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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV AN SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2609/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
SISTEM CAR 2000 S.R.L. (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Magliarisi (PEC
Email_1 appellante contro
, in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore, appellato - contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA-
LERMO interveniente necessario
Conclusioni:
Pag. 1 di 5 per l'appellante
01- in totale riforma della sentenza emessa dal tribunale di NT, n. 702/2018 ritenere e dichiarare apocrifa la firma apposta sulla raccomandata numero 61 42 42 61 291-7 per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;
02-con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, che andranno distratti in favore del sottoscritto procuratore quale si dichiara anticipatario.
In via istruttoria la società appellante insiste nell'ammissione di tutte le prove articolate in primo grado (prova testimoniale e consulenza tecnica)»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 18/3/2016, la società SISTEM CAR 2000 S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NT l' di , Controparte_1 CP_1
chiedendo dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione apposta nella ricevuta di ritorno della raccomandata n. 61424261291-7.
2. L' si costituiva con comparsa del 20/6/2016, Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 702/2018, pronunciata in data 17-22/5/2018, il Tribunale di
NT rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 20,00.
4. Il Tribunale motivava il rigetto rilevando, in primo luogo, che la prova testimoniale richiesta dal querelante fosse da considerarsi irrilevante considerato che anche qualora il teste addetto alla ricezione della , avesse Tes_1 Parte_1
confermato di non aver ricevuto la raccomandata in questione, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini della querela, essendo possibile che la raccomandata fosse stata consegnata nelle mani del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c., così come indicato nella relata. Rilevava, altresì, l'insufficienza della deduzione sull'assenza del legale rappresentante dalla sede della società nel giorno della consegna, gravando su questi la prova di tutti gli spostamenti della giornata. Infine, evidenziava come la
Pag. 2 di 5 società non avesse prodotto una consulenza di parte e che, anche da un sommario esame, la sottoscrizione era simile a quella delle scritture di comparazione.
5. Con citazione del 21/12/2018, la società SISTEM CAR 2000 S.r.l. ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo, in integrale riforma della stessa,
l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
6. L' , sebbene regolarmente citata, non ha provveduto a Controparte_1 costituirsi.
7. Il Procuratore Generale, cui la pendenza del giudizio è stata comunicata, ha concluso esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello.
8. Il procedimento è stato istruito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e la parte appellante ha concluso con note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/4/2025 e con ordinanza del 13/4/2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. L'appellante si duole, in primo luogo, che il Tribunale non abbia ammesso la consulenza grafologica ed ha altresì dedotto che la somiglianza riscontrata dal
Tribunale è un ulteriore elemento che induce a ritenere che qualcuno abbia contraffatto la sottoscrizione. Inoltre, censura la decisione rilevando che sostenere che il legale rappresentante debba provare tutti i suoi spostamenti significherebbe richiedere una prova diabolica.
10. Il gravame non risulta fondato.
11. Accogliendo la richiesta dell'appellante, infatti, questa Corte ha disposto una consulenza grafologica e il consulente dell'ufficio ha concluso per l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61424261291-
7.
12. A tale conclusione il consulente è pervenuto sulla base del confronto tra la firma in verifica, il saggio grafico e ulteriori scritture di comparazione;
sulla base dell'indagine tecnico grafica ha rilevato “le congruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari”.
Pag. 3 di 5 13. Inoltre, il consulente ha escluso che possa ricorrere una scrittura falsa, non avendo riscontrato alcuna delle modalità di formazione della stessa: imitazione rapida, imitazione lenta, copia pedissequa, falso per fantasia, falso per calco.
14. Le conclusioni del CTU devono essere senz'altro condivise da questo Collegio in quanto immuni da vizi o errori logici;
inoltre, risulta del tutto superflua la richiesta dell'appellante di rinnovo delle operazioni peritali, posto che il consulente non solo ha precisato la metodologia applicata, ma ha anche individuato tutti i punti in comune tra la scrittura oggetto di querela e quelle in comparazione, e ha dato atto che queste ultime sono state eseguite successivamente rispetto a quella in verifica e a maggiore estensione.
15. Le considerazioni fin qui svolte palesano l'infondatezza dell'appello che va, conseguentemente, respinto.
16. Attesa la mancata costituzione della parte appellata, nulla va disposto in materia di spese.
17. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
18. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NT n. 702/2018 pronunciata in data 17-22/5/2018 proposto da SISTEM CAR 2000 s.r.l. nei confronti dell' . Controparte_1
- Nulla sulle spese.
