Art. 52. Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.
Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, puo' ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.