Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1943
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Sentenza 18 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Giudice Sonia Salvatori del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro. Le parti ricorrenti hanno richiesto l'accertamento dell'illegittimità della modifica unilaterale delle modalità di erogazione dei buoni pasto, chiedendo la condanna dell'ente convenuto a erogare i buoni non corrisposti dal 20 settembre 2020, o in via subordinata, il risarcimento del danno per la mancata erogazione. La parte convenuta ha contestato le pretese, sostenendo che la modifica fosse legittima e che i buoni pasto dovessero essere erogati solo per prestazioni lavorative superiori a sei ore.

Il giudice ha accolto le richieste dei ricorrenti, affermando che la prassi consolidata di erogazione dei buoni pasto, che prevedeva l'attribuzione anche per chi lavorava almeno tre ore, costituiva un uso aziendale vincolante. La Giudice ha sottolineato che la modifica unilaterale da parte dell'ente convenuto, avvenuta tramite una comunicazione dirigenziale, non era legittima poiché violava un obbligo derivante da un uso aziendale non modificato da un accordo collettivo. Inoltre, ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la necessità di un accordo collettivo per modificare tali prassi. Pertanto, l'ente è stato condannato a erogare i buoni pasto non corrisposti e a rifondere le spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1943
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 1943
    Data del deposito : 18 luglio 2025

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