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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4794 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 16162/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Di Parte_1
OM
-ricorrente- contro
, in persona del Questore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare il diritto del ricorrente alla formalizzazione della nuova domanda di protezione internazionale e, per l'effetto, ordinare alla Questura di , in persona CP_1 del Questore p.t., di ricevere e registrare la richiesta di protezione internazionale entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento;
b) con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.8.2025 il sig. , Parte_1 cittadino gambiano, ha convenuto in giudizio il per ottenere la Controparte_1 formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, a suo dire ostacolata dall'ingiustificata condotta tenuta dalla Questura di . A sostegno della domanda, il CP_1 ricorrente allegava di avere manifestato via pec la propria volontà di presentare domanda reiterata di protezione internazionale in data 26.11.2024 e che, da quel giorno, si era recato più volte presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di , anche presentandosi alle 4 CP_1 del mattino ed essendo il primo della fila, senza tuttavia mai riuscire ad accedervi a causa di poco chiari i criteri di selezione.
Si è costituito in giudizio il , con l'assistenza Controparte_1 tecnica dell'Avvocatura Distrettuale di , chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato. Osservava in particolare l'Avvocatura che, in data 25.5.2023 il ricorrente aveva compilato un Foglio Notizie presso la Questura di nel quale dichiarava di non avere CP_1 presentato una richiesta di protezione internazionale, e che dunque la Questura – lungi dal tenere un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente – aveva correttamente accertato, escludendola, la sua volontà di richiedere protezione internazionale.
All'udienza di comparizione delle parti il giudice ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, vale la pena ricordare che oggetto della domanda non è il diritto alla protezione internazionale, ma il diritto all'immediata formalizzazione della domanda. Occorre pertanto verificare in concreto l'esistenza di comportamenti dalla PA obiettivamente illegittimi, ovvero diretti ad ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 25/2008, la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente, tant'è che i due successivi commi disciplinano i casi in cui, eccezionalmente, si attribuisce ad un altro soggetto tale facoltà (genitore o tutore). Allo stesso modo, la procedura per l'istruttoria della domanda di protezione internazionale di cui al successivo art. 26 evoca inequivocabilmente la presenza fisica del richiedente asilo.
Nel caso della Questura di , le modalità di accesso allo Sportello Immigrazione sono CP_1 pubblicate sul sito internet della medesima Questura, ove è precisato che “Per presentare la
2 richiesta di Protezione Internazionale l'interessato dovrà presentarsi personalmente presso lo
Sportello di Via Tommaso Dorè nr.3 alle ore 07.00 dal lunedì al giovedì …” (cfr. la pagina web https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730dcf12580c200733160, con informazioni aggiornate al 21.10.2025). Si tratta di modalità di accesso coerenti con le linee guida impartite dal alle sue articolazioni territoriali con circolare n. Controparte_1
28517 del 9.4.2021, avente ad oggetto “Sistemi di calendarizzazione appuntamenti presso gli
Uffici Immigrazione”, laddove si afferma che le Questure “sono invitate ad adottare, con effetto immediato e senza eccezione alcuna, ogni misura idonea ad impedire l'utilizzo e la pubblicazione su siti istituzionali di sistemi di prenotazione e di informazione non previsti dalla norma e non autorizzati da questo Dipartimento, significando che tutti gli stranieri che intendono proporre domanda di protezione internazionale e/o richiedere il rilascio delle tipologie di permesso di soggiorno la cui istanza debba essere depositata in Questura, devono presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per la loro immediata e necessaria identificazione”.
2.2. Ciò premesso, il ricorrente afferma di avere fatto plurimi accessi presso lo Sportello
Immigrazione della Questura di , ma di essere sempre stato respinto dai funzionari CP_1 addetti alla gestione della coda, che consegnavano un numero limitato di “biglietti” per l'accesso agli uffici, senza tuttavia mai “scegliere” il ricorrente.
Certamente l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili, ed è pertanto corretto affermare che il diritto alla formalizzazione della domanda deve essere bilanciato. Con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive. E' però altrettanto corretto affermare che la discrezionalità dell'amministrazione non equivale a totale insindacabilità, in quanto trova un limite nel caso in cui la sua organizzazione si traduca, di fatto, in una negazione del diritto di presentare domanda, e ciò tutte le volte in cui il superamento dei termini di legge non risulti né ragionevole, né congruo.
