Art. 6. 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Versione
2 novembre 1990
2 novembre 1990
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 20/12/1993, n. 450Provvedimento: […] 3. - Nell'ipotesi di libero professionista titolare di pensione a carico di altro istituto previdenziale la restrizione delle condizioni per ottenere il rimborso dei contributi versati alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è compensata dal diritto a un supplemento di pensione previa ricongiunzione presso l'ente erogatore, previsto dall'art. 6 della medesima legge n. 290 del 1990. […] 4. - La discriminazione operata dall'art. 6 della legge n. 290 del 1990 (destinata a cadere con l'assunzione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, prevista dall'art. 2, comma 2, […]Leggi di più...
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