TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 261/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 261/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 25/02/2025 ad ore 15.13 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. APPARUTI ANDREA ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per l'Avv. MANZI ORESTE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SAFFI Parte_1 C.F._1
N. 1 41034 FINALE EMILIA, rappresentato e difeso dall'avv. APPARUTI ANDREA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER, 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, premettendo di aver appreso dalla Parte_1
lettura del cedolino della pensione di febbraio 2024 che l' , per la prima volta e senza alcuna CP_1
preventiva azione giudiziaria, le abbia addebitato la somma di euro 194,88, al fine di recuperare, con addebiti periodici, somma di euro 4.447,16, derivante dalla sentenza n. 1056/2013 della CdA di
Bologna, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da e, CP_1
per l'effetto, ordinare ad di restituire le somme nelle more trattenute e di interrompere, in via CP_1
definitiva, ogni ulteriore addebito per le ragioni indicate in premessa;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito di , accertare e dichiarare CP_1
che non aveva il diritto di operare, d'imperio e senza preventiva azione esecutiva in sede civile, la CP_1
trattenuta sulla pensione e, per l'effetto, ordinare ad di restituire le somme nelle more trattenute e CP_1
di interrompere”, eccependo a) la prescrizione del credito b) la violazione del credito di cui all'art. 547,
7° comma, c.p.c.
pagina 2 di 7 Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In primo luogo, si evidenzia come non siano in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito azionato dall' . CP_1
Sull'eccezione di prescrizione
L' ha asserito che la prescrizione risulterebbe ritualmente interrotta con raccomandata del CP_1
26.5.2023, recapitata in da 13.6.23 (Cfr. 3 e 4).
La parte ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la suddetta raccomandata e che la firma apposta sull'avviso di ricevimento sarebbe falsa e non a lei riferibile, tanto da aver già proposto querela di falso in via principale.
L'eccezione non coglie del segno e la proposizione della querela non è rilevante ai fini della decisione.
Recentemente, la Cassazione (Cass. 19 gennaio 2023, n. 1686) ha stabilito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.p.r. n. 603/1972 - dove non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) e non la consegna a mani del destinatario.
Da qui la considerazione che si tratta di una procedura meno garantista per il destinatario rispetto a quella prevista in generale per gli atti giudiziari. Poiché è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità, nella notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.p.r. n. 602/1973, non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. Da qui l'inammissibilità della querela di falso fondata sulla falsità della firma del destinatario.
Dunque, "(…) è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il pagina 3 di 7 destinatario (Cass. n. 6492 del 16/3/2018, Cass. n. 27479 del 30/12/2016)”; - “è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art. 32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39)” e pertanto che “sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso
(Cass. n. 12351 del 15/06/2016, Cass. n. 1906 del 29/01/2008, n. 25128 del 08/11/2013)”.
E' inoltre vero che un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa - così Cass. n. 10058 del
27 aprile 2010; Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926/2005).
Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum (art. 1335 cod. civ. - Corte di Cassazione, sez. VI Civile -
L, ordinanza 21 aprile – 8 giugno 2015, n. 11744). “La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014)”, sì che ove “la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di deposito da parte della persona individuata dall'agente postale all'indirizzo della destinataria, pur senza indicazione della qualità e della relazione con il destinatario, è del tutto rituale ed idonea a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.”. (cfr.
TRIBUNALE DI MILANO, Sentenza n. 462/2023 del 23-01-2023).
Sempre secondo la Cassazione, se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non pagina 4 di 7 previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c. , (Cassazione civile , sez. lav. , 21/09/2020 , n. 19680).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova circa l'impossibilità di conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo senza colpa, essendosi limitata a contestare la riferibilità a sé della firma, circostanza non rilevante ai fini dell'odierna fattispecie.
L'atto è dunque idoneo a interrompere la prescrizione che, pertanto, non è maturata.
Sull'importo della trattenuta
In primo luogo, osserva il Giudicante come non possa operare la compensazione impropria, trattandosi di poste reciproche scaturenti da titoli di diversa natura.
Dunque la compensazione operata deve soggiacere ai limiti che la legge stabilisce per il pignoramento
(cfr. art. 1246 c.c.).
In diritto, giova sottolineare che il tema specifico del pignoramento delle pensioni è regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 180/1950, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce che esse, in ogni caso, siano valutate "al netto di ritenute". Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3648 del 07/02/2019).
Pertanto, relativamente agli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3648 del 07/02/2019).
Quanto ai limiti entro i quali è consentito il pignoramento delle pensioni, occorre rilevare che a seguito dei diversi interventi correttivi, interpretativi ed erosivi effettuati dalla Corte Costituzionale sulla normativa di settore, deve ritenersi superato il regime di impignorabilità assoluta della pensione, a favore di quello di impignorabilità relativa, ossia esclusivamente in relazione alla parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, ferma restando quanto alla eccedenza, la relativa pignorabilità nei limiti del quinto. La Corte Costituzionale con la nota sentenza del 4 dicembre 2002 n. 506 ha in tal modo realizzato un bilanciamento tra il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento “adeguato alle esigenze di vita”, con la tutela dell'interesse dei creditori al soddisfacimento del proprio credito, pagina 5 di 7 sancendo che il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto “l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” che la
Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale” (così C.
Cost.cit). Quanto alla determinazione del minimum della pensione avente carattere di intangibilità questo Giudice ritiene che, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e recependo i principi posti alla base della novella dell'articolo 545 c.p.c., tale limite deve essere fissato al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Occorre poi considerare che, sempre alla luce dei principi espressi dall'indicata sentenza della Corte Costituzionale,
e al fine di garantire il contemperamento tra i due interessi costituzionalmente garantiti, innanzi indicati, nel caso in cui l'esecutato percepisca più trattamenti pensionistici, come quello esaminato, gli stessi devono essere sommati al fine di determinare il tetto oltre il quale gli stessi risultano pignorabili, nei limiti di un quinto.
Tanto premesso, dalle superiori considerazioni emerge l'infondatezza dei rilievi mossi da parte ricorrente, giacché la stessa non ha considerato nei propri calcoli entrambi i trattamenti pensionistici percepiti.
Come si evince dal cedolino prodotto dall' , relativo al mese di gennaio 2024, antecedente CP_1 all'applicazione della trattenuta, la ricorrente percepiva un trattamento pensionistico netto complessivo pari a € 2.030,92 (1/5 della parte eccedente 1.000 euro risulta così pari a 206,00 euro a fronte di una trattenuta di 194 euro, importo chiaramente nei limiti).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 886,00 il compenso complessivo. Ai pagina 6 di 7 compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, Parte_1
oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 25 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 261/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 25/02/2025 ad ore 15.13 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. APPARUTI ANDREA ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per l'Avv. MANZI ORESTE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 261/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SAFFI Parte_1 C.F._1
N. 1 41034 FINALE EMILIA, rappresentato e difeso dall'avv. APPARUTI ANDREA;
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE REITER, 72 C/O , CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. MANZI ORESTE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/02/2024, premettendo di aver appreso dalla Parte_1
lettura del cedolino della pensione di febbraio 2024 che l' , per la prima volta e senza alcuna CP_1
preventiva azione giudiziaria, le abbia addebitato la somma di euro 194,88, al fine di recuperare, con addebiti periodici, somma di euro 4.447,16, derivante dalla sentenza n. 1056/2013 della CdA di
Bologna, ha chiesto di “accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato da e, CP_1
per l'effetto, ordinare ad di restituire le somme nelle more trattenute e di interrompere, in via CP_1
definitiva, ogni ulteriore addebito per le ragioni indicate in premessa;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito di , accertare e dichiarare CP_1
che non aveva il diritto di operare, d'imperio e senza preventiva azione esecutiva in sede civile, la CP_1
trattenuta sulla pensione e, per l'effetto, ordinare ad di restituire le somme nelle more trattenute e CP_1
di interrompere”, eccependo a) la prescrizione del credito b) la violazione del credito di cui all'art. 547,
7° comma, c.p.c.
pagina 2 di 7 Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In primo luogo, si evidenzia come non siano in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito azionato dall' . CP_1
Sull'eccezione di prescrizione
L' ha asserito che la prescrizione risulterebbe ritualmente interrotta con raccomandata del CP_1
26.5.2023, recapitata in da 13.6.23 (Cfr. 3 e 4).
La parte ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la suddetta raccomandata e che la firma apposta sull'avviso di ricevimento sarebbe falsa e non a lei riferibile, tanto da aver già proposto querela di falso in via principale.
L'eccezione non coglie del segno e la proposizione della querela non è rilevante ai fini della decisione.
Recentemente, la Cassazione (Cass. 19 gennaio 2023, n. 1686) ha stabilito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.p.r. n. 603/1972 - dove non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) e non la consegna a mani del destinatario.
Da qui la considerazione che si tratta di una procedura meno garantista per il destinatario rispetto a quella prevista in generale per gli atti giudiziari. Poiché è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità, nella notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.p.r. n. 602/1973, non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. Da qui l'inammissibilità della querela di falso fondata sulla falsità della firma del destinatario.
Dunque, "(…) è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il pagina 3 di 7 destinatario (Cass. n. 6492 del 16/3/2018, Cass. n. 27479 del 30/12/2016)”; - “è sufficiente, per la raccomandata informativa, il rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta" (art. 32) e che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (art. 39)” e pertanto che “sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento per l'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708 del 27/05/2011). Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso
(Cass. n. 12351 del 15/06/2016, Cass. n. 1906 del 29/01/2008, n. 25128 del 08/11/2013)”.
E' inoltre vero che un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa - così Cass. n. 10058 del
27 aprile 2010; Cass. n. 13651 del 13 giugno 2006; Cass. n. 10926/2005).
Trattasi, dunque, di presunzione iuris tantum (art. 1335 cod. civ. - Corte di Cassazione, sez. VI Civile -
L, ordinanza 21 aprile – 8 giugno 2015, n. 11744). “La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014)”, sì che ove “la sottoscrizione per ricevuta dell'avviso di deposito da parte della persona individuata dall'agente postale all'indirizzo della destinataria, pur senza indicazione della qualità e della relazione con il destinatario, è del tutto rituale ed idonea a determinare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.”. (cfr.
TRIBUNALE DI MILANO, Sentenza n. 462/2023 del 23-01-2023).
Sempre secondo la Cassazione, se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non pagina 4 di 7 previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c. , (Cassazione civile , sez. lav. , 21/09/2020 , n. 19680).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova circa l'impossibilità di conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo senza colpa, essendosi limitata a contestare la riferibilità a sé della firma, circostanza non rilevante ai fini dell'odierna fattispecie.
L'atto è dunque idoneo a interrompere la prescrizione che, pertanto, non è maturata.
Sull'importo della trattenuta
In primo luogo, osserva il Giudicante come non possa operare la compensazione impropria, trattandosi di poste reciproche scaturenti da titoli di diversa natura.
Dunque la compensazione operata deve soggiacere ai limiti che la legge stabilisce per il pignoramento
(cfr. art. 1246 c.c.).
In diritto, giova sottolineare che il tema specifico del pignoramento delle pensioni è regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 180/1950, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce che esse, in ogni caso, siano valutate "al netto di ritenute". Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3648 del 07/02/2019).
Pertanto, relativamente agli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 3648 del 07/02/2019).
Quanto ai limiti entro i quali è consentito il pignoramento delle pensioni, occorre rilevare che a seguito dei diversi interventi correttivi, interpretativi ed erosivi effettuati dalla Corte Costituzionale sulla normativa di settore, deve ritenersi superato il regime di impignorabilità assoluta della pensione, a favore di quello di impignorabilità relativa, ossia esclusivamente in relazione alla parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, ferma restando quanto alla eccedenza, la relativa pignorabilità nei limiti del quinto. La Corte Costituzionale con la nota sentenza del 4 dicembre 2002 n. 506 ha in tal modo realizzato un bilanciamento tra il pubblico interesse - in cui si traduce il criterio di solidarietà sociale - a che il pensionato goda di un trattamento “adeguato alle esigenze di vita”, con la tutela dell'interesse dei creditori al soddisfacimento del proprio credito, pagina 5 di 7 sancendo che il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto “l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” che la
Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale” (così C.
Cost.cit). Quanto alla determinazione del minimum della pensione avente carattere di intangibilità questo Giudice ritiene che, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e recependo i principi posti alla base della novella dell'articolo 545 c.p.c., tale limite deve essere fissato al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro. Occorre poi considerare che, sempre alla luce dei principi espressi dall'indicata sentenza della Corte Costituzionale,
e al fine di garantire il contemperamento tra i due interessi costituzionalmente garantiti, innanzi indicati, nel caso in cui l'esecutato percepisca più trattamenti pensionistici, come quello esaminato, gli stessi devono essere sommati al fine di determinare il tetto oltre il quale gli stessi risultano pignorabili, nei limiti di un quinto.
Tanto premesso, dalle superiori considerazioni emerge l'infondatezza dei rilievi mossi da parte ricorrente, giacché la stessa non ha considerato nei propri calcoli entrambi i trattamenti pensionistici percepiti.
Come si evince dal cedolino prodotto dall' , relativo al mese di gennaio 2024, antecedente CP_1 all'applicazione della trattenuta, la ricorrente percepiva un trattamento pensionistico netto complessivo pari a € 2.030,92 (1/5 della parte eccedente 1.000 euro risulta così pari a 206,00 euro a fronte di una trattenuta di 194 euro, importo chiaramente nei limiti).
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 886,00 il compenso complessivo. Ai pagina 6 di 7 compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00, Parte_1
oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Modena, 25 febbraio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 7 di 7