Né rileva la circostanza, allegata dal resistente, che in data 25.5.2023 il ricorrente CP_1 aveva compilato un Foglio Notizie presso la Questura di nel quale dichiarava di non CP_1 avere presentato una richiesta di protezione internazionale (cfr. doc. 3 res.): oggetto di questo processo sono i plurimi accessi presso la Questura del ricorrente nel corso del 2025, e non è possibile sostenere che possa essere precluso al sig. il diritto di presentare una nuova Pt_1 domanda di protezione internazionale, per il solo fatto di non avere esercitato tale facoltà due anni prima. La domanda reiterata è infatti preordinata proprio alla verifica di fatti nuovi, e non
3 è possibile escluderne l'ammissibilità o la fondatezza prima che essa sia stata vagliata dalla competente Commissione Territoriale secondo le forme di legge.
In particolare, secondo quanto previsto dal menzionato art. 26 d.lgs. n. 25/2008, al comma 2- bis, la Questura, una volta ricevuta la volontà del richiedente di voler presentare la domanda di protezione internazionale, deve, entro tre giorni, ovvero tredici in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a verbalizzare la domanda e trasmettere la stessa alla competente Commissione.
Si condivide in questa sede l'assunto secondo il quale ogni diritto deve essere contemperato con altre esigenze del pari meritevoli di tutela, come ad esempio – solo per citarne uno rilevante nel caso di specie, avente ad oggetto la pretesa di una prestazione positiva – il diritto al pari trattamento delle situazioni equivalenti, nella consapevolezza che l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili. In questa prospettiva si ritiene sussista un diritto alla formalizzazione della domanda da bilanciarsi con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive, entro un termine ragionevole e congruo.
L'insindacabilità trova comunque un limite nel caso in cui tale organizzazione si traduca in una negazione del diritto di presentare domanda, nel senso cioè che il decorso del tempo sia così significativo da annientarlo.
La materia della protezione internazionale è per sua stessa natura urgente. Sussiste pertanto un diritto alla formalizzazione da bilanciarsi con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive (che non possono e non devono essere discriminati), entro un termine ragionevole e congruo. L'amministrazione, dunque, è tenuta a predisporre i mezzi necessari e un'adeguata organizzazione per registrare la domanda nei tempi fissati dalla legge.
Nel caso in esame è provato che il ricorrente si sia recato personalmente, come indicato nelle
Linee Guida, più volte presso gli Uffici della Questura e che tuttavia non sia poi riuscito ad essere ricevuto nell'orario di sportello non rientrando nella quota giornalmente ammessa dalla
Questura, né abbia mai ottenuto alcuna informazione utile in ordine alle possibili future modalità di accesso).
Orbene, la Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art
4 6, par. 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs. n. 142/2015, secondo cui gli Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo.
Queste considerazioni assumono, oggi, ancora maggiore rilevanza se si considera che anche la possibilità di fare valere situazioni che potrebbero legittimare, in astratto, una protezione complementare, nell'attuale contesto normativo di cui all'art. 19 c.
1.1 TUI, devono seguire il percorso della presentazione della domanda di protezione internazionale.
Peraltro, con specifico riferimento alla “gestione delle code” dei soggetti che vogliono presentare la domanda di protezione internazionale, l'esistenza di “carenze organizzative” della Questura di è già stata accertata da questo Tribunale con la sentenza n. 3818 CP_1 dell'8.8.2025, a cui si fa richiamo.
