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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 646/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2413/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2600 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 8.2.2024, ritualmente notificato a Municipia Spa e al Comune di Cosenza, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale/ tardivo versamento TARI (n. 2600 del 03.10.2023 – anno di imposta 2020), notificato in data 11.12.23, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'avviso di pagamento TARI relativo alla bolletta 0015926 del
26.08.2020 (emissione n. U0007) per un importo di Euro 6.862.93 e relativo alla bolletta n. 001544 del
24.08.2021 (emissione n. U0008) per un importo di euro 140,34; il tutto per un totale richiesto nell'avviso di accertamento n. 2600 del 03.10.2023 pari ad euro 7016,00.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento deducendo preliminarmente l'erroneità delle somme richieste non comprendendosi il titolo della pretesa;
l'omessa rituale notifica degli avvisi di pagamento richiamati, emessi a seguito del sollecito n. 53329 del 18.5.2022 notificato a mezzo racc. del
27.10.2022; ha altresì genericamente eccepito il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di Cosenza e Municipia Spa si sono costituite in giudizio resistendo alla opposizione, producendo l'atto impugnato, il sollecito di pagamento notificato ed eccependo la genericità dei motivi di opposizione.
Parte ricorrente ha successivamente depositato ulteriori memorie difensive insistendo, in particolare, nella dedotta irrituale notifica degli atti propedeutici, contestando la riferibilità della cartolina di ricevimento del sollecito di pagamento al predetto atto e chiedendo la produzione della documentazione in originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
La disamina dell'avviso di accertamento impugnato non riscontra l'eccepito difetto di motivazione relativamente al calcolo della tassa, riportando esaustivamente le ragioni della pretesa creditoria che, nonostante l'erroneità della intestazione, “avviso accertamento TARI 2020”, trova titolo nel medesimo tributo dovuto in relazione agli anni 2018, 2019 e 2020. L'avviso di accertamento impugnato si presenta infatti come atto impo-esattivo ricognitivo degli avvisi di pagamento relativi alle tasse per gli anni 2018, 2019 e 2020.
A tal proposito deve osservarsi che l'avviso di accertamento prodotto da parte ricorrente non è completo, mancando le pagine 4/5 e 5/5 che sono proprio le pagine contenenti l'esplicitazione della pretesa tributaria, gli identificativi catastali e tutti gli elementi valorizzati ai fini del calcolo della tassa, come si evince dalla copia dell'atto impugnato prodotta da parte resistente, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente che nemmeno ha allegato una eventuale difformità tra la copia notificata dell'atto impugnato e quella in possesso della resistente.
Quanto alla eccepita omessa rituale notifica degli atti presupposti deve evidenziarsi, in via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni, che l'avviso di pagamento rappresenta, di fatto, il primo atto con cui l'ente impositore porta la pretesa a conoscenza del contribuente il quale si presume già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dedotte a suo fondamento. Ne deriva l'irrilevanza della dedotta omessa notifica del sollecito di pagamento e delle indicate “bollette”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le ragioni che hanno condotto alla decisione e il tenore equivoco dell'atto impugnato che nella intestazione riporta “avviso accertamento TARI 2020” mentre la pretesa trova pacificamente titolo nella tassa richiesta per le annualità 2018, 2019 e 2020 giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
- spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2413/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2600 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 8.2.2024, ritualmente notificato a Municipia Spa e al Comune di Cosenza, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. ha impugnato l'avviso di accertamento per omesso/parziale/ tardivo versamento TARI (n. 2600 del 03.10.2023 – anno di imposta 2020), notificato in data 11.12.23, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'avviso di pagamento TARI relativo alla bolletta 0015926 del
26.08.2020 (emissione n. U0007) per un importo di Euro 6.862.93 e relativo alla bolletta n. 001544 del
24.08.2021 (emissione n. U0008) per un importo di euro 140,34; il tutto per un totale richiesto nell'avviso di accertamento n. 2600 del 03.10.2023 pari ad euro 7016,00.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento deducendo preliminarmente l'erroneità delle somme richieste non comprendendosi il titolo della pretesa;
l'omessa rituale notifica degli avvisi di pagamento richiamati, emessi a seguito del sollecito n. 53329 del 18.5.2022 notificato a mezzo racc. del
27.10.2022; ha altresì genericamente eccepito il difetto di motivazione dell'atto.
Il Comune di Cosenza e Municipia Spa si sono costituite in giudizio resistendo alla opposizione, producendo l'atto impugnato, il sollecito di pagamento notificato ed eccependo la genericità dei motivi di opposizione.
Parte ricorrente ha successivamente depositato ulteriori memorie difensive insistendo, in particolare, nella dedotta irrituale notifica degli atti propedeutici, contestando la riferibilità della cartolina di ricevimento del sollecito di pagamento al predetto atto e chiedendo la produzione della documentazione in originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
La disamina dell'avviso di accertamento impugnato non riscontra l'eccepito difetto di motivazione relativamente al calcolo della tassa, riportando esaustivamente le ragioni della pretesa creditoria che, nonostante l'erroneità della intestazione, “avviso accertamento TARI 2020”, trova titolo nel medesimo tributo dovuto in relazione agli anni 2018, 2019 e 2020. L'avviso di accertamento impugnato si presenta infatti come atto impo-esattivo ricognitivo degli avvisi di pagamento relativi alle tasse per gli anni 2018, 2019 e 2020.
A tal proposito deve osservarsi che l'avviso di accertamento prodotto da parte ricorrente non è completo, mancando le pagine 4/5 e 5/5 che sono proprio le pagine contenenti l'esplicitazione della pretesa tributaria, gli identificativi catastali e tutti gli elementi valorizzati ai fini del calcolo della tassa, come si evince dalla copia dell'atto impugnato prodotta da parte resistente, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente che nemmeno ha allegato una eventuale difformità tra la copia notificata dell'atto impugnato e quella in possesso della resistente.
Quanto alla eccepita omessa rituale notifica degli atti presupposti deve evidenziarsi, in via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori contestazioni, che l'avviso di pagamento rappresenta, di fatto, il primo atto con cui l'ente impositore porta la pretesa a conoscenza del contribuente il quale si presume già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dedotte a suo fondamento. Ne deriva l'irrilevanza della dedotta omessa notifica del sollecito di pagamento e delle indicate “bollette”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le ragioni che hanno condotto alla decisione e il tenore equivoco dell'atto impugnato che nella intestazione riporta “avviso accertamento TARI 2020” mentre la pretesa trova pacificamente titolo nella tassa richiesta per le annualità 2018, 2019 e 2020 giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sezione IX, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
- spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti