Articolo 52 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 51Articolo 53
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5 febbraio 1976
Art. 52. Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1976
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