Per tali ragioni, deve dunque ritenersi provata l'esistenza – nel caso concreto – di comportamenti dalla PA tali da ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in ragione della natura e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Questura di a ricevere e CP_1 formalizzare la domanda di protezione internazionale nel termine di giorni 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025
Il Giudice
RI SA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 16162/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigino Di Parte_1
OM
-ricorrente- contro
, in persona del Questore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare il diritto del ricorrente alla formalizzazione della nuova domanda di protezione internazionale e, per l'effetto, ordinare alla Questura di , in persona CP_1 del Questore p.t., di ricevere e registrare la richiesta di protezione internazionale entro giorni sei/dieci giorni dalla pubblicazione/notifica del chiesto ed emanando provvedimento;
b) con condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva come per legge”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 19.8.2025 il sig. , Parte_1 cittadino gambiano, ha convenuto in giudizio il per ottenere la Controparte_1 formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, a suo dire ostacolata dall'ingiustificata condotta tenuta dalla Questura di . A sostegno della domanda, il CP_1 ricorrente allegava di avere manifestato via pec la propria volontà di presentare domanda reiterata di protezione internazionale in data 26.11.2024 e che, da quel giorno, si era recato più volte presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di , anche presentandosi alle 4 CP_1 del mattino ed essendo il primo della fila, senza tuttavia mai riuscire ad accedervi a causa di poco chiari i criteri di selezione.
Si è costituito in giudizio il , con l'assistenza Controparte_1 tecnica dell'Avvocatura Distrettuale di , chiedendo il rigetto del ricorso perché CP_1 infondato. Osservava in particolare l'Avvocatura che, in data 25.5.2023 il ricorrente aveva compilato un Foglio Notizie presso la Questura di nel quale dichiarava di non avere CP_1 presentato una richiesta di protezione internazionale, e che dunque la Questura – lungi dal tenere un comportamento discriminatorio in danno del ricorrente – aveva correttamente accertato, escludendola, la sua volontà di richiedere protezione internazionale.
All'udienza di comparizione delle parti il giudice ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, vale la pena ricordare che oggetto della domanda non è il diritto alla protezione internazionale, ma il diritto all'immediata formalizzazione della domanda. Occorre pertanto verificare in concreto l'esistenza di comportamenti dalla PA obiettivamente illegittimi, ovvero diretti ad ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. n. 25/2008, la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente, tant'è che i due successivi commi disciplinano i casi in cui, eccezionalmente, si attribuisce ad un altro soggetto tale facoltà (genitore o tutore). Allo stesso modo, la procedura per l'istruttoria della domanda di protezione internazionale di cui al successivo art. 26 evoca inequivocabilmente la presenza fisica del richiedente asilo.
Nel caso della Questura di , le modalità di accesso allo Sportello Immigrazione sono CP_1 pubblicate sul sito internet della medesima Questura, ove è precisato che “Per presentare la
2 richiesta di Protezione Internazionale l'interessato dovrà presentarsi personalmente presso lo
Sportello di Via Tommaso Dorè nr.3 alle ore 07.00 dal lunedì al giovedì …” (cfr. la pagina web https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/5730dcf12580c200733160, con informazioni aggiornate al 21.10.2025). Si tratta di modalità di accesso coerenti con le linee guida impartite dal alle sue articolazioni territoriali con circolare n. Controparte_1
28517 del 9.4.2021, avente ad oggetto “Sistemi di calendarizzazione appuntamenti presso gli
Uffici Immigrazione”, laddove si afferma che le Questure “sono invitate ad adottare, con effetto immediato e senza eccezione alcuna, ogni misura idonea ad impedire l'utilizzo e la pubblicazione su siti istituzionali di sistemi di prenotazione e di informazione non previsti dalla norma e non autorizzati da questo Dipartimento, significando che tutti gli stranieri che intendono proporre domanda di protezione internazionale e/o richiedere il rilascio delle tipologie di permesso di soggiorno la cui istanza debba essere depositata in Questura, devono presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per la loro immediata e necessaria identificazione”.
2.2. Ciò premesso, il ricorrente afferma di avere fatto plurimi accessi presso lo Sportello
Immigrazione della Questura di , ma di essere sempre stato respinto dai funzionari CP_1 addetti alla gestione della coda, che consegnavano un numero limitato di “biglietti” per l'accesso agli uffici, senza tuttavia mai “scegliere” il ricorrente.
Certamente l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili, ed è pertanto corretto affermare che il diritto alla formalizzazione della domanda deve essere bilanciato. Con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive. E' però altrettanto corretto affermare che la discrezionalità dell'amministrazione non equivale a totale insindacabilità, in quanto trova un limite nel caso in cui la sua organizzazione si traduca, di fatto, in una negazione del diritto di presentare domanda, e ciò tutte le volte in cui il superamento dei termini di legge non risulti né ragionevole, né congruo.
