Articolo 29 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 28Articolo 30
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5 maggio 1968
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8 maggio 2010
Art. 29. Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonche' al ((Ministero della giustizia))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010