richiesta di revoca dell'agevolazione e dell'escussione della polizza, a seguito di accordo transattivo stipulato l'11.2.2015, che ha riguardato la definizione di tutte le polizze emesse dalla compagnia in relazione alle pratiche ammesse a finanziamento ai sensi della legge. 488/92,
in data 29.5.2015, ha effettuato il pagamento di € 151.489,83 in favore del CP_2 [...]
con riferimento alla polizza n. BP0068492 ed è stata surrogata nei Controparte_5 diritti, azioni e ragioni dello stesso nei confronti dell'impresa beneficiaria e dei suoi CP_5 garanti.
Quindi, essendo stata l'impresa cancellata dal registro delle Imprese in data 5.3.2015, ha CP_2 ottenuto il decreto n. 551/2021 del 7.6.2021 con cui il Tribunale di ER IM ha ingiunto ai predetti e di pagarle l'importo di € 154.139,66, oltre interessi come domandato e Pt_1 Pt_3 spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dai debitori dinanzi al Tribunale di ER IM al quale hanno chiesto, in via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa il
[...]
, in quanto responsabile di aver escusso la polizza in assenza di motivazione e Controparte_5 tardivamente, ossia dopo decorso il termine di durata della garanzia;
nel merito, di ritenere e dichiarare non dovute le somme ingiunte per le ragioni esposte e conseguentemente di dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto e renderlo privo di ogni effetto giuridico.
si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni poste a CP_2 fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 29.3.2023 il GU ha autorizzato gli opponenti a chiamare in causa il che, costituendosi quale Controparte_5 Controparte_4
, ha eccepito la decadenza dalla chiamata in causa, la nullità della chiamata in causa, avendo
[...] gli opponenti notificato esclusivamente l'atto di opposizione originario unitamente a copia del provvedimento autorizzativo, l'incompetenza territoriale del Tribunale di termini IM,
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essendo competente il Tribunale di Palermo ai sensi degli artt. 25 c.p.c e 6 RD 1611/1923; ha inoltre contestato nel merito le deduzioni avversarie circa la legittimità del decreto di revoca delle agevolazioni e della richiesta di restituzione dell'anticipazione mediante escussione della polizza fideiussoria.
Con l'ordinanza del 18.4.2024 l'adito giudice ha dichiarato l'incompetenza del tribunale di ER
IM limitatamente alla domanda proposta dagli attori in opposizione nei confronti del
[...]
rientrando la controversia tra quelle attribuite al c.d. foro erariale; ha Controparte_6 invece ritenuto la competenza funzionale inderogabile del Tribunale adito con l'opposizione con riguardo alla domanda principale connessa al decreto ingiuntivo opposto.
Con la comparsa di riassunzione notificata il 16 luglio 2024 gli opponenti hanno convenuto in giudizio e il formulando le seguenti CP_2 Controparte_4 conclusioni
“In via preliminare
-Sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto impugnato e ogni atto prodromico, connesso e conseguente.
-Essere autorizzati dall'Ill.mo Giudice adito alla chiamata in causa del terzo ( CP_5 [...]
oggi con sede in Roma alla Via Molise n. 2 per le causali CP_7 CP_5 Controparte_5 sopra esposte.
Nel merito
Ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme ingiunte per i motivi esposti in narrativa;
Dichiarare, pertanto, nullo e/o inefficace e/o inammissibile ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto con qualunque statuizione renderlo privo di ogni effetto giuridico”.
Costituendosi, ha eccepito: l'inammissibilità delle domande proposte nei propri confronti CP_2 essendosi il primo giudice dichiarato territorialmente incompetente soltanto con riferimento alla domanda nei confronti del , stante la propria competenza funzionale inderogabile CP_5 rispetto all'opposizione ex art. 645 c.p.c.; l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il , essendo quest'ultimo già parte del giudizio;
e ha CP_5 riproposto le medesime difese e argomentazioni di merito esposte nel giudizio di opposizione già pendente.
Si è costituito anche il ribadendo l'eccezione di decadenza degli attori dalla chiamata ed CP_5 eccependo la nullità dell'atto di riassunzione in quanto relativo al solo giudizio di opposizione pendente innanzi ad altro Tribunale, rispetto al quale non era avvenuta alcuna translatio; nel merito ha comunque contestato la fondatezza della preannunciata domanda di garanzia con le medesime deduzioni formulate nel primo giudizio.
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Posta la causa in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, con ordinanza di pari data questo
Giudice, rilevato che con la comparsa di riassunzione gli attori avevano evidentemente riassunto il solo giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, avendo riproposto le medesime conclusioni formulate nel giudizio pendente innanzi al tribunale di ER IM (munito di competenza territoriale) senza formulare alcuna domanda di merito nei riguardi dell'Amministrazione convenuta (e già costituita in detto giudizio), per cui – non essendo stato riassunto nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.
- il processo nei riguardi del predetto si sarebbe estinto, ha invitato le parti a dedurre CP_5 sulla questione oggetto di rilievo officioso.
All'udienza del 25 marzo 2025 fissata per la discussione ai sensi del novellato art 281 sexies cpc il difensore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare “alle domande proposte nei confronti di CP_2 limitatamente alle domande oggetto del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di ER IM e ha rimesso al Giudice la decisione circa il rilievo officioso della causa di estinzione e circa la regolamentazione delle spese di lite. La difesa erariale ha eccepito l'estinzione del giudizio, insistendo comunque in tutte le proprie difese;
l'avv. Lio ha insistito nell'eccezione di inammissibilità della riassunzione e nella condanna di controparte alle spese.
La causa è stata quindi posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
***
Esposti i fatti, ritiene chi giudica che la maldestra evocazione in giudizio delle parti convenute non consenta di reputare ritualmente operata alcuna riassunzione, né con riferimento all'originario giudizio di opposizione – non essendo stata adottata rispetto ad esso alcuna declinatoria della competenza e non essendovi dunque un giudizio da “riassumere” – né con riferimento al giudizio scaturito dalla chiamata in causa del e all'azione di Controparte_4 garanzia nei suoi confronti.
E' infatti del tutto evidente che – come già evidenziato nell'ordinanza del 18 marzo 2025 – nella
“comparsa in riassunzione” non è stata proposta alcuna domanda nei riguardi dell'amministrazione statale, di cui si è inammissibilmente reiterata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa pur essendosi il già costituito nel primo giudizio;
il contenuto dell'atto è peraltro CP_5 sostanzialmente riproduttivo dell'originaria citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di termini IM su istanza di e delle originarie conclusioni. CP_2
Pertanto, mentre è certamente fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da alla CP_2 quale peraltro all'ultima udienza parte attrice ha sostanzialmente aderito, rinunciando alle domande nei confronti dell'assicuratrice già oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di
ER IM, non può neppure dubitarsi dell'estinzione dell'unico giudizio che avrebbe
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dovuto essere riassunto nel termine previsto dall'art 50 c.p.c., ossia quello nei confronti del
Ministero.
Rispetto a quest'ultimo infatti non può dirsi che la mera notifica di un atto in tutto corrispondente all'originaria opposizione al decreto ingiuntivo abbia operato la translatio iudicii ai sensi del codice di rito;
né può ritenere trattarsi di mera nullità dell'atto, suscettibile di sanatoria, in assenza di alcun elemento riferibile al rapporto processuale già costituito col , cui infatti si è CP_5 nuovamente chiesto di estendere il contraddittorio.
Non ricorrendo eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio nei confronti dei convenuti, costretti a costituirsi per difendersi dall'iniziativa processuale avversaria, le spese vanno poste a carico di parte attrice e tuttavia liquidate applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale, a attesi la decisione su mera questione di rito, il modesto impegno difensivo richiesto e il positivo atteggiamento processuale di parte attrice, che ha rinunciato alle domande verso CP_2
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiara rinunciate le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 nei confronti di e Parte_3 Controparte_1 inammissibile la riassunzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
551/2021, emesso dal Tribunale di ER IM;
dichiara estinto il giudizio tra gli attori e il;
Controparte_4 condanna gli attori a rifondere alle controparti le spese di questo giudizio che liquida in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Palermo, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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