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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4710/2025 promossa con ricorso congiunto in data 4.7.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Roberto Galetto che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Roberto Galetto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con l'impegno ad evitare qualunque situazione pregiudizievole per il figlio;
2) la casa familiare sita in Solaro (MI), Via Luigi Pirandello n. 24, di comune accordo, viene abitata, in uno a tutti gli arredi, suppellettili ed elettrodomestici ivi presenti, dalla SIa sino Parte_1 pagina 1 di 6 al trasferimento della quota del 50% in favore del SI e della vendita dell'altra Parte_2 unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti;
3) il SI ha già rilasciato, di comune accordo con la moglie, la casa familiare Parte_2 asportando i propri effetti personali;
4) la SIa rilascerà la casa familiare entro 6 mesi dalla cessione a titolo gratuito Parte_1 del 50% della quota della casa familiare in favore del SI e dalla vendita dell'altra Parte_2 unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti;
5) il mutuo insistente sulla casa familiare verrà pagato, sino alla cessione della quota in favore del SI , nella misura del 50% ciascuno dai coniugi;
Parte_2
6) la SIa si impegna a cedere, a titolo gratuito, volendo le parti dirimere Parte_1 transattivamente la questione familiare insorta, contestualmente alla vendita dell'altra unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti e solo previo ottenimento del mutuo/finanziamento dal SI
ed all'estinzione del mutuo ora insistente sul predetto immobile, la quota di proprietà Parte_2 di sua pertinenza in ragione di ½ al SI : Parte_2
- dell'unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in Solaro (MI), Via Luigi Pirandello n. 24, posta al piano secondo composta da due locali, cucina, servizi e balconi con annesso vano cantina al piano primo sottostrada censita al N.C.E.U. del Comune di Solaro come segue:
a) Foglio 11, Mappale 270, Sub. 9, Via Luigi Pirandello n. 24, piano 2-S1, cat. A/3, Classe 4, Vani 4,5, R.C. Euro 278,89 superficie catastale mq. 91 totale escluse aree scoperte mq 83;
- del box autorimessa privata al piano primo sottostrada censito al N.C.E.U. del Comune di Solaro come segue:
a) Foglio 11, Mappale 270, Sub. 20, Via Luigi Pirandello n. 24, piano S1, cat. C/6, Classe 5, mq 16, R.C. Euro 49,58 superficie catastale mq. 18; il tutto salvo errori e come meglio in fatto;
come meglio specificato nell'atto di vendita che si allega al presente ricorso (doc. 06). L'atto verrà stipulato innanzi al Notaio prescelto di comune accordo dalle parti. Le spese necessarie per il compimento di tale atto verranno interamente sostenute dal SI . Il trasferimento Parte_2 dell'immobile è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E del 21 giugno 2012);
7) il SI , a far data dal trasferimento, provvederà a proprie integrali spese al Parte_2 pagamento di ogni spesa relativa alla predetta unità immobiliare ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imposte/tasse, ivi comprese l'ICI ed ogni altra eventuale imposta/tassa immobiliare, le polizze relative ad eventuali assicurazioni per e sulla casa, le spese condominiali, i costi delle utenze (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) nonché sosterrà integralmente costi, oneri ed imposte relative al trasferimento della quota di proprietà di pertinenza della SIa in ragione di ½ della Parte_1 predetta unità immobiliare;
8) il SI al momento del trasferimento si assume altresì l'onere, contestualmente al Parte_2 passaggio di proprietà della quota immobiliare de qua, di provvedere a volturare tutte le utenze pagina 2 di 6 eventualmente intestate alla SIa manlevando e tenendo quest'ultima indenne da Parte_1 qualsivoglia obbligo, onere, costo e pregiudizio dovesse derivare per effetto del mancato pagamento;
9) sino al trasferimento della quota di comproprietà della casa la SIa provvederà Parte_1 a proprie integrali spese al pagamento di ogni spesa relativa alla casa familiare ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi delle utenze (luce, acqua, gas, telefono, ecc.);
10) l'unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in Solaro (MI), Via Luigi Pirandello n. 24, posta al piano secondo composta da due locali di cui uno angolo cottura, servizio, disimpegno e balconi con annesso vano cantina al piano primo sottostrada censita al N.C.E.U. del Comune di Solaro come segue:
a) Foglio 11, Mappale 270, Sub. 8, Via Luigi Pirandello n. 24, piano 2-S1, cat. A/3, Classe 4, Vani 3, R.C. Euro 185,92 superficie catastale totale mq. 63 totale aree scoperte mq 58;
- del box autorimessa privata al piano primo sottostrada censito al N.C.E.U. del Comune di Solaro come segue:
a) Foglio 11, Mappale 270, Sub. 15, Via Luigi Pirandello n. 24, piano S1, cat. C/6, Classe 5, mq 13, R.C. Euro 40,28 superficie catastale mq. 16;
a far data dal gennaio 2026 verrà posta in vendita ed il ricavato al netto delle spese ivi comprese quelle dell'Agenzia Immobiliare incaricata, dell'estinzione del mutuo e dei finanziamenti in essere contratti con Intesa Sanpaolo S.p.A., verrà versato nella misura del 100% alla SIa Pt_1 ;
[...]
11) della compravendita se ne occuperà per i primi sei mesi la SIa e, in caso di Parte_1 mancato reperimento di un acquirente, decorsi i sei mesi si occuperanno della vendita entrambi i ricorrenti;
12) sino alla vendita dell'unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in Solaro (MI), Via Luigi Pirandello n. 24 di cui al punto 11) il SI percepirà integralmente il canone di Parte_3 locazione dai conduttori;
13) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
CP_1
14) i coniugi sposteranno la residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della CP_1 madre non appena la stessa si trasferirà presso altra unità immobiliare;
15) i genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà dei rapporti del figlio CP_1 con entrambi;
16) il padre terrà con sé il figlio due weekend alternati al mese andandolo a prendere all'uscita da scuola il venerdì e riportandolo il lunedì a scuola;
17) il padre, inoltre, compatibilmente gli impegni lavorativi, terrà con sé il figlio il mercoledì ed il giovedì andandolo a prendere all'uscita da scuola e riportandolo il giorno dopo a scuola;
18) il figlio starà ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre il 25.12 e il 26.12;
19) nel periodo Natalizio il figlio starà ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre dal 27.12 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01;
pagina 3 di 6 20) la giornata di Pasqua e la giornata del Lunedì dell'Angelo il figlio starà ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre;
21) nelle festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7-8 dicembre il figlio starà ad anni alterni rispettivamente con il padre o con la madre;
22) il figlio starà per un periodo consecutivo non inferiore a giorni 15 (quindici) nel periodo delle vacanze estive con il padre o con la madre secondo tempi e modalità da concordare tra i genitori entro il mese di aprile di ciascun anno;
23) i genitori trascorreranno possibilmente insieme il compleanno del figlio CP_1
24) restano comunque salvi diversi e migliori accordi direttamente tra le parti ricorrenti;
25) resta inteso tra le parti, in quanto entrambi i genitori affidatari del figlio, che indipendentemente dalla residenza del minore, verrà garantita ad entrambi ogni frequentazione e relazione di vita con il figlio;
26) resta, altresì, inteso che i coniugi si riconoscono fin d'ora una certa flessibilità nell'applicazione del descritto calendario in relazione ad eventuali esigenze contingenti -come, a titolo meramente esemplificativo, malattia o impegni professionali o familiari dell'uno o dell'altro genitore- nell'ottica di mantenere inalterato nella sostanza il rapporto di frequentazione con il figlio;
27) in caso di malattia del figlio, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi fin d'ora s'impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse del figlio ed a consentirsi l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare il figlio;
28) resta inteso, infine, che entrambi i genitori si assicurino incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con il figlio, tenendo in preminente considerazione le esigenze e le preferenze del ragazzo;
29) il SI corrisponderà l'importo mensile di € 250,00= a titolo di mantenimento Parte_2 del figlio entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione ISTAT in relazione alla variazione CP_1 dell'indice del costo della vita, nonché contribuirà nella misura del 50% alle spese che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema:
• spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva pagina 4 di 6 rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati dalle scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
30) per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque in un massimo di giorni 10: in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
31) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore o con ricevuta scritta la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni: il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
32) attribuire in favore della madre l'Assegno Unico per il figlio istituito con la Legge Delega 46/2021 nella sua integralità;
33) il SI corrisponderà l'importo mensile di € 150,00= a titolo di rimborso spese Parte_2 entro il giorno 15 di ogni mese;
34) i coniugi danno atto di aver definito ogni questione attinente alla suddivisione dei conti correnti;
35) il SI e la SIa dichiarano che nulla hanno a pretendere a Parte_2 Parte_1 titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e così viceversa;
36) i coniugi dichiarano di aver definito, di comune accordo, i loro rapporti economico-finanziari di rispettivo dare ed avere e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e/o causa ad esclusione della cessione del 50% della quota della casa familiare e della vendita dell'altra unità immobiliare il cui ricavato andrà nella misura del 100% alla SIa;
Parte_1
37) i coniugi danno il reciproco consenso affinché il figlio minore venga iscritto nei reciproci CP_1 passaporti;
38) il cane viene affidato alla SIa la quale si occuperà del suo CP_2 Parte_1 sostentamento e delle spese veterinarie;
pagina 5 di 6 39) i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
40) i coniugi, infine, con la sottoscrizione del presente ricorso, esprimono il proprio consenso a che il presente giudizio sia trattato con la modalità della trattazione scritta e dichiarano, altresì, di essere pienamente consapevoli del proprio diritto di partecipare all'udienza ma di volervi rinunciare, in quanto gli stessi rappresentano sussistere sia l'assenza di ogni volontà di conciliazione e sia la volontà di entrambe di procedere alla separazione alle condizioni indicate nel presente ricorso, il tutto in ossequio alle linee guida indicate da Codesto Ecc.mo Tribunale.
Le parti congiuntamente rinunciano sin d'ora a promuovere appello alla sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Saronno (VA) in data 12.10.2013 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 5.9.2025 per l'udienza del 15.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Saronno (VA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. riserva la statuizione in ordine alle spese del procedimento in sede divorzile;
V. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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