TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 24.09.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al nr. 6404/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr. 188/2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Fusco ed elettivamente domiciliata Parte_1 come in atti
Opponente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale, Teresa Vitale e Elvira Iervolino ed elettivamente domiciliata come in atti
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2022 la parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 188/2022, reso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola in data 14.10.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 13.131,70 a titolo di mancato pagamento della contribuzione soggettiva e delle relative sanzioni per gli anni 2002, 2015 e
2016, nonché della contribuzione integrativa e delle rispettive sanzioni per gli anni compresi tra il
2004 e il 2017, oltre spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e, in via subordinata accertare e dichiarare l'opponente tenuta al pagamento dell'unica annualità di contribuzione a suo dire non prescritta, riferita all'anno 2017 pari ad euro 1468,40, spese vinte, con attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda poiché CP_1 infondata in fatto e in diritto, deducendo il mancato decorso del termine di prescrizione, quantomeno con riferimento alle somme ingiunte a titolo di contribuzione soggettiva omessa.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
L'opposizione è tempestiva.
Invero, secondo il dettato dell'art. 641 c.p.c., l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo è stato pacificamente notificato in data 7 novembre 2022
e il ricorso è stato depositato il 15.12.2022, dunque entro il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Ciò posto ed entrando nel merito delle questioni poste dalle parti, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, a norma dell'art. 2697
c.c., tenuto a provare l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa (Cass. 11.02.2021 n. 3549; conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite
30.10.2001 n. 13533; Cass. 12.02.2010 n. 3373; Cass. 12.10.2018 n. 25584).
A norma dell'art. 635 comma 2 c.p.c., l'attestazione di credito dell'ente previdenziale opposto costituisce in sede monitoria prova idonea e sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass.
27.10.2020 n. 23616; Cass. 28.10.2008 n. 25888).
La parte opponente non ha contestato di essere iscritto presso la Cassa di previdenza opposta, né ha dato prova di aver provveduto al regolare adempimento dell'obbligazione contributiva posta ex lege
a suo carico, ma ha eccepito, unicamente, l'intervenuta prescrizione delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto per l'infruttuoso decorso del termine quinquennale entro il quale CP_1 avrebbe dovuto azionare il credito in contestazione, argomentando la mancanza di atti interruttivi della prescrizione.
In ordine al dies a quo della prescrizione, pacificamente quinquennale, occorre avere riguardo ai
Regolamenti di attuazione, ratione temporis vigenti.
In particolare, con riferimento alla contribuzione soggettiva la normativa regolamentare ha previsto che “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…”
(v. art. 56 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2010 al 2012, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2013 al 2017, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2018 al 2019, art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore nel 2020 ed art. 42 del Regolamento di attuazione dell'Ente in vigore dal 2021).
Ai sensi dell'art. 42 “La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo...... È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.”
Per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 L 249/91 stabilisce che “... Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17...”.
Infine, ai sensi dell'art. 17: “
1. Tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro devono comunicare all'Ente con lettera raccomandata, da inviare entro sessanta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA sul quale è stato versato il contributo di cui all'articolo 13 (che consiste in una maggiorazione percentuale che tutti i consulenti del lavoro iscritti all'albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di cui devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore)”.
Pertanto, nel caso in esame, bisognerà operare una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione quinquennale, la decorrenza della stessa è soggetta ad un diverso dies a quo. Per quanto riguarda la contribuzione soggettiva, infatti, il termine di prescrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo, come disposto dalla normativa regolamentare prima richiamata. Pertanto, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione, devono ritenersi prescritti i contributi soggettivi e relative sanzioni limitatamente agli anni 2002, 2015 e 2016 per l'importo complessivo di euro 5660,89.
Per quanto concerne la contribuzione integrativa relativamente agli anni dal 2006 al 2017, parte opposta ha dedotto che nessuna prescrizione sarebbe decorsa stante la previsione dell'art. 19 della legge n. 249/1991 prima richiamata, in quanto parte opponente non avrebbe provveduto ad inoltrare la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 17 della legge n. 249/1991.
La difesa, a parere del Giudicante è fondata.
Ed invero, la Suprema Corte, già con la sentenza n. 18698 del 2007, affermava, sia pure con riferimento alla , che la L. n. 335 del 1995, pur unificando i termini di Controparte_2 prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall'INPS, non ha inciso sulla previgente disposizione di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, in virtù della quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa legge. Non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la è posta in grado CP_1 di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi (v., in tale senso, anche Cass. 2 ottobre 2008
n. 24414). Negli stessi termini è stato ritenuto, con riferimento ai contributi previdenziali dovuti alla nel regime precedente la Delib. 25 novembre 1998 Parte_2 modificativa dell'art. 45 del regolamento della che la prescrizione dei contributi decorresse CP_1 dalla trasmissione alla della dichiarazione del debitore, ai sensi dell'art. 17, dell'ammontare del CP_1 proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni (cfr. Cass. 14 marzo 2008 n. 7000, Cass. 18 dicembre 2008
n. 29664). Anche nella decisione del 29 novembre 2007, n. 24910 (in una vicenda che vedeva contrapposto un ingegnere e l'INARCASSA) la Suprema Corte ha affermato che, poiché l'obbligo di versamento del contributo soggettivo scatta automaticamente in tutti i casi di esercizio continuativo della professione, a prescindere dalla presentazione della domanda di iscrizione (che non ha valore costitutivo), quanto al dies a quo, per ogni annualità di contribuzione, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione relativa CP_1 all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente. Nella specie, deve ritenersi circostanza acquisita quella della mancata trasmissione alla della dichiarazione CP_1 prescritta dalla L. n. 249/1991 all' art. 17, quantomeno entro i termini prescritti dalla norma richiamata.
Ed invero, dalla stessa documentazione depositata da parte opposta ( cfr. allegato n. 2 prod parte opposta), si evince che parte opponente, solo in data 01.03.2021, provvedeva ad inoltrare all'ente opposto le dichiarazioni obbligatorie relative agli anni dal 2006 al 2012 e dal 2014 al 2017. Ne deriva che solo a partire da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che, pertanto, non era decorso alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Per tali ragioni, vanno dichiarate dovute le somme richieste dall'ente opposto a titolo di contribuzione integrativa e relative sanzioni per gli anni dal 2006 al 2017.
In conclusione, l'opposizione va solo in parte accolta e conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 7.470,81 a titolo di contribuzione integrativa e relative sanzioni per gli anni dal 2006 al 2017, oltre interessi come per legge.
Le sese di lite, considerato l'esito complessivo della stessa sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 188/2022 del Tribunale di Nola;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 7470,81 a titolo di contribuzione integrativa e relative sanzioni epr gli anni dal 2006 al 2017, oltre ulteriori interessi dalla debenza al saldo;
3) compensa le spese di lite.
SI COMUNICHI.
Nola, lì 24 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Carmen Maria Pigrini