Né rileva la circostanza, allegata dal resistente, che in data 25.5.2023 il ricorrente CP_1 aveva compilato un Foglio Notizie presso la Questura di nel quale dichiarava di non CP_1 avere presentato una richiesta di protezione internazionale (cfr. doc. 3 res.): oggetto di questo processo sono i plurimi accessi presso la Questura del ricorrente nel corso del 2025, e non è possibile sostenere che possa essere precluso al sig. il diritto di presentare una nuova Pt_1 domanda di protezione internazionale, per il solo fatto di non avere esercitato tale facoltà due anni prima. La domanda reiterata è infatti preordinata proprio alla verifica di fatti nuovi, e non
3 è possibile escluderne l'ammissibilità o la fondatezza prima che essa sia stata vagliata dalla competente Commissione Territoriale secondo le forme di legge.
In particolare, secondo quanto previsto dal menzionato art. 26 d.lgs. n. 25/2008, al comma 2- bis, la Questura, una volta ricevuta la volontà del richiedente di voler presentare la domanda di protezione internazionale, deve, entro tre giorni, ovvero tredici in presenza di un elevato numero di domande, provvedere a verbalizzare la domanda e trasmettere la stessa alla competente Commissione.
Si condivide in questa sede l'assunto secondo il quale ogni diritto deve essere contemperato con altre esigenze del pari meritevoli di tutela, come ad esempio – solo per citarne uno rilevante nel caso di specie, avente ad oggetto la pretesa di una prestazione positiva – il diritto al pari trattamento delle situazioni equivalenti, nella consapevolezza che l'amministrazione gode di discrezionalità per quanto attiene ai criteri di organizzazione interna del lavoro dei preposti uffici, criteri che inevitabilmente tengono conto delle risorse disponibili. In questa prospettiva si ritiene sussista un diritto alla formalizzazione della domanda da bilanciarsi con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive, entro un termine ragionevole e congruo.
L'insindacabilità trova comunque un limite nel caso in cui tale organizzazione si traduca in una negazione del diritto di presentare domanda, nel senso cioè che il decorso del tempo sia così significativo da annientarlo.
La materia della protezione internazionale è per sua stessa natura urgente. Sussiste pertanto un diritto alla formalizzazione da bilanciarsi con le esigenze dell'amministrazione e degli altri utenti titolari delle medesime situazioni soggettive (che non possono e non devono essere discriminati), entro un termine ragionevole e congruo. L'amministrazione, dunque, è tenuta a predisporre i mezzi necessari e un'adeguata organizzazione per registrare la domanda nei tempi fissati dalla legge.
Nel caso in esame è provato che il ricorrente si sia recato personalmente, come indicato nelle
Linee Guida, più volte presso gli Uffici della Questura e che tuttavia non sia poi riuscito ad essere ricevuto nell'orario di sportello non rientrando nella quota giornalmente ammessa dalla
Questura, né abbia mai ottenuto alcuna informazione utile in ordine alle possibili future modalità di accesso).
Orbene, la Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art
4 6, par. 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs. n. 142/2015, secondo cui gli Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo.
Queste considerazioni assumono, oggi, ancora maggiore rilevanza se si considera che anche la possibilità di fare valere situazioni che potrebbero legittimare, in astratto, una protezione complementare, nell'attuale contesto normativo di cui all'art. 19 c.
1.1 TUI, devono seguire il percorso della presentazione della domanda di protezione internazionale.
Peraltro, con specifico riferimento alla “gestione delle code” dei soggetti che vogliono presentare la domanda di protezione internazionale, l'esistenza di “carenze organizzative” della Questura di è già stata accertata da questo Tribunale con la sentenza n. 3818 CP_1 dell'8.8.2025, a cui si fa richiamo.
Per tali ragioni, deve dunque ritenersi provata l'esistenza – nel caso concreto – di comportamenti dalla PA tali da ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda.
Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
3. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in ragione della natura e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la Questura di a ricevere e CP_1 formalizzare la domanda di protezione internazionale nel termine di giorni 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 4 novembre 2025
Il Giudice
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