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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4192/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4192 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del EC (NA) alla via C.F._1
Salvator Noto n. 32 presso lo studio dell'avv. Davide Baldini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Massimo Stazione n. 8, presso lo studio dell'avv. Rosario Palladino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 04.11.2024 dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Frattamaggiore (NA) il
03.09.1996 e che dalla loro unione nascevano due figli, (il Persona_1
15.12.2001) e (il 12.09.2005); Per_2 udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 18.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
il 23.06.2025 il P.M. esprimeva parere favorevole;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; considerato che il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano:
“1. La casa familiare di proprietà della sig.ra sita in Frattamaggiore Parte_2 alla Via Ugo Foscolo n.8, angolo Via Enrico Fermi n. 25 resta assegnata alla sig.ra
, che la abiterà unitamente ai due figli maggiorenni non ancora economicamente Pt_2 autosufficienti;
Il sig. , si impegna a prelevare i propri effetti personali, nonché gli altri oggetti Pt_1 di sua proprietà, tra cui gli orologi ed i libri di uso professionale, entro 30 giorni dalla omologa
2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo mensile per Parte_1 Pt_2 il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma complessiva di euro 800,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...]CC1466051271 entro il 15 di ogni mese: in tale importo sono ricomprese, come spese ordinarie definite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale pag. 2/6 di Napoli Nord: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista);
3. Le spese straordinarie relative ai figli andranno ripartite al 50% tra i coniugi ed in merito alle stesse si chiede che, nella regolamentazione, sia applicato lo schema che appresso si riporta, come da protocollo in vigore.
Si precisa che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi;
- SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medicosanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, pag. 3/6 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all' Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale.
Si chiede altresì di PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
- I coniugi provvederanno a ripartire in parti uguali le somme depositate sul libretto di deposito cointestato presso Deutch Bank, sportello di Frattamaggiore;
- Con riferimento alla casa di proprietà di entrambi in Sardegna: i coniugi potranno utilizzare il suddetto immobile nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto ciascuno per
15 giorni, alternando tra di loro la quindicina, per cui se la Sig.ra la utilizza per Pt_2
i primi 15 giorni del mese gli altri 15 spetteranno al Carnile e viceversa, salvo diverso accordo tra i coniugi da formalizzarsi entro il mese di aprile di ciascun anno;
il tutto a partire dall'anno 2025, nel quale la casa verrà utilizzata nei mesi di giugno, luglio ed agosto per i primi 15 giorni di ciascun mese dalla Sig.ra ed i secondi 15 dal Pt_2
Sig. Carnile, salvo eventuali cambiamenti da concordarsi – sempre – entro il mese di aprile. Per gli altri mesi ognuno potrà utilizzarla in base alla propria disponibilità di tempo previa comunicazione fatta all'altro almeno 30 giorni prima.
Le spese relative alle utenze per il detto appartamento verranno divise al 50% tra i proprietari e si concorda che eventuali spese di manutenzione straordinaria dovranno essere concordate tra gli stessi e rimborsate pro quota previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
- I coniugi provvederanno alla apertura della cassetta di sicurezza cointestata in locazione presso la BCP di Torre e contestuale assegnazione ad ognuno degli oggetti di pag. 4/6 rispettiva proprietà ivi contenuti”. rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a [...]_1
EC il 06.12.1968, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA), (atto n. 131,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 4192/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4192 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 10.04.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del EC (NA) alla via C.F._1
Salvator Noto n. 32 presso lo studio dell'avv. Davide Baldini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
[...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Massimo Stazione n. 8, presso lo studio dell'avv. Rosario Palladino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 04.11.2024 dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Frattamaggiore (NA) il
03.09.1996 e che dalla loro unione nascevano due figli, (il Persona_1
15.12.2001) e (il 12.09.2005); Per_2 udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 18.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
il 23.06.2025 il P.M. esprimeva parere favorevole;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; considerato che il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano:
“1. La casa familiare di proprietà della sig.ra sita in Frattamaggiore Parte_2 alla Via Ugo Foscolo n.8, angolo Via Enrico Fermi n. 25 resta assegnata alla sig.ra
, che la abiterà unitamente ai due figli maggiorenni non ancora economicamente Pt_2 autosufficienti;
Il sig. , si impegna a prelevare i propri effetti personali, nonché gli altri oggetti Pt_1 di sua proprietà, tra cui gli orologi ed i libri di uso professionale, entro 30 giorni dalla omologa
2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo mensile per Parte_1 Pt_2 il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti la somma complessiva di euro 800,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente avente IBAN
[...]CC1466051271 entro il 15 di ogni mese: in tale importo sono ricomprese, come spese ordinarie definite dal Protocollo in vigore presso il Tribunale pag. 2/6 di Napoli Nord: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista);
3. Le spese straordinarie relative ai figli andranno ripartite al 50% tra i coniugi ed in merito alle stesse si chiede che, nella regolamentazione, sia applicato lo schema che appresso si riporta, come da protocollo in vigore.
Si precisa che nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi;
- SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medicosanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, pag. 3/6 analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- SPESE STRAORDINARIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE: spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all' Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate e le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale.
Si chiede altresì di PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
- I coniugi provvederanno a ripartire in parti uguali le somme depositate sul libretto di deposito cointestato presso Deutch Bank, sportello di Frattamaggiore;
- Con riferimento alla casa di proprietà di entrambi in Sardegna: i coniugi potranno utilizzare il suddetto immobile nei mesi estivi di giugno, luglio ed agosto ciascuno per
15 giorni, alternando tra di loro la quindicina, per cui se la Sig.ra la utilizza per Pt_2
i primi 15 giorni del mese gli altri 15 spetteranno al Carnile e viceversa, salvo diverso accordo tra i coniugi da formalizzarsi entro il mese di aprile di ciascun anno;
il tutto a partire dall'anno 2025, nel quale la casa verrà utilizzata nei mesi di giugno, luglio ed agosto per i primi 15 giorni di ciascun mese dalla Sig.ra ed i secondi 15 dal Pt_2
Sig. Carnile, salvo eventuali cambiamenti da concordarsi – sempre – entro il mese di aprile. Per gli altri mesi ognuno potrà utilizzarla in base alla propria disponibilità di tempo previa comunicazione fatta all'altro almeno 30 giorni prima.
Le spese relative alle utenze per il detto appartamento verranno divise al 50% tra i proprietari e si concorda che eventuali spese di manutenzione straordinaria dovranno essere concordate tra gli stessi e rimborsate pro quota previa esibizione della relativa documentazione fiscale.
- I coniugi provvederanno alla apertura della cassetta di sicurezza cointestata in locazione presso la BCP di Torre e contestuale assegnazione ad ognuno degli oggetti di pag. 4/6 rispettiva proprietà ivi contenuti”. rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nato a [...]_1
EC il 06.12.1968, e , nata a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA), (atto n. 131,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1996) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 11.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 5/6 pag. 6/6