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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 564/2024
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per , l'avv. MARTINELLI ARABELLA Parte_1
- per - Controparte_1
Il proc di parte ricorrente conclude come da atti.
Si da atto della mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta nonostante regolare notifica del verbale d'udienza che aveva ammesso l'interpello.
Esaurita la discussione, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. REITERER KARL e dall'avv. dott. MARTINELLI
ARABELLA
RICORRENTE
contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
pagina3 di 6 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente a) previo accertamento delle differenze retributive dovute, come da conteggio sindacale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'importo di euro 18.340,92=, di cui euro
11.041,02= a titolo di TFR, o l'importo maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione del capitale ed agli interessi legali dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
b) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente derivati e derivanti dal rapporto di lavoro nell'ammontare di euro 10.000,00= o quello maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
c) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore dell'Avvocato
Karl Reiterer e dell'Avv. Arabella Martinelli, che dichiarano sin d'ora di aver anticipato le prime e non percepito i secondi.
Di parte convenuta pagina4 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduce di essere stato dipendente di dal 21.01.2019 al CP_1
16.03.2024 come operaio qualificato inquadrato al 2° livello del CCNL di settore Edili Artigianato, a tempo pieno.
Il lavoratore si è dimesso per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Il ricorrente, tramite , ha inviato una PEC in data 12.04.2024 per Pt_2
richiedere il pagamento delle spettanze, debitamente ricalcolate dal sindacato.
Tra stipendi non pagati, TFR e differenze retributive sarebbero dovuti euro
18.340,92, cui euro 11.041,02 a titolo di TFR, e 90,71 € di differenze retributive.
Il 10.05.2024 ha presentato una segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per il mancato pagamento delle retribuzioni e delle competenze finali.
Chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. La resistente ha serbato contegno contumaciale. Il rapporto di lavoro è provato dal deposito delle buste paga;
è stato prodotto il CCNL di settore, il conteggio sindacale particolareggiato, il modulo di dimissioni.
Il legale rappresentante della resistente non si è presentato all'interpello formale.
3. Il compenso richiesto per le mensilità qui richieste è in linea con quello percepito per i mesi antecedenti, mentre il TFR è un mero calcolo aritmetico.
Quanto alle differenze retributive di 90,71 Euro, tali calcoli si basano sul CCNL come eseguito dal sindacato e prodotto in giudizio. La pretesa di parte ricorrente
è quindi provata documentalmente e dalla mancata comparizione del legale pagina5 di 6 rappresentante a rendere interrogatorio formale. In ordine al risarcimento chiesto manca l'allegazione specifica in ordine allo stesso e la relativa prova.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori minimi di cui al
DM55/14, alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a corrispondere al ricorrente CP_1 Pt_1
l'importo pari ad € 18.340,92 oltre interessi legali dalla messa
[...]
in morsa sindacale,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.695 per Parte_1
compenso, oltre accessori di legge, da pagarsi in favore dell'avv. Arabella
Martinelli, antistataria.
23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina6 di 6
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 564/2024
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi al dott. Werner Mussner, sono comparsi:
- per , l'avv. MARTINELLI ARABELLA Parte_1
- per - Controparte_1
Il proc di parte ricorrente conclude come da atti.
Si da atto della mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta nonostante regolare notifica del verbale d'udienza che aveva ammesso l'interpello.
Esaurita la discussione, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. REITERER KARL e dall'avv. dott. MARTINELLI
ARABELLA
RICORRENTE
contro
C.F. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
pagina3 di 6 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente a) previo accertamento delle differenze retributive dovute, come da conteggio sindacale, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente l'importo di euro 18.340,92=, di cui euro
11.041,02= a titolo di TFR, o l'importo maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione del capitale ed agli interessi legali dalle singole date di maturazione dei diritti al saldo;
b) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente derivati e derivanti dal rapporto di lavoro nell'ammontare di euro 10.000,00= o quello maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
c) condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese ed onorari di causa, da distrarsi a favore dell'Avvocato
Karl Reiterer e dell'Avv. Arabella Martinelli, che dichiarano sin d'ora di aver anticipato le prime e non percepito i secondi.
Di parte convenuta pagina4 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente deduce di essere stato dipendente di dal 21.01.2019 al CP_1
16.03.2024 come operaio qualificato inquadrato al 2° livello del CCNL di settore Edili Artigianato, a tempo pieno.
Il lavoratore si è dimesso per giusta causa a causa del mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
Il ricorrente, tramite , ha inviato una PEC in data 12.04.2024 per Pt_2
richiedere il pagamento delle spettanze, debitamente ricalcolate dal sindacato.
Tra stipendi non pagati, TFR e differenze retributive sarebbero dovuti euro
18.340,92, cui euro 11.041,02 a titolo di TFR, e 90,71 € di differenze retributive.
Il 10.05.2024 ha presentato una segnalazione all'Ispettorato del Lavoro per il mancato pagamento delle retribuzioni e delle competenze finali.
Chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2. La resistente ha serbato contegno contumaciale. Il rapporto di lavoro è provato dal deposito delle buste paga;
è stato prodotto il CCNL di settore, il conteggio sindacale particolareggiato, il modulo di dimissioni.
Il legale rappresentante della resistente non si è presentato all'interpello formale.
3. Il compenso richiesto per le mensilità qui richieste è in linea con quello percepito per i mesi antecedenti, mentre il TFR è un mero calcolo aritmetico.
Quanto alle differenze retributive di 90,71 Euro, tali calcoli si basano sul CCNL come eseguito dal sindacato e prodotto in giudizio. La pretesa di parte ricorrente
è quindi provata documentalmente e dalla mancata comparizione del legale pagina5 di 6 rappresentante a rendere interrogatorio formale. In ordine al risarcimento chiesto manca l'allegazione specifica in ordine allo stesso e la relativa prova.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori minimi di cui al
DM55/14, alla luce della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a corrispondere al ricorrente CP_1 Pt_1
l'importo pari ad € 18.340,92 oltre interessi legali dalla messa
[...]
in morsa sindacale,
2. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.695 per Parte_1
compenso, oltre accessori di legge, da pagarsi in favore dell'avv. Arabella
Martinelli, antistataria.
23 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina6 di 6