- Pone a carico della SISTEM CAR 2000 s.r.l. le spese della CTU liquidate con separato decreto.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Pag. 4 di 5 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
IV AN SO
Il Presidente
NI D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'NT e dal Consigliere relatore IV AN SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV AN SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2609/2018 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
SISTEM CAR 2000 S.R.L. (C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosario Magliarisi (PEC
Email_1 appellante contro
, in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante pro tempore, appellato - contumace
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PA-
LERMO interveniente necessario
Conclusioni:
Pag. 1 di 5 per l'appellante
01- in totale riforma della sentenza emessa dal tribunale di NT, n. 702/2018 ritenere e dichiarare apocrifa la firma apposta sulla raccomandata numero 61 42 42 61 291-7 per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto;
02-con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, che andranno distratti in favore del sottoscritto procuratore quale si dichiara anticipatario.
In via istruttoria la società appellante insiste nell'ammissione di tutte le prove articolate in primo grado (prova testimoniale e consulenza tecnica)»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 18/3/2016, la società SISTEM CAR 2000 S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NT l' di , Controparte_1 CP_1
chiedendo dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione apposta nella ricevuta di ritorno della raccomandata n. 61424261291-7.
2. L' si costituiva con comparsa del 20/6/2016, Controparte_1
opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 702/2018, pronunciata in data 17-22/5/2018, il Tribunale di
NT rigettava la domanda e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 20,00.
4. Il Tribunale motivava il rigetto rilevando, in primo luogo, che la prova testimoniale richiesta dal querelante fosse da considerarsi irrilevante considerato che anche qualora il teste addetto alla ricezione della , avesse Tes_1 Parte_1
confermato di non aver ricevuto la raccomandata in questione, ciò sarebbe stato irrilevante ai fini della querela, essendo possibile che la raccomandata fosse stata consegnata nelle mani del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c., così come indicato nella relata. Rilevava, altresì, l'insufficienza della deduzione sull'assenza del legale rappresentante dalla sede della società nel giorno della consegna, gravando su questi la prova di tutti gli spostamenti della giornata. Infine, evidenziava come la
Pag. 2 di 5 società non avesse prodotto una consulenza di parte e che, anche da un sommario esame, la sottoscrizione era simile a quella delle scritture di comparazione.
5. Con citazione del 21/12/2018, la società SISTEM CAR 2000 S.r.l. ha proposto appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo, in integrale riforma della stessa,
l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
6. L' , sebbene regolarmente citata, non ha provveduto a Controparte_1 costituirsi.
7. Il Procuratore Generale, cui la pendenza del giudizio è stata comunicata, ha concluso esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello.
8. Il procedimento è stato istruito mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e la parte appellante ha concluso con note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/4/2025 e con ordinanza del 13/4/2025 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. L'appellante si duole, in primo luogo, che il Tribunale non abbia ammesso la consulenza grafologica ed ha altresì dedotto che la somiglianza riscontrata dal
Tribunale è un ulteriore elemento che induce a ritenere che qualcuno abbia contraffatto la sottoscrizione. Inoltre, censura la decisione rilevando che sostenere che il legale rappresentante debba provare tutti i suoi spostamenti significherebbe richiedere una prova diabolica.
10. Il gravame non risulta fondato.
11. Accogliendo la richiesta dell'appellante, infatti, questa Corte ha disposto una consulenza grafologica e il consulente dell'ufficio ha concluso per l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 61424261291-
7.
12. A tale conclusione il consulente è pervenuto sulla base del confronto tra la firma in verifica, il saggio grafico e ulteriori scritture di comparazione;
sulla base dell'indagine tecnico grafica ha rilevato “le congruenze delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari”.
Pag. 3 di 5 13. Inoltre, il consulente ha escluso che possa ricorrere una scrittura falsa, non avendo riscontrato alcuna delle modalità di formazione della stessa: imitazione rapida, imitazione lenta, copia pedissequa, falso per fantasia, falso per calco.
14. Le conclusioni del CTU devono essere senz'altro condivise da questo Collegio in quanto immuni da vizi o errori logici;
inoltre, risulta del tutto superflua la richiesta dell'appellante di rinnovo delle operazioni peritali, posto che il consulente non solo ha precisato la metodologia applicata, ma ha anche individuato tutti i punti in comune tra la scrittura oggetto di querela e quelle in comparazione, e ha dato atto che queste ultime sono state eseguite successivamente rispetto a quella in verifica e a maggiore estensione.
15. Le considerazioni fin qui svolte palesano l'infondatezza dell'appello che va, conseguentemente, respinto.
16. Attesa la mancata costituzione della parte appellata, nulla va disposto in materia di spese.
17. Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
18. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di NT n. 702/2018 pronunciata in data 17-22/5/2018 proposto da SISTEM CAR 2000 s.r.l. nei confronti dell' . Controparte_1
- Nulla sulle spese.
- Pone a carico della SISTEM CAR 2000 s.r.l. le spese della CTU liquidate con separato decreto.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Pag. 4 di 5 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 10 ottobre 2025
Il Consigliere est.
IV AN SO
Il Presidente
NI D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI D'NT e dal Consigliere relatore IV AN SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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