Ordinanza collegiale 10 marzo 2023
Sentenza 21 novembre 2023
Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02518/2025REG.PROV.COLL.
N. 04173/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4173 del 2024, proposto dal Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il sig. IN VA & c. s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Bruna Flace e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01349/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IN VA & c. s.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
- della nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, prot. n. 4174 del 30 aprile 2021, recante parere negativo, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in ordine all’istanza di autorizzazione paesaggistica per la “realizzazione di un impianto interrato di raccolta acque di prima pioggia nell’area scoperta di alaggio dei cantieri navali, fg. 55/A, p.lle 4416, 4035 porzione, 4384 porzione” (impugnata in primo grado dalla società “IN VA & c. s.n.c.”);
- della nota del Comune di Molfetta prot. n. 33728 del 17 maggio 2021 di trasmissione del suindicato parere negativo e contestuale “comunicazione di avvio del procedimento di diniego al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica” (anche questa impugnata dalla Società con il ricorso introduttivo);
- della nota del Comune di Molfetta, datata 3 marzo 2022, trasmessa in data 4 marzo 2022, avente ad oggetto la “Chiusura negativa del procedimento” relativo alla istanza di autorizzazione paesaggistica (impugnata dalla Società con primi motivi aggiunti);
- del parere espresso dal Soprintendente con nota prot. n. 562 del 25 gennaio 2021 (impugnato sia col ricorso introduttivo sia con secondi motivi aggiunti).
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
- l’area dei cantieri navali ricadente nel Porto di Molfetta, denominata “Spiaggia Maddalena”, ha origini antiche, risalenti ai primi anni del novecento, si estende per circa 20.000 mq ed è composta per larga parte dallo scalo di alaggio e varo dei natanti e da un insieme di edifici destinati a servizi;
- il comune di Molfetta, con deliberazione di g.m. 8 febbraio 2019, n. 16, ha approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” relativo alle opere di “manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale degli edifici, delle aree esterne e degli impianti a servizio delle attività di cantieristica navale insistenti in località ‘Spiaggia Maddalena’ compresa tra il Molo Pennello e la nuova sede della Capitaneria di Porto”;
- con deliberazione di G.M. n. 70 del 17 marzo 2020, il Comune ha proceduto all’approvazione del progetto definitivo relativo ad un primo stralcio dei lavori, che non riguardano ancora l’area in concessione alla società IN VA & C. s.n.c.;
- in località “Spiaggia Maddalena” risultano operative sei concessioni demaniali destinate all’attività di cantieristica navale, che comprendono, oltre agli immobili, anche l’area pertinenziale esterna destinata all’alaggio delle imbarcazioni che necessita, sotto il profilo ambientale, degli impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 della l. r. n. 26/2013;
- cinque dei cantieri navali operanti nella predetta area demaniale hanno già ottemperato alle prescrizioni del T.U. Ambiente, realizzando gli impianti di trattamento delle acque meteoriche negli anni 2017-2018;
- la maggior parte dell’area in questione, posta a ovest del Centro storico, è tipizzata nel p.r.g. vigente come “Zona Territoriale Omogenea A, sottozona A2”, la cui disciplina è contenuta nell’art. 32 delle n.t.a.; una minima parte dell’area all’estremità posta a ovest, ricade in “Zona Territoriale Omogenea C”;
- l’area ricade, altresì, entro la fascia dei 300 metri dalla battigia ed è compresa nell’ulteriore contesto paesaggistico denominato “Città consolidata” (art. 38, co. 3, delle n.t.a. mal PPTR);
- - in data 10 settembre 2020, la Società odierna appellata ha presentato apposita istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica 00256250721-05082020-1834) al SUAP del Comune di Molfetta avente ad oggetto “opere di manutenzione straordinaria” relative “alla realizzazione di un impianto interrato di raccolta acque di prima pioggia nell’area scoperta di alaggio del cantiere navale”, per l’adeguamento, sotto il profilo ambientale, dell’attività cantieristica alla normativa di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006, nonché all’art. 10 della l. r. n. 23/2013;
- in data 13 ottobre 2020, la stessa Società ha presentato al Suap CI edilizia (Pratica n° 00256250721-05082020-1819);
- la Commissione Locale Paesaggio, nella seduta del 27 ottobre 2020, ha reso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 79060 del 17 novembre 2020, il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza la proposta favorevole di provvedimento, corredata dalla documentazione di progetto, per l’acquisizione ai sensi dell’art. 146, co. 5 e 8, d. lgs. n. 42/2004;
- con nota prot. n. 10070 del 16 dicembre 2020, la Soprintendenza ha comunicato alla società istante il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis, della l. n. 241/1990;
- in data 30 dicembre 2020, con nota acquisita al prot. n. 692 del 5 gennaio 2021, la Società ha presentato osservazioni;
- con nota prot. n. 4174 del 30 aprile 2021, la Soprintendenza ha concluso il procedimento con parere negativo sulla scorta delle medesime argomentazioni già contenute nel preavviso di diniego dell’istanza;
- il Comune di Molfetta ha trasmesso alla deducente il predetto parere con nota prot. 33728 del 17 maggio 2021, precisando che la stessa “vale come avvio del procedimento di diniego al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica”;
- con nota prot. 12817 del 21 febbraio 2022, il Suap ha comunicato alla Società che: per quanto attiene l’istanza di autorizzazione paesaggistica prot. n. 1834 del 10.9.2020 “la stessa è stata chiusa da questo SUAP in data 26/10/2020 per decorrenza dei termini”; per quanto attiene la CI edilizia prot. 1819 del 13.10.2020, “la stessa risulta ancora aperta in attesa delle prescrizioni dall’Ufficio SUE del Settore Territorio, come risultanti dalla comunicazione inviata all’impresa in data 21/6/2021 con prot. REP-PROV_BA/BA-SUPRO 0044983/01-06-2021”;
- con nota datata 3 marzo 2022, il responsabile del Suap ha trasmesso, a mezzo pec, al tecnico della società ricorrente la “chiusura negativa del procedimento”
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari (nrg 818 del 2021), e successivi due motivi aggiunti, la società IN VA & c. s.n.c. ha impugnato gli atti sopra indicati.
3.1. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi.
A) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 146, commi 5 e 8, d.lgs. n. 42/2004 e 90 delle nta del PPTR. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, omessa istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, ingiustizia manifesta:
i) in applicazione dell’art. 142, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, a mente del quale “la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B” (norma richiamata dall’art. 90, co. 3, delle NTA al PPTR), l’area in questione è in realtà esclusa dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (così come lo era nel vigore del previgente PUTT/p, essendo inserita nel perimetro dei territori costruiti): di tale circostanza sia il Comune di Molfetta, sia la Soprintendenza avrebbero dovuto preliminarmente dare atto in sede di verifica delle condizioni di ammissibilità e/o ricevibilità dell’istanza non essendovi obbligo di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del predetto impianto;
ii) il parere contrario adottato dalla Soprintendenza risulta fondato su ragioni del tutto apodittiche e recessive rispetto alle finalità di tutela ambientale sottese alla realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque piovane.
B) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 146, co. 5 e 8, d.lgs. n. 42/2004, in relazione all’art. 17-bis e all’art. 2, co. 8-bis, l. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione, omessa istruttoria, difetto di motivazione, il-logicità, irragionevolezza, omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, ingiustizia manifesta:
i) il diniego è tardivo: il Comune ha trasmesso gli atti alla Soprintendenza con nota prot. n. 79060 del 17 novembre 2020, che li ha acquisiti al prot. n. 9542 del 1 dicembre 2020; da tale data decorre il termine perentorio di 45 giorni entro il quale il Soprintendente avrebbe dovuto rendere il proprio parere vincolante; sennonchè, il parere definitivo, contrario all’intervento, è stato reso con nota prot. 4174 del 30 aprile 2021, a distanza di ben cinque mesi;
ii) la tardività del diniego sussiste anche considerando il lasso di tempo intercorso per l’espletamento della fase procedimentale, in relazione alla sospensione dei termini ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, poiché il Soprintendente avrebbe comunque dovuto concludere il procedimento al più tardi entro la data del 15 febbraio 2021;
iii) il parere tardivamente emesso è inefficace e comunque non vincolante per l’autorità procedente.
C) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 in relazione all’art. 146, co. 8, d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 45, co. 4 delle nta al PPTR. Violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposi-zione, omessa istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, perplessità, irragionevolezza, arbitrarietà, omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Illegittimità diretta e derivata:
i) le ragioni del diniego sono apodittiche e non idonee a dare contezza di quale sia in concreto il rilevato contrasto tra la realizzazione dell’impianto raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e il contesto paesaggistico asseritamente tutelato, tenuto conto che tale tipologia di impianto è compresa nell’elenco degli “interventi” pacificamente ammissibili ed anzi auspicabili, ai sensi dell’art. 45, co. 3, lett. c.2), delle nta al PPTR, e che si tratta di opere di miglioramento ambientale inidonee a creare significative modificazioni del contesto tutelato in cui si inseriscono;
ii) non si comprende quale possa essere l’impatto paesaggistico di siffatte opere che: i) in quanto completamente interrate, non producono nessuna interferenza con il paesaggio circostante; ii) non contemplano aumenti della superficie impermeabilizzata, in quanto l’area esterna al cantiere navale è già interamente pavimentata con materiale cementizio;
iii) il giudizio per cui non possano coesistere più di cinque impianti di trattamento delle acque piovane non risulta supportato da una istruttoria tecnica né da alcun parametro qualitativo o quantitativo;
iv) l’introduzione di un “limite numerico” all’installazione degli impianti di raccolta delle acque reflue – oltre ad esorbitare dalle competenze della Soprintendenza (trattandosi di materia la cui regolamentazione è attribuita alla Città Metropolitana di Bari), ha finito per determinare una ingiustificata disparità di trattamento in danno della società ricorrente;
v) il cantiere navale della società ricorrente è l’ultimo dei sei concessionari operante in località Spiaggia Maddalena a doversi adeguare alla normativa in materia di tutela ambientale, attraverso la realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, posto che gli altri (cinque) concessionari hanno ottemperato alle prescrizioni di cui al citato d.lgs. n. 152/2006, negli anni 2017-2018, conseguendo i necessari titoli autorizzativi;
vi) con il rilascio dell’autorizzazione alla ricorrente si assicurerebbe l’adeguamento sotto il profilo ambientale del trattamento delle acque piovane da parte di tutti i concessionari operanti nell’intera area che si estende dal Molo Pennello, sino alla nuova sede della Capitaneria di Porto, così come auspicato dalla stessa Soprintendenza;
vii) la Soprintendenza – nel parere impugnato del 30 aprile 2021 – si è limitata a riprodurre pedissequamente le argomentazioni già evidenziate in sede di preavviso di diniego, senza tenere in minima considerazione le osservazioni prodotte dalle società istante in sede procedimentale, nonchè quelle esposte dal Comune di Molfetta nella nota prot. n. 24369 dell’8.4.2021.
3.2. I primi motivi aggiunti sono stati affidati ai seguenti motivi.
I) Sui vizi in via diretta a carico delle note a firma del Dirigente IV Settore/Responsabile Suap del 21.2.2022 e del 3.3.2022.
A) Violazione dell’art. 2 e 3, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6, d.P.R. n. 160/2010 anche in relazione all’art. 5 d.P.R. n. 380/2001. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. Eccesso di potere per omessa e/o in-sufficiente istruttoria, erronea motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, perplessità ed erronea presupposizione. Incompetenza:
i) il Responsabile del Suap con provvedimento in data 3 marzo 2022, ha disposto la “chiusura negativa del procedimento” relativo alla CI edilizia, evidenziando che la società istante non avrebbe “dato riscontro alla comunicazione inviata da questo SUAP all’impresa in data 21/06/2021”; sennonché, è onere del Suap acquisire l’autorizzazione paesaggistica dal competente Settore comunale deputato al suo rilascio e alla quale è condizionata, nella specie, la Scia edilizia;
ii) contraddittorietà dei provvedimenti adottati dal dirigente del Suap in data 21 febbraio 2022 e 3 marzo 2022, rispetto alle determinazioni assunte dalla diversa articolazione del Comune competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la quale si era espressa nel senso di non poter concludere il procedimento relativo all’istanza di autorizzazione paesaggistica “con un provvedimento espresso”, in ragione della pendenza del ricorso in epigrafe.
B) Violazione dell’art. 146, co. 5, 6 e 8, d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 7, co. 4 e 8, l.r. n. 20/2009. Violazione dell’art. 4 del Regolamento sul funzionamento della Commissione Locale Paesaggio, di cui alla deliberazione di c.c. n. 7 del 13.3.2015. Violazione del principio di autolimite della p.a. Incompetenza. Difetto assoluto di motivazione anche in relazione all’art. 10-bis, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per omessa istruttoria, illogicità, contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa:
i) incompetenza del responsabile del Suap a concludere il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sulla base del parere reso dal Soprintendente, ai sensi dell’art. 146, co. 5, d.lgs. n. 42/2004, poiché l’organo deputato al rilascio della determinazione finale in materia è il R.U.P, secondo quanto previsto nel Regolamento comunale approvato con delibera di c.c. n. 7 del 13 marzo 2015;
ii) difetto assoluto di motivazione con riferimento all’omessa esternazione delle ragioni per cui il Comune non abbia inteso discostarsi dal parere (tardivo) del Soprintendente.
II) Sui vizi in via diretta a carico della nota a firma del Dirigente I Settore/RUP della Commissione locale paesaggio del 7.3.2022 (prot. n. 16233).
A) Violazione dell’art. 2 e 3, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 146, co. 5, d.lgs. n. 42/2004. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a. Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria, erronea motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, perplessità ed erronea presupposizione:
i) la mera pendenza del ricorso giurisdizionale non impedisce all’amministrazione di concludere il procedimento;
ii) illegittimità derivata dai vizi del provvedimento del Soprintendente prot. n. 4174 del 30 aprile 2021 nonché del parere prot. n. 562 del 25 gennaio 2021.
3.3. I secondi motivi aggiunti, proposti avverso il parere espresso dal Soprintendente con nota prot. n. 562 del 25 gennaio 2021, depositata in giudizio dall’Avvocatura di Stato in data 10 gennaio 2023, sono stati affidati ai seguenti motivi:
I) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 142, co. 2, d.lgs. n. 42/2004. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 146, co. 5 e 8, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 90 delle nta PPTR. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, omessa istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, ingiustizia manifesta:
a) la Società ripropone il primo motivo del ricorso introduttivo (l’area non rientra, come evidenziato nei precedenti gravami, in zona di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136 del Codice, mentre nel vigore del PUTT/p rientrava nella perimetrazione dei “territori costruiti”).
II) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 in relazione all’art. 146, co. 8, d.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 45, co. 4, NTA al PPTR. Eccesso di potere per erronea presupposizione, omessa istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, perplessità, irragionevolezza, arbitrarietà, omessa comparazione degli interessi pubblici coinvolti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento:
a) le ragioni del diniego non sono idonee a dare contezza di quale sia in concreto il rilevato contrasto tra la realizzazione dell’impianto raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e il contesto paesaggistico asseritamente tutelato (la Società ripropone le censure di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle caratteristiche dell’impianto non adeguatamente considerate dal Comune);
b) le argomentazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate
ai titolari degli altri cantieri navali non sono opponibili alla deducente che è terzo del tutto estraneo a quei procedimenti;
c) la Soprintendenza ha autorizzato successivamente alla nota prot. n. 5501/2017 la realizzazione di altri tre impianti negli anni 2018-2020, impedendo quindi soltanto alla ricorrente di potersi adeguare;
d) la Soprintendenza non ha valutato le ragionevoli considerazioni prospettate dall’Amministrazione comunale nella nota prot. n. 24369 dell’8 aprile 2021 sulla scorta delle quali l’Autorità statale era stata espressamente invitata a procedere al riesame del proprio precedente parere sfavorevole, sia con riferimento all’esistenza di un solo cantiere navale a doversi adeguare dotandosi di idoneo impianto di smaltimento delle acque di prima pioggia, sia con riferimento alla necessità di garantire la continuità lavorativa dei cantieri navali nel rispetto delle norme di tutela ambientale.
3.4. Si è costituto, per resistere, il Ministero della cultura.
3.5. Con la sentenza n. 1349, del 21 novembre 2023, il T.a.r. per la Puglia ha accolto il ricorso e compensato le spese.
Il giudice territoriale ha ritenuto “Dirimente il secondo motivo-vizio rappresentato nel ricorso principale”, riproposto nei motivi aggiunti avverso i provvedimenti comunali di definizione negativa del procedimento, con il quale “è stata dedotta la tardività del parere reso, ai sensi dell’art. 146, co. 8, d.lgs. n. 42 del 2004, intervenuto oltre il termine perentorio di n. 45 giorni dalla ricezione degli atti”. Ciò ha comportato, a detta del T.a.r., che “i pareri della Soprintendenza abbiano perso il carattere della vincolatività, rispetto al provvedimento da adottarsi a cura del Comune”. Il “parere tardivo non spiega in realtà alcun “effetto preclusivo”, ossia impediente alla decisione. Dal ché, pertanto, deriva l’illegittimità dell’atto conclusivo adottato dall’ente comunale in parola di mera “improcedibilità”. Pertanto, “L’amministrazione comunale è chiamata a rilasciare gli atti anelati, in conformità ai propri atti istruttori. Peraltro, il progetto è stato dotato di adattamenti atti a mitigare l’impatto ambientale ed è necessario, ai fini degli adempimenti imposti dal t.u. ambiente. Si appalesa altresì gravemente ingiusto inibire al solo sesto e ultimo cantiere navale operante in loco ciò che è stato autorizzato agli altri cinque cantieri navali ivi insediati”.
4. Ha appellato il Ministero della cultura, che censura la sentenza per i seguenti vizi-motivi.
a) il giudice di prime cure ha calcolato in modo errato i termini procedimentali, in violazione dell’art. 10 bis, l. 241/1990;
b) le ulteriori osservazioni di merito svolte in ordine all’asserita sufficienza degli “adattamenti atti a mitigare l’impatto ambientale” e alla presunta ingiustizia insita nell’inibizione dell’intervento rispetto “al solo sesto e ultimo cantiere navale operante in loco” siano da considerarsi quali obiter dictum, stante che il TAR locale ha affermato di ritenere “dirimente” l’accoglimento del secondo motivo di ricorso prodotto da controparte, dichiarando espressamente assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità sollevati da controparte;
c) in ogni caso e comunque, deve rilevarsi la completa deficienza motivazionale della sentenza di primo grado che si è limitata ad affermazioni apodittiche, non puntualmente riscontrate dalla documentazione prodotta.
4.1. Si è costituita la società IN VA & C. S.n.c. che ripropone, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101, comma 2 c.p.a., i motivi articolati con il ricorso di primo grado e con i successivi motivi aggiunti dichiarati assorbiti dal T.a.r.
4.2. Con diversa memoria, sempre del 10 giugno 2024, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza.
5. Alla udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione.
7. La sentenza impugnata si regge su tre, autonome motivazioni:
a) i pareri negativi, sia quello del 25 gennaio 2021 (prot. n. 562), sia di conseguenza il secondo datato al 30 aprile 2021, sono da qualificarsi entrambi tardivi, per cui non spiegano alcun “effetto preclusivo”, ossia impediente alla decisione;
b) il progetto è stato dotato di adattamenti atti a mitigare l’impatto ambientale ed è necessario, ai fini degli adempimenti imposti dal t.u. ambiente;
c) si appalesa altresì gravemente ingiusto inibire al solo sesto e ultimo cantiere navale operante in loco ciò che è stato autorizzato agli altri cinque cantieri navali ivi insediati.
8. Il Ministero appellante confuta il calcolo dei termini di adozione dei pareri e ritiene, per il resto, insufficiente la motivazione resa dal T.a.r.
9. Parte appellata insiste per l’illegittimità dei dinieghi sotto il profilo del deficit istruttorio e di motivazione.
10. Il primo motivo di appello (incentrato sulla tardività del parere reso) è fondato in quanto il parere adottato dalla Soprintendenza deve ritenersi reso nei termini.
E invero:
i) in data 1 dicembre 2020, la Soprintendenza ha ricevuto al protocollo la richiesta di parere del Comune (v. atto protocollo 9542/2020);
ii) in data 21 dicembre 2020, essa ha trasmesso il preavviso di diniego alla Società e al Comune (v. nota prot. n. 10070-P del 21 dicembre 2020);
iii) i termini, pertanto, sono rimasti sospesi per acquisire eventuali osservazioni;
iv) in data 30 dicembre 2020, la Soprintendenza ha ricevuto le osservazioni della Società (protocollo 10415 del 30 dicembre 2020;
iv) il termine è ripreso a decorrere dopo dieci giorni dalla ricezione delle osservazioni, ovvero il 9 gennaio 2021;
v) il parere definitivo (atto non recettizio) è stato adottato il 25 gennaio 2021 (protocollo 562-P).
Alla data del 25 gennaio 2021 non erano, pertanto, ancora decorso il termine di 45 giorni previsto dall’articolo 146, c. 8, del d.lgs. n. 42 del 2004, considerata la sospensione dei termini procedimentali.
Il successivo provvedimento, datato 30 aprile 2021, in quanto meramente confermativo del parere reso il 25 gennaio 2021, non costituisce atto conclusivo del procedimento poiché adottato dalla Soprintendenza su sollecitazione della Società istante per la revisione del primo parere negativo già reso nei termini.
11. Consegue a tanto che, erroneamente il Tar ha qualificato tardivo il parere ritenendolo, per l’effetto, inefficace e non vincolante.
12. Acclarata la tempestività del parere reso dalla Soprintendenza, occorre esaminare le censure riproposte in appello dalla società in punto di difetto di motivazione del parere (pagine 3 e segg. della memoria del 10 giugno 2024) unitamente al secondo motivo di appello (pagina 4 dell’atto di appello) col quale il Ministero ha cesurato la sentenza per insufficiente motivazione laddove si è limitata a rilevare che: i) “il progetto è stato dotato di adattamenti atti a mitigare l’impatto ambientale ed è necessario, ai fini degli adempimenti imposti dal t.u. ambiente”; ii) che si “appalesa altresì gravemente ingiusto inibire al solo sesto e ultimo cantiere navale operante in loco ciò che è stato autorizzato agli altri cinque cantieri navali ivi insediati”.
13. Il motivo di appello proposto dal Ministero è infondato mentre risultano fondate parte delle doglianze riproposte dall’appellata. Conseguentemente l’appello, nel suo complesso, deve essere respinto.
14. Occorre evidenziare che la raccolta acque prima pioggia risponde a un preciso obbligo di legge imposto sia dal d.lgs n. 152 del 2006 che dalla legislazione regionale Puglia (c.d. PTAR).
Il d.lgs n. 152/06 costituisce la normativa nazionale vigente in materia e la sua Parte III disciplina gli scarichi delle acque reflue. In particolare, l’art.101 impone che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e debbano rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5, comma 2.
15. In attuazione dell’art. 113 del d.lgs n. 152/06, nella Regione Puglia è tuttora vigente il "Piano di tutela delle acque" approvato con deliberazione del consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18 (“Aggiornamento del piano di tutela delle acque regionali (PTAR), in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con deliberazione della giunta regionale 2016, n. 819”), le cui norme tecniche di attuazione, all'art. 32 disciplinano il dimensionamento degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, all'art. 33 regolano le autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue urbane.
La problematica dello smaltimento delle acque meteoriche nasce con il d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, successivamente aggiornato a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.
La disciplina in esame prevede che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta stagna e sottoposte entro 48 ore dal termine dell'evento meteorico ad un trattamento depurativo appropriato in loco.
16. In questo contesto normativo, risponde ad un preciso obbligo di legge conformare l’attività di cantiere all’interesse pubblico sotteso alla tutela delle acque dall’inquinamento.
17. Ragion per cui la Soprintendenza, nel denegare il parere (al quale si è conformato il Comune) in ragione della contestata movimentazione di terra che l’impianto avrebbe causato, avrebbe dovuto esaminare più approfonditamente il progetto per cogliere e descrivere l’impatto dello stesso sul territorio, esplicitando le ragioni concrete, ostative e pregiudizievoli, al rilascio dell’autorizzazione nel caso specifico tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche nonché della consistenza del progetto proposto, oltreché della necessità dell’opera.
18. Inoltre, essa avrebbe dovuto ponderare meglio e più approfonditamente i contrapposti interessi, senza trascurare l’impatto che tale diniego avrebbe avuto sul prosieguo dell’attività economica dell’impresa, esposta altrimenti a sanzioni se non alla chiusura stessa dell’attività.
19. Ben avrebbe potuto, la Soprintendenza, dettare accorgimenti, modalità, criteri per rendere compatibile o meno impattante l’impianto con il territorio di sedime.
20. Le note della Soprintendenza (che richiamano sul punto precedenti, puntuali pareri con i quali essa aveva allertato il Comune sui criteri direttivi ai quali si sarebbe attenuta in futuro, e che sollecitavano il Comune alla delocalizzazione degli impianti) non possono — senza un vaglio scrupoloso, approfondito e che tiene in considerazione tutti gli interessi in gioco — tout-court riversarsi in negativo sull’impresa appellata, terza estranea alle scelte in merito alla delocalizzazione, considerato anche il fatto che altre società hanno ottenuto le autorizzazioni.
21. La decisione del Comune, e prima ancora della Sovrintendenza, appare dunque frutto di una non attenta e meditata valutazione degli interessi in conflitto e non proporzionata perché sacrifica la posizione del privato senza considerare adeguatamente possibili alternative.
22. Per le ragioni che precedono, l’appello è infondato poiché gli atti impugnati si espongono ai rubricati vizi della funzione amministrativa sotto il profilo del ravvisato deficit istruttorio e di motivazione.
23. Resta ferma, come già affermato dal T.a.r, ogni successiva valutazione tecnico-discrezionale delle amministrazioni in punto di adeguamento dell’impianto alle norme di legge come anche di delocalizzazione/rifunzionalizzazione della zona, purché emendata dai riscontrati vizi.
24. In conclusione, ritenendo il collegio di aver esaminato per intero la vicenda controversa anche in relazione alle doglianze e ai profili che in ragione del tenore della decisione devono considerarsi assorbiti, respinge l’appello.
25. Le ragioni sottese alla decisione giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini di cui in motivazione.
Compensa, fra le parti, le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO