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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Pitzalis presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosalba Irene Maida presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 14.10.2006 a RE (FG) in regime di separazione dei beni e successivamente matrimonio canonico a Milano in data 06.09.2007. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile di RE: atto n. 30 parte II Serie C anno 2006, e in quelli di Milano: atto n. 110 parte II serie C1 Volume R01 anno 2007. con i seguenti figli: (CF: ), nata il [...], e Persona_1 C.F._3 Per_2
(CF: ), nato il [...], entrambi di cittadinanza italiana.
[...] C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Bresso, via XXV Aprile n. 18, alla IGa con Pt_3 quanto la arreda;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di e Per_2 presso la madre;
Per_1
4. disporre che ciascuno dei genitori sostenga o rimborsi all'altro il 50% delle spese extra come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano, espressamente richiamate dalle parti;
5. porre a carico del padre il versamento di complessivi € 350,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento ordinario dei figli;
il IG terrà a proprio carico il costo di iscrizione ai corsi sportivi dell' Pt_2 anno 2024/2025 dei figli (€ 1700,00 l' iscrizione in piscina per e € 680,00 il corso Per_1 di karate per mentre le ulteriori spese afferenti ai predetti corsi sportivi - Per_2 incluse quelle relative alle trasferte sportive, all' iscrizione agli esami di karate, all' acquisto di costumi per la piscina o di divise ed accessori per il karate ecc.. - saranno divise al 50% tra i coniugi. A partire dall'annualità 2025/2026, il costo di iscrizione e delle spese relative ai corsi sportivi saranno ripartite tra i coniugi secondo quanto previsto dalle Linee Guida della Corte d' Appello di Milano, se le rispettive condizioni economiche permetteranno a ciascun genitore di affrontare tali spese;
diversamente, ciascun coniuge, liberamente, potrà decidere di sostenere il relativo costo, senza che ciò incida in alcun modo sugli altri obblighi stabiliti nell'accordo di separazione;
6. i coniugi concorderanno di settimana in settimana, a seconda dei rispettivi turni lavorativi, le visite dei figli al padre, impegnandosi a gestire i rispettivi diritti di visita in modo da garantire ai figli la presenza equivalente ed equilibrata di entrambi i genitori;
7. per le vacanze estive, i coniugi trascorreranno coi figli almeno quindici giorni consecutivi ciascuno, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
mentre per le vacanze natalizie, il periodo coincidente con la chiusura scolastica sarà diviso equamente tra i coniugi, in modo da garantire ai figli di trascorrere ad anni alterni con ciascuno dei genitori la Vigilia o il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno;
8. il IG terrà a proprio carico, per la quota di propria competenza delle spese Pt_2 condominiali afferenti alla casa coniugale maturate sino a luglio 2024, la somma forfettaria di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 già dallo stesso versati a luglio, impegnandosi a versare la residua somma di euro 500,00 entro l'emissione del provvedimento di omologa. La IGa terrà invece a proprio carico e si impegna a regolarizzare Pt_1 per il resto – anch' ella non oltre l'emissione del provvedimento di omologa - quanto dovuto al condominio sino al 31.07.2024. Con riferimento alle spese condominiali maturate successivamente al 31.07.2024, il IG terrà a proprio carico il 50% Pt_2 delle spese di proprietà e delle spese condominiali straordinarie, incluse tutte quelle straordinarie necessarie al corretto mantenimento dello stato dell'abitazione (a titolo meramente esemplificativo, eventuali riparazioni straordinarie degli impianti idraulici, elettrici, opere murarie etc.);
9. la IGa terrà a proprio carico e provvederà al pagamento integrale delle rate Pt_1 del mutuo e delle spese condominiali ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie sino al momento del verificarsi di quanto stabilito al successivo punto 12), a partire dal quale, ove non fosse esercitata l'opzione d'acquisto da parte della stessa e/o ove non fosse concessa la liberazione dalle obbligazioni derivanti dal mutuo in favore del IG , Pt_2 le rate del mutuo, così come tutte le spese condominiali di proprietà dell'immobile, andranno divise in egual misura tra le parti sino al momento della vendita effettiva dell'immobile a terzi;
10. la IGa percepirà l'assegno unico per i figli al 100% con decorrenza dal mese Pt_1 di gennaio 2025 e beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali relative agli interessi sul mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, rinunciando il IG al Pt_2 proprio 50% su entrambe le voci e impegnandosi a collaborare con la IGa per Pt_1 tutte le attività necessarie alla modifica di tali condizioni presso i servizi dell'INPS e/o di altri soggetti terzi;
11. il IG si obbliga a corrispondere alla IGa l'importo di euro 350,00 Pt_2 Pt_1 di cui al precedente punto 5) con decorrenza già dal mese di dicembre 2024. Inoltre, entro il mese di dicembre 2024, il IG si obbliga a corrispondere alla IGa Pt_2 Pt_1 la somma forfettaria di euro 500,00 a saldo del mantenimento ordinario per i figli in relazione al periodo intercorrente tra il mese di maggio e settembre 2024;
12. al compimento della maggiore età del figlio la IGa potrà Persona_2 Pt_1 acquistare dal marito la quota del 50% della casa coniugale sita in Bresso (MI), Via XXV
Aprile n. 18, censita al catasto dei fabbricati Foglio 11, mappale 358, sub. 16, acquistata in data 6 ottobre 2021 a rogito del notaio in Milano, dottor Rep. 22070 Persona_3
– Racc. 13969, inclusi gli arredi, accollandosi il mutuo ottenendo dall'istituto bancario la liberatoria per il IG e versando al marito l' importo di € 90.000,00 Pt_2
(novantamila/00); se la IGa alla scadenza sopra indicata comunicherà al Pt_1 marito l' intenzione di acquistare l' immobile, il IG sarà obbligato a cedere Pt_2 alla moglie la propria quota del 50% nei termini qui indicati.
La pattuizione afferente all'opzione di acquisto a favore della IGa nei termini qui indicati Pt_1 costituisce elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione del conflitto;
13. in caso di mancato acquisto della quota del 50% da parte della IGa e di Pt_1 mancata concessione da parte della banca mutuante della liberazione ex art. 1273, II comma, c.c., l'immobile sarà immediatamente messo in vendita per il tramite di una agenzia immobiliare scelta di comune accordo, per un importo non inferiore al prezzo indicato dalla medesima o da un esperto estimatore scelto di comune accordo dai coniugi.
La parte di prezzo incassata, al netto di quanto necessario ad estinguere il debito residuo del mutuo e dei finanziamenti di cui alle premesse per i quali sussiste una garanzia personale prestata da un coniuge in favore dell'altro, sarà divisa tra le parti al 50%;
14. la IGa continuerà ad adempiere al Finanziamento Immobile sino alla Pt_1 scadenza, mentre il IG , oltre ad estinguere il debito afferente alla carta Pt_2 revolving, continuerà ad adempiere ai Finanziamenti Unicredit ed al finanziamento Findomestic sino alla scadenza.
15. Con la sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo i coniugi danno atto di avere risolto ogni questione, ritenendosi tacitata ogni reciproca pretesa per qualsivoglia ragione o titolo, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altro da chiedersi;
16. spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza che accolga le sopra indicate condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 14 ottobre 2006 a RE (FG) e successivamente matrimonio canonico a Milano il 6 settembre 2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE e Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia de Luca Dott.ssa Susanna Terni Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Pitzalis presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rosalba Irene Maida presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 14.10.2006 a RE (FG) in regime di separazione dei beni e successivamente matrimonio canonico a Milano in data 06.09.2007. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello Stato Civile di RE: atto n. 30 parte II Serie C anno 2006, e in quelli di Milano: atto n. 110 parte II serie C1 Volume R01 anno 2007. con i seguenti figli: (CF: ), nata il [...], e Persona_1 C.F._3 Per_2
(CF: ), nato il [...], entrambi di cittadinanza italiana.
[...] C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale sita in Bresso, via XXV Aprile n. 18, alla IGa con Pt_3 quanto la arreda;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente di e Per_2 presso la madre;
Per_1
4. disporre che ciascuno dei genitori sostenga o rimborsi all'altro il 50% delle spese extra come da Linee Guida della Corte D'Appello di Milano, espressamente richiamate dalle parti;
5. porre a carico del padre il versamento di complessivi € 350,00 mensili da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di assegno di mantenimento ordinario dei figli;
il IG terrà a proprio carico il costo di iscrizione ai corsi sportivi dell' Pt_2 anno 2024/2025 dei figli (€ 1700,00 l' iscrizione in piscina per e € 680,00 il corso Per_1 di karate per mentre le ulteriori spese afferenti ai predetti corsi sportivi - Per_2 incluse quelle relative alle trasferte sportive, all' iscrizione agli esami di karate, all' acquisto di costumi per la piscina o di divise ed accessori per il karate ecc.. - saranno divise al 50% tra i coniugi. A partire dall'annualità 2025/2026, il costo di iscrizione e delle spese relative ai corsi sportivi saranno ripartite tra i coniugi secondo quanto previsto dalle Linee Guida della Corte d' Appello di Milano, se le rispettive condizioni economiche permetteranno a ciascun genitore di affrontare tali spese;
diversamente, ciascun coniuge, liberamente, potrà decidere di sostenere il relativo costo, senza che ciò incida in alcun modo sugli altri obblighi stabiliti nell'accordo di separazione;
6. i coniugi concorderanno di settimana in settimana, a seconda dei rispettivi turni lavorativi, le visite dei figli al padre, impegnandosi a gestire i rispettivi diritti di visita in modo da garantire ai figli la presenza equivalente ed equilibrata di entrambi i genitori;
7. per le vacanze estive, i coniugi trascorreranno coi figli almeno quindici giorni consecutivi ciascuno, da concordare entro la fine di maggio di ogni anno;
mentre per le vacanze natalizie, il periodo coincidente con la chiusura scolastica sarà diviso equamente tra i coniugi, in modo da garantire ai figli di trascorrere ad anni alterni con ciascuno dei genitori la Vigilia o il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno;
