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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/04/2024, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
N. 2181/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra indicata, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Lena Porrone Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Resistente-contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a IL (TE) in data 22/05/2015 con da cui non erano CP_1
nati figli, e che ,con sentenza di questo Tribunale in data 25/06/2019, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, sussistendone tutte le condizioni.
All'udienza di comparizione in data 24/01/2024, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente - la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere vissuta ininterrottamente separata dal marito fin dall'epoca della separazione–ha rimesso la causa all'immediata deliberazione del
Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali).
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come confermato dalla mancata comparizione del resistente, da cui può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Non deve essere adottata alcuna pronuncia di carattere economico, in assenza di richieste in tal senso e di figli minori. Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a IL (TE) in data 22/05/2015;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 15 marzo 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile sopra indicata, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Lena Porrone Parte_1
Ricorrente
E
CP_1
Resistente-contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a IL (TE) in data 22/05/2015 con da cui non erano CP_1
nati figli, e che ,con sentenza di questo Tribunale in data 25/06/2019, era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, sussistendone tutte le condizioni.
All'udienza di comparizione in data 24/01/2024, celebrata nella contumacia del resistente, il Presidente, sentita la ricorrente - la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di essere vissuta ininterrottamente separata dal marito fin dall'epoca della separazione–ha rimesso la causa all'immediata deliberazione del
Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali).
Inoltre, è certa la mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come confermato dalla mancata comparizione del resistente, da cui può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Non deve essere adottata alcuna pronuncia di carattere economico, in assenza di richieste in tal senso e di figli minori. Per quanto concerne, infine, il regime delle spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e della mancata opposizione del resistente, sussistono i presupposti per dichiararle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a IL (TE) in data 22/05/2015;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 15 marzo 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)