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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/09/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1748/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO e domicilio eletto presso il suo studio in Rho via P.Togliatti 38
-ricorrente-
Contro
( ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1,
-convenuto-
Controparte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. VARALDA LUISA e domicilio eletto in Milano via P.IVA_2
Mazzini 7,
-convenuto-
) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv.MORRONE VINCENZO e domicilio eletto in Salerno Piazza R. Casalbore 25,
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, Controparte_3 Controparte_2
, proponendo
[...] Controparte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 06876202400006239000, notificata in data 13.6.2024, relativa al pagamento della somma di euro 295.661,69, di cui una parte riconducibile a omessi versamenti di contributi assistenziali e previdenziali. Indicava quindi i seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 06820170045682126502 mai notificata, e relativa ad omessi versamenti per un importo pari ad € 707,05 dovuto per gli anni 2015-2016-2017 – CP_2 Ente Creditore, sede di Monza;
CP_2
2) Cartella di pagamento n. 06820190018247084502 mai notificata, e relativa ad omessi versamenti per un importo pari ad € 402,45 dovuto per gli anni 2017-2018 – Ente CP_2
Creditore, sede di Monza;
CP_2 3) Avviso di addebito n. 36820160002154700000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 2.770,91 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
4) Avviso di addebito n. 36820160005582756000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.126,21 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
5) Avviso di addebito n. 36820160016259863000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.372,86 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
6) Avviso di addebito n. 36820170010440672000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 5.512,79 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
7) Avviso di addebito n. 36820170018850809000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2011-12 per un importo totale pari ad € 7.903,15 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
8) Avviso di addebito n. 36820170020484167000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2010 per un importo totale pari ad € 2.689,91 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
9) Avviso di addebito n. 36820180005740519000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2018 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017 per un importo totale pari ad € 4.152,43 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
10) Avviso di addebito n. 36820180021593880000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2018 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017-18 per un importo totale pari ad € 2.781,73 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
11) Avviso di addebito n. 36820190006320738000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2019 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018 per un importo totale pari ad € 2.759,63 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
2 12) Avviso di addebito n. 36820190021453151000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2019 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018-19 per un importo totale pari ad € 2.681,21 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
13) Avviso di addebito n. 36820210002029558 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2021 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 4.038,73 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
14) Avviso di addebito n. 36820220018376719000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2022 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2020-21 per un importo totale pari ad € 4.406,67 – Ente Creditore, sede di Monza. CP_1 Precisava che costituivano oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Milano i seguenti atti: cartella di pagamento n. 06820170045682126502; cartella di pagamento n. 06820190018247084502, avviso di addebito n. 36820160002154700000; avviso di addebito n. 36820160005582756000; avviso di addebito n. 36820160016259863000; avviso di addebito n. 36820170010440672000; avviso di addebito n. 36820170018850809000; avviso di addebito n. 36820170020484167000; avviso di addebito n. 36820180005740519000; avviso di addebito n. 36820180021593880000; avviso di addebito n. 36820190006320738000; avviso di addebito n. 36820190021453151000. Con specifico riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ne deduceva la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
per violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000; per mancata allegazione degli atti prodromici;
per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
per decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche;
per mancata notifica dell'intimazione di pagamento;
per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/1995; per violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e conseguente inesistenza della notifica.
Si costituivano , Controparte_3 [...]
, Controparte_2 Controparte_1
, con rispettive memorie difensive, eccependo ciascuna la propria
[...] carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti non di specifica competenza degli Enti Impositori e dell'Ente deputato alla Riscossione;
allegavano l'avvenuta definizione in sede giudiziale di opposizioni proposte dall'odierna ricorrente e da (entrambe, Controparte_4 in qualità di socie della Linea 26 s.n.c.) avverso gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
contestavano le deduzioni svolte da parte ricorrente.
Dopo la richiesta di chiarimenti rivolta alle parti, ai fini dell'individuazione degli atti (cartelle di pagamento e avvisi di addebiti) interessati da pronunce giudiziali già emesse nell'ambito dell'ampio contenzioso formatosi presso il Tribunale di Monza e quello di Milano, all'udienza del 16.9.2025 si procedeva alla discussione della causa, cui seguiva l'emissione e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Premessa la constatazione della stessa parte ricorrente circa l'impugnazione in sede giudiziaria degli atti sopra indicati, deve darsi atto che le rispettive opposizioni sono state definite dalle sentenze nr. 591/2023 e nr. 850/24 emesse in data 22.5.2023 e in data 3.10.2024 dalla Corte di appello di Milano.
3 Alcune delle questioni ivi trattate sono state riproposte nel presente giudizio, ove oggetto dell'opposizione è la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, seguita a quegli atti (intimazioni di pagamento e avvisi addebito). Procedendo quindi alla disamina delle censure e doglianze espresse dall'opponente, si osserva quanto segue: Sull'omessa notifica degli atti presupposti, il tema è stato affrontato dalle sentenze del Tribunale di Monza già citate senza alcun rilievo critico da parte della Corte di appello nelle due sentenze rispettivamente nr.850/2024 e nr. 591/2023, dando atto peraltro la stessa ricorrente che gli avvisi di addebito sopra indicati erano - all'epoca di presentazione del ricorso - oggetto di impugnazione avanti alla Corte di appello di Milano, impugnazioni poi definite con le menzionate sentenze. In ogni caso, anche nel presente giudizio, ha validamente allegato e dimostrato con CP_1 la produzione degli atti pertinenti (esiti notifiche PEC e relate di notifica tramite raccomandata) la regolare notificazione degli avvisi di addebito, ricomprendendovi quello recante numero 36820220018376719000 notificato in data 23.1.2023. In ordine alla violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso, la relativa contestazione va disattesa in punto di fondatezza, contenendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'avvertenza in oggetto: “… è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e con le modalità previste dagli artt. 18, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per i soli crediti tributari, mentre con riferimento agli altri crediti l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”. Il requisito richiesto è pertanto compiutamente integrato. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 comma 3 legge 241/90 e 7 legge 212/2000, che tuttavia non è dato ravvisare alla luce della circostanza, per cui l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria contiene l'indicazione degli elementi utili a identificare e risalire agli atti presupposti (testuale rinvio alla Sezione “Dettaglio delle somme da pagare”). Tale indicazione, idonea a orientare il destinatario sull'origine e il contenuto dei crediti azionati, si rivela sufficiente, consentendo di assolvere l'esigenza conoscitiva sottesa, senza necessità dell'ulteriore allegazione dell'atto. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, parimenti la contestazione è infondata, atteso che ancora una volta all'interno della comunicazione compare la specifica nota relativa agli interessi di mora, la quale testualmente espone: “a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30 DPR n.602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento”, con l'ulteriore specificazione dei criteri di calcolo e delle norme di riferimento. Deve altresì respingersi l'eccezione di nullità della comunicazione per decadenza del diritto alla riscossione a causa della notifica tardiva di cui all' 25 DPR 602/73. Ad essere decaduta dalla relativa doglianza è infatti la ricorrente, poiché l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99, decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito. Atteso che l'ultimo avviso risulta notificato in data 23.1.2023, è senz'altro tardivo il ricorso depositato in data 2.7.2024. Medesima sorte segue l'eccezione di nullità della comunicazione per mancata notifica dell'intimazione di pagamento, in particolare dell'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 DPR 602/1973. Al riguardo, si osserva che la questione è superata in virtù del principio, secondo cui “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del DPR 29.9.1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 secondo comma DPR 602/1973 cit., la quale è
4 prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. 18.9.2014 nr. 19667). Si osserva altresì che la disciplina invocata opera in materia di riscossione delle imposte, e non di omissione contributiva, che è invece quella oggetto della presente opposizione. Quanto alla censura incentrata sulla illegittimità della comunicazione per prescrizione riferita sia alle cartelle di pagamento, sia agli avvisi di addebito, deve constatarsi che nessun termine prescrizionale è intervenuto rispetto alle cartelle di pagamento n. 06820170045682126502 e n. 06820190018247084502 notificate rispettivamente il 24/8/2017 ed il 15/1/2019, cui è seguito il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal D.L. 18/2020; si è poi verificata in data 29.3.2022 l'interruzione del termine riconducibile alla notifica dell'avviso di intimazione n.06820229003705463000. Gli avvisi di addebito n.36820160002154700000, n. 36820160005582756000, n. 36820160016259863000, n. 36820170010440672000, n. 36820170018850809000, n. 36820170020484167000, n. 36820180005740519000, n. 36820180021593880000, n. 36820190006320738000, n. 36820190021453151000, n. 36820210002029558000, n. 36820220018376719000 sono stati notificati rispettivamente il 10.5.2016, il 9.6.2016, il 27.11.2016, il3.11.2017, il 31.10.2017, il 12.12.2017, il 27.6.2018, il 10.12.2018, l'8.7.2019, il 16.12.2019, il 28.12.2021 e il 23.1.2023; anche per questi ha operato la sospensione dell'attività di recupero prevista dalla disciplina di cui al D.L. 18/2020, nonché l'interruzione in data 29/03/2022 e in data 25.11.2023 per effetto della notifica delle intimazioni n.06820229003705463000 e n.06820239013776235000. A ciò è seguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sicchè nessuna delle conseguenze estintive invocate dalla ricorrente si è verificata per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Non può altresì sottacersi l'iniziativa assunta dalla medesima con la richiesta di rateizzazione risalente a luglio 2022, la quale, pur non potendosi considerare alla stregua di acquiescenza rispetto al credito azionato, comporta l'interruzione del termine di prescrizione, destinata a operare anche nel caso in esame, per quelli interessati. Sull'eccepita inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 DPR 602/73, deve richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna dei plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire ai mittente" (Cass. nr. 15784 del 2017). Ne consegue la legittimità della notifica eseguita mediante l'utilizzo del servizio postale, cui si affianca l'applicazione delle disposizioni dettate dalla legge nr.890/82, in forza della quale
“la notifica può essere eseguita anche con invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quanto precede comporta l'integrale infondatezza del ricorso in opposizione, che deve essere perciò respinto con condanna di parte ricorrente – soccombente – alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta;
spese, che si liquidano in dispositivo, con distrazione di quelle spettanti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, complessivamente liquidate in euro 5000,00 ciascuna per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dell'avv. Morrone Vincenzo che ne ha fatto richiesta:
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Monza, 16/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1748/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Parte_1 C.F._1
ANTONIO e domicilio eletto presso il suo studio in Rho via P.Togliatti 38
-ricorrente-
Contro
( ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1,
-convenuto-
Controparte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. VARALDA LUISA e domicilio eletto in Milano via P.IVA_2
Mazzini 7,
-convenuto-
) con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv.MORRONE VINCENZO e domicilio eletto in Salerno Piazza R. Casalbore 25,
-convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 2.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, Controparte_3 Controparte_2
, proponendo
[...] Controparte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 06876202400006239000, notificata in data 13.6.2024, relativa al pagamento della somma di euro 295.661,69, di cui una parte riconducibile a omessi versamenti di contributi assistenziali e previdenziali. Indicava quindi i seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 06820170045682126502 mai notificata, e relativa ad omessi versamenti per un importo pari ad € 707,05 dovuto per gli anni 2015-2016-2017 – CP_2 Ente Creditore, sede di Monza;
CP_2
2) Cartella di pagamento n. 06820190018247084502 mai notificata, e relativa ad omessi versamenti per un importo pari ad € 402,45 dovuto per gli anni 2017-2018 – Ente CP_2
Creditore, sede di Monza;
CP_2 3) Avviso di addebito n. 36820160002154700000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 2.770,91 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
4) Avviso di addebito n. 36820160005582756000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.126,21 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
5) Avviso di addebito n. 36820160016259863000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2016 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2015 per un importo totale pari ad € 1.372,86 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
6) Avviso di addebito n. 36820170010440672000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2016 per un importo totale pari ad € 5.512,79 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
7) Avviso di addebito n. 36820170018850809000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2011-12 per un importo totale pari ad € 7.903,15 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
8) Avviso di addebito n. 36820170020484167000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2017 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2010 per un importo totale pari ad € 2.689,91 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
9) Avviso di addebito n. 36820180005740519000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2018 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017 per un importo totale pari ad € 4.152,43 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
10) Avviso di addebito n. 36820180021593880000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2018 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2017-18 per un importo totale pari ad € 2.781,73 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
11) Avviso di addebito n. 36820190006320738000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2019 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018 per un importo totale pari ad € 2.759,63 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
2 12) Avviso di addebito n. 36820190021453151000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2019 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2018-19 per un importo totale pari ad € 2.681,21 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
13) Avviso di addebito n. 36820210002029558 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2021 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2019 per un importo totale pari ad € 4.038,73 – Ente Creditore, sede di Monza;
CP_1
14) Avviso di addebito n. 36820220018376719000 mai notificato, e relativo ad omesso versamento Spese di notifica dovuto per l'anno 2022 nonché relativo ad omesso versamento Contributi I.V.S. e Somme aggiuntive dovuto per l'anno 2020-21 per un importo totale pari ad € 4.406,67 – Ente Creditore, sede di Monza. CP_1 Precisava che costituivano oggetto di impugnazione avanti alla Corte di Appello di Milano i seguenti atti: cartella di pagamento n. 06820170045682126502; cartella di pagamento n. 06820190018247084502, avviso di addebito n. 36820160002154700000; avviso di addebito n. 36820160005582756000; avviso di addebito n. 36820160016259863000; avviso di addebito n. 36820170010440672000; avviso di addebito n. 36820170018850809000; avviso di addebito n. 36820170020484167000; avviso di addebito n. 36820180005740519000; avviso di addebito n. 36820180021593880000; avviso di addebito n. 36820190006320738000; avviso di addebito n. 36820190021453151000. Con specifico riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ne deduceva la nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
per violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000; per mancata allegazione degli atti prodromici;
per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
per decadenza del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73 e succ. modifiche;
per mancata notifica dell'intimazione di pagamento;
per prescrizione ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/1995; per violazione dell'art. 26 DPR 602/73 e conseguente inesistenza della notifica.
Si costituivano , Controparte_3 [...]
, Controparte_2 Controparte_1
, con rispettive memorie difensive, eccependo ciascuna la propria
[...] carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti non di specifica competenza degli Enti Impositori e dell'Ente deputato alla Riscossione;
allegavano l'avvenuta definizione in sede giudiziale di opposizioni proposte dall'odierna ricorrente e da (entrambe, Controparte_4 in qualità di socie della Linea 26 s.n.c.) avverso gli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
contestavano le deduzioni svolte da parte ricorrente.
Dopo la richiesta di chiarimenti rivolta alle parti, ai fini dell'individuazione degli atti (cartelle di pagamento e avvisi di addebiti) interessati da pronunce giudiziali già emesse nell'ambito dell'ampio contenzioso formatosi presso il Tribunale di Monza e quello di Milano, all'udienza del 16.9.2025 si procedeva alla discussione della causa, cui seguiva l'emissione e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato, e non può perciò essere accolto. Premessa la constatazione della stessa parte ricorrente circa l'impugnazione in sede giudiziaria degli atti sopra indicati, deve darsi atto che le rispettive opposizioni sono state definite dalle sentenze nr. 591/2023 e nr. 850/24 emesse in data 22.5.2023 e in data 3.10.2024 dalla Corte di appello di Milano.
3 Alcune delle questioni ivi trattate sono state riproposte nel presente giudizio, ove oggetto dell'opposizione è la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, seguita a quegli atti (intimazioni di pagamento e avvisi addebito). Procedendo quindi alla disamina delle censure e doglianze espresse dall'opponente, si osserva quanto segue: Sull'omessa notifica degli atti presupposti, il tema è stato affrontato dalle sentenze del Tribunale di Monza già citate senza alcun rilievo critico da parte della Corte di appello nelle due sentenze rispettivamente nr.850/2024 e nr. 591/2023, dando atto peraltro la stessa ricorrente che gli avvisi di addebito sopra indicati erano - all'epoca di presentazione del ricorso - oggetto di impugnazione avanti alla Corte di appello di Milano, impugnazioni poi definite con le menzionate sentenze. In ogni caso, anche nel presente giudizio, ha validamente allegato e dimostrato con CP_1 la produzione degli atti pertinenti (esiti notifiche PEC e relate di notifica tramite raccomandata) la regolare notificazione degli avvisi di addebito, ricomprendendovi quello recante numero 36820220018376719000 notificato in data 23.1.2023. In ordine alla violazione dell'art. 7 comma 2 legge 212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso, la relativa contestazione va disattesa in punto di fondatezza, contenendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria l'avvertenza in oggetto: “… è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e con le modalità previste dagli artt. 18, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano per i soli crediti tributari, mentre con riferimento agli altri crediti l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria”. Il requisito richiesto è pertanto compiutamente integrato. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione degli atti prodromici, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 comma 3 legge 241/90 e 7 legge 212/2000, che tuttavia non è dato ravvisare alla luce della circostanza, per cui l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria contiene l'indicazione degli elementi utili a identificare e risalire agli atti presupposti (testuale rinvio alla Sezione “Dettaglio delle somme da pagare”). Tale indicazione, idonea a orientare il destinatario sull'origine e il contenuto dei crediti azionati, si rivela sufficiente, consentendo di assolvere l'esigenza conoscitiva sottesa, senza necessità dell'ulteriore allegazione dell'atto. Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, parimenti la contestazione è infondata, atteso che ancora una volta all'interno della comunicazione compare la specifica nota relativa agli interessi di mora, la quale testualmente espone: “a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30 DPR n.602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento”, con l'ulteriore specificazione dei criteri di calcolo e delle norme di riferimento. Deve altresì respingersi l'eccezione di nullità della comunicazione per decadenza del diritto alla riscossione a causa della notifica tardiva di cui all' 25 DPR 602/73. Ad essere decaduta dalla relativa doglianza è infatti la ricorrente, poiché l'eccezione doveva essere tempestivamente sollevata entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 comma 5 d.lvo 46/99, decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito. Atteso che l'ultimo avviso risulta notificato in data 23.1.2023, è senz'altro tardivo il ricorso depositato in data 2.7.2024. Medesima sorte segue l'eccezione di nullità della comunicazione per mancata notifica dell'intimazione di pagamento, in particolare dell'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 DPR 602/1973. Al riguardo, si osserva che la questione è superata in virtù del principio, secondo cui “l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del DPR 29.9.1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 secondo comma DPR 602/1973 cit., la quale è
4 prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. 18.9.2014 nr. 19667). Si osserva altresì che la disciplina invocata opera in materia di riscossione delle imposte, e non di omissione contributiva, che è invece quella oggetto della presente opposizione. Quanto alla censura incentrata sulla illegittimità della comunicazione per prescrizione riferita sia alle cartelle di pagamento, sia agli avvisi di addebito, deve constatarsi che nessun termine prescrizionale è intervenuto rispetto alle cartelle di pagamento n. 06820170045682126502 e n. 06820190018247084502 notificate rispettivamente il 24/8/2017 ed il 15/1/2019, cui è seguito il periodo di sospensione dell'attività di riscossione previsto dal D.L. 18/2020; si è poi verificata in data 29.3.2022 l'interruzione del termine riconducibile alla notifica dell'avviso di intimazione n.06820229003705463000. Gli avvisi di addebito n.36820160002154700000, n. 36820160005582756000, n. 36820160016259863000, n. 36820170010440672000, n. 36820170018850809000, n. 36820170020484167000, n. 36820180005740519000, n. 36820180021593880000, n. 36820190006320738000, n. 36820190021453151000, n. 36820210002029558000, n. 36820220018376719000 sono stati notificati rispettivamente il 10.5.2016, il 9.6.2016, il 27.11.2016, il3.11.2017, il 31.10.2017, il 12.12.2017, il 27.6.2018, il 10.12.2018, l'8.7.2019, il 16.12.2019, il 28.12.2021 e il 23.1.2023; anche per questi ha operato la sospensione dell'attività di recupero prevista dalla disciplina di cui al D.L. 18/2020, nonché l'interruzione in data 29/03/2022 e in data 25.11.2023 per effetto della notifica delle intimazioni n.06820229003705463000 e n.06820239013776235000. A ciò è seguita la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sicchè nessuna delle conseguenze estintive invocate dalla ricorrente si è verificata per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Non può altresì sottacersi l'iniziativa assunta dalla medesima con la richiesta di rateizzazione risalente a luglio 2022, la quale, pur non potendosi considerare alla stregua di acquiescenza rispetto al credito azionato, comporta l'interruzione del termine di prescrizione, destinata a operare anche nel caso in esame, per quelli interessati. Sull'eccepita inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 DPR 602/73, deve richiamarsi il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna dei plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire ai mittente" (Cass. nr. 15784 del 2017). Ne consegue la legittimità della notifica eseguita mediante l'utilizzo del servizio postale, cui si affianca l'applicazione delle disposizioni dettate dalla legge nr.890/82, in forza della quale
“la notifica può essere eseguita anche con invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Quanto precede comporta l'integrale infondatezza del ricorso in opposizione, che deve essere perciò respinto con condanna di parte ricorrente – soccombente – alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta;
spese, che si liquidano in dispositivo, con distrazione di quelle spettanti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Monza in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, complessivamente liquidate in euro 5000,00 ciascuna per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dell'avv. Morrone Vincenzo che ne ha fatto richiesta:
- fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Monza, 16/09/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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