Articolo 1 della Legge 18 novembre 1964, n. 1264
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22 dicembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Alle obbligazioni emesse dalla Societa' concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all' articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell' articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 .

Entrata in vigore il 22 dicembre 1964