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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 18.12.2025, svolta in modalità di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 16838/2025
tra
, rappr. e dif. dagli avv.ti Benino Parte_1
IO e VI IT ed elett.te domiciliati presso il primo in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 137, giusta procura in atti ricorrente e in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore con sede in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 21
nonché per i lavoratori Controparte_2
Quadri impiegati ed operai delle Aziende aderenti ad con CP_3 sede in Fiumicino convenuti contumaci
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 09.07.2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) di essere dipendente della società con sede Controparte_1 operativa in Napoli presso l'aeroporto di Capodichino di Napoli con la qualifica di operaio e mansioni di operatore unico aeroportuale inquadrato nel IV livello del CCNL;
b) di essere iscritto al Fondo Pensione Prevaer dal 16/11/2006; c) che l'importo mensile da versare al Fondo Pensionistico è costituito dal 2% a carico dell'Azienda, dall'1% a carico del dipendente, dalle quote di TFR maturande (per scelta del lavoratore) e dal contributo aziendale aggiuntivo;
d) che la società si è obbligata al versamento alla PrevAer della quota del TFR oltre alla quota a carico dell'azienda; e) che l'autorizzazione al versamento delle quote da lui sottoscritta veniva inviata dalla direttamente alla Preaver;
CP_1
f) che da un esame della propria posizione di previdenza complementare, nonostante le trattenute in busta paga sia delle quote a carico del datore di lavoro che quelle a carico del lavoratore non risultano versate al fondo di previdenza complementare;
g) che richiedeva alla la verifica della propria posizione e CP_2 che la gli comunicava l'omesso versamento da parte della CP_2 [...]
della contribuzione ammontante, alla data del 31/07/2023, ad CP_1
€ 11.986,32 per il periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2023; h) che, vista la omissione del datore di lavoro, lo sollecitava alla regolarizzazione del versamento dovuto alla ma senza sortire CP_2 alcun effetto;
i) che, richiesti ulteriori chiarimenti al Fondo, la con CP_2 comunicazione del 01/07/2025, riscontrava la pec e inviava la sua domanda di adesione nonché l'estratto degli omessi versamenti della
[...] che alla data dell'1/05/2025 era pari ad € 10.705,72 per il periodo CP_1 dal 01/11/2019 al 01/05/2025. Tutto ciò premesso la parte ricorrente chiedeva a questo giudice di: a) Accertare i fatti così come esposti in premessa b) Dichiarare che la è tenuta al versamento dei Controparte_1 contributi al fondo pensione in ragione di euro 10.705,72 e/o della maggiore o minore somma di giustizia oltre interessi legali anche ex art 1284 c.c. e rivalutazione monetaria per il periodo dal 01/11/2019 al 01/05/2025 e per l'effetto c) Condannare la al versamento dei contributi al Controparte_1 fondo pensione per la complessiva somma di euro 10.705,72 CP_2 oltre interessi anche ex art 1284 c.c. e rivalutazione monetaria come per legge e/o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia per il periodo dal 01/11/2019 al 01/05/2025 ed al risarcimento del danno derivante dalla perdita degli interessi e dei vantaggi economici connessi al piano di accantonamento quantificato in una somma pari a quella del mancato versamento ossia euro 7.191,40 d) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari All'udienza del 9.10.2025, la parte ricorrente specificava che il fondo aveva comunicato in data 15.09.2025 che l'importo esatto CP_2
2 ancora dovuto era pari ad € 10.498,15 e, pertanto, a tale somma riduceva la domanda. Nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano la
[...]
e la che, pertanto, devono essere dichiarate CP_1 CP_2 contumaci. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa alla odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
******* Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti alla stregua di un consolidato orientamento già espresso da questa sezione lavoro del Tribunale adito che qui di seguito si riporta. Preliminarmente va affermata la legittimazione attiva e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente nel caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro a favore del fondo di previdenza complementare a cui aderisce. Sul punto va precisato che la previdenza complementare, introdotta con il d.lgs. n. 252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria, consentendo al lavoratore di destinare delle somme mensilmente maturate a favore di appositi fondi di natura privatistica con la precipua finalità di integrare il trattamento pensionistico spettante al momento della collocazione a riposo. Dunque, a seguito dell'adesione da parte del lavoratore alla previdenza complementare si instaura il c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare. Il prestatore di lavoro opera una vera e propria delegazione di pagamento al datore di lavoro per il versamento nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti e di versarli al fondo di previdenza complementare. Inoltre, il rapporto previdenziale complementare, differentemente dal sistema pensionistico obbligatorio, non risponde al principio di automaticità della prestazione;
ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate. È opportuno precisare, altresì, che in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute.
3 Quanto detto è sufficiente a fondare la legittimazione attiva del ricorrente. Ma da ciò discende altresì la sussistenza di un interesse ad agire diretto concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Infatti, l'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente sul lavoratore beneficiario finale della prestazione previdenziale. L'inadempimento datoriale preclude gli incrementi delle somme accantonate secondo quanto pattuito al momento dell'adesione e può ledere il lavoratore nei casi in cui intenda chiedere un'anticipazione. Si ribadisce che al lavoratore spetterà solo quanto concretamente versato al Fondo. Venendo dunque al merito, il ricorrente ha provato documentalmente l'adesione del Guida al fondo pensione Prevaer dal 16.11.2006. Il ricorrente ha destinato al fondo pensionistico complementare il tfr (come risulta dalle buste paga in atti), il contributo mensile a suo carico, il contributo mensile a carico del datore di lavoro ed il cosiddetto contributo aziendale aggiuntivo ex art. 23 della parte specifica B del CCNL Assoeaeroporti 1998, posto sempre a carico del datore di lavoro. Secondo le regole di funzionamento del Fondo (cfr. art. 8 dello Statuto) le quote di contribuzione (quota azienda e quota lavoratore, quest'ultima trattenuta mensilmente sulla busta paga) vengono versate a cura dell'azienda entro il 16 del mese successivo di competenza, mentre l'importo derivante dal TFR maturando viene versato almeno in due soluzioni annuali: entro il 16 luglio la quota maturata dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 16 gennaio la quota maturata dal 1° luglio al 31 dicembre. Con note di deposito del 10.10.25, la parte ricorrente depositava estratto contributivo aggiornato della sua posizione, inviatogli dal CP_2 stesso, in cui risultava che alla data del 15 settembre 2025 l'importo esatto ancora dovuto al ricorrente era pari ad € 10.498,15. Pertanto, parte ricorrente riduceva a tale importo la domanda principale.
4 A questo punto, va affermato che parte ricorrente deduceva che le somme non versate, ovvero versate tardivamente, non hanno prodotto i vantaggi economici previsti dal piano di investimento applicato dal Fondo. Tuttavia, il ricorrente, pur rappresentando un mancato guadagno derivante dall'impossibilità di investire, secondo il piano di investimento adottato, le somme versate in ritardo ovvero del tutto omesse, non ha provato la sussistenza concreta di tale danno. La descritta carenza probatoria impedisce allo stato di poter accertare la sussistenza di ulteriori pregiudizi derivanti dall'omesso versamento contributivo. Le spese di lite fra la parte ricorrente ed il datore di lavoro possono essere compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e del carattere “seriale” della controversia;
per la restante parte seguono la soccombenza e vanno a carico della parte datrice di lavoro inadempiente nella misura di cui in dispositivo mentre si compensano integralmente le spese tra la parte ricorrente ed il Fondo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la
[...]
a versare in favore del Fondo Prevaer gli ulteriori contributi CP_1 indicati in ricorso pari complessivamente ad € 10.498,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di lite, che liquida in € 800 oltre IVA, CPA e spese forfettarie, con attribuzione ai difensori antistatari.
- compensa per la residua metà le spese tra il ricorrente e la società datrice di lavoro e compensa integralmente le spese tra il ricorrente ed il Fondo Prevaer.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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