8. il IG terrà a proprio carico, per la quota di propria competenza delle spese Pt_2 condominiali afferenti alla casa coniugale maturate sino a luglio 2024, la somma forfettaria di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 già dallo stesso versati a luglio, impegnandosi a versare la residua somma di euro 500,00 entro l'emissione del provvedimento di omologa. La IGa terrà invece a proprio carico e si impegna a regolarizzare Pt_1 per il resto – anch' ella non oltre l'emissione del provvedimento di omologa - quanto dovuto al condominio sino al 31.07.2024. Con riferimento alle spese condominiali maturate successivamente al 31.07.2024, il IG terrà a proprio carico il 50% Pt_2 delle spese di proprietà e delle spese condominiali straordinarie, incluse tutte quelle straordinarie necessarie al corretto mantenimento dello stato dell'abitazione (a titolo meramente esemplificativo, eventuali riparazioni straordinarie degli impianti idraulici, elettrici, opere murarie etc.);
9. la IGa terrà a proprio carico e provvederà al pagamento integrale delle rate Pt_1 del mutuo e delle spese condominiali ordinarie, oltre al 50% delle spese straordinarie sino al momento del verificarsi di quanto stabilito al successivo punto 12), a partire dal quale, ove non fosse esercitata l'opzione d'acquisto da parte della stessa e/o ove non fosse concessa la liberazione dalle obbligazioni derivanti dal mutuo in favore del IG , Pt_2 le rate del mutuo, così come tutte le spese condominiali di proprietà dell'immobile, andranno divise in egual misura tra le parti sino al momento della vendita effettiva dell'immobile a terzi;
10. la IGa percepirà l'assegno unico per i figli al 100% con decorrenza dal mese Pt_1 di gennaio 2025 e beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali relative agli interessi sul mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, rinunciando il IG al Pt_2 proprio 50% su entrambe le voci e impegnandosi a collaborare con la IGa per Pt_1 tutte le attività necessarie alla modifica di tali condizioni presso i servizi dell'INPS e/o di altri soggetti terzi;
11. il IG si obbliga a corrispondere alla IGa l'importo di euro 350,00 Pt_2 Pt_1 di cui al precedente punto 5) con decorrenza già dal mese di dicembre 2024. Inoltre, entro il mese di dicembre 2024, il IG si obbliga a corrispondere alla IGa Pt_2 Pt_1 la somma forfettaria di euro 500,00 a saldo del mantenimento ordinario per i figli in relazione al periodo intercorrente tra il mese di maggio e settembre 2024;
12. al compimento della maggiore età del figlio la IGa potrà Persona_2 Pt_1 acquistare dal marito la quota del 50% della casa coniugale sita in Bresso (MI), Via XXV
Aprile n. 18, censita al catasto dei fabbricati Foglio 11, mappale 358, sub. 16, acquistata in data 6 ottobre 2021 a rogito del notaio in Milano, dottor Rep. 22070 Persona_3
– Racc. 13969, inclusi gli arredi, accollandosi il mutuo ottenendo dall'istituto bancario la liberatoria per il IG e versando al marito l' importo di € 90.000,00 Pt_2
(novantamila/00); se la IGa alla scadenza sopra indicata comunicherà al Pt_1 marito l' intenzione di acquistare l' immobile, il IG sarà obbligato a cedere Pt_2 alla moglie la propria quota del 50% nei termini qui indicati.
La pattuizione afferente all'opzione di acquisto a favore della IGa nei termini qui indicati Pt_1 costituisce elemento funzionale ed essenziale per la risoluzione del conflitto;
13. in caso di mancato acquisto della quota del 50% da parte della IGa e di Pt_1 mancata concessione da parte della banca mutuante della liberazione ex art. 1273, II comma, c.c., l'immobile sarà immediatamente messo in vendita per il tramite di una agenzia immobiliare scelta di comune accordo, per un importo non inferiore al prezzo indicato dalla medesima o da un esperto estimatore scelto di comune accordo dai coniugi.
La parte di prezzo incassata, al netto di quanto necessario ad estinguere il debito residuo del mutuo e dei finanziamenti di cui alle premesse per i quali sussiste una garanzia personale prestata da un coniuge in favore dell'altro, sarà divisa tra le parti al 50%;
14. la IGa continuerà ad adempiere al Finanziamento Immobile sino alla Pt_1 scadenza, mentre il IG , oltre ad estinguere il debito afferente alla carta Pt_2 revolving, continuerà ad adempiere ai Finanziamenti Unicredit ed al finanziamento Findomestic sino alla scadenza.
15. Con la sottoscrizione ed esecuzione del presente accordo i coniugi danno atto di avere risolto ogni questione, ritenendosi tacitata ogni reciproca pretesa per qualsivoglia ragione o titolo, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere altro da chiedersi;
16. spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza che accolga le sopra indicate condizioni.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 14 ottobre 2006 a RE (FG) e successivamente matrimonio canonico a Milano il 6 settembre 2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE e Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia de Luca Dott.ssa Susanna Terni Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG