Articolo 6 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 novembre 1990
Art. 6. 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita', invalidita' o indiretta, ma esclusivamente a liquidazione di supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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