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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/07/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7738/2024 promossa da:
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
Parte_5
Parte_6
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
, Parte_10
, Parte_11
Parte_12
Parte_13 tutti ass. Avv. Elena De Bacci, domiciliati come da ricorso introduttivo;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ass. ex art. 417 P.IVA_1 bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , domiciliato CP_2 Controparte_3 come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
1 Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo nel merito di:
[...]
«a. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'unilaterale modifica delle modalità di erogazione dei buoni pasto e, per l'effetto condannare l'ente convenuto ad erogare i buoni pasto non corrisposti dal 20 settembre 2020 ad oggi, così come quantificati in ricorso;
b. in via subordinata condannare l' al risarcimento del danno per la CP_1 mancata erogazione dei buoni pasto per il medesimo periodo, quantificato nella misura del valore economico dei buoni pasto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo».
2. A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti hanno esposto che:
- l convenuto, sin dalla data della sua istituzione e sino al CP_1 settembre 2020, aveva erogato il buono pasto ai propri dipendenti che avessero effettuato almeno tre ore di presenza in servizio, o che fossero assenti dal lavoro per recupero;
- la descritta prassi risale al regolamento IEN GA FE del
02/04/1999 (doc. 1 ric.) e al suo aggiornamento del 18/03/2003 (doc. 2 ric.), ed è stata, da ultimo, confermata dalla circolare n. 3/2019 (doc. 4 ric.);
- tuttavia, con comunicazione del 21/09/2020, la Direzione generale dell convenuto interrompeva tale prassi consolidata, stabilendo infatti che CP_1
“l'erogazione del buono pasto è garantita per ciascuna giornata lavorativa in cui il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore a sei ore effettive” (doc. 5 ric.).
I ricorrenti, pertanto, ritengono di aver maturato il diritto all'erogazione dei buoni pasto da settembre 2020 al 31.5.2024, secondo quanto risultante dai conteggi sub docc. da 6 a 18 ric., e dagli screenshot dei cartellini elettronici (prodotti sub docc. da 19 a 31 ric.).
3. L convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto delle domande avversarie, sostenendo in particolare che:
- il buono pasto è la forma in cui si concreta il servizio sostitutivo della mensa e, pertanto, la sua erogazione va modulata anche in ragione della articolazione oraria dell'attività lavorativa prestata;
2 - la disposizione individuata dai ricorrenti come di "miglior favore" non
è contenuta in un accordo collettivo, ma in due circolari del soppresso IEN-
GA FE (cfr. docc. 1 e 2 mem.), cui non corrisponde alcun accordo sindacale formale;
- nel regolamento sull'orario di lavoro del personale del 03/05/2007 (cfr. doc. 3 mem.) CP_1 nulla viene disposto in merito ai buoni pasto e, in mancanza di una specifica disposizione in materia, si sarebbero dovuti applicare, già dal 2007, il d.lgs.
n. 66/2003 e il C.C.N.L. di comparto allora vigente (C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009), il quale, come il precedente, subordinava l'erogazione del buono pasto ad una prestazione lavorativa non inferiore a sei ore;
- durante lo stato di emergenza pandemica da Covid-19, l' , in CP_1 forza di Regolamento adottato a seguito di confronto con le OO.SS. (cfr. doc.
6 mem.), aveva consentito una transitoria erogazione dei buoni pasto maturati durante il lavoro agile, limitati alla modalità semplificata emergenziale, e, come tali, non invocabili al di fuori di quel contesto;
- l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 (il quale fa riferimento ad un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di sei ore) avrebbe superato la previsione di cui all'art. 5, comma 11, del C.C.N.L. del 21/02/2002 ove era previsto che, in alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti (secondo le quali il buono pasto era attribuito per la singola giornata lavorativa con orario superiore alle sei ore con relativa pausa), erano fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli enti;
- la comunicazione dirigenziale del 21/09/2020, contestata dai ricorrenti, non derogava ad alcun accordo collettivo né aveva comunque carattere innovativo, ma si sarebbe limitata ad una ricognizione delle disposizioni legislative e contrattuali già in vigore, come peraltro desumibile dalla forma adottata (ovvero, una semplice email e non una circolare);
- gli usi e le prassi di miglior favore, come quella invocata dai ricorrenti, nel rapporto di lavoro pubblico non possono prevalere sui principi costituzionali ex art. 97 Cost., e dunque tali trattamenti, laddove contrastanti con la disciplina normativa in vigore, possono essere modificati o soppressi per effetto di valutazioni globali di opportunità dell'ente pubblico;
- il regime di erogazione del buono pasto, avendo quest'ultimo carattere assistenziale e non retributivo, può essere modificato per determinazione unilaterale del datore di lavoro;
3 - in ogni caso, la materia dei buoni pasto, nel settore del pubblico impiego, non sarebbe suscettibile di formare oggetto di contrattazione collettiva decentrata (cfr. doc. 7 mem.);
- infine, oltre a lamentare la mancata quantificazione, in ricorso, del numero di buoni pasto (e del relativo controvalore economico) asseritamente dovuti a ciascun ricorrente, ha altresì contestato la correttezza e/o l'intellegibilità dei conteggi riguardanti i ricorrenti: , , Pt_2 Pt_9
, e (cfr. pag. 14 mem.). Pt_11 Pt_12 Pt_5 Pt_1 Pt_8 Parte_7
4. Con nota autorizzata depositata in data 28.06.2025 (cfr. verbale 28.05.2025), la difesa di parte ricorrente ha prodotto per ciascuno dei lavoratori ricorrenti i conteggi relativi al numero di buoni pasto, quantificati nel valore unitario di
€ 7,00, non percepiti fino al maggio 2024 (cfr. docc. da 19 a 31 della nota del
28.06.2025).
5. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
6. All'odierna udienza di discussione la difesa di parte convenuta ha dato atto della correttezza contabile dei conteggi di controparte depositati in data
28.6.2025
Ritenuto.
Questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, sono state già esaminate e risolte dal tribunale di Torino in senso favorevole ai ricorrenti, nell'ambito dei giudizio iscritto al n. 1333/2022, con sentenza confermata in sede di appello, RGL
630/2022.
I principi espressi nelle due sentenze citate sono del tutto condivisibili ed a esse si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Di seguito le considerazioni svolte:
7. Il regolamento del soppresso IEN GA FE del 18/03/2003, recante
“Norme comuni a tutto il personale dipendente in materia di orario di lavoro”
(doc. 2 f.r.) confermava, quanto al profilo di interesse in questo giudizio, la previsione del regolamento del 02/04/1999 (doc. 1 f.r.) che subordinava l'attribuzione del buono pasto all'effettiva presenza in servizio per almeno tre ore, equiparando ad essa l'assenza per recupero.
8. Il regolamento IEN del 2003 si configura come atto unilaterale del soppresso ente IEN GA FE, ma fa esplicito richiamo, in premessa, agli incontri intervenuti con la RSU;
invece, il successivo regolamento INRIM approvato dal C.d.A. il 03/05/2007, in quanto tale di natura unilaterale (doc. 3 f.c.), è
4 privo di analogo riferimento e, a differenza dell'atto regolamentare del 2003, nulla dispone in materia di buoni pasto, né rinvia alle disposizioni di regolamenti anteriori.
9. La circostanza che le previsioni del 1999 e del 2003 fossero state emanate da parte di un Ente soppresso, non comporta alcuna soluzione di continuità nelle fonti di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, essendosi verificato un fenomeno di successione a titolo universale tra Enti pubblici, con integrale passaggio in capo all'Ente di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 38/2004, del personale in forza all'Istituto cessato;
10. Pertanto, nonostante l'avvenuta incorporazione dell'IEN GA
FE nell' , la mancanza di una specifica disposizione in materia di CP_1 buoni pasto determina l'applicabilità dell'art. 5 del C.C.N.L. di comparto relativo al quadriennio normativo 1998-2001 (doc. 35 f.r.), non modificato dalla successiva contrattazione nazionale successiva, il quale prevede ai commi 1, 2 e 11: «
1. Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 del D.P.R.
509/79. Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa. […].11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti».
11. Il significato letterale della norme sopra riportate esclude che si possa condividere l'interpretazione proposta dall con il parere reso in data CP_4
9.4.2025 secondo cui con la disposizione del comma 11 “si era inteso ragionevolmente tutelare il mantenimento del valore unitario del buono pasto erogato nel singolo ente qualora superiore a quello stabilito dalla clausola contrattuale” (cfr. doc. dep. 30.5.2025 f.c.).
12. Tale disposizione contrattuale non può ritenersi superata, come sostenuto dalla convenuta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 del d.lgs.
n. 66/2003, che condiziona il diritto alla pausa all'effettuazione di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, senza però disciplinare le condizioni relative all'erogazione dei buoni pasto.
5 13. In questo senso, depone l'eterogeneità della regolamentazione posta dalla norma primaria in discorso, rivolta a disciplinare le pause giornaliere ma senza trattare la specifica materia dei buoni pasto: da ciò, in assenza di altri e contrari riferimenti ermeneutici, la sua inidoneità ad innovare la disciplina concernente il riconoscimento del diritto ai buoni pasto e le relative modalità di attribuzione.
14. Ebbene, risulta sostanzialmente pacifico che l'IEN - GA FE, prima, e l' , poi, quantomeno fino all'adozione della comunicazione CP_1 dirigenziale del 21/09/2020, hanno erogato i buoni pasto ai dipendenti che effettuassero almeno tre ore di presenza effettiva in servizio o che fossero assenti dal lavoro per recupero.
15. Tale prassi, peraltro, è stata confermata dalla circolare del Direttore generale dell' n. 3 del 12/02/2019 (doc. 4 ric.), che, al punto 16, CP_1 rubricato “precisazioni in materia di diritto al buono pasto”, stabilisce che: «Il diritto al buono pasto è in capo al dipendente con orario di lavoro ordinario giornaliero dovuto superiore alle sei ore con la relativa pausa. Rimangono valide le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003».
16. L'Ente convenuto, quindi, solo a seguito della comunicazione del direttore generale del 21/09/2020, inoltrata via e-mail a tutti i dipendenti, ha unilateralmente modificato le regole in materia di diritto al buono pasto, subordinandone l'erogazione all'effettuazione di una prestazione lavorativa di almeno sei ore resa a cavallo dell'orario per la fruizione della pausa pranzo, fissato dalle 12 alle 14:30 (cfr. doc. 5 ric.).
17. Con la sentenza sopra richiamata, il Tribunale di Torino ha escluso la legittimità dell'unilaterale modifica del regime dei buoni pasto, esprimendo il seguente principio in conformità alla giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere: «Come in più occasioni statuito dalla Suprema Corte, nell'ambito dei rapporti di lavoro la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale il quale "agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”, sostituendo alle clausole del C.C.N.L. in vigore quelle più favorevoli di natura aziendale, come previsto dall'art. 2077 comma 2 c.c., secondo cui le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
6 favorevoli ai prestatori di lavoro (cfr. Cass. n. 31.204/2021, n. 6295/2017, n.
26.107/2007 e n. 6690/1996); la prassi dell' , dalla data della sua CP_1 istituzione, come già rilevato, è sempre stata quella di erogare il buono pasto al dipendente che effettua almeno tre ore di presenza in servizio o che è assente dal lavoro per recupero: tale prassi, integrante gli estremi dell'uso negoziale, ha fatto sorgere in capo all'ente datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo operante sul piano del singolo rapporto individuale di lavoro, e, avendo, come già detto, la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, può essere modificata non già unilateralmente dal datore di lavoro bensì soltanto da un successivo accordo collettivo (cfr. Cass. n. 3296/2016)».
18. La locale Corte d'Appello, come anticipato, ha respinto il ricorso dell'odierna parte convenuta ritenendo che: “correttamente il Giudice di primo grado ha qualificato il regolamento dell'IEN GA FE del 1999 come un atto unilaterale, istitutivo di un trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dal CCNL, che ha trovato applicazione senza soluzione di continuità dalla data della sua istituzione fino al settembre 2020, circostanza che ha fatto sorgere in capo all'ente datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo, operante sul piano del singolo rapporto individuale di lavoro, dotato della stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, che pertanto non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, bensì soltanto da un successivo accordo collettivo (v. Cass. 3296/2016, Cass. 31204/2021).”.
19. Per il resto, non appare pertinente il richiamo, compiuto dall'ente convenuto, al principio di parità di trattamento tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, dal momento che esso si riferisce al ben diverso tema dell'intervento modificativo, in melius o in peius, dei contratti individuali, e non all'interazione con le fonti collettive, tra le quali pacificamente si collocano gli usi aziendali.
20. L'inconferenza del principio di parità di trattamento di cui al citato art. 45 è ulteriormente avvalorata dalla considerazione del rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella materia del pubblico impiego, posto che, come chiarito dalla Corte d'Appello di Torino nella pronuncia cit.: «Quanto ai rapporti tra legge, contrattazione collettiva nazionale e aziendale, […] l'art. 5, co. 11, del CCNL fa espressamente salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli enti, mentre l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 demanda espressamente la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
7 pubbliche Amministrazioni, oltre che alle disposizioni contenute nel codice civile, proprio alla contrattazione collettiva: nel caso in esame, nel quale le modalità di fruizione del buono pasto sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e dagli usi aziendali, la modifica delle modalità di corresponsione del buono pasto non poteva certo avvenire con una determinazione unilaterale del
Direttore Generale» (C. App. Torino, Sez. Lav., sent. n. 190/2023).
21. Parimenti estraneo alle questioni oggetto di giudizio è il richiamo, che si legge nella memoria difensiva, agli orientamenti interpretativi espressi dall' (cfr. doc. 7 mem.), già solo per il fatto che si tratta di posizioni CP_4 adottate con riferimento al diverso comparto degli enti locali e alle pertinenti, specifiche fonti collettive che lo disciplinano (CCNL Regioni ed Autonomie
Locali).
22. Alla luce di quanto sopra rilevato ed argomentato, con la determinazione unilaterale del 21/09/2020 l' , negando il buono pasto CP_1 ai dipendenti che effettuano almeno tre ore di presenza in servizio o che sono assenti dal lavoro per recupero, ha eluso un obbligo derivante da un uso aziendale ancora in vigore in quanto non modificato ad opera di un accordo collettivo.
23. In sede di discussione la difesa della parte convenuta, richiamandosi al citato parere ARAN del 9.4.2025, ha rilevato come con decorrenza dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del regolamento adottato dall' , CP_1 hanno perso efficacia i regolamenti adottati dallo IEN GA FE, come espressamente previsto dagli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 38/2004.
Tuttavia, come condivisibilmente osservato nella recente sentenza emessa dal tribunale di Torino il 5 marzo 2025, nell'ambito della causa iscritta al numero 5063/2024, l' convenuto - malgrado l'adozione del nuovo CP_1 regolamento, per altri 14 anni ha continuato a riconoscere i buoni pasto ai dipendenti in conformità alla disciplina dettata dal regolamento IEN GA
FE del 02/04/1999 e con la circolare del D.G. n. 3 del 12.2.2019 ha espressamente ribadito di ritenere valide “le prassi consolidate in materia, di cui al documento 18/3/2002” (n.d.r.: il documento richiamato è il regolamento IEN del 18 Marzo 2002 che a sua volta ha confermato la disciplina, in materia di buono pasto, dettata dal regolamento IEN del
02/04/1999); prassi che trovano la propria fonte legittimante proprio nel contratto collettivo e che, pertanto, anche nell'ambito di rapporti di lavoro di natura pubblicistica, non si pongono in contrasto con l'art. 2 del d.lgs.
8 165/2001 e non possono essere modificate in peius da una determinazione unilaterale del direttore generale dell'Ente.
24. In conclusione, atteso che il numero dei buoni pasto spettanti a ciascun ricorrente per il periodo oggetto di domanda non è contestato, così come il valore economico unitario del buono pasto (come da conteggi prodotti con nota del 28.06.2025 di parte ricorrente), l'Ente convenuto deve essere condannato ad erogare, per il periodo compreso dal settembre 2020 al maggio 2024, a ciascun ricorrente l'importo indicato in dispositivo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.: in applicazione dell'art. 4, comma 2, del citato DM, determinato il compenso unico in € 515,00
(onorario medio per causa senza istruttoria di valore fino ad € 1.100, atteso che una sola posizione supera di poco lo scaglione), deve essere applicata una maggiorazione del 30% per i ricorrenti dal 2° al 10° e l'ulteriore maggiorazione del 10% per l'11°, il 12° ed il 13° ricorrente;
il compenso viene quindi determinato in complessivi € 1.957,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva, cpa e c.u. se versato, con la richiesta distrazione in favore dell'avv. Elena De Bacci dichiaratasi anticipataria.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente, con riferimento al periodo da settembre 2020 a maggio 2024, i seguenti importi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo:
- a n. 75 buoni pasto pari ad € 525; Parte_1
- a n. 192 buoni pasto pari ad € 1.344; Parte_2
- ad n. 32 buoni pasto pari ad € 224; Parte_3
- ad n. 101 buoni pasto pari ad € 707; Parte_4
- a n. 59 buoni pasto pari ad € 413; Parte_5
- a n. 72 buoni pasto pari ad € 504; Parte_6
- a n. 78 buoni pasto pari ad € 546; Parte_7
- ad n. 83 buoni pasto pari ad € 581; Parte_8
9 - a n. 41 buoni pasto pari ad € 287; Parte_9
- a n. 67 buoni pasto pari ad € 469; Parte_10
- a n. 101 buoni pasto pari ad € 707; Parte_11
- a n. 121 buoni pasto pari ad € 847; Parte_12
- a n. 44 buoni pasto pari ad € 308; Parte_13 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
2.060,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Elena De Bacci.
Torino, 18.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
10
, Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
, Parte_4
Parte_5
Parte_6
, Parte_7
, Parte_8
, Parte_9
, Parte_10
, Parte_11
Parte_12
Parte_13 tutti ass. Avv. Elena De Bacci, domiciliati come da ricorso introduttivo;
- PARTI RICORRENTI -
C O N T R O
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ass. ex art. 417 P.IVA_1 bis c.p.c. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa , domiciliato CP_2 Controparte_3 come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
1 Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 19.09.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio l' Controparte_1
, chiedendo nel merito di:
[...]
«a. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'unilaterale modifica delle modalità di erogazione dei buoni pasto e, per l'effetto condannare l'ente convenuto ad erogare i buoni pasto non corrisposti dal 20 settembre 2020 ad oggi, così come quantificati in ricorso;
b. in via subordinata condannare l' al risarcimento del danno per la CP_1 mancata erogazione dei buoni pasto per il medesimo periodo, quantificato nella misura del valore economico dei buoni pasto non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo».
2. A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti hanno esposto che:
- l convenuto, sin dalla data della sua istituzione e sino al CP_1 settembre 2020, aveva erogato il buono pasto ai propri dipendenti che avessero effettuato almeno tre ore di presenza in servizio, o che fossero assenti dal lavoro per recupero;
- la descritta prassi risale al regolamento IEN GA FE del
02/04/1999 (doc. 1 ric.) e al suo aggiornamento del 18/03/2003 (doc. 2 ric.), ed è stata, da ultimo, confermata dalla circolare n. 3/2019 (doc. 4 ric.);
- tuttavia, con comunicazione del 21/09/2020, la Direzione generale dell convenuto interrompeva tale prassi consolidata, stabilendo infatti che CP_1
“l'erogazione del buono pasto è garantita per ciascuna giornata lavorativa in cui il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore a sei ore effettive” (doc. 5 ric.).
I ricorrenti, pertanto, ritengono di aver maturato il diritto all'erogazione dei buoni pasto da settembre 2020 al 31.5.2024, secondo quanto risultante dai conteggi sub docc. da 6 a 18 ric., e dagli screenshot dei cartellini elettronici (prodotti sub docc. da 19 a 31 ric.).
3. L convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio, chiedendo il CP_1 rigetto delle domande avversarie, sostenendo in particolare che:
- il buono pasto è la forma in cui si concreta il servizio sostitutivo della mensa e, pertanto, la sua erogazione va modulata anche in ragione della articolazione oraria dell'attività lavorativa prestata;
2 - la disposizione individuata dai ricorrenti come di "miglior favore" non
è contenuta in un accordo collettivo, ma in due circolari del soppresso IEN-
GA FE (cfr. docc. 1 e 2 mem.), cui non corrisponde alcun accordo sindacale formale;
- nel regolamento sull'orario di lavoro del personale del 03/05/2007 (cfr. doc. 3 mem.) CP_1 nulla viene disposto in merito ai buoni pasto e, in mancanza di una specifica disposizione in materia, si sarebbero dovuti applicare, già dal 2007, il d.lgs.
n. 66/2003 e il C.C.N.L. di comparto allora vigente (C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009), il quale, come il precedente, subordinava l'erogazione del buono pasto ad una prestazione lavorativa non inferiore a sei ore;
- durante lo stato di emergenza pandemica da Covid-19, l' , in CP_1 forza di Regolamento adottato a seguito di confronto con le OO.SS. (cfr. doc.
6 mem.), aveva consentito una transitoria erogazione dei buoni pasto maturati durante il lavoro agile, limitati alla modalità semplificata emergenziale, e, come tali, non invocabili al di fuori di quel contesto;
- l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 (il quale fa riferimento ad un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di sei ore) avrebbe superato la previsione di cui all'art. 5, comma 11, del C.C.N.L. del 21/02/2002 ove era previsto che, in alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti (secondo le quali il buono pasto era attribuito per la singola giornata lavorativa con orario superiore alle sei ore con relativa pausa), erano fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli enti;
- la comunicazione dirigenziale del 21/09/2020, contestata dai ricorrenti, non derogava ad alcun accordo collettivo né aveva comunque carattere innovativo, ma si sarebbe limitata ad una ricognizione delle disposizioni legislative e contrattuali già in vigore, come peraltro desumibile dalla forma adottata (ovvero, una semplice email e non una circolare);
- gli usi e le prassi di miglior favore, come quella invocata dai ricorrenti, nel rapporto di lavoro pubblico non possono prevalere sui principi costituzionali ex art. 97 Cost., e dunque tali trattamenti, laddove contrastanti con la disciplina normativa in vigore, possono essere modificati o soppressi per effetto di valutazioni globali di opportunità dell'ente pubblico;
- il regime di erogazione del buono pasto, avendo quest'ultimo carattere assistenziale e non retributivo, può essere modificato per determinazione unilaterale del datore di lavoro;
3 - in ogni caso, la materia dei buoni pasto, nel settore del pubblico impiego, non sarebbe suscettibile di formare oggetto di contrattazione collettiva decentrata (cfr. doc. 7 mem.);
- infine, oltre a lamentare la mancata quantificazione, in ricorso, del numero di buoni pasto (e del relativo controvalore economico) asseritamente dovuti a ciascun ricorrente, ha altresì contestato la correttezza e/o l'intellegibilità dei conteggi riguardanti i ricorrenti: , , Pt_2 Pt_9
, e (cfr. pag. 14 mem.). Pt_11 Pt_12 Pt_5 Pt_1 Pt_8 Parte_7
4. Con nota autorizzata depositata in data 28.06.2025 (cfr. verbale 28.05.2025), la difesa di parte ricorrente ha prodotto per ciascuno dei lavoratori ricorrenti i conteggi relativi al numero di buoni pasto, quantificati nel valore unitario di
€ 7,00, non percepiti fino al maggio 2024 (cfr. docc. da 19 a 31 della nota del
28.06.2025).
5. La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
6. All'odierna udienza di discussione la difesa di parte convenuta ha dato atto della correttezza contabile dei conteggi di controparte depositati in data
28.6.2025
Ritenuto.
Questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, sono state già esaminate e risolte dal tribunale di Torino in senso favorevole ai ricorrenti, nell'ambito dei giudizio iscritto al n. 1333/2022, con sentenza confermata in sede di appello, RGL
630/2022.
I principi espressi nelle due sentenze citate sono del tutto condivisibili ed a esse si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Di seguito le considerazioni svolte:
7. Il regolamento del soppresso IEN GA FE del 18/03/2003, recante
“Norme comuni a tutto il personale dipendente in materia di orario di lavoro”
(doc. 2 f.r.) confermava, quanto al profilo di interesse in questo giudizio, la previsione del regolamento del 02/04/1999 (doc. 1 f.r.) che subordinava l'attribuzione del buono pasto all'effettiva presenza in servizio per almeno tre ore, equiparando ad essa l'assenza per recupero.
8. Il regolamento IEN del 2003 si configura come atto unilaterale del soppresso ente IEN GA FE, ma fa esplicito richiamo, in premessa, agli incontri intervenuti con la RSU;
invece, il successivo regolamento INRIM approvato dal C.d.A. il 03/05/2007, in quanto tale di natura unilaterale (doc. 3 f.c.), è
4 privo di analogo riferimento e, a differenza dell'atto regolamentare del 2003, nulla dispone in materia di buoni pasto, né rinvia alle disposizioni di regolamenti anteriori.
9. La circostanza che le previsioni del 1999 e del 2003 fossero state emanate da parte di un Ente soppresso, non comporta alcuna soluzione di continuità nelle fonti di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente, essendosi verificato un fenomeno di successione a titolo universale tra Enti pubblici, con integrale passaggio in capo all'Ente di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 38/2004, del personale in forza all'Istituto cessato;
10. Pertanto, nonostante l'avvenuta incorporazione dell'IEN GA
FE nell' , la mancanza di una specifica disposizione in materia di CP_1 buoni pasto determina l'applicabilità dell'art. 5 del C.C.N.L. di comparto relativo al quadriennio normativo 1998-2001 (doc. 35 f.r.), non modificato dalla successiva contrattazione nazionale successiva, il quale prevede ai commi 1, 2 e 11: «
1. Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 del D.P.R.
509/79. Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per la utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa. […].11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti».
11. Il significato letterale della norme sopra riportate esclude che si possa condividere l'interpretazione proposta dall con il parere reso in data CP_4
9.4.2025 secondo cui con la disposizione del comma 11 “si era inteso ragionevolmente tutelare il mantenimento del valore unitario del buono pasto erogato nel singolo ente qualora superiore a quello stabilito dalla clausola contrattuale” (cfr. doc. dep. 30.5.2025 f.c.).
12. Tale disposizione contrattuale non può ritenersi superata, come sostenuto dalla convenuta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 del d.lgs.
n. 66/2003, che condiziona il diritto alla pausa all'effettuazione di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, senza però disciplinare le condizioni relative all'erogazione dei buoni pasto.
5 13. In questo senso, depone l'eterogeneità della regolamentazione posta dalla norma primaria in discorso, rivolta a disciplinare le pause giornaliere ma senza trattare la specifica materia dei buoni pasto: da ciò, in assenza di altri e contrari riferimenti ermeneutici, la sua inidoneità ad innovare la disciplina concernente il riconoscimento del diritto ai buoni pasto e le relative modalità di attribuzione.
14. Ebbene, risulta sostanzialmente pacifico che l'IEN - GA FE, prima, e l' , poi, quantomeno fino all'adozione della comunicazione CP_1 dirigenziale del 21/09/2020, hanno erogato i buoni pasto ai dipendenti che effettuassero almeno tre ore di presenza effettiva in servizio o che fossero assenti dal lavoro per recupero.
15. Tale prassi, peraltro, è stata confermata dalla circolare del Direttore generale dell' n. 3 del 12/02/2019 (doc. 4 ric.), che, al punto 16, CP_1 rubricato “precisazioni in materia di diritto al buono pasto”, stabilisce che: «Il diritto al buono pasto è in capo al dipendente con orario di lavoro ordinario giornaliero dovuto superiore alle sei ore con la relativa pausa. Rimangono valide le prassi consolidate in materia, di cui al documento del 18/3/2003».
16. L'Ente convenuto, quindi, solo a seguito della comunicazione del direttore generale del 21/09/2020, inoltrata via e-mail a tutti i dipendenti, ha unilateralmente modificato le regole in materia di diritto al buono pasto, subordinandone l'erogazione all'effettuazione di una prestazione lavorativa di almeno sei ore resa a cavallo dell'orario per la fruizione della pausa pranzo, fissato dalle 12 alle 14:30 (cfr. doc. 5 ric.).
17. Con la sentenza sopra richiamata, il Tribunale di Torino ha escluso la legittimità dell'unilaterale modifica del regime dei buoni pasto, esprimendo il seguente principio in conformità alla giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere: «Come in più occasioni statuito dalla Suprema Corte, nell'ambito dei rapporti di lavoro la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale il quale "agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”, sostituendo alle clausole del C.C.N.L. in vigore quelle più favorevoli di natura aziendale, come previsto dall'art. 2077 comma 2 c.c., secondo cui le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più
6 favorevoli ai prestatori di lavoro (cfr. Cass. n. 31.204/2021, n. 6295/2017, n.
26.107/2007 e n. 6690/1996); la prassi dell' , dalla data della sua CP_1 istituzione, come già rilevato, è sempre stata quella di erogare il buono pasto al dipendente che effettua almeno tre ore di presenza in servizio o che è assente dal lavoro per recupero: tale prassi, integrante gli estremi dell'uso negoziale, ha fatto sorgere in capo all'ente datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo operante sul piano del singolo rapporto individuale di lavoro, e, avendo, come già detto, la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, può essere modificata non già unilateralmente dal datore di lavoro bensì soltanto da un successivo accordo collettivo (cfr. Cass. n. 3296/2016)».
18. La locale Corte d'Appello, come anticipato, ha respinto il ricorso dell'odierna parte convenuta ritenendo che: “correttamente il Giudice di primo grado ha qualificato il regolamento dell'IEN GA FE del 1999 come un atto unilaterale, istitutivo di un trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dal CCNL, che ha trovato applicazione senza soluzione di continuità dalla data della sua istituzione fino al settembre 2020, circostanza che ha fatto sorgere in capo all'ente datore di lavoro un obbligo unilaterale di carattere collettivo, operante sul piano del singolo rapporto individuale di lavoro, dotato della stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, che pertanto non può essere modificato unilateralmente dal datore di lavoro, bensì soltanto da un successivo accordo collettivo (v. Cass. 3296/2016, Cass. 31204/2021).”.
19. Per il resto, non appare pertinente il richiamo, compiuto dall'ente convenuto, al principio di parità di trattamento tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, dal momento che esso si riferisce al ben diverso tema dell'intervento modificativo, in melius o in peius, dei contratti individuali, e non all'interazione con le fonti collettive, tra le quali pacificamente si collocano gli usi aziendali.
20. L'inconferenza del principio di parità di trattamento di cui al citato art. 45 è ulteriormente avvalorata dalla considerazione del rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella materia del pubblico impiego, posto che, come chiarito dalla Corte d'Appello di Torino nella pronuncia cit.: «Quanto ai rapporti tra legge, contrattazione collettiva nazionale e aziendale, […] l'art. 5, co. 11, del CCNL fa espressamente salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli enti, mentre l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 demanda espressamente la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
7 pubbliche Amministrazioni, oltre che alle disposizioni contenute nel codice civile, proprio alla contrattazione collettiva: nel caso in esame, nel quale le modalità di fruizione del buono pasto sono disciplinate dalla contrattazione collettiva e dagli usi aziendali, la modifica delle modalità di corresponsione del buono pasto non poteva certo avvenire con una determinazione unilaterale del
Direttore Generale» (C. App. Torino, Sez. Lav., sent. n. 190/2023).
21. Parimenti estraneo alle questioni oggetto di giudizio è il richiamo, che si legge nella memoria difensiva, agli orientamenti interpretativi espressi dall' (cfr. doc. 7 mem.), già solo per il fatto che si tratta di posizioni CP_4 adottate con riferimento al diverso comparto degli enti locali e alle pertinenti, specifiche fonti collettive che lo disciplinano (CCNL Regioni ed Autonomie
Locali).
22. Alla luce di quanto sopra rilevato ed argomentato, con la determinazione unilaterale del 21/09/2020 l' , negando il buono pasto CP_1 ai dipendenti che effettuano almeno tre ore di presenza in servizio o che sono assenti dal lavoro per recupero, ha eluso un obbligo derivante da un uso aziendale ancora in vigore in quanto non modificato ad opera di un accordo collettivo.
23. In sede di discussione la difesa della parte convenuta, richiamandosi al citato parere ARAN del 9.4.2025, ha rilevato come con decorrenza dal 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del regolamento adottato dall' , CP_1 hanno perso efficacia i regolamenti adottati dallo IEN GA FE, come espressamente previsto dagli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 38/2004.
Tuttavia, come condivisibilmente osservato nella recente sentenza emessa dal tribunale di Torino il 5 marzo 2025, nell'ambito della causa iscritta al numero 5063/2024, l' convenuto - malgrado l'adozione del nuovo CP_1 regolamento, per altri 14 anni ha continuato a riconoscere i buoni pasto ai dipendenti in conformità alla disciplina dettata dal regolamento IEN GA
FE del 02/04/1999 e con la circolare del D.G. n. 3 del 12.2.2019 ha espressamente ribadito di ritenere valide “le prassi consolidate in materia, di cui al documento 18/3/2002” (n.d.r.: il documento richiamato è il regolamento IEN del 18 Marzo 2002 che a sua volta ha confermato la disciplina, in materia di buono pasto, dettata dal regolamento IEN del
02/04/1999); prassi che trovano la propria fonte legittimante proprio nel contratto collettivo e che, pertanto, anche nell'ambito di rapporti di lavoro di natura pubblicistica, non si pongono in contrasto con l'art. 2 del d.lgs.
8 165/2001 e non possono essere modificate in peius da una determinazione unilaterale del direttore generale dell'Ente.
24. In conclusione, atteso che il numero dei buoni pasto spettanti a ciascun ricorrente per il periodo oggetto di domanda non è contestato, così come il valore economico unitario del buono pasto (come da conteggi prodotti con nota del 28.06.2025 di parte ricorrente), l'Ente convenuto deve essere condannato ad erogare, per il periodo compreso dal settembre 2020 al maggio 2024, a ciascun ricorrente l'importo indicato in dispositivo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite
25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod.: in applicazione dell'art. 4, comma 2, del citato DM, determinato il compenso unico in € 515,00
(onorario medio per causa senza istruttoria di valore fino ad € 1.100, atteso che una sola posizione supera di poco lo scaglione), deve essere applicata una maggiorazione del 30% per i ricorrenti dal 2° al 10° e l'ulteriore maggiorazione del 10% per l'11°, il 12° ed il 13° ricorrente;
il compenso viene quindi determinato in complessivi € 1.957,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva, cpa e c.u. se versato, con la richiesta distrazione in favore dell'avv. Elena De Bacci dichiaratasi anticipataria.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente, con riferimento al periodo da settembre 2020 a maggio 2024, i seguenti importi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo:
- a n. 75 buoni pasto pari ad € 525; Parte_1
- a n. 192 buoni pasto pari ad € 1.344; Parte_2
- ad n. 32 buoni pasto pari ad € 224; Parte_3
- ad n. 101 buoni pasto pari ad € 707; Parte_4
- a n. 59 buoni pasto pari ad € 413; Parte_5
- a n. 72 buoni pasto pari ad € 504; Parte_6
- a n. 78 buoni pasto pari ad € 546; Parte_7
- ad n. 83 buoni pasto pari ad € 581; Parte_8
9 - a n. 41 buoni pasto pari ad € 287; Parte_9
- a n. 67 buoni pasto pari ad € 469; Parte_10
- a n. 101 buoni pasto pari ad € 707; Parte_11
- a n. 121 buoni pasto pari ad € 847; Parte_12
- a n. 44 buoni pasto pari ad € 308; Parte_13 condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
2.060,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e C.U. se versato, con distrazione in favore dell'avv. Elena De Bacci.
Torino, 18